Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 144 del 08/11/2023

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 927

 

G/927/1/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416)";

     premesso che:

     l'articolo 21 del decreto-legge in esame aggiunge all'elenco delle opere di cui all'articolo 233, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (COM), le strutture di cui agli articoli di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, definendole opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. In particolare, si tratta di punti di crisi (hotspot), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA), centri di accoglienza straordinaria (CAS);

          per la realizzazione di tali strutture viene incaricato il Ministero della difesa per la progettazione e la realizzazione, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, con l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A;

          la norma prevede un numero idoneo di strutture, all'occorrenza anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Tali opere, dispone il comma 3, sono considerate "di diritto" quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, nonostante la loro precipua natura. Sono, dunque, accomunate alle opere destinate alla difesa nazionale, al pari di basi missilistiche, basi navali, caserme, stabilimenti e arsenali, poligoni e altro, con quanto ne consegue in termini di applicazione della disciplina derogatoria e speciale rispetto, in particolare, alle procedure di appalti e affidamenti e in materia di tutela paesaggistica;

          inoltre, stante il processo decisionale disposto dalla norma in relazione all'individuazione, progettazione e realizzazione, emerge la totale estromissione degli enti locali e l'assenza di concertazione Stato- Regioni;

     impegna il Governo:

     a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, al contempo concentrando l'azione di Governo nelle opportune sedi internazionali ed europee al fine di sostenere il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari.

G/927/2/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse FSC (FSC) stanziate per il ciclo 2021-2027;

          in particolare, il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce il comma 178 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che reca la disciplina per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027.

     Il comma 178 aveva definito, alle lettere da a) a m), i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in analogia con quelli del precedente ciclo di programmazione 2014-2020, definiti dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

          tale disciplina - che prevedeva l'impiego della dotazione del Fondo per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027, e l'attuazione degli interventi finanziati con il FSC mediante lo strumento dei "Piani Sviluppo e Coesione", attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città ed approvati dal CIPESS - viene ora completamente sostituita dall'articolo in esame;

     considerato che:

     la norma di cui alla lettera a) del riscritto art. 1, comma 178, della legge 178/20, oggi stabilisce che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione come definite dal Min. affari europei, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

          precedentemente, per l'impiego della dotazione del FSC 2021-2027, si faceva riferimento ad "obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni del «Piano Sud 2030»" - presentato nel 2020 dall'allora Ministro per il Sud e la coesione territoriale - dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel suddetto Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle PA e anche in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei (oltre che con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, come confermato nel testo in esame). Tale riferimento non viene ripreso dal testo riformulato della lettera a);

          la nuova formulazione della lettera a) del comma 178 sembra, pertanto, prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto unicamente alle politiche settoriali e alle politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, sganciando operativamente l'impiego della dotazione finanziaria del FSC, per altro verso, dagli obiettivi e dalle strategie definiti per il ciclo 2021-2027 dei Fondi strutturali e di investimento europei;

     impegna il Governo:

     ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto anche agli obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027.

G/927/3/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l'articolo 8 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del CdM, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC (commi 1 e 2);

          la finalità perseguita dalla norma in esame attiene similmente anche al Comune di porto Empedocle che, insieme a Lampedusa e Linosa, è crocevia di un flusso migratorio continuo e disperato e, pertanto, direttamente investito dalla medesima grave situazione socio-economica;

          se tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68mila migranti, moltissimi di questi, immediatamente dopo lo sbarco, sono stati condotti a Porto Empedocle;

          Porto Empedocle, città a vocazione turistica, non può e non deve diventare una città hotspot, così come non è accettabile che si continuino a verificare episodi gravi come la fuga di persone in cerca di acqua e cibo, lo stato di shock di essere umani ammassati e disperati, condizioni igienico sanitarie precarie;

          per quanto la popolazione empedoclina, i commercianti, e tanti abbiano teso la mano e aiutato con cibo, acqua, vestiti, biberon e altro, dimostrandosi la concretezza dell'accoglienza, nel Comune di Porto Empedocle vanno contrastare le pratiche di sfruttamento e business umanitario connesse all'ingente flusso migratorio alla stregua degli sforzi che vengono effettuati per Lampedusa e Linosa;

     impegna il Governo:

     a prevedere, nella prossima legge di bilancio, un incremento delle risorse di cui all'articolo 8, pari a 20 milioni di euro, da destinare specificatamente anche al Comune di Porto Empedocle.

