Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 2 del 23/11/2023

IN SEDE REDIGENTE

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(113) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(231) Sandra ZAMPA e Ylenia ZAMBITO. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(682) PATTON e SPAGNOLLI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(772) SCALFAROTTO. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

(849) CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA - Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico.

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 851 come testo base)

La relatrice per la 10ª Commissione ZAMPA (PD-IDP) pone innanzitutto in evidenza l'elevato valore etico e civile dei disegni di legge in discussione, anche facendo riferimento al ritardo che ormai caratterizza l'ordinamento italiano rispetto ad altre legislazioni europee, nonché alla recente risoluzione del Parlamento europeo, volta a impegnare gli Stati membri a rimuovere entro il 2025 le discriminazioni a danno dei soggetti guariti da patologie oncologiche.

Si sofferma quindi in modo particolare sul disegno di legge n. 851, il cui oggetto e le cui finalità sono definite dal comma 1 dell'articolo 1, mentre il comma 2 definisce il diritto all'oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi oggetto del medesimo disegno di legge.

In riferimento alla stipulazione o al rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, l'articolo 2 stabilisce l'inammissibilità di richiesta e di acquisizione di informazioni relative allo stato di salute qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Termini inferiori possono essere previsti, con provvedimento del Ministro della salute, in riferimento a determinate patologie oncologiche. È inoltre sancito il divieto di applicare al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti, nonché il divieto, per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari. Sono poi recate disposizioni in materia di nullità di clausole contrattuali e di attuazione.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina riguardante le adozioni, in particolare prevedendo che le indagini sulla salute degli aspiranti genitori adottivi non possono concernere patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Termini inferiori possono essere previsti, con provvedimento del Ministro della salute, in riferimento a determinate patologie oncologiche.

L'articolo 4 estende all'accesso alle procedure concorsuali e selettive, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, il divieto di richiedere informazioni concernenti patologie oncologiche. Viene rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, la promozione di specifiche politiche attive.

Le disposizioni transitorie e finali sono recate dall'articolo 5.

La relatrice dà infine conto degli altri disegni di legge in titolo, mettendone in evidenza analogie e specificità.

Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE), relatore per la 2ª Commissione, nel rinviare alla dettagliata relazione svolta della relatrice Zampa, esprime a nome di entrambi l'auspicio che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenti un'ulteriore occasione per tutte le forze politiche di lavorare insieme nel migliore interesse del Paese. Il provvedimento è infatti atteso da tempo e colma una lacuna dell'ordinamento che interessa le moltissime persone che sono state affette da patologie oncologiche ma che oggi, per fortuna, anche grazie agli straordinari risultati della ricerca scientifica, hanno superato la malattia ed hanno il diritto di vivere nel pieno delle loro possibilità.

Il presidente ZAFFINI propone di adottare il disegno di legge n. 851, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

Le Commissioni riunite convengono.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) osserva l'elevata qualità del disegno di legge n. 851. Formula quindi l'auspicio di una rapida approvazione del testo base da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Zambito, auspica una rapida approvazione da parte del Senato del provvedimento. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 851, segnala la possibilità di meglio chiarire, anche attraverso specifici atti di indirizzo che possano essere d'ausilio all'interprete, la portata normativa ed applicativa dell'inciso "anche esclusivamente tra privati", in quanto la determinazione dell'esatto perimetro della disposizione normativa potrebbe evitare, durante la fase applicativa, eventuali contenziosi.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) concorda nel ritenere che tutte le disposizioni del disegno di legge debbano essere di interpretazione chiara ed immediata, in quanto specialmente nei casi in cui si tratta dell'esigibilità di un diritto è assai frequente il sorgere di contenziosi, rispetto ai quali il legislatore ha il dovere di circoscrivere in maniera quanto più puntuale l'ambito applicativo.

La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene che l'esame del provvedimento in materia di oblio oncologico rappresenti un fondamentale traguardo di civiltà che il Paese attendeva da tempo. Segnala che la trattazione di questo tema era iniziata già nella scorsa legislatura ma che, in ragione dell'emergenza pandemica prima e dello scioglimento anticipato delle Camere poi, non ha trovato definitiva conclusione. Nel concordare con il senatore Bazoli circa l'opportunità che proprio su un tema così importante il Parlamento definisca tutti gli aspetti rilevanti, segnala al riguardo che in appositi atti di indirizzo unitari potrebbero altresì trovare spazio alcune precisazioni, emerse durante le audizioni svolte presso la Camera dei deputati, funzionali alla migliore formulazione dei decreti attuativi previsti dal provvedimento. Sotto un primo profilo rileva infatti che il termine di cinque o dieci anni senza episodi di recidiva richiesto dal provvedimento per l'applicazione delle misure ivi contenute non sempre risulta coerente rispetto ai diversi tipi di tumore. In particolare, esistono tipologie di tumori, come quelli al seno, che richiedono cure molto lunghe: in questi casi il termine decennale verrebbe calcolato dalla data di conclusione del trattamento attivo e pertanto in questo tipo di patologie i termini si allungherebbero considerevolmente. In conclusione, auspica che anche all'esito del dibattito svolto nelle Commissioni riunite il Governo possa individuare nei decreti attuativi le migliori soluzioni per tenere conto della diversità delle patologie oncologiche ai fini dell'applicazione del disegno di legge.

La senatrice PIRRO (M5S) nota che la previsione di termini ridotti della metà relativamente ai casi di patologie insorte prima del ventunesimo anno di età rappresenta un miglioramento del testo originario apportato dall'altro ramo del Parlamento. Sottolinea quindi a sua volta l'alta rilevanza dei disegni di legge in discussione.

Il senatore ZULLO (FdI) esprime il favore della propria parte politica riguardo il disegno di legge in discussione, pertanto meritevole di essere licenziato in tempi brevissimi dalle Commissioni riunite. Dopo aver giudicato sufficientemente chiara la formulazione dell'articolo 2, comma 1, riguardo alla stipulazione di contratti tra privati, richiama l'attenzione sull'importanza della successiva decretazione del Ministro della salute in merito alla definizione delle patologie oncologiche per cui si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2 e 4.

Il senatore MAZZELLA (M5S) rileva l'elevata utilità sociale dei disegni di legge in discussione, in special modo in relazione ai progressi della medicina rispetto al trattamento delle patologie oncologiche. Sollecita successivamente una riflessione in merito alle possibilità di efficacia delle specifiche politiche attive per il lavoro previste dal comma 2 dell'articolo 4, in mancanza della disponibilità di risorse dedicate.

La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) reputa la trattazione dei disegni di legge in discussione particolarmente qualificante per le istituzioni parlamentari. Queste sono infatti chiamate a definire un nuovo assetto legislativo idoneo a rimuovere le discriminazioni di cui hanno risentito numerosi cittadini colpiti da patologie oncologiche e successivamente e guariti, rendendo possibile il completo esercizio dei diritti individuali.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) manifesta l'orientamento favorevole del proprio Gruppo riguardo i testi in discussione, in quanto volti a garantire la piena partecipazione alla vita sociale di un numero elevato di cittadini, finora penalizzati da discriminazioni ingiustificate. In tale ambito, ha un rilievo particolare la finalità di una completa inclusione nel mercato del lavoro. Questa richiede peraltro un impegno mirato all'accompagnamento dei soggetti interessati.

Il presidente ZAFFINI, nell'associarsi agli interventi svolti, sottolinea che la deroga concessa dalla Presidenza del Senato in ordine alla possibilità di svolgimento della discussione congiunta durante la sessione di bilancio è sintomatica dell'ampia e condivisa sensibilità riguardo la materia.

Sollecita quindi una riflessione in merito all'opportunità di prevedere la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Questi ultimi, considerati gli spunti di riflessione offerti dal dibattito, potrebbero essere opportunamente connotati da finalità interpretative.

Il sottosegretario GEMMATO coglie la comunanza degli orientamenti espressi, peraltro già registrata nel corso della trattazione presso la Camera dei deputati. Ritiene quindi che la richiamata formulazione del comma 1 dell'articolo 2 sia adeguata a evitare il rischio di ambiguità interpretative.

Quanto all'emanazione dei decreti del Ministro della salute ai fini dell'individuazione dei casi per i quali è congrua l'applicazione di più brevi termini successivi alla conclusione dei trattamenti terapeutici risulterà fondamentale lo stimolo della comunità scientifica.

L'eventuale sussistenza di dubbi di carattere interpretativo inerenti il testo potrà invece essere superata sulla base della verifica dell'andamento dei lavori parlamentari e specialmente sulla base della trattazione di specifici ordini del giorno.

Il presidente ZAFFINI osserva il possibile determinarsi di dubbi in conseguenza dell'utilizzo nel testo dei termini "recidiva" e "ricaduta". Tenuto conto che il disegno di legge n. 851 interessa anche la materia del lavoro, è particolarmente importante porre attenzione alla necessità di prevenire contenziosi.

Il relatore per la 2a Commissione SCALFAROTTO (IV-C-RE) concorda con le osservazioni del Presidente, ritenendo che certamente la migliore soluzione sia quella di chiarire ogni aspetto segnalato nel corso del dibattito attraverso un atto di indirizzo presentato dai relatori, al fine di scongiurare il rischio di eventuali trappole interpretative in sede di applicazione del provvedimento.

La relatrice per la 10a Commissione ZAMPA (PD-IDP) si associa.

Su proposta dei relatori, le Commissioni riunite convengono infine di rinunciare alla presentazione di emendamenti e di fissare alle ore 12 di martedì 28 novembre il termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.