Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 139 del 29/11/2023
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 951
G/951/1/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
ad oggi sono diversi i provvedimenti - prevalentemente decreti legge - adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni in tema di flussi migratori;
il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o trasferirli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;
il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove giungono. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;
si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;
Le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
le modifiche, tra l'altro, dispongono che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto;
la norma ora introdotta consente l'espulsione amministrativa anche quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, mentre a legislazione previgente era possibile solo per lo straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere;
si modifica anche la disciplina del diritto alla difesa: nel testo previgente la norma disponeva che lo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, fosse autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali fosse necessaria la sua presenza;
per effetto della modifica ora introdotta l'autorizzazione al rientro non è più automatica, ma può essere negata qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica;
ulteriori norme recate dal testo in esame prevedono che il rito abbreviato si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico e/o sicurezza dello Stato;
tale articolo peggiora le previsioni contenute nel testo unico sull'immigrazione, non solo interviene nei confronti di persone che vivono da lungo periodo nel territorio dello Stato ma ne riduce anche il diritto di difesa che invece andrebbe sempre salvaguardato;
impegna il Governo:
ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino e sviluppare reali rapporti di cooperazioni con i Paesi Africani rispettosi dei diritti umani;
ad avviare in sede europea e nelle sedi internazionali, iniziative dirette alla creazione di corridoi umanitari e di strutture di accoglienza che sottraggano ai trafficanti e ai lager come quelli libici quanti fuggono dai conflitti, dalle crisi provocate dai cambiamenti climatici o dai paesi in cui sono negati i loro diritti;
a recedere dall'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio italiano Meloni e il Presidente del Consiglio albanese Rama e a non procedere a iniziative legislative dirette alla sua ratifica, prevedendo che i fondi destinati alla attuazione di tale accordo siano destinati a potenziare il nostro sistema di accoglienza e a finanziare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'ampliamento degli organici delle Questure e delle Prefetture preposte alle attività di regolarizzazione e rilascio di permessi.
G/951/2/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
ad oggi sono diversi i provvedimenti - quattro decreti legge - adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni per fronteggiare la crisi emigratoria;
si ricorda che i dati forniti dal Ministero dell'interno con riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 13 novembre, risultano essere 147 mila persone a fronte delle 91 mila del 2022 e delle 57 mila del 2021, a fronte di ciò non risulta che siano stati assicurati alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno della Premier, sbandierato ai quattro venti, di una caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo contro gli scafisti;
già l'Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, in più occasioni ha dichiarato che il numero di persone costrette a migrare è superiore ai 70 milioni e, di questi, 8 su 10 sono accolti da Paesi in via di sviluppo. Ritiene quindi che non ci sia una crisi relativa al numero dei migranti, bensì una crisi culturale, alimentata, tra l'altro, dal Governo italiano che punta sulla narrativa del "nemico alle porte" e del "rischio di sostituzione etnica";
le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;
addirittura, si stabilisce che in assenza di posti nelle strutture appositamente dedicate a minori il sedicenne possa essere collocato nelle strutture dedicate agli adulti, con evidenti rischi di promiscuità, di sicurezza e con pesanti riflessi sulla salute mentale dei giovani migranti, che indubbiamente per quanto hanno visto e vissuto durante il viaggio sono da considerare soggetti vulnerabili;
secondo gli ultimi dati comunicati dal Ministro dell'interno sono presenti sul nostro territorio 23.500 minori stranieri non accompagnati a fronte di 6.150 posti disponibili nel sistema accoglienza integrazione (SAI),
impegna il Governo:
ad ampliare i posti del sistema SAI e a evitare la detenzione per reati e illeciti amministrativi;
ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino.
G/951/3/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;
il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza resta l'Italia, non l'Albania che agirebbe, in questo caso, in sua vece senza averne titolo;
si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;
le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare che serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo così alla raggiunta stabilizzazione economica anche quella affettiva e sociale: una garanzia di sicurezza in più per il Paese ospitante;
i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono, come specificato dalla Nadef e dell'Istat, in gran parte al welfare italiano poiché senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire diversi servizi sociali;
nel 1912 il Parlamento, poiché l'Italia aveva bisogno di nuovi cittadini ed era felice di accoglierli, approvò il 13 giugno la legge n. 555, recante norme "Sulla cittadinanza italiana" che riconosceva il diritto di cittadinanza italiana sia agli stranieri residenti nel nostro Paese da almeno cinque anni, sia a quelli nati in Italia,
impegna il Governo:
a promuovere iniziative legislative, così come già fatto nel 1912, dirette a modificare la legge sul diritto di cittadinanza affinché ai nati in Italia siano riconosciuti pieni diritti e doveri attraverso l'approvazione della Ius soli.
G/951/4/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;
le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
il nuovo decreto inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;
il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale produrranno circa il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e che la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;
inoltre, osserva che gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;
infine, sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato nell'ultimo anno 9,6 miliardi di euro di IRPEF;
tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,
impegna il Governo:
a favorire anche attraverso le opportune iniziative legislative la regolarizzazione gli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese;
a favorire la modifica della legge sulla cittadinanza, affinché si tenga realmente conto di quanti da anni lavorano e studiano nel nostro Paese.
G/951/5/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;
il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;
si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;
anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che il memorandum tra Roma e Tirana solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo. Esprime perplessità per la creazione di un regime di asilo extraterritoriale ad hoc e si interroga sulla normativa da applicare agli stranieri detenuti nei centri dislocati in Albania e sulla loro libertà di movimento;
le disposizioni dell'articolo 4 (Presentazione della domanda di protezione internazionale e sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato) modificano il decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e introducono due modifiche alla disciplina dell'instaurazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: il mancato perfezionamento della domanda di protezione internazionale in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura; la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli hotspot o nei Centri di permanenza per i rimpatri;
è necessario e improcrastinabile mettere a sistema un percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati - dall'accertamento dell'età, all'accoglienza, alla possibilità di inserire minori in famiglie attraverso l'affido - e la possibilità di seguire un percorso di formazione e integrazione con l'estensione del permesso di soggiorno almeno fino a 21 anni;
il ricongiungimento familiare e il diritto allo studio favoriscono i processi di integrazione;
il decreto in esame finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale e sembra costituire un vulnus alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto,
impegna il Governo
a rivedere la previsione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno del 14 settembre 2023 ove si prevede la non trascurabile cifra di 4.938 euro che il richiedente asilo è chiamato a sostenere quale condizione per il sostanziale riacquisto della propria libertà di movimento;
a rendere meno complesse le procedure dei migranti che per motivo di studio e/o di ricongiungimento familiare si recano in Italia;
a riconoscere come originali le certificazioni dei familiari rilasciate dagli uffici consolari.