G/927/4/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

          ai sensi dell'articolo 11, la politica di sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno è definita nell'ambito dell'omonimo Piano strategico, all'interno del quale sono individuati i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione degli interventi;

     considerato che,

          tra le novità normative di maggior rilievo introdotte nel corso della XVIII legislatura vanno annoverate le disposizioni riguardanti le Zone Economiche Ambientali (ZEA);

          l'articolo 4-ter del c.d. "decreto Clima" (d.l. n. 111 del 2019), recante misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria, ha istituito le zone economiche ambientali (ZEA), ossia aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali, nelle quali sono previste misure di agevolazione fiscale e di  incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno, al fine di favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale;

          ulteriori risorse sono state stanziate anche dalla legge di bilancio 2021 che ha, altresì, previsto l'istituzione di un Fondo volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni delle ZEA e in altre aree protette naturalistiche;

          la rinnovata missione attribuita ai parchi e alle aree marine protette per effetto dell'istituzione delle ZEA, all'interno delle quali la vocazione naturale si coniuga con la sperimentazione di forme di economia sostenibile, sta dando risultati incoraggianti ed è auspicabile che il contributo delle aree naturalistiche nella definizione di un sistema di economia geo-circolare possa essere ulteriormente rafforzato anche nell'ambito della nuova pianificazione strategica prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;

     impegna il Governo,

          ad adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre, nell'ambito del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, apposite misure finalizzate allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

G/927/5/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

          l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che i Paesi membri si sono impegnati ad attuare attraverso il raggiungimento di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);

          gli SDGs rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti che accomunano tutte le nazioni, come il contrasto al cambiamento climatico, la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, e tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla sfida per portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo;

     considerato che,

          al fine del perseguimento dei predetti obiettivi e degli obiettivi definiti dall'Agenda Europea 2030 per lo sviluppo sostenibile, è quanto mai necessario promuovere iniziative volte ad incentivare comportamenti rispettosi dei valori espressi dai criteri ESG (Environment, Social & Governance) e dell'Economia Circolare, relativi alle buone prassi ambientali, sociali e di buona gestione aziendale, anche in relazione alle recenti iniziative promosse dalle Nazioni Unite;

          come noto i criteri ESG permettono di affrontare i temi del cambiamento climatico, della tutela dell'ambiente e dei nuovi modelli di produzione e consumo mediante la misurazione, sulla base di parametri standardizzati e condivisi, delle performance ambientali, sociali e di governance di un'azienda e dunque a porre la sostenibilità al centro della trasformazione aziendale,

     impegna il Governo

          ad introdurre, nel primo provvedimento utile, specifici interventi volti ad incentivare il percorso di miglioramento delle performance ESG delle piccole, medie e grandi imprese interessate a investire nel territorio della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, così da promuovere la crescita sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale e raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

G/927/6/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     con il provvedimento in titolo, si dispone, al capo III, una riforma complessiva del sistema delle Zone economiche e speciali, attraverso l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, di una ZES unica per il Sud, che ricomprende l'intero territorio meridionale, in sostituzione delle attuali otto aree;

          tale riforma snatura radicalmente il disegno originario e la ratio dello strumento, facendo venir meno la definizione di zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata delle ZES, nonché il requisito di specialità in base al quale tali zone erano state istituite, con ripercussioni sul lavoro fin qui svolto dalle strutture commissariali;

          preoccupano, in particolare, sia l'assenza di connessione della istituenda ZES unica e della relativa struttura di missione nazionale con il tessuto regionale e le amministrazioni locali, sia i rischi che un accentramento decisionale in capo alla Struttura di missione presso Palazzo Chigi potrebbe avere per il tessuto regionale in termini di ingorghi burocratici e mancato coinvolgimento dei territori - analogamente a quanto già previsto per la nuova gestione dei fondi di sviluppo e coesione - sia ancora l'effettiva capacità della struttura di missione nazionale di svolgere per l'intero territorio meridionale la funzione di sportello unico delle autorizzazioni;

          le misure previste dal decreto, che dovrebbero fungere da incentivi per la ZES unica, tra cui le modalità per attuazione del credito di imposta  integralmente rimesse al Ministro per gli Affari europei, appaiono inoltre del tutto insufficienti e inadeguati a sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, essendo il suddetto credito riconosciuto solo per l'anno 2024 e rinviando il Governo ad una fonte normativa secondaria sia per la determinazione di alcuni aspetti essenziali (modalità di accesso al beneficio, criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, limite massimo di spesa, controlli), sia per l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta medesimo; preoccupa inoltre l'abrogazione della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, disposta dal 1° gennaio 2024;

