Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 90 del 08/11/2023
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899
Art. 3
3.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis
(Termini del ravvedimento speciale)
1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
Art. 6
6.8 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE, per gli anni 2023 e 2024, continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine, nei predetti anni i parametri relativi al "surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno" e al "rispetto del patto di stabilità interno" devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 riguardante il saldo "risultato di competenza" al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
Art. 7
7.0.21 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili.)
Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".
Art. 15
15.0.34/1 (id. a 15.0.34/2, 15.0.34/3)
All'emendamento 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.»;
b-ter) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole «le modalità per comunicare con la stazione appaltante», aggiungere le seguenti «e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.».
15.0.34/2 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/3)
All'emendamento n. 15.0.34, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
c) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.".
d) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole "le modalità per comunicare con la stazione appaltante", aggiungere le seguenti "e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito."
15.0.34/3 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/2)
All'emendamento n. 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
c) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.".
d) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole "le modalità per comunicare con la stazione appaltante", aggiungere le seguenti "e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito."
Art. 16
16.0.11 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)
1. All'art. 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55».
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.».».