G/951/6/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;
il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;
si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;
le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;
i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono in gran parte al welfare italiano e senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire i servizi sociali;
la presenza di alunni e alunne con background migratorio nelle nostre scuole è strutturale da anni ormai: sono più di 870 mila gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti "italiani" di fatto ma non di diritto;
da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge sulla cittadinanza che riconosca pienezza di diritti ai bambini e alle bambine che nascono o giungono nel nostro Paese, ma il processo legislativo non ha mai portato ad una riforma,
impegna il Governo:
a favorire un processo legislativo che riconosca pieni diritti di cittadinanza ai ragazzi e ragazze che abbiano terminato nel nostro Paese il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo, attraverso l'approvazione di una normativa che preveda lo ius scholae.
G/951/7/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;
le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
il decreto in esame inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;
il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale producono il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e come la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;
osserva gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;
ricorda che gli stranieri occupati, prevalentemente in lavori manuali, sono 2,4 milioni, principalmente nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia;
sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato 9,6 miliardi di euro di IRPEF;
tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di favorire un processo legislativo che riforma la legge sulla cittadinanza (Ius soli) mettendola al passo con i tempi e che sia rispondente alla domanda di appartenenza delle nuove generazioni come già accade in molti altri Paesi europei per rispondere alla domanda di appartenenza da parte di bambini e giovani che sono nati in Italia e/o arrivati da piccoli e qui cresciuti. Minori che di fatto si sentono italiani ma formalmente non lo sono, e che per questo motivo non possono partecipare pienamente e attivamente alla vita sociale, e in prospettiva futura anche politica ed economica, del Paese.
G/951/8/1
Il Senato,
premesso che:
Il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli, ma sempre in un'ottica emergenziale;
l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non essere dotato di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;
nell'intento di produrre norme che garantiscano, nella situazione di emergenza, una gestione più o meno efficace del sistema di identificazione, accoglienza e protezione o espulsione dei migranti, si rischia, direttamente o indirettamente di comprimerne i diritti loro garantiti dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali;
tale eventualità si concretizza certamente nel comma 17-bis, introdotto dal decreto oggetto di conversione, all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il quale prevede che, quando il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una decisione adottata dalla Commissione territoriale, ex art. 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
tale previsione, tra l'altro aperta a molteplici e differenti interpretazioni applicative, rischia di scoraggiare il patrocinio da parte dei professionisti, con il risultato di produrre una carenza di legali che seguano i molteplici casi di richiesta di protezione internazionale e, conseguentemente, un'ingiustificata ed illegittima compressione dei diritti dei migranti;
ancora più critica risulta la modifica introdotta all'articolo 130-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, la quale prevede che, quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto ad alcun compenso, pur avendo predisposto gli atti del ricorso;
risulta evidente che l'impugnazione di un provvedimento rientra nell'esercizio dei diritti del migrante e la previsione legislativa che disponga che il legale che ha esercitato la difesa, non abbia diritto al proprio onorario, oltre a scoraggiare i professionisti ad assumere la difesa di migranti nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale, potrebbe apparire passibile di censura costituzionale;
relativamente ad un precedente articolo del medesimo DPR 30 maggio 2022, n. 115, che prevedeva che, in particolari, casi gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico, fossero decurtati della metà, la Corte Costituzionale si è già espressa dichiarandone la parziale l'incostituzionalità,
impegna il governo:
a verificare l'impatto delle disposizioni di cui in premessa e a emanare norme, anche di natura correttiva, che garantiscano tanto il pieno diritto alla difesa, quanto il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il proprio onorario, anche al fine scongiurare possibili censure da parte della Consulta.
G/951/9/1
Giorgis, Valente, Meloni, Parrini
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 5 tratta dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
a Milano e in molti comuni il sistema di accoglienza è saturo e la mancanza di un meccanismo di redistribuzione nazionale, che si basi sulle reali capacità ricettive di ogni territorio, rischia di influire negativamente sulla qualità dell'accoglienza e dei percorsi dei ragazzi e delle ragazze che, una volta rintracciati, vengono collocati in altre città o sono costretti ad aspettare per giorni che si liberi un posto nelle strutture;
in assenza di un sistema di accoglienza coordinato il sistema di determinazione dei costi rispetto ai comuni rischia di essere iniquo,
impegna il Governo:
a prevedere l'attivazione di almeno un centro di prima accoglienza in Lombardia che si occupi delle necessarie procedure di accoglienza e di successiva ricollocazione dei minori stranieri in strutture a loro dedicate;
ad avviare, nel medio periodo, un meccanismo di redistribuzione a livello nazionale specifico per i minori stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge n. 47 del 2017, rafforzando, nel contempo, il sistema di seconda accoglienza e coinvolgendo gli enti locali nella riorganizzazione.
G/951/10/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti;
l'articolo in esame introduce alcune novità particolarmente pesanti in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché per l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore;
al comma 1, lettera a), si stabilisce che "in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture per migranti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni" ciò viola l'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia, oltre che le convenzioni internazionali e le normative comunitarie, tanto più che l'articolo 7, comma 1, lett. c) prevede "nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti, determinando così una inevitabile promiscuità tra minori di anni 16 e adulti in luoghi che diventeranno ancor più affollati ed invivibili;
infine, particolarmente negativa è la previsione del, comma 1, lettera b), il quale stabilisce un termine di impugnazione, pari a 5 giorni, degli atti rivolti ad accertamenti volti all'individuazione dell'età, ciò contrasta con i principi costituzionali costituzionalmente garantiti delle garanzie processuali,
impegna il Governo:
a garantire che i tempi e le modalità di impugnazione degli atti di espulsione siano accompagnati da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia il diritto interno che in quello dell'Unione europea, nonché la partecipazione informata alla procedura di determinazione.