          in conclusione, le misure di cui al provvedimento in esame rischiano di essere una mera concessione di contributi a pioggia al Mezzogiorno, senza un reale piano di sviluppo delle regioni del Sud, mancando così l'obiettivo di renderle realmente attrattive per nuovi investimenti, anche in termini di funzionalità rapportata alle esigenze di chi vorrebbe avviare nuove imprese.

     impegna il Governo

          - ad adottare iniziative normative volte a rivedere la riforma inerente all'istituzione della Zona Economica Speciale Sud - Zes unica, con particolare riguardo alla sua organizzazione e al sistema della governance, a partire dall'estensione della durata della concessione del credito di imposta ZES, almeno su base triennale, al fine di garantire al tessuto imprenditoriale il necessario orizzonte temporale atto a garantire una maggiore certezza negli investimenti.

     - ad intraprendere altresì le necessarie iniziative finalizzate ad incentivare all'interno della ZES unica, il recupero degli immobili esistenti, includendo, a tal fine, tra gli investimenti oggetto di agevolazione del credito di imposta, anche la ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, limitando in tal modo il consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché ad eliminare la soglia attualmente prevista al 50% del valore dei terreni e degli immobili rispetto al valore complessivo degli investimenti agevolabili, anche per garantire continuità di condizioni a chi ha già ricevuto l'Autorizzazione Unica e cha già in corso investimenti;

          - ad adottare iniziative volte ad abbassare a 100 mila euro la soglia al di sotto della quale i progetti di investimento effettuati nella ZES unica non possono godere delle agevolazioni derivanti dall'applicazione del credito di imposta;

          - ad adottare, con urgenza, interventi specifici volti a riconoscere, a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, l'agevolazione relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

G/927/7/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

          valutate le misure inserite nell'articolo 17 che dispone in materia di investimenti;

          considerato, a tal riguardo, il cosiddetto Bonus per gli Investimenti al Sud misura, istituita con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che prevede un credito d'imposta c.d. «Bonus Investimenti sud» per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e successivamente estesa Molise e Abruzzo);

          rilevato che tale misura, in vigore dal giugno 2016, si è rivelata fondamentale per le imprese agricole delle Regioni interessate, tanto da essere ritenuto uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo del Mezzogiorno, prevedendo un regime di aiuti che consente le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, con la garanzia di un credito di imposta a liquidità immediata;

          tale strumento, invero, oltre a contribuire all'incremento e alla crescita del Mezzogiorno ha coadiuvato l'occupazione lavorativa;

          alla luce della centralità di tale misura, da anni se ne chiede, anche in Parlamento, l'estensione alle aziende agricole con reddito agrario e dominicale, ma non di impresa, che non ne risultano beneficiarie, pur costituendo tale tipologia imprenditoriale la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;

          considerando infine l'obiettivo del provvedimento in esame che è quello di rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno;

     impegna il Governo

          a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, la misura del Bonus Investimenti Sud e ad inserire tra i beneficiari della stessa le imprese con reddito agrario e dominicale.

G/927/8/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          nella definizione delle modalità di accesso al credito d'imposta, a preservare l'automatismo dell'incentivo, al fine di salvaguardare indistintamente l'accesso alla misura, ferme restando le ordinarie attività di controllo in merito alla spettanza del credito.

G/927/9/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il Governo

          nella definizione delle risorse finanziarie necessarie al riconoscimento della misura, a destinare, ove ritenute non sufficienti a coprire la totalità degli investimenti, quota parte delle risorse a riserva in favore delle micro, piccole e medie imprese.

G/927/10/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          a valutare gli effetti della disposizione al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la eliminazione o quantomeno la riduzione del limite minimo di investimento al fine di favorire gli investimenti delle imprese di minore dimensione.

G/927/11/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          a introdurre misure che garantiscano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, ove necessario, delle risorse sufficienti alla copertura degli investimenti programmati.

