Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 103 del 30/11/2023

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 22 novembre.

In sede di discussione generale, prende la parola il senatore RASTRELLI (FdI), il quale si dichiara favorevole all'intervento normativo proposto dal disegno di legge in titolo, diretto a colmare una lacuna dell'ordinamento attraverso l'introduzione di una circostanza aggravante nei casi di cui all'articolo 625 del codice penale. La fattispecie dello sciacallaggio, infatti, appare particolarmente odiosa in quanto i criminali profittano delle calamità naturali per infierire sui beni e sugli averi di popolazioni già esposte a situazioni di grande avversità. Il provvedimento in titolo ripropone, peraltro, alcune proposte di legge già presentate nelle scorse legislature; al riguardo, specifica che la scelta di non introdurre una fattispecie autonoma di reato, bensì una circostanza aggravante del furto risulta di particolare attinenza anche rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia. La giurisprudenza, infatti, ha tentato di punire il disvalore sociale delle condotte di sciacallaggio applicando l'articolo 61 del codice penale con riferimento o alla circostanza aggravante comune dei motivi abbietti o futili, ovvero ricorrendo alla circostanza aggravante della minorata difesa. Pertanto la soluzione proposta dal disegno di legge n. 778 consente di individuare una aggravante specifica in modo da consentire, in fase di applicazione della pena, di punire specificamente il disvalore sociale degli atti di sciacallaggio. Rileva infine come, ai fini di una più puntuale definizione della fattispecie, la Commissione dovrà individuare la migliore soluzione normativa per meglio precisare gli stati di calamità naturale che danno luogo all'applicazione dell'aggravante dello sciacallaggio; in proposito, il dossier del Servizio Studi del Senato ha indicato come possibile elemento di delimitazione temporale la delibera dello stato di emergenza. Auspica pertanto che la Commissione tutta possa contribuire alla definizione della migliore scelta normativa per punire lo sciacallaggio.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), a nome del gruppo della Lega, dichiara di condividere pienamente il contenuto del disegno di legge nei termini espressi dal senatore Rastrelli. Il legislatore, infatti, ha il dovere di intervenire a fronte di eventi calamitosi sempre più frequenti, correlati purtroppo ad episodi non limitati di sciacallaggio delle abitazioni e dei beni dei soggetti già colpiti duramente da calamità naturali. La proposta del disegno di legge relativa all'introduzione di una circostanza aggravante specifica per lo sciacallaggio rappresenta una soluzione efficace per evitare che accadano questi fatti incresciosi. Concordando con il senatore Rastrelli ritiene infine che occorra una riflessione sull'individuazione della migliore caratterizzazione rispetto al concetto di "calamità naturale", in quanto molto spesso la deliberazione dello stato di emergenza è molto posteriore rispetto all'evento che ha costretto i soggetti colpiti ad abbandonare le proprie abitazioni e i propri averi. Appare pertanto essenziale individuare il perimetro esatto dell'applicazione dell'aggravante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.