G/951/11/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al
bisogna preliminarmente sottolineare che l'articolo art. 5 del decreto modifica in modo restrittivo la Legge 47/2017 limitando in maniera estremamente preoccupante i diritti dei minori stranieri che giungono in Italia;
diverse sono le novelle introdotte come: a)la previsione che i minori di età non inferiore a 16 anni possano essere accolti in una sezione dedicata nei centri di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni; b) in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti alla valutazione dell'età, di cui deve essere redatto un verbale da notificare all'interessato e all'autorità giudiziaria;
si ricorda che la Corte EDU ha rilevato che l'interesse degli Stati nel controllo delle frontiere in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro status;
si devono pertanto conciliare la tutela dei diritti fondamentali e le restrizioni imposte dalla politica di uno Stato in materia di immigrazione, fermo restando che l'estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato. A tal fine fondamentale per una piena tutela del minore è l'applicazione del principio della presunzione della minore età, che la Corte ritiene essere un elemento inerente alla tutela del diritto internazionale e costituzionale che sostengono il sistema dei diritti riconosciuti ai minori stranieri che giungono in Italia;
in tema di accertamento dell'età, la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 45/158 del 18 dicembre 1990, stabilisce espressamente che "Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati su analisi ossee e dentali, che possono essere imprecise, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatiche e dare luogo a procedimenti legali non necessari. Gli Stati dovrebbero assicurare che le loro decisioni possano essere riesaminate o appellate dinanzi a un idoneo organismo indipendente";
nella sua decisione del 15 giugno 2018, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto, tra l'altro, che "le determinazioni mediche dell'età applicate attualmente possano avere gravi conseguenze per i minori e che l'uso dell'esame osseo per determinare l'età dei minori stranieri non accompagnati sia inopportuno e inattendibile. L'uso di tale esame viola pertanto l'articolo 17.1 della Carta sociale europea;
il principio di presunzione implica che la procedura pertinente debba essere accompagnata da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia nel diritto interno che in quello dell'Unione europea, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell'età della persona la cui età sia considerata dubbia;
le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea e internazionale disegnano una procedura di determinazione dell'età olistica e multidisciplinare, che non può essere garantita attraverso l'esecuzione di soli esami sanitari, già ritenuti condotta in violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU;
la giurisprudenza della Corte, ha sottolineato che gli Stati devono fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate allo loro esigenze. In particolare, le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere definite in relazione alla loro età, per assicurare che non creino una situazione di stress e ansia, con conseguenze traumatiche, che potrebbero addirittura raggiungere la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell'ambito della proibizione di cui all'articolo 3 della Convenzione,
impegna il Governo
ad evitare di infliggere a minori e a persone fragili esami fisici che possano creare situazioni di stress e ansia, per stabilire l'esatta età del minorenne migrante;
a fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate allo loro esigenze anche attraverso l'allestimento di nuove strutture in spazi attualmente disponibili.
G/951/12/1
Il Senato,
premesso che:
il sistema italiano per l'accoglienza dei migranti è un insieme complesso, in continuo mutamento, da un lato per l'avvicendarsi di numerose modifiche legislative varate nel giro di una manciata di anni, dall'altro lato per il decentramento del sistema stesso, che individua in Regioni e Comuni enti di particolare importanza, portando ad una estrema differenziazione territoriale e a una grande frammentazione degli interventi;
si potrebbe anche ritenere che l'Italia sia tra i pochi Paesi europei non dotati di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;
l'articolo 5 del provvedimento oggetto di conversione reca nuove disposizioni in merito agli stranieri non accompagnati, modificando quanto previsto nella previgente versione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
le disposizioni introdotte prevedono, al fine di perseguire le dovute esigenze di soccorso e di protezione immediata, che i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario all'identificazione, comunque non superiore a quarantacinque giorni;
il fatto che la norma disponga che il processo di identificazione debba concludersi entro dieci giorni, mentre la permanenza massima sia fissata in quarantacinque, rende la previsione nebulosa, aperta a interpretazioni estensive e che appaiono lontane dal principale obiettivo che dovrebbe essere la garanzia dell'interesse del minore;
al termine della fase di prima accoglienza i minori non accompagnati sono poi inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili;
in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con capienza ridotta ad un massimo di 50 posti, che, prevedono le disposizioni, può essere eccezionalmente aumentata fino al 50 per cento in più;
inoltre, infine, in caso di momentanea indisponibilità di tali strutture temporanee dedicate, su disposizione del Prefetto, si dispone una provvisoria accoglienza del minore, ma soltanto di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 medesimo decreto legislativo 142/2015;
l'estrema incertezza delle norme fin qui illustrate, in combinato disposto con le disposizioni che regolano l'accertamento dell'età anagrafica dei minori non accompagnati, pure previste nell'articolato, rischiano di comportare incertezze, difficoltà e l'inserimento di minori al di sotto dei 16 anni, o peggio dei 14, in strutture non adatte e comunque dannose per la loro condizione di soggetti vulnerabili,
impegna il Governo:
1) ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative delle nuove disposizioni introdotte, con particolare riferimento a quelle relative all'accoglienza dei minori non accompagnati, all'esito del quale, introdurre nuove norme, anche di natura correttiva, che garantiscano certezza sui tempi e sulle procedure di inserimento dei minori in strutture adeguate alle loro condizioni di soggetti vulnerabili;
2) ad avviare in tempi brevi la realizzazione di nuove strutture dedicate ai minori, tanto di prima e seconda accoglienza che di accoglienza straordinaria, la cui capacità sia realmente commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio e che siano in grado di garantire, l'una rispetto all'altra, una omogeneità di servizi tale da assicurare una ordinata permanenza del minore, senza arrecare pregiudizio alle sue necessità e in considerazione della sua condizione di soggetto vulnerabile.
G/951/13/1
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli;
alcune norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, introducendo un irrigidimento della normativa, che tradisce una grave disattenzione verso i diritti di soggetti vulnerabili, che, in quanto fragili, risultano bisognosi di maggior tutela;
la disposizione si dimostra particolarmente carente sul piano degli accorgimenti necessari per assicurare ai minori stranieri adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia e, tra le altre misure poco attente alle cautele che sarebbero necessarie nell'approccio all'accoglienza, all'ospitalità e alla libera espressione dei minori, emerge in particolare quella che modifica l'articolo 19-bis del decreto legislativo 142/2015;
detto articolo disciplina, tra l'altro, la procedura da seguire nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo modalità che vengono modificate dal presente provvedimento;
in particolare, al citato articolo 19-bis vengono introdotti due nuovi commi, il 6-bis e il 6-ter;
con il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19-bis si introduce, nel citato decreto legislativo 142/2015, una deroga al comma 6 che consente, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, all'autorità di pubblica sicurezza, di procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici e di disporre, nell'immediatezza, anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del minore medesimo;
non sono meglio specificati nel provvedimento quanto questi accertamenti possano essere invasivi nei confronti di un minore, già fisicamente debilitato e accolto in strutture spesso non adeguate né, con conoscendo nel dettaglio la loro natura se ne può comprendere l'affidabilità;
In considerazione che, a tutela dei minori, da un lato l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici, dall'altro i minori di sedici anni non devono essere inseriti, neppure in una sezione dedicata, in centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del citato decreto legislativo 142/2015, tali accertamenti, ove eccessivamente invasivi o non sufficientemente affidabili, esporrebbero la salute, la tutela, i diritti e la sicurezza del minore a grave pregiudizio,
impegna il governo
Ad attivare, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accurato e celere monitoraggio al fine di accertare gli effetti distorsivi delle norme citate, con particolare riferimento all'ambito interpretativo e applicativo delle stesse, all'esito del quale, emanare urgenti disposizioni, anche di natura correttiva, che garantiscano, nell'ambito del processo di identificazione, accoglienza e protezione del minore, i diritti e le peculiarità che devono essere oggetto di particolare tutela, in considerazione del suo status di soggetto vulnerabile.