G/927/12/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     con riferimento all'applicazione dell'incentivo alle spese per l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel corso degli anni vi sono state diverse richieste di interpello all'Agenzia delle entrate in merito alla portata della disposizione, vigente già dal 2017 in relazione al credito d'imposta ZES;

          la posizione dell'Agenzia delle entrate (v. risp. Interpello 332/2022) è stata di favore nei confronti del contribuente con riferimento al riconoscimento dell'incentivo anche alle spese relative alla ristrutturazione edilizia di immobili strumentali esistenti;

          l'intervento normativo rappresenta un'occasione per definire normativamente quanto ribadito in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la certezza del diritto in merito al perimetro dell'incentivo, 

     impegna il governo

          a definire normativamente, con il prossimo provvedimento utile, il perimetro di applicazione dell'incentivo chiarendo, in linea con l'orientamento già espresso dall'Ade, l'inclusione, tra le spese agevolabili, anche delle spese per la riqualificazione di immobili esistenti, indipendentemente dal relativo ampliamento, ivi inclusi gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e sismico degli edifici. 

G/927/13/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          a individuare risorse finanziarie in grado di assicurare la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese, anche tenuto conto dell'andamento degli incentivi negli anni pregressi, ed al fine di garantire l'integrale copertura degli investimenti.

G/927/14/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416)";

     premesso che:

     l'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame, in merito all'istituito credito di imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno, rinvia a un decreto del Ministero per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sia l'individuazione del limite di spesa complessivo, sia la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e i relativi controlli;

          in particolare, la misura in oggetto è concessa entro un limite massimo di spesa che la norma non individua, ma la cui fissazione è demandata al successivo citato decreto ministeriale, "a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

          a riguardo, la relazione tecnica non fornisce elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione o la copertura, così come nulla si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che pare non considerare la disposizione;

          come si evince dal dossier degli Uffici Camera, una simile circostanza si rinviene, di regola, o quando la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica o quando, come nel caso particolare in esame, la norma modifica la finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ossia quando all'attuazione della norma medesima si provvede "a valere" su risorse già stanziate cui si attribuisce, purché disponibili, una nuova finalizzazione e non quando agli oneri si provvede "mediante riduzione" delle stesse;

     considerato che:

     la disposizione presenta diversi profili di criticità, anzitutto in quanto non consente di verificare ex ante, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), né l'ammontare degli oneri da essa derivanti, né quello della relativa copertura finanziaria;

          la relativa determinazione di oneri e copertura, infatti, è rinviata ad un meccanismo amministrativo di verifica ex post e, in specie, a un decreto ministeriale che, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta;

          da un lato, un simile meccanismo potrebbe anche concludersi senza l'erogazione del credito di imposta, nell'ipotesi in cui, all'esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse (incentivi cd. "a rubinetto"); dall'altro, lo stesso non appare sufficientemente definito per quanto riguarda le risorse potenzialmente utilizzabili, posto che il credito d'imposta viene riconosciuto a valere "sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione" senza ulteriori precisazioni;

          tra l'altro, la questione attiene a risorse che potrebbero essere assolutamente non trascurabili, giacché l'analoga misura (come da ultimo prorogata a tutto il 2023 dal comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022), prevedeva oneri - in tal caso stimati ex ante - pari a 1.467 milioni di euro per il medesimo anno 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027;

          rilevato che:

     inoltre, in merito ai profili di compatibilità del comma 6 dell'articolo 16 in esame, rispetto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, va sottolineato che la medesima disposizione della legge di contabilità e` stata posta alla base del parere con il quale, all'interno della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, e` stato soppresso l'articolo 7, riguardante il riconoscimento di incentivi in favore dei datori di lavoro;

          il contrasto della risoluzione di fattispecie simili è aggravato anche dall'osservazione per cui, mentre il meccanismo previsto oggi non preveda alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure ex post, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, lo stesso si distingue semmai negativamente rispetto a quanto previsto nella citata proposta C. 1275 sul salario minimo, in cui invero, all'articolo 7, la esatta quantificazione degli oneri e la relativa indicazione della fonte di copertura erano attribuiti ad una fonte primaria - la legge di bilancio - che, seppur atto ad iniziativa governativa, resta fonte primaria di cui il Parlamento è pienamente investito, anche dentro un arco temporale predeterminato e certo secondo Costituzione;

     valutato che:

     su un piano più generale, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare la copertura del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno;

          la questione è stata puntualmente sollevata durante i lavori della Commissione competente in sede referente;

          la circostanza riportata, qualora effettivamente confermata, è da accogliere favorevolmente in quanto indice di una marcia indietro del Governo rispetto alla discutibile scelta di rinviare ad una fonte normativa secondaria - il decreto ministeriale già citato - l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta ZES unica,;

          d'altra parte, però, con ciò si inciderebbe sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento e tra gli stessi schieramenti di maggioranza e opposizione, nonché si arrecherebbe grave pregiudizio all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento, eluse laddove le proposte emendative presentate in Commissione Bilancio con riguardo alla copertura suddetta hanno ricevute parere negativo dal Governo che, nel frattempo, vi provvedeva invero in altro provvedimento;

          da ultimo, laddove si confermasse che la copertura finanziaria del credito citato è iscritta nella legge di bilancio 2024, correrebbe l'obbligo da parte del Governo, non fosse altro che per coerenza dato il precedente formatosi, di rivedere, nella prima occasione utile nel corso dell'iter legis relativo alla proposta di legge C. 1275 sul salario minimo - appena ripreso in sede referente presso la Commissione Lavoro di questa Camera - il proprio parere sull'articolo 7, in merito ai profili di copertura finanziaria, conseguentemente venendo meno - in fatto oltreché in diritto - la premessa che ha condotto alla soppressione dello stesso dal testo;

     impegna il Governo:

     a fornire, nel più breve tempo possibile, una relazione alle Commissioni parlamentari competenti che dia conto della esatta perimetrazione delle risorse afferenti alla politica di coesione cui si intende - sia pure all'esito del citato processo di ricognizione - concretamente attingere al fine di coprire finanziariamente l'istituendo credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno.

G/927/15/5

Damante, Patuanelli, Castellone

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     tramite l'indefesso e reiterato ricorso alla reiterata decretazione d'urgenza nonché allo stato di emergenza, dal suo insediamento il Governo tenta di fronteggiare l'ondata di sbarchi di migranti;

          con il provvedimento in titolo, scavalcando e ignorando competenza, coinvolgimento e ruolo delle Regioni, dispone, all'articolo 20, il trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) fino a 18 mesi e, all'articolo 21, la realizzazione sul territorio nazionale di un numero attualmente indefinito di nuovi CPR - "in numero congruo" recita il testo normativo, "almeno uno" per ogni regione dichiara il Governo; 

          la contrarietà dei firmatari al portato dell'articolo 21 è da leggersi anche in combinato disposto ad altre disposizioni adottate dal Governo, cui esso si cumula: gli articoli 5-bis e 10 del decreto legge n. 20/2023, c.d. "Cutro", che prevedono anch'essi la realizzazione di (nuovi) CPR; l'articolo 7 del decreto legge n. 133/2023, in fase di conversione contestualmente al provvedimento in titolo, che prevede l'incremento fino al doppio della capienza consentita per i centri di accoglienza dei migranti sparsi nel territorio nazionale, "in deroga alle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali";

          in aperta discrasia con le dichiarazioni del Governo e con gli asseriti propositi di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione dei flussi migratori, per come maturata e scaturita nell'anno in corso, in particolare a fronte delle nuove disposizioni ora in esame, configura, ad avviso dei firmatari, il rischio di trasformare il territorio nazionale in un gigantesco hot spot di trattenimento a lungo termine di migranti e pone un serio problema di sicurezza: i sindacati di Polizia hanno prefigurato il rischio di "bombe sociali" e chiarito che occorrono almeno cento agenti al giorno, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri e militari, al giorno per ciascuna struttura, con cio' sguarnendo gli uffici gli uffici sui territori, ma il provvedimento in titolo, al pari di quelli finora adottati, non prevede alcuna misura di prevenzione e sicurezza né strumenti che possano garantire la convivenza civile, all'interno e all'esterno dei CPR, per una tempistica che vede i migranti in detenzione amministrativa fino a 18 mesi né l'incremento delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri;

          gran parte dei posti dei nove CPR attualmente attivi sul territorio nazionale non sono utilizzabili soprattutto in ragione dei danneggiamenti causati dagli stessi soggetti trattenuti e, in proposito, ai firmatari preme rammentare che il decreto "Cutro" ha eliminato dai servizi resi ai migranti l'assistenza psicologica - da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture,

          la teoria del Governo, in base alla quale l'incremento dei CPR, necessario alla luce dell'allungamento a 18 mesi del trattenimento di migranti, consentirebbe un incremento dei rimpatri è smentita dai dati: anche in passato, in costanza della vigenza di un trattenimento pari a diciotto mesi, il numero dei rimpatriati è rimasto costante, pari al 50 per cento dei migranti trattenuti; 

     impegna il Governo

          ad astenersi dalla realizzazione di nuovi centri per la permanenza e i rimpatri dei migranti sul territorio nazionale.

G/927/16/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge As 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          il provvedimento in esame all'articolo 20 interviene in materia di trattenimento presso Centri di permanenza per i rimpatri estendendo da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei medesimi Centri, qualora lo straniero non collabori, o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

          tale misura rischia di aggravare notevolmente la condizione dei migranti presenti nei CPR, visto che il termine precedentemente previsto era di tre mesi prorogabile per altri tre mesi. Così si rischia di peggiorare pesantemente la vita all'interno dei CPR sia per quanto riguarda le condizioni igienicosanitarie, sia per il rispetto dei diritti civili, poiché sono strutture che già adesso non offrono gli standard previsti dalla normativa europea e dalle convenzioni internazionali;

          basta qui ricordare come diversi Tribunali italiani hanno già disapplicato le norme del decreto Cutro, nella parte che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nel Cpr, poiché violano gli articoli 3 e 10 della Costituzione e le norme dell'Ue, in maniera particolare la direttiva 2013/33/Ue - norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo -;

          si ricorda una decisione della Corte di giustizia dell'Ue, che afferma come: "il trattenimento di un richiedente protezione internazionale sia una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto";

          la Corte di Cassazione ha stabilito che: "la normativa interna incompatibile con quella dell'unione va disapplicata dal giudice nazionale";

          si ricorda come, in occasione della conversione del decreto-legge 20/2023 c.d. decreto Cutro, avevamo denunciato come la maggioranza nell'inserire norme contro la costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali, avrebbe lasciato alla magistratura il compito di dirimere nelle aule giudiziarie il riconoscimento dei loro diritti negati;

          si ricorda, ancora una volta, che le nuove disposizioni non faranno altro che complicare la vita di migliaia di bambini, donne e persone bisognose di protezione internazionale, che rinchiusi in CPR - fino a 18 mesi - non faranno altro che assumere uno nuovo status indefinito, questo a tutto svantaggio dell'interesse pubblico, anche in termini economici, ma soprattutto in contrasto con la Costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali;

          la nuova normativa rischia seriamente di confliggere con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 che ha introdotto norme chiare, trasparenti ed eque nell'ambito di una politica di rimpatrio efficace, necessaria per una corretta gestione della politica di immigrazione. Le procedure di rimpatrio, come stabilito dall'art. 1, devono essere eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto considerati principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale e sempre nel rispetto degli obblighi previsti in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo. Gli Stati dovrebbero considerare come preminente l'interesse superiore del bambino, come sottolineato nel "considerando n. 22" e previsto anche dall'articolo 5, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Inoltre, deve essere rispettato il principio del non respingimento dei richiedenti asilo, e devono essere tenute in debita considerazione la vita familiare e le condizioni di salute dell'interessato.

     in ogni caso, la direttiva prevede una serie di garanzie procedurali volte a tutelare i destinatari delle decisioni di rimpatrio: al cittadino di un Paese terzo devono essere concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio o per chiederne la revisione, e deve essere garantita la necessaria assistenza o rappresentanza legale gratuita;

     Impegna il Governo:

     a porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari affinché sia evitato a minorenni, donne e persone fragili la permanenza nei CPR con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G/927/17/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio;

          demanda a un successivo DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture;

          il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale: di fatto si aggiungono alle opere "destinate alla difesa e sicurezza nazionale" (in cui figurano, tra l'altro, caserme, basi navali, stabilimenti e arsenali, ecc.);

          il comma 1 nel qualificare come opere per la difesa e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 233 del COM gli hotspot, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, dispone che il Ministero della difesa per la loro realizzazione possa avvalersi della procedura accelerata prevista dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) per i lavori di somma urgenza e protezione civile;

          la qualificazione come opera per la difesa e la sicurezza nazionale potrebbe poi comportare che anche alle strutture sopra richiamate si applichino le procedure accelerate e speciali di cui agli articoli 352 (disciplina urbanistica), 353 (disciplina edilizia) e 354 (disciplina paesaggistica) del codice dei beni culturali e del paesaggio;

