Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 14/11/2023

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 806

 

Art. 1

1.16 (testo 2)

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con i seguenti:

          «5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

          5-bis Le operazioni di cui al comma 5 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.».