G/951/14/1
Giorgis, Meloni, Valente, Parrini
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;
risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;
una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;
la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;
il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,
impegna il Governo
a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che dia conto delle condizioni dei minori stranieri non accompagnati all'interno delle strutture di accoglienza per adulti tenuto anche conto del sopraffollamento che si potrebbe verificare all'interno di tali centri determinato anche dal possibile aumento di capienza previsto dal decreto stesso.
G/951/15/1
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;
risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;
una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;
la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;
il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,
impegna il Governo:
a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della normativa europea ed internazionale relativa alla tutela e alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei minori.
G/951/16/1
Meloni, Valente, Parrini, Giorgis
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;
risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;
una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;
la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;
il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,
impegna il Governo:
a trasmettere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che sulle condizioni in cui versano i minori stranieri non accompagnati all'interno delle summenzionate strutture per adulti e, ove non si riscontrino i presupposti per garantire ai minori i diritti riconosciuti dalla normativa nazionale ed internazionale, ad individuare strutture alternative.
G/951/17/1
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;
risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;
una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;
la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;
il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,
impegna il Governo
a trasmettere al Parlamento, con cadenza mensile, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze e del tempo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei singoli centri di accoglienza per adulti.
G/951/18/1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;
risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;
una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;
la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;
il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,
impegna il Governo
a trasmettere al Parlamento, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze all'interno dei singoli centri di accoglienza, di tutte le tipologie previste, e dei CPR, anche specificando la capienza massima prevista per ogni struttura.
G/951/19/1
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge oggi in discussione, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;
ogni persona, ogni richiedente asilo, ogni rifugiato che arriva sulle nostre coste porta con sé la propria storia, la propria ragione per aver lasciato il suo paese e il proprio percorso migratorio che, in molti casi, può rappresentare già di per sé un evento altamente traumatico;
tra tutti quelli che arrivano, vi è sicuramente una categoria particolarmente meritevole di tutela, i minori e tra questi quelli che arrivano in Italia senza genitori, ovvero i minori stranieri non accompagnati (Msna);
dopo un'estate di sbarchi e di polemiche politiche sia a livello nazionale che europeo, il nuovo decreto-legge si concentra proprio sui Msna, comprimendone diritti e garanzie, impattando gravemente su molti giovani e ragazzi senza per altro aiutare a gestirne il fenomeno migratorio;
il decreto, infatti, introduce la possibilità di tenere i minori in centri per adulti. Situazione altamente inadeguata che, infatti, è prevista per un periodo di 90 giorni ed esclusivamente nei confronti di minori di età non inferiore a sedici anni;
al di là di come, in queste primissime fasi, venga determinata l'età del minore (non di rado i minori che arrivano in Italia non dispongono di documenti di identità, ma l'assenza di documenti non può pregiudicare la sua tutela come minore) è bene sottolineare che la disposizione riguarderà oltre due terzi dei minori stranieri non accompagnati;
la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non fa alcun distinguo tra italiani o stranieri, maschi o femmine, con o senza documenti. I minori, in quanto tali, vanno difesi e sono uguali davanti al diritto internazionale, come per la nostra Costituzione e il nostro diritto interno;
per tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti che abbiano meno di 18 anni, nessuno escluso, la stessa Convenzione, la più firmata al mondo prevede un'accoglienza in affidamento in famiglia o in strutture loro dedicate, mai in promiscuità con adulti e certamente non in sezioni di centri destinati a questi ultimi, dei quali peraltro è nota la realtà di profonda inadeguatezza per un minorenne;
oltre a non costituire una strategia sostenibile per affrontare un fenomeno strutturale e in aumento come la migrazione, il nuovo decreto comprime anche i diritti dei minori che possono essere scambiati per adulti in seguito ad accertamenti che rischiano di essere approssimativi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di rivedere le disposizioni che consentono la possibilità di tenere i minori non accompagnati che arrivano sulle nostre coste in centri per adulti poiché chiunque abbia meno di 18 anni è un minorenne e ha diritto a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni e senza distinzioni come affermato dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
G/951/20/1
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini
Il Senato,
premesso che:
questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;
particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;
tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,
impegna il Governo
ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo come estrema ratio una volta espletate tutte le procedure con un minor grado di invasività.
G/951/21/1
Giorgis, Meloni, Valente, Parrini
Il Senato,
premesso che:
questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;
particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;
tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,
impegna il Governo
ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo se ogni ulteriore metodologia o tentativo, in un approccio multidisciplinare, si sia rivelato di per sé insufficiente ad accertare l'età del presunto minore..
G/951/22/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;
si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1- bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;
il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato "previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente", nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso;
in particolare, la disposizione in esame individua nei consulenti del lavoro o in altri professionisti (avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
si dispone, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti;
Impegna il Governo:
a prevedere che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possano ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di ricongiungimento familiare, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo.
G/951/23/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;
le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;
si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1- bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;
lunedì 20 novembre si è celebrata la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occasione in cui ci si interroga sugli sforzi internazionali e le azioni intraprese per garantire ai bambini e alle bambine i diritti fondamentali come quello alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da ogni forma di abuso e sfruttamento, al gioco e allo svago;
questa data, come sostiene Amnesty International segna il fallimento del raggiungimento dei diritti per bambine e bambini nel mondo: ce lo dimostra quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Tra le vittime civili israeliane dell'attacco di Hamas del 7 ottobre si contano anche 33 minori innocenti uccisi e circa 30 rapiti. Atti ingiustificabili. Ma al tempo stesso non è giustificabile e accettabile la reazione militare israeliana che si traduce in una punizione collettiva sulla popolazione della Striscia di Gaza e in atti di violenza diffusa in tutta la Palestina, che hanno causato l'uccisione di almeno 11.078 palestinesi a Gaza, di cui almeno 4.506 bambini e bambine: uno ogni 10 minuti. Almeno altre 6.000 persone, tra cui 4.000 minori risultano dispersi sotto le macerie. 15.500 bambine e bambini sono rimasti feriti e 17.500 orfani. In Cisgiordania, dal 7 ottobre si contano almeno 53 bambine e bambini uccisi;
Almeno 900.000 bambine e bambini nella Striscia di Gaza non hanno più accesso ad acqua potabile, cibo, medicine e cure mediche per le quali sono essenziali carburante ed energia elettrica;
Il 31 ottobre scorso i vertici dell'UNICEF hanno dichiarato che "Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambine e bambini. Per tutti gli altri è un inferno";
Uccidere civili è un crimine di guerra inaccettabile, non ammesso da diritto e convenzioni internazionali;
Impegna il Governo:
a realizzare, previa intesa le Organizzazioni nazioni unite rifugiati palestinesi (UNRWA), un corridoio umanitario per l'arrivo in sicurezza in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta;
ad adoperarsi, in ambito europeo ed internazionale, per un immediato cessate il fuoco umanitario, per il rilascio dei bambini e delle bambine presi in ostaggio da Hamas senza porre condizioni e vengano scarcerati i minori palestinesi detenuti arbitrariamente da Israele
a favorire ogni iniziativa utile a riprendere il processo di pace in Medio Oriente, quello che guarda alla soluzione dei due popoli e due Stati, perché sia israeliani che palestinesi hanno diritto di vivere in pace e sicurezza.
