Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 98 del 22/11/2023

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), 9, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (FdI) evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge n. 111 del 2023 di "Delega al Governo per la riforma fiscale", il quale reca i princìpi e criteri direttivi per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, di cui dà analiticamente conto, soffermandosi sull'adeguamento dei principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria. Sulle necessità di assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting) contro l'erosione della base imponibile, nonché di garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società, e di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

Da tale recepimento, prosegue la relatrice, discende l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 62 articoli raggruppati in tre Titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni in materia di fiscalità internazionale e quelle in materia di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche (Capo I, articoli 1 e 2) e altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale (Capo II articoli da 3 a 7). Il Titolo II (articoli da 8 a 60) recepisce le norme in materia di Global minimum tax. Il Titolo III (articoli 61 e 62) contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Più in dettaglio, il Titolo I si articola in due Capi. Il Capo I definisce, agli articoli 1 e 2, i criteri per determinare la residenza delle persone fisiche e giuridiche. In particolare l'articolo 1 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef. In particolare, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Inoltre, viene introdotto un nuovo concetto di "domicilio" che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona nonché una presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

L'articolo 2 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone giuridiche, ai fini del novero dei soggetti all'Ires, imposta sul reddito delle società. Con le modifiche introdotte, si considerano residenti in Italia - oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale - anche quelli aventi in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, in luogo di riferirsi al vigente concetto di "sede dell'amministrazione" e di "oggetto principale".

Le disposizioni del Capo II contengono un intervento di semplificazione in materia di società estere controllate, che contiene la modifica dell'articolo 167 del TUIR al fine di allineare la tassazione dei soggetti sopra indicati al regime dell' imposizione minima globale di cui al Titolo II (articolo 3), la disciplina quadro per la fruizione di incentivi fiscali compatibili con i principi europei in materia di aiuti di Stato (articolo 4), un nuovo regime incentivante per i lavoratori impatriati (articolo 5), un incentivo fiscale, per lo stabilimento in Italia di produzioni che erano state delocalizzate o che sono comunque svolte all'estero, per un importo pari al 50 per cento del reddito prodotto che non viene computato nella base imponibile dell'imposta sui redditi e dell'IRAP (articolo 6), la decorrenza delle sopra indicate disposizioni (articolo 7).

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo contiene le norme di recepimento della direttiva UE 2022/252, la quale si fonda su un triplice livello di imposizione: 1) un'imposta minima nazionale, che gli Stati hanno la facoltà di introdurre sulla base della direttiva, e che colpisce le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano assoggettate ad un livello di tassazione effettiva inferiore alla aliquota minima di imposta del 15 per cento; 2) un'imposta minima integrativa (prevista dall'articolo 13) cui è assoggettata la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento ovvero che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi; 3) un'imposta minima suppletiva (prevista dall'articolo 19) cui sono soggette, in forma tra loro solidale e congiunta, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, nel caso in cui la controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa. Tale imposta è di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano.

L'Italia ha inteso introdurre (all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo) un'imposta minima nazionale che rappresenta l'unica imposta a cui vengono prudenzialmente riconosciuti effetti di gettito, in quanto l'imposta minima integrativa (IIR) sarà effettivamente dovuta dalla controllante italiana solo nel caso in cui le giurisdizioni estere in cui sono localizzate le società controllate non dovessero introdurre un'imposta minima nazionale equivalente. Allo stesso modo l'imposta minima suppletiva sarebbe applicabile, e produrrebbe quindi gettito, solo alla duplice condizione che il Paese in cui si trovano imprese di un gruppo multinazionale non introduca un'imposta minima nazionale qualificata e che nel Paese della capogruppo non venga applicata l'imposta minima integrativa (IIR).

Il Titolo III contiene solo gli articoli 61 e 62.

L'articolo 61 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale la cui copertura è effettuata a valere sulle entrate stimate dell'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18, del Titolo II.

L'articolo 62 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il PRESIDENTE ricorda che su tale schema saranno svolte martedì prossimo le audizioni già citate in apertura di seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.