Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 138 del 29/11/2023
Azioni disponibili
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023
138ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 11,10.
IN SEDE REFERENTE
(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore LISEI (FdI) dà conto del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del 5 ottobre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
Il decreto-legge, rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche e integrazioni, si compone di 16 articoli.
L'articolo 01, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni, nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale. A tal fine la disposizione novella l'articolo 4, comma 3, terzo periodo del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo. n. 286 del 1998), che disciplina le condizioni che consentono l'ingresso regolare di uno straniero nel territorio nazionale.
L'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili.
In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia. Inoltre, si stabilisce che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto. Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.
In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale.
In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso, prevedendo la facoltà del questore di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico.
Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- viene circoscritto il margine di discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, prevedendo che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso;
- viene ridotto da 30 a 15 giorni (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine del deposito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri, compresi quelli in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- è introdotta la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, come già previsto per il cittadino non UE.
L'articolo 2, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari. Ne disciplina il trattamento economico, disponendo altresì il previo collocamento fuori ruolo.
L'articolo 3, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina la procedura di trattazione della richiesta di una prima domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal richiedente nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Si prevede che, nel caso di un provvedimento già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, proceda con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame qualora emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'articolo 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio, il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.
Le lettere b) e c), introdotte nel corso dell'esame alla Camera, prevedono che il questore, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il comma 2, intervenendo in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore, in caso di impugnazione inammissibile.
L'articolo 4 stabilisce che la domanda di protezione internazionale non si perfezioni in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura per gli adempimenti richiesti. Si dispone inoltre la riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).
Interventi emendativi della Camera hanno stabilito altresì l'estinzione automatica del procedimento in caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato e l'applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata anche alle persone qualificate come vulnerabili.
L'articolo 5, modificato dalla Camera, introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.
In particolare, in tema di accoglienza, la disposizione: estende da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate; specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori nel SAI, si dispone che la capienza del Sistema sia commisurata alle effettive presenze dei minori, anziché in generale sul territorio nazionale, nelle strutture di prima accoglienza e nelle strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti (c.d. CAS minori) e nei limiti delle risorse non solo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come già previsto, ma anche del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito dal decreto-legge n. 145 del 2023. Si stabilisce inoltre che l'assistenza e l'accoglienza del minore siano assicurate dai comuni in caso di temporanea indisponibilità non solo, come attualmente previsto, nelle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture afferenti al SAI, ma anche nei CAS minori. Si consente di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto disponga l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.
Si introduce altresì la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età.
In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.
L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro). In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede inoltre la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.
L'articolo 7, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e per le strutture temporanee di accoglienza; modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, con particolare riferimento alle donne in generale e non solo alle donne in stato di gravidanza.
L'articolo 8 prevede che, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. A seguito di una modifica apportata dalla Camera, la medesima disciplina si applica anche ai Comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei interessati dal transito dei migranti.
L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro.
L'articolo 9-bis, introdotto dalla Camera, modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che non possa essere superiore a trentadue anni anziché a trenta, come attualmente stabilito.
L'articolo 9-ter, anch'esso inserito durante l'esame alla Camera, prevede per il quinquennio 2024-2028 la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto interministeriale, in ragione dei maggiori impegni del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio. Per le medesime finalità viene autorizzato l'arruolamento, per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale.
L'articolo 10 incrementa, per il 2023, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia, di 15 milioni di euro, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 2,147 milioni di euro.
L'articolo 11, ai commi 1 e 2, destina risorse alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e - come specificato dalla Camera - all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale. Si tratta, complessivamente, di 5 milioni di euro per il 2023 e di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.
Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. Salva Infrazioni).
I commi 3 e 4 finanziano - per il triennio 2023-2025 - una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. Gli interventi sono diretti, tra l'altro, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. Per tali finalità sono previsti 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.
I commi 5 e 6 riconoscono - per il triennio 2023-2025 - un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche al rilevante aumento dei flussi migratori.
Infine, l'articolo 12 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 13 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il PRESIDENTE, nel precisare che il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il prossimo lunedì 4 dicembre, avverte che è necessario stabilire un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, considerato peraltro che l'esame in Assemblea è già previsto per questa settimana.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) sottolinea che ancora una volta si rende necessario evidenziare la mortificazione dei tempi del dibattito e, di conseguenza, la lesione della dignità del Parlamento.
Il senatore CATALDI (M5S) auspica che anche la maggioranza si impegni a risolvere il problema dell'eccessivo uso della decretazione d'urgenza, prima di procedere alla riforma costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta infatti di due aspetti che, combinati tra loro, costituiscono un grave rischio per la democrazia rappresentativa.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) si associa alle considerazioni dei senatori Giorgis e Cataldi.
La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) condivide le critiche sull'abuso della decretazione d'urgenza: a fronte delle rassicurazioni del ministro Ciriani circa una limitazione di tale strumento, si registra infatti anche una compressione sempre maggiore dei tempi del dibattito in seconda lettura.
Il PRESIDENTE, nel riconoscere l'esigenza di agevolare l'iter dei decreti-legge in prima lettura per consentire un adeguato approfondimento anche in seconda lettura, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (PD-IDP), considerato che l'esigenza di regolare il ricorso alla decretazione d'urgenza è avvertita in modo trasversale dalle forze politiche, propone di avviare in Commissione affari costituzionali una riflessione su tale problematica, eventualmente anche in una sede ristretta, da svolgere parallelamente al dibattito sulla riforma costituzionale relativa al premierato.
Il PRESIDENTE ricorda che sull'argomento è già stata avviato l'esame del disegno di legge costituzionale n. 574 (Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge), d'iniziativa del senatore Paroli, cui sarà abbinato l'esame del disegno di legge costituzionale n. 892, di sua iniziativa, sul medesimo argomento.
In ogni caso, assicura che riferirà al presidente Balboni la sollecitazione del senatore Parrini.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 935 e 830 (Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione analogamente ai documenti eventualmente depositati nel corso delle prossime audizioni.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,35.