Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 3 del 29/11/2023

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 851

 

G/851/1/2 e 10 (testo 2)

I Relatori

Le Commissioni riunite,

   in sede di esame del disegno di legge n. 851, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche,

   apprezzate le finalità cui è volto il disegno di legge in parola,

   considerato il dibattito svolto e le convergenze registrate nel corso di esso tra tutti i Gruppi parlamentari,

   impegnano il Governo

   con riferimento all'articolo 2, a valutare l'opportunità di interpretare l'espressione "anche esclusivamente tra privati", di cui al comma 1, nel senso di ricomprendere tutti i soggetti privati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nonché di considerare la locuzione "persona fisica contraente", di cui al comma 6, come riferita al titolare del diritto all'oblio;

   con riferimento all'articolo 4, a valutare l'opportunità di assicurare a favore delle persone già affette da patologia oncologica tutte le misure volte alla promozione di politiche attive, in modo da garantire l'eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro;

   con riferimento all'articolo 5, comma 2, a valutare l'opportunità di monitorare, in particolare ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'evoluzione della ricerca scientifica ai fini della determinazione del termine inferiore ai 10 anni per le persone già affette da patologie oncologiche.

G/851/1/2 e 10

I Relatori

Le Commissioni riunite,

   in sede di esame del disegno di legge n. 851, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche,

   apprezzate le finalità cui è volto il disegno di legge in parola,

   considerato il dibattito svolto e le convergenze registrate nel corso di esso tra tutti i Gruppi parlamentari,

   impegnano il Governo

   con riferimento all'articolo 2, a valutare l'opportunità di interpretare l'espressione "anche esclusivamente tra privati", di cui al comma 1, nel senso di ricomprendere tutti i soggetti privati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nonché di considerare la locuzione "persona fisica contraente", di cui al comma 6, come riferita al titolare del diritto all'oblio;

   con riferimento all'articolo 4, a valutare l'opportunità di assicurare a favore delle persone già affette da patologia oncologica tutte le misure volte alla promozione di politiche attive, in modo da garantire l'eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro;

   con riferimento all'articolo 5, comma 2, a monitorare, in particolare ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'evoluzione della ricerca scientifica ai fini della determinazione del termine inferiore ai 10 anni per le persone già affette da patologie oncologiche.