Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 15/11/2023
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
Il relatore SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni di attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 di "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Passando all'esame del testo, l'articolo 1 indica, per l'anno 2024, le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; dispone l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente - esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; modifica il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo; stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2. L'articolo 2, per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri. L'articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, differisce al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024; differisce al 15 maggio 2024 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF; prevede, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF; stabilisce che, in talune circostanze, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; a tal fine trova applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota. L'articolo 4 dispone che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale; gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente; definisce il costo riferibile all'incremento occupazionale; precisa che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023; il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1; stabilisce che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
L'articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), e stabilisce, inoltre, che, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale; reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, valutati in 4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.378,9 milioni di euro per l'anno 2025 e, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Infine, l'articolo 7 dispone in materia di entrata in vigore.
Il senatore CROATTI (M5S) chiede se sia possibile svolgere un breve ciclo di audizioni informali.
Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e rinvia il tema al primo Ufficio di Presidenza utile, che potrebbe tenersi già nella mattinata di domani.
La senatrice ZEDDA (FdI), quanto all'espressione dei pareri parlamentari, riterrebbe utile un'armonizzazione, anche informale, delle attività delle Commissioni finanze di Camera e Senato, così da offrire suggerimenti omogenei al Governo.
Conviene il sottosegretario FRENI, che invita a concertare l'attività con la VI Commissione della Camera dei deputati, così da esprimere dei pareri quanto più possibile simili e favorire l'attività del Governo nel recepimento delle relative osservazioni.
Il seguito dell'esame è rinviato.