Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 09/11/2023
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 806
Art. 1
1.1
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento elettronico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.».
1.2
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 1, alinea, sostituire le parole: "Al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali l'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato", con le seguenti: "Il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali è consentita nei procedimenti per reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi. L'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato"
1.3
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) gli indizi di reato, valutati ai sensi dell'articolo 267 del Codice di procedura penale, nonché le ragioni che rendono indispensabile il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;"
1.4
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 254- ter», lettera b) le parole: «del principio di proporzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità».
1.5
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.».
1.6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.»
1.7
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 2 sopprimere le parole: «e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame».
1.8
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.».
1.9
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»
1.10
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «Entro cinque giorni dal sequestro il pubblico ministero avvisa» con le seguenti: «Al fine di procedere alla selezione dei dati da acquisirsi al fascicolo delle indagini il pubblico ministero avvisa»;
b) al secondo periodo, alle parole: «I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati» premettere le seguenti: «L'avviso è notificato almeno 5 giorni prima l'inizio delle operazioni di selezione».
1.11
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 3, numero 3), sostituire le parole: «Entro cinque giorni» con le seguenti: «Entro 48 ore».
1.12
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.».
1.13
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.»
1.14
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter» comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero dispone la» inserire la seguente: «immediata».
1.15
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e dell'eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.» aggiungere il seguente periodo: «E' disposta altresì l'immediata distruzione dell'eventuale materiale contenente la riproduzione dei dati copiati.»
1.16
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con i seguenti: «5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.
5-bis Le operazioni di cui al comma 5 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.».
1.17
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.».
1.18
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.»
1.19
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La copia dei dati contenuti nello strumento elettronico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.».
1.20
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»
1.21
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «il dispositivo informatico o l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2» con le seguenti: «il dispositivo informatico e l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2».
1.22
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «E' disposta altresì l'immediata distruzione dell'eventuale materiale contenente la riproduzione dei dati copiati.».
1.23
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati».
1.24
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché la copia dei dati di strumenti elettronici."».
1.25
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1 e, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nei cinque giorni dal deposito della copia le procedure di cui all'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti.»