Legislatura 19ª - 2ª e 3ª riunite - Resoconto sommario n. 1 del 29/11/2023

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (n. 91)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

La senatrice PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), relatrice per la 3a Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, su cui le Commissioni riunite sono chiamate all'esame.

Il provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, è finalizzato ad introdurre, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernenti, in particolare, l'introduzione di un posto di Procuratore militare aggiunto in ciascuno degli uffici giudiziari militari requirenti di primo grado e la previsione circa l'applicazione al Consiglio della magistratura militare - l'organo di autogoverno della magistratura militare italiana - delle disposizioni, in quanto compatibili, previste per il Consiglio superiore della magistratura, oltre all'aumento del numero dei componenti elettivi dello stesso organo per garantire la maggioranza di tale componente elettiva.

Limitandosi ad illustrare gli aspetti del provvedimento di interesse per il comparto difesa, e lasciando al relatore della Commissione giustizia il compito di approfondire gli aspetti più tecnici dei singoli articoli, la relatrice rileva che l'articolo 1 reca modifiche all'ordinamento giudiziario militare al fine di introdurre la figura del Procuratore militare aggiunto presso ciascun Tribunale militare, disponendo di conseguenza la soppressione, in ciascuno Tribunale, di almeno un posto di sostituto procuratore militare. Il medesimo articolo stabilisce altresì che il grado di anzianità richiesto per coprire la nuova posizione, stante l'equiparazione con il presidente di sezione di Tribunale militare, sia almeno quella pari alla seconda valutazione di professionalità.

L'articolo 2 modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare, prevedendo, al fine di assicurare la maggioranza della componente elettiva, che il numero dei componenti venga innalzato da cinque a sette, con l'ingresso di altri due membri togati. La relazione illustrativa del provvedimento giustifica la modifica proposta in ragione dell'esiguità del numero complessivo dei magistrati militari. L'articolo modifica, inoltre, la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi, prevedendo inoltre che i membri togati rimangano in ruolo per la durata del loro incarico e che non possano proporre domanda per incarichi direttivi e semidirettivi prima di un anno dalla scadenza del loro mandato.

Sul punto, peraltro, è opportuno richiamare quanto osservato dal Consiglio della magistratura militare nel parere reso il 30 ottobre 2023 sullo schema di decreto in esame, in cui si sottolinea come ladisposizione non apparirebbe in linea con i principi e i criteri fissati dal comma 2, lettera e), dell'articolo 40 della legge di delega, giacché proprio la delega si limiterebbe ad intervenire sulla composizione del Consiglio della magistratura militare, rinviando per il resto alle norme che disciplinano il Consiglio superiore della magistratura, seppur con la clausola "in quanto compatibili".

L'articolo 3 reca le norme di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento, disponendo la modifica delle piante organiche degli uffici requirenti dei Tribunali di Roma, Verona e Napoli, e prevedendo l'istituzione, in ciascuno di essi, di una posizione di Procuratore militare aggiunto, con la soppressione di una posizione di sostituto Procuratore militare. Il medesimo articolo 3 stabilisce altresì che siano disposti i necessari adeguamenti del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare, nonché quelli relativi ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le previsioni del provvedimento in esame.

Gli articoli 4 e 5 recano, infine, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e i termini per l'entrata in vigore del decreto legislativo in via di approvazione.

Come rimarcato nell'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore per la 2a Commissione, si sofferma in particolare sull'articolo 2, che, come accennato, reca modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare.

Attualmente, il Consiglio della magistratura militare (C.M.M.) è composto da cinque membri: due componenti di diritto (il Presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la Cassazione), un componente "laico", scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere (con funzioni di vice-presidente), e due componenti "togati", eletti tra tutti i magistrati militari. I componenti elettivi risultano quindi essere una minoranza del collegio (due su cinque).

Secondo quanto previsto dalla legge delega, la composizione di tale organo di autogoverno deve essere adeguata a quella del Consiglio superiore della magistratura la cui disciplina come noto, prevede per Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che la maggioranza dei componenti sia elettiva.

La lettera a), punto 1), comma 1 dell'articolo in esame aumenta, quindi, il numero dei componenti del C.M.M. da cinque a sette, con l'ingresso di due nuovi membri elettivi. Tale componente risulterà quindi la maggioranza nella nuova configurazione dell'organo, potendo vantare quattro componenti sui sette complessivi.

Il successivo punto 2) dispone che, a differenza di quanto previsto attualmente, i magistrati componenti il C.M.M rimangano in ruolo e, qualora collocati fuori ruolo al momento della loro elezione, vi rientrino, eventualmente anche in sovrannumero, nella sede e nelle funzioni precedenti. Come già ricordato dalla collega Petrenga, la relazione illustrativa del provvedimento giustifica tale previsione per l'esiguità del numero complessivo dei magistrati militari (inferiore alle 60 unità). La collocazione fuori ruolo di quattro magistrati, su un numero complessivo così ridotto, rischierebbe infatti di compromettere la funzionalità di questa giurisdizione.

La lettera b) stabilisce, come diretta conseguenza dell'aumento del numero dei componenti, l'innalzamento della maggioranza per l'adozione delle delibere consiliari, da tre voti a quattro.

Analogamente, la lettera c) punto 1) modifica la composizione della Commissione uffici direttivi del C.M.M., portandola a cinque componenti (in luogo degli attuali tre), di cui tre elettivi (in luogo dell'attuale uno). Si prevede altresì che la Commissione sia rinnovata dopo un biennio, per consentire la partecipazione anche del membro togato che non ne abbia fatto parte nei primi due anni.

Il comma 2 stabilisce che i componenti elettivi del C.M.M. non possano proporre domanda per uffici direttivi o semidirettivi nel periodo del mandato e prima che sia trascorso un anno dalla sua cessazione. Attualmente, la questione non è espressamente disciplinata. In virtù dell'articolo 72 del Codice dell'ordinamento militare, in assenza di disciplina si applicano le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, che prevedono il divieto di proporre tale domanda per un periodo di quattro anni dalla cessazione del mandato. Tale previsione non risulta essere mai stata applicata per il C.M.M.. Qualora lo fosse, però - si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame - anche in virtù dell'amento del numero dei suoi componenti togati, si escluderebbero quattro magistrati militari (circa l'8 per centro del totale) dalla possibile platea per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.

Il presidente Stefania CRAXI, dopo aver ringraziato i due relatori per le rispettive esposizioni, apre la discussione generale.

Anche a seguito di una sollecitazione del senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE), il PRESIDENTE informa che le Commissioni riunite procederanno a svolgere alcune pertinenti audizioni, già a partire dalla prossima settimana.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.