Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 99 del 29/11/2023
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E BARBARA FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88
La 6ª Commissione Finanze,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88),
premesso che:
gli interventi sull'Irpef consistono nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell'incremento della detrazione per lavoro dipendente e in un intervento di contenimento delle detrazioni per oneri. La loro applicazione è disposta per il solo 2024;
viene ridotta di due punti (dal 25 al 23 per cento) l'attuale aliquota del secondo scaglione (redditi tra 15.000 e 28.000 euro), allineandola a quella del primo;
gli scaglioni di imposta, pertanto,passano da quattro a tre, mediante l'accorpamento dei primi due. Rimangono invece invariate le aliquote applicabili agli scaglioni di reddito superiori: il 35 per cento tra 28.000 euro e 50.000 euro e il 43 per cento oltre 50.000 euro;
l'articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
valutato che:
il combinato disposto delle disposizioni presenti in legge di bilancio e delle disposizioni contenute negli schemi di decreti attuativi della delega fiscale danneggia sia i cittadini che le imprese;
le fasce più fragili dei contribuenti non avranno vantaggi ulteriori né dal taglio del cuneo fiscale - previsto per altro per il solo anno 2024 - né dall'allargamento fino ai 28.000 euro di reddito lordo annuo, del primo scaglione Irpef del 23 per cento, con la cancellazione dell'altra aliquota del 25 per cento;
come affermato dallo stesso viceministro dell'economia, Maurizio Leo, si tratta di una mera partita di giro: aumentando automaticamente la base imponibile con il taglio del cuneo contributivo, i beneficiari rischiano di veder annullato il beneficio dell'incremento del prelievo fiscale;
le misure di favore introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame sebbene comportino complessivamente una riduzione della pressione fiscale, si traducono in un intervento di carattere temporaneo, limitato al solo anno 2024. Manca, dunque, un connotato essenziale della riforma fiscale ovvero il carattere strutturale dell'intervento;
quanto agli effetti finanziari dell'intervento sull'IRPEF, si evidenzia il carattere estemporaneo delle risorse utilizzate. Come illustrato nella relazione tecnica al provvedimento, l'onere finanziario conseguente all'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della no tax area per i lavoratori dipendenti è stimato, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, in complessivi 4,6 miliardi di euro.
di contro, l'effetto positivo complessivo dell'intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 243,5 milioni di euro. L'onere residuo pari a 4,2 miliardi per l'anno 2024 viene coperto, quanto a 4,06 miliardi, con una corrispondente riduzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale e, quanto ai residui 216,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale. Si rammenta tuttavia come si tratti di fondi per i quali non è stata prevista una dotazione finanziaria predefinita e programmata nel tempo bensì si alimentano attraverso le maggiori entrate conseguibili da diverse misure, il cui gettito non può essere determinato con certezza. Ne consegue la scarsa solidità finanziaria delle misure introdotte e l'incertezza della conferma per le annualità future;
valutato altresì che:
l'ACE, introdotta nel 2011, ha l'obiettivo di ristabilire la neutralità fiscale della tassazione del reddito di impresa rispetto alle fonti di finanziamento. In particolare, serve a controbilanciare la deducibilità degli interessi passivi come remunerazione del capitale di debito e rendere neutrali le scelte di finanziamento sull'investimento marginale, prevedendo la deducibilità anche della remunerazione figurativa del capitale proprio (senza distinguere tra nuove azioni e autofinanziamento) e tassando quindi solo gli extra profitti;
come noto, infatti, il trattamento fiscale agevolato, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale;
considerato che:
come rilevato da Confindustria nel corso delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2024, il costo stimato di questa misura (circa 1 miliardo di euro di minore imposta) raffrontato con l'impatto della abolizione ACE (circa 4,7 miliardi di euro di maggiori imposte), dà la misura della penalizzazione per le imprese;
l'abrogazione della misura dimostra ancora una volta la totale assenza di visione nel settore della politica industriale;
esprime parere contrario.