G/951/24/1
Zampa, Giorgis, Valente, Parrini, Meloni
Il Senato,
premesso che:
questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;
tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;
altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;
più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;
è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,
impegna il Governo
a consentire la provvisoria accoglienza del minore ultrasedicenne in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per adulti solo se, conformemente alla normativa internazionale e dell'Unione europea, sia stato certificato il superiore interesse del minore.
G/951/25/1
Zampa, Meloni, Parrini, Giorgis, Valente
Il Senato,
premesso che,
questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;
tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;
altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;
più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;
è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,
impegna il Governo
a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani fondamentali, per adulti e minori all'interno dei centri.
G/951/26/1
Parrini, Giorgis, Valente, Meloni
Il Senato,
premesso che,
questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;
tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;
altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;
più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;
è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,
impegna il Governo
a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle differenti posizioni giuridiche ed esigenze delle persone trattenute.
G/951/27/1
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni
Il Senato,
premesso che:
questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;
tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'Unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;
altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;
più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;
è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,
impegna il Governo
a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, con particolare riguardo alla condizione dei minori di età.
G/951/28/1
Parrini, Valente, Giorgis, Meloni
Il Senato,
premesso che:
come emerso durante il dibattito parlamentare una condizione di particolare fragilità è rappresentata dalla condizione delle donne migranti vittime di violenza che necessitano di percorsi adeguati e specifici in relazione alla loro presa in carico, al fine soprattutto di non pregiudicare ulteriormente la salute fisica e psicologica di persone già molto provate;
è evidente infatti, specie nei casi in cui tali violenze siano state accertate dai servizi socio-sanitari di riferimento, che tali donne debbano essere indirizzate alle reti territoriali anti-violenza e in sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, affinché possano seguire percorsi mirati e con personale preparato per fronteggiare questa condizione di particolare vulnerabilità,
impegna il Governo
ad indirizzare le donne migranti vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari territoriali di riferimento a percorsi presso le reti territoriali anti-violenza e a creare sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, prevedendo in tempi rapidi le risorse necessarie.
G/951/29/1
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Il Senato,
premesso che:
è all'esame della Camera l'AS 951 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;
l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;
tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;
specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,
impegna il Governo
a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo al comune di Taranto, interessato anche da arrivi consistenti di migranti.
G/951/30/1
Parrini, Giorgis, Valente, Meloni
Il Senato,
premesso che:
è all'esame della Camera l'AS 951 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;
l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;
tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;
specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,
impegna il Governo
a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo ai comuni della provincia di Brindisi interessati da arrivi consistenti di migranti.
G/951/31/1
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;
il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;
il provvedimento ha di fatto inasprito, in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;
la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;
nonostante le richieste europee, navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave Open Arms il 30 settembre 2020 «colpevole» di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi Open Arms era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;
Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;
si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;
punire e sanzionare le navi umanitarie è una condotta apertamente in contrasto con i principi e le norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale che garantiscono il diritto a tutti gli individui di essere soccorsi in mare, parallelamente all'obbligo degli Stati di prestare soccorso;
appare inoltre incomprensibile l'atteggiamento delle autorità italiane che vorrebbero imporre alle navi umanitarie quanti e quali imbarcazioni soccorrere, senza valutare preventivamente la gravità degli eventi;
è altrettanto palese come l'intervento delle navi umanitarie sia sempre più necessario, a causa dell'aumento incontrollato degli sbarchi di migranti, raddoppiato secondo i dati del Viminale rispetto al 2022 e pari a oltre 89 mila nei primi sette mesi dell'anno;
limitare, rallentare e bloccare le navi umanitarie non ha quindi come conseguenza la riduzione degli sbarchi ma soltanto l'aumento esponenziale di morti in mare, spesso bambini. A maggior ragione visto che, a fronte dell'aumento consistente degli arrivi, si registra una riduzione significativa della percentuale dei salvataggi da parte delle navi delle Ong, che passano dall'11 per cento del 2022 al 4 per cento del 2023;
appare quindi necessario modificare la normativa attuale ed abrogare, in particolare, le norme che prevedono l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere l'illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, nonché, dalla struttura preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad abrogare, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, i periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1.
G/951/32/1
Parrini, Valente, Meloni, Giorgis
Il Senato,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;
il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;
il provvedimento ha di fatto inasprito in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;
la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;
nonostante le richieste europee navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave Open Arms il 30 settembre 2020 «colpevole» di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi Open Arms era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;
Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;
si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;
nel caso specifico del fermo della nave Open Arms dello scorso settembre, il fermo ha creato ulteriori problemi in quanto alla nave è stato imposto di ormeggiare non al porto, ma in rada, e costretta ad utilizzare per gli spostamenti da e verso il porto un'agenzia che per ogni viaggio ha chiesto il pagamento di 300 euro. Tutto ciò è avvenuto nonostante Open Arms abbia gommoni abilitati, ma in quel caso non autorizzati a tali spostamenti;
appare francamente incomprensibile gravare ulteriormente logisticamente ed economicamente sulle navi umanitarie già costrette a fermi incomprensibili dopo aver collaborato attivamente con le Capitanerie di Porto,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, che per «fermo amministrativo della nave» (di cui all'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130) si intenda riferirsi alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate.
G/951/33/1
Meloni, Giorgis, Valente, Parrini
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame segna l'ennesimo provvedimento emergenziale in materia di immigrazione dall'inizio della legislatura che, lungi dall'affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, introduce ulteriori misure di natura repressiva senza intervenire sui nodi del sistema di accoglienza italiano;
contestualmente, con il decreto-legge n. 161 del 2023, recante «disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano», il Governo ha manifestato l'intenzione di adottare il cosiddetto «Piano Mattei» quale nuovo paradigma nuovo modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con i Paesi del continente africano, nel tentativo di arginare i flussi migratori contrastandone le cause profonde nei Paesi di origine;
in quest'ottica, è da ritenersi fondamentale il contributo delle associazioni e degli enti, profit e no profit, che negli anni hanno accumulato esperienza e know-how in materia di cooperazione, così come quello delle diaspore, strumento fondamentale nello sviluppo di efficaci politiche di cooperazione allo sviluppo in quanto ponte tra i Paesi e le società e attori chiave nello scambio economico, culturale e sociale tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei migranti residenti o dei cittadini italiani con background migratorio;
il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, normato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), già contiene già molti strumenti per favorire lo sviluppo socio-economico dei Paesi di origine e transito dei flussi migratori che spesso non vengono sufficientemente valorizzati;
la sopracitata legge n. 125 del 2014, ha istituito, al capo III, articolo 16, comma 1, il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e no profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato;
al Capo III, articolo 16, comma 2 della medesima legge è stipulato che il Consiglio nazionale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione;
tale Consiglio non si riunisce da più di un anno a causa della mancata convocazione da parte del Ministero competente, in aperta contraddizione con l'intenzione dichiarata dal Governo nel contesto dell'approvazione del Piano Mattei di investire sulle politiche di cooperazione allo sviluppo;
nella legge di bilancio per il 2023 sono stati tagliati i fondi alla cooperazione allo sviluppo, ferma allo 0,31 per cento, allontanando sempre più la possibilità per l'Italia di raggiungere l'obiettivo dello 0,70 per cento entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile,
impegna il Governo:
a convocare il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo entro la fine dell'anno;
a riferire con sollecitudine al Parlamento le ragioni della sua mancata convocazione nel primo anno di Governo;
a ripristinare nel primo provvedimento utile i fondi alla cooperazione tagliati con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riportandoli in linea con l'obiettivo ONU dello 0,7 per cento del PIL al 2030.
G/951/34/1
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, investendo le prefetture di compiti importanti per la gestione dell'immigrazione e per l'accoglienza;
il ministero dell'interno, in particolare per il tramite proprio delle prefetture, è altresì investito di diverse funzioni relative alla certificazione antimafia, anche per tipologie di aziende con un relativo impatto sul tessuto economico del paese;
un esempio di questo impegno è quello previsto dalla normativa sulla certificazione antimafia relativa alle aziende agricole che ricevono finanziamenti anche esigui da parte dello Stato o dell'Unione europea;
in generale, il Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159) dispone correttamente che le pubbliche amministrazioni sono tenute alla verifica della relativa documentazione precisando però anche i casi in cui tale documentazione non deve essere richiesta e, tra questi, la norma in vigore fino al 18 novembre 2017 ha incluso "i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";
successivamente, la legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto una disposizione per la quale la documentazione antimafia di cui all'articolo 83 e l'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia fossero sempre necessarie in caso di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di contributi per la politica agricola comune (PAC) a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei;
questa norma non solo ha rischiato di bloccare l'erogazione dei fondi della PAC, ma ha determinando anche un aumento degli adempimenti per le aziende in fase di presentazione delle domande, e soprattutto un aumento degli adempimenti in fase di istruttoria per le pubbliche amministrazioni, tra le quali appunto le prefetture;
già con la legge di conversione del dl 148/2017, entrata in vigore solo 17 giorni dopo, il 6 dicembre, il legislatore ha iniziato a introdurre modifiche, deroghe e proroghe di questa disposizione introducendo, in questo caso, una soglia di finanziamento minimo pari a 5.000 euro per i terreni agricoli;
la legge di bilancio per il 2018 oltre a precisare che le disposizioni per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017, ha anche disposto una proroga al 31 dicembre 2018 dell'esonero, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro;
detta proroga è stata ripetutamente rinnovata di anno in anno fino a quella al 31 dicembre 2021 e infine, con la legge di conversione del DL 152/2021 si è finalmente stabilizzata la soglia a 25.000 euro come livello minimo di finanziamento europeo;
questo ripetuto susseguirsi di proroghe, deroghe e modifiche delle soglie è certamente un indizio di quanto la norma sia controversa e di dubbia efficacia, ma soprattutto ha generato incertezza, non ha risolto l'aggravio in termini di risorse impiegate e tempo perso per le amministrazioni coinvolte e crea un grave danno alle aziende non solo per il peso burocratico, ma anche perché la normativa prevede che a seguito della richiesta di certificazione o di informativa da parte del soggetto istruttore debbano decorrere 30 giorni prima di poter procedere alla liquidazione o alla autorizzazione della domanda di pagamento se la prefettura competente non abbia risposto;
in ragione dell'intasamento burocratico generato anche dalla stessa normativa ciò comporta spesso un ulteriore ritardo nell'erogazione del contributo;
per venire incontro alle difficoltà del tessuto produttivo e per liberare le amministrazioni dal peso degli adempimenti che le distolgono da vecchie e nuove funzioni loro assegnate a tutela della sicurezza pubblica, si ritiene necessario uno strumento di semplificazione -
impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire sulla legislazione vigente per rendere omogena la soglia di finanziamento sotto la quale non sono necessarie la documentazione e l'informativa antimafia per tutte le aziende, sia che esse non detengano terreni, sia nel caso li detengano, innalzandola per queste ultime.
Art. 01
Art. 1
1.2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
oa) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "di soggiorno per motivi di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare".
1.3
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici.
1.4
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.
1.5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'articolo 1, comma 1, dopo lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "dispone che lo straniero", aggiungere la parola: "maggiorenne"
1.6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) All'articolo 29, comma 1, lettera d) punto 1-bis) dopo le parole: "al rilascio delle certificazioni," sono aggiunte le seguenti: "da considerarsi a tutti gli effetti certificazioni originali".
Art. 2
2.0.1
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)
1. All'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2.0.2
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica del fermo amministrativo della nave ai sensi dell'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)
1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, per «fermo amministrativo della nave» si fa riferimento alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate.
2.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali)
1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è soppressa.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente
"Art. 2-bis
(Istituzione di corridoi umanitari europei)
1. Al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e degli affari esteri, adotta le iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.".
2.0.5
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Potenziamento degli uffici immigrazione e degli sportelli unici per l'immigrazione del Ministero dell'interno)
1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito di un anno.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Procedura semplificata del rilascio del visto di ingresso)
1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti di ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso di cui al presente articolo.
2.0.7
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)
1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22 comma 6 del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'art. 126-noviesdecies del D.Lgs. del 01 settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno".
Art. 3
3.2
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. All'articolo 9 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il comma 3 è abrogato."
3.3
Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole "questore, sulla base del parere del";
b) sostituire le parole "ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando" con le seguenti: ", acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità quando"
3.4
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «questore, sulla base del parere del.»
3.5
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «questore» fino a: «procedura di allontanamento», con le seguenti: «presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità».
3.6
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «questore» fino a: «procedura di allontanamento», con le seguenti: «presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.».
3.7
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «sulla base del parere» aggiungere le seguenti: «vincolante reso, anche per le vie brevi, con atto scritto e motivato,.»
3.8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso "1-bis, dopo le parole: «è in corso il predetto allontanamento»: aggiungere le parole: «sentito il Ministero dell'interno».
3.9
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e», aggiungere le seguenti: «, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda,».
3.10
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento.»
Art. 4
4.3
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
«3-bis. L'ufficio di polizia di fronte al quale lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale contatta immediatamente i competenti uffici della Questura per fissare la data, l'orario e il luogo in cui si svolgeranno i rilievi fotodattiloscopici indicati negli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e la verbalizzazione entro i termini indicati dall'articolo 26, nonché la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tali date, orari e luoghi sono indicati in atto scritto e tradotto in lingua comprensibile allo straniero che è a lui immediatamente consegnato. Nel caso in cui lo straniero, senza giustificato motivo e salvi i casi di forza maggiore, non si presenti nel giorno e nel luogo che gli sia stato indicato nell'atto a lui consegnato, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
4.4
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
dopo le parole: protezione internazionale inserire le seguenti: e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi;
sostituire le parole: non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato con le seguenti: si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis)
4.5
Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "lo straniero" inserire le seguenti: ", senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,";
b) dopo le parole: "protezione internazionale" inserire le seguenti: "e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,";
c) sostituire le parole: "non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato" con le seguenti: "si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis).".
4.6
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "lo straniero", inserire le seguenti: «, senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,";
b) dopo le parole "protezione internazionale", inserire le seguenti: " e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,"
c) sostituire le parole: "non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato." con le seguenti: "si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b-bis)."
4.7
Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "lo straniero" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore,";
b) inserire, in fine, le parole: ", salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo.".
4.8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis), dopo le parole: «non si presenti», sono aggiunte le seguenti: «senza un giustificato motivo».
4.0.1
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni per la designazione di un paese di origine sicuro ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale)
1. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un paese di origine designato come sicuro, si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25, se in tale paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.".
Art. 5
5.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
la lettera a) è soppressa;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
a) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) alla lettera b) capoverso 6-ter, dopo le parole: "le famiglie nelle quarantotto successive", aggiungere: "Fino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1, comma 25 Legge 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni."
c) alla lettera b) capoverso 6-ter, dopo le parole: "del codice di procedura civile", aggiungere: "La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dal presente articolo».
5.4
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a)
b) alla lettera b), numero 3):
1) sostituire le parole "sono aggiunti i seguenti" con le seguenti: "è aggiunto il seguente:"
2) sopprimere il capoverso 6-ter.
5.5
Parrini, Giorgis, Zampa, Meloni, Valente
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
5.7
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre, solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti, la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso»;
5.8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) All'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto, sentita l'autorità giudiziaria competente, può disporre la provvisoria accoglienza di età non inferiore a diciassette anni in una struttura dedicata nei centri di cui all'articolo 9 per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
5.9
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, la lettera a) apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 19, il comma 3bis è così modificato:
«In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni»
5.10
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «agli articoli 9 e 11», con le seguenti: «all'articolo 9».
5.11
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in libertà».
5.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in una struttura idonea».
5.15
Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:
1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettivo numero di stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale e tenendo conto delle esigenze del territorio. Le strutture di prima accoglienza sono gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.»
5.16
Parrini, Giorgis, Zampa, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sopprimere le parole: «e le parole «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse»
5.17
Zampa, Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.3) con il seguente:
1.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18, in coerenza con la normativa nazionale.»
5.18
Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:
«2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono trasferiti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve a tal fine essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.».
5.20
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 3) con il seguente: "3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
b) al numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.
5.21
Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.23
Zampa, Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
5.24
Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il sesto periodo.
5.25
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sesto periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "in una sezione dedicata" inserire le seguenti: ", separata ed autonoma nell'ambito degli spazi";
b) inserire, in fine, le parole: "nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti di agibilità".
5.26
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sesto periodo, sostituire le parole: "non superiore a novanta giorni" con le seguenti: "non superiore a quarantacinque giorni".
5.27
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: "Al predetto minore, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, è garantita l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza.".
5.30
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il numero 1);
b) al numero 3), capoverso 6-ter, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Si applicano i commi 7 e 8.".
5.34
Al comma 1, lettera b), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole "sono aggiunti i seguenti" con le seguenti: "è aggiunto il seguente:"
b) sopprimere il capoverso 6-ter.
5.35
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire le parole da: «di cui», fino a: «n. 281», con le seguenti: «il 19 luglio 2020».
5.36
Zampa, Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
5.38
Valente, Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:
«6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.».
5.39
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:
"6-ter. In attuazione del comma 4, nel caso di afflussi massicci e continui, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di accertamenti socio-sanitari dell'età nel rispetto delle modalità di cui ai commi 5 e 6, previa richiesta alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che si esprime per iscritto nel termine di cinque giorni. Si applicano i commi i commi 7, 8 e 9."
5.40
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: "a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera.".
5.41
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera b) punto 3, capoverso 6-ter, sostituire le parole: «può disporre», con la seguente: «dispone».
5.42
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, dopo le parole: «rilievi antropometrici», aggiungere le seguenti: «, una valutazione psicologica o neuropsicologica, una visita pediatrica auxologica».
5.43
Zampa, Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «anche radiografici,».
5.44
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «anche radiografici,».
5.45
Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.
5.46
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.
5.47
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, dopo le parole: «confermata per iscritto», aggiungere le seguenti: «dall'autorità giudiziaria minorile comunque investita del caso».
5.48
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, sostituire le parole: «i minorenni entro cinque giorni», con le seguenti:«i minorenni entro 60 giorno e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio».
5.49
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, sostituire le parole: «i minorenni entro cinque giorni», con le seguenti: «i minorenni entro 30 giorni e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio».
5.50
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: «entro 5 giorni dalla notificazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile», con le seguenti: «entro 15 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».
5.51
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera b) al punto 3), capoverso 6-ter, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «entro 5 giorni», con le seguenti: «entro 60 giorni».
5.52
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera b) al punto 3), capoverso 6-ter, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «entro 5 giorni»,con le seguenti: «entro 30 giorni».
5.53
Zampa, Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: «entro 5 giorni dalla notifica», con le seguenti: «entro 10 giorni dalla notifica».
5.54
Valente, Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.»
5.55
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.".
5.56
Zampa, Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.».
5.57
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dopo la lettera b) aggiungere le seguenti lettere:
b-bis) all'articolo 19, il comma 1 è così modificato:
al primo periodo dopo le parole «protezione immediata,» è aggiunta la parola «tutti». Dopo le parole «comunque non superiore a» la parola «trenta» è modificata con la parola «quarantacinque».
Al secondo periodo dopo le parole «è situata la struttura,» sono aggiunte per parole «per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio,». Dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono eliminate le parole «anche in convenzione con gli enti locali».
Al terzo periodo dopo le parole «gli standard strutturali,» sono eliminate le parole «in coerenza con la normativa regionale». Dopo le parole «e i servizi da erogare» sono aggiunte le parole «e le risorse finanziarie necessarie». Dopo le parole «di cui all'articolo 18,» sono aggiunte le parole «in coerenza con la normativa nazionale.»;
b-ter) all'articolo 19, il comma 2 è così modificato:
Al primo periodo sono inserite le seguenti parole «A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti ». Dopo le parole «i minori non accompagnati sono» la parola «accolti» è sostituita dalla parola «trasferiti».
Dopo le parole «nell'ambito del» le parole «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati » sono sostituite da «Sistema di accoglienza e integrazione»
Al secondo periodo dopo le parole «la capienza del Sistema» la parola «è» viene sostituita dalle parole «deve a tal fine essere».
Dopo le parole «non accompagnati» sono aggiunte le parole «nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle» e sono eliminate le parole «nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle»
Dopo le parole «da riprogrammare annualmente » sono aggiunte le parole «e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari».;
b-quater) all'articolo 19, il comma 3 è così modificato:
«In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>
5.58
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 187.500.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di euro 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 187.500.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
5.59
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale.»".
5.60
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".
Art. 6
6.4
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «previo parere positivo» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata espressione del parere di cui al periodo precedente non preclude il rilascio del permesso di soggiorno»."
6.5
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è abrogato.".
6.6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce il mandato», con le seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e gli uffici territoriali dei servizi per l'impiego».
6.7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
AL comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «dei datori di lavoro», sono aggiunte le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali».
6.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Misure di assistenza nei confronti dei minori orfani di guerra nella striscia di Gaza)
1.Previa intesa con le autorità locali della striscia di Gaza, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a garantire in sicurezza l'arrivo in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta.
2.Ai comuni, agli enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che accolgono minori, di cui al comma 1, provenienti dalla striscia di Gaza, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, dal Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, nel limite di spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 200.000 per l'esercizio finanziario 2023.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di euro 200.000 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Art. 7
7.3
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. Ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio.".
7.4
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e all'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.".
7.5
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
"0a) all'articolo 6-bis, il comma 2 è abrogato."
7.6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Sono garantiti servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, devono consistere in colloqui individuali, almeno settimanali, atti a stabilire la sussistenza di condizioni minime di serenità psicologica e psichica, in considerazione delle esperienze vissute, tali da garantire la sicurezza personale e nei rapporti con gli altri. Deve essere assicurata, nell'ambito dell'erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità Europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine».
7.9
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «si può derogare» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, in attuazione del modello di accoglienza diffusa, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.».
7.10
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «ai parametri di capienza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, solo ed esclusivamente per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore alla metà dei posti previsti dalle medesime disposizioni.».
7.11
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «ai parametri di capienza», fino alla fine del periodo con le seguenti: «, per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.».
7.12
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole "si può derogare" inserire le seguenti: ", per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate,"
2) dopo le parole "medesime disposizioni" inserire le seguenti: "e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.";
b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo le parole «genitori singoli», sono inserite le parole «o le famiglie»";
7.13
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "si può derogare" inserire le seguenti: ", per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate,"
b) dopo le parole "medesime disposizioni" inserire le seguenti: "e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti."
7.14
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera a) le parole: «al doppio dei posti» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento dei posti».
7.15
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «al doppio dei posti», con le seguenti: «al 25 per cento dei posti».
7.16
Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "La commissione tecnica provvede, altresì: ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture; a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis; ad assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza dei predetti minori; a verificare la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all'attuazione delle misure previste e delle funzioni assegnate dal presente comma.".
7.17
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «genitori singoli» sono inserite le seguenti: «o le famiglie».".
7.18
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole «genitori singoli», sono inserite le parole «o le famiglie».
7.19
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «e dopo le parole: «genitori singoli», sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
7.20
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
"b-bis) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno di cui al periodo precedente può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;
2) il comma 2 è abrogato.".
7.21
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'articolo, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'art. 15 della Legge 241/1990, i Comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di 12 mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del DPR 151 del 2011 ed il termine di 36 mesi per l'adeguamento.»
7.22
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e delle strutture di cui al comma 1, lettera a), in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.»
7.23
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.».
7.24
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».
7.25
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
7.26
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, l'articolo 6-ter è abrogato.».
7.27
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.»
7.28
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)
1 Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 130.000.000 per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e che necessitano di un'assistenza specifica al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
7.29
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
7.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».».
7.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)
1. Alla legge 11 gennaio 2018 n. 4, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Cambio del cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato)
1. Le vittime del reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome.
2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dalla persona vittima del reato di cui al medesimo comma 1.
3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».».
7.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
7.0.4
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
7.0.5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)
«Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»
Art. 8
8.2
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.».
8.3
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:
«Articolo 8-bis
(Misure di sostegno economico ai Comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)
Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
«Articolo 8-ter
(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)
1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché' i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
«Articolo 8-quater
(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)
Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo , possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
8.0.2
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)
1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:
1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;
2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;
3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;
4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.
2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione annuale è differenziata, anche in relazione ai numero dei posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.
3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.
4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.
5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.
6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.
7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.
8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.
9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura.».
8.0.3
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30.374.400 euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.0.4
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Risorse in materia di sicurezza urbana)
1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
8.0.5
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)
1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)
1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
Art. 9
9.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, dopo le parole: «delle Forze armate», aggiungere le seguenti: «esclusivamente per specifiche esigenze di prevenzione della criminalità internazionale».
Art. 11
11.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11.
(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)
1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale della carriera prefettizia e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari.
2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, la pianta organica del Ministero dell'interno, in aggiunta ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati, è ampliata di 5000 unità, da selezionarsi mediante procedure concorsuali pubbliche.
11.2
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2.bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2.ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."
11.0.1
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)
1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi alle procedure d'appalto per la gestione delle strutture ricettive temporanee per cittadini extracomunitari da parte del Ministero dell'interno e delle Prefetture, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 tab. 1 confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Al personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento potranno essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dallo stesso articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.