Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 100 del 29/11/2023

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88

La 6a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88),

rammentato che lo schema di decreto legislativo in esame mira ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi;

considerato che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2;

rilevata l'opportunità di un approfondimento degli effetti applicativi della citata disposizione, anche al fine di apprezzarne la compatibilità con l'esigenza di massima semplificazione degli oneri dichiarativi a carico dei contribuenti;

valutato inoltre che, in relazione alla revisione della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, per le erogazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, appare opportuno garantire, in ogni caso, il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono delle dette erogazioni liberali;

considerato infine che, analogamente al comma 4 dell'articolo 1, il comma 7 dell'articolo 4 dispone che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nonché nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tenga conto delle disposizioni in merito alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui al medesimo articolo;

preso atto infine dei contenuti dell'intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata, il 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", sullo schema di decreto legislativo in esame,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo - tenuto conto della condivisa intenzione di rendere prioritario e attuale il percorso di semplificazione fiscale oggetto della "Delega al Governo per la riforma fiscale" - l'opportunità di verificare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1;

b) valuti il Governo l'opportunità di approfondire le disposizioni relative alla revisione della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, per le erogazioni di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle medesime erogazioni;

c) valuti il Governo - tenuto conto della condivisa intenzione di rendere prioritario e attuale il percorso di semplificazione fiscale oggetto della "Delega al Governo per la riforma fiscale" - l'opportunità di verificare, in termini di oneri informativi per le imprese, gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 4.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CRISTINA TAJANI, BOCCIA E LOSACCO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88

La 6ª Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (A.G. 88);

Premesso che,

obiettivo della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega per la riforma del sistema fiscale, era, nelle intenzioni del Governo, quello di riscrivere l'intero sistema tributario italiano anche al fine di razionalizzare il sistema;

il primo provvedimento di attuazione, invece, prevede interventi relativamente limitati che, almeno formalmente, non hanno carattere strutturale perché limitati al solo 2024;

l'intervento per il 2024 si sostanzia, in particolare, nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell'incremento della detrazione per lavoro dipendente e nell'abbattimento, per i redditi superiori a 50.000 euro, di 260 euro su una serie di detrazioni, principalmente quelle per oneri al 19 per cento (ad eccezione delle spese sanitarie) e quelle per liberalità e per assicurazioni per eventi calamitosi;

la riforma dell'IRPEF contenuta nel provvedimento in esame è un'operazione parziale, che non affronta il problema più rilevante, quello dell'erosione delle basi imponibili, e determina una perdita di progressività del sistema e un peggioramento dell'equità distributiva;

la scelta di introdurre misure valide solo per un anno, che affrontano singoli aspetti della tassazione e interessano platee limitate di contribuenti, piuttosto che concentrare le risorse su interventi organici e strutturali, aumenta la complessità del sistema, peggiorando le criticità esistenti, e i costi amministrativi e di adempimento, anche per gli enti territoriali e per i sostituti di imposta, perché rende necessario adeguare anche la struttura delle addizionali locali solo per un anno e obbliga a effettuare il calcolo degli acconti Ires e Irpef in base al sistema vigente che non tiene conto delle modifiche;

come ricordato dall'UPB nel corso dell'audizione sul DDL di bilancio per il 2024, l'operare congiunto del primo modulo di riforma dell'Irpef e della decontribuzione generalizzata aumenta l'erraticità delle aliquote marginali effettive sul reddito da lavoro dipendente, sulla cui sistemazione era intervenuta la riforma dell'Irpef entrata in vigore nel 2022; inoltre, la deduzione maggiorata per i costi riferiti agli incrementi occupazionali si affianca ad altre agevolazioni esistenti - aventi la stessa finalità e con durata equivalente o superiore - che si configurano come esoneri parziali o totali dal versamento dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, accrescendo la complessità del sistema;

anche il vantaggio fiscale può risultare estremamente variabile se si tiene conto della presenza di detrazioni per oneri e addizionali regionali e comunali: per i contribuenti sopra i 50.000 euro vi è un diverso risparmio fiscale, compreso tra zero e 260 euro, a seconda dell'ammontare degli oneri detraibili, un aspetto che riduce ulteriormente il principio di equità orizzontale; addirittura i redditi superiori a 240.000 euro, per i quali già a legislazione vigente le detrazioni sono azzerate, beneficeranno di un risparmio Irpef di 260 euro;

l'introduzione di misure attuative della delega per un solo anno alimenta l'incertezza sulla futura evoluzione della politica fiscale perché implica l'impegno, che non emerge dal bilancio, a finanziare le stesse negli anni successivi, ipotecando così le manovre finanziarie future per reperire le coperture per più di 4 miliardi di euro necessarie, replicando la vecchia clausola di salvaguardia sull'IVA che ha pesantemente condizionato le manovre di bilancio negli anni passati;

quello sull'Irpef è un intervento limitato finalizzato esclusivamente a tenere alta una promessa, quella della flat tax, che se resa effettiva non potrebbe che tradursi in tagli brutali alle spese di welfare a partire dalla salute, come dimostra l'esperienza dei paesi, arretrati, in cui la flat tax esiste davvero, e come dimostra anche l'inserimento di questo schema di decreto legislativo all'interno di una manovra che lascia drammaticamente definanziata la sanità;

complessivamente, gli oneri finanziari netti dell'intervento sono stimati in circa 4,2 miliardi di euro (di cui 444 milioni di euro di riduzione delle detrazioni) cui il Governo intende far fronte principalmente cancellando in modo permanente l'agevolazione ACE;

l'ACE costituisce un incentivo permanente alla patrimonializzazione delle imprese e, pertanto, una sua abolizione, senza la riduzione dell'aliquota dell'Ires sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, aumenterà il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui il canale bancario per le imprese diviene sempre più proibitivo con i tassi di interesse in crescita;

tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tale intervento appare in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) che all'articolo 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un trend in crescita-incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni -dimostrando come l'incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge, inoltre, che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a fronte dei circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota Irpef;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettività capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il Terzo Settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi;

esprime parere contrario.