Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 137 del 23/11/2023
Azioni disponibili
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023
137ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, che si compone di cinque articoli e modifica gli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione.
In particolare, l'articolo 1 abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
L'articolo 2 interviene sul primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sopprimendo la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il primo comma, ai sensi del quale il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Introduce poi la previsione dell'elezione del Presidente del Consiglio a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Dispone altresì che le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengano contestualmente. Prevede che il sistema elettorale delle Camere sia disciplinato con legge, secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. Prevede inoltre che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto e nomina, su proposta di quest'ultimo, i ministri.
L'articolo 4 modifica l'articolo 94 della Costituzione. In particolare, al terzo comma, dove rimane invariata la previsione secondo cui, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, si introduce una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnovi l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora, anche in questo caso, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle stesse. È aggiunto, infine, un ulteriore comma ai sensi del quale, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che sia stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
L'articolo 5 reca due norme transitorie. In primo luogo, si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione. Si stabilisce, infine, che la legge costituzionale in esame si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere.
Passa quindi a illustrare il disegno di legge costituzionale n. 830, a prima firma del senatore Renzi, che si compone di cinque articoli e interviene sugli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione.
L'articolo 1 modifica interamente l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che il Presidente della Repubblica sciolga anticipatamente le Camere in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 2, modificando l'articolo 92 della Costituzione, prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere. Si attribuisce, inoltre, al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri.
L'articolo 3 interviene sul rapporto di fiducia, disciplinato dall'articolo 94 della Costituzione. In particolare, si conferma la previsione secondo cui, entro dieci giorni dal giuramento, il Governo si presenti alle Camere per illustrare il proprio programma, mentre viene soppressa la previsione sul voto di fiducia delle Camere, che si intende superata in forza dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio e della contestuale elezione delle Camere. Nel caso in cui il Governo ponga la fiducia e ottenga su di essa un voto contrario, il Governo medesimo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione e se, anche sulla seconda deliberazione, le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio è tenuto a rassegnare le dimissioni. Infine, al quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, ove si stabilisce che la mozione di sfiducia debba essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una Camera e che non possa essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, si introduce la previsione che la sua approvazione comporti le dimissioni del Presidente del Consiglio.
L'articolo 4 modifica in più punti l'articolo 95 della Costituzione, con particolare riferimento al ruolo del Presidente del Consiglio. Ai sensi della nuova formulazione del primo comma, il Presidente del Consiglio è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri. Inoltre, al secondo comma, si esplicita che il Presidente del Consiglio è responsabile, collegialmente con i Ministri, degli atti del Consiglio dei ministri e, al terzo comma, si riserva alla legge la disciplina degli atti di sua competenza.
L'articolo 5 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni costituzionali dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
In considerazione della stretta connessione esistente tra i due disegni di legge, propone che essi siano esaminati congiuntamente.
La Commissione conviene sull'abbinamento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 10,25.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale, in merito all'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 e n. 830, recanti modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, si è concordato l'elenco di soggetti istituzionali indicati dalla Commissione nel suo complesso, che comprende i rappresentanti di Confindustria, dei sindacati confederali più rappresentativi (CGIL, CISL, UIL e UGL) e dell'ANCI, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché i cinque presidenti emeriti della Corte costituzionale che siano anche professori ordinari di diritto costituzionale o di diritto pubblico, ossia Giuliano Amato, Marta Cartabia, Ugo De Siervo, Gaetano Silvestri e Gustavo Zagrebelsky.
Si è convenuto altresì di iniziare le audizioni martedì 28 novembre, dalle ore 13 alle ore 19, e di proseguirle giovedì 30 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 10, e in successive sedute da definire.
Resta fermo che i Gruppi parlamentari potranno indicare ulteriori soggetti da audire, nel numero massimo di quattro a Gruppo, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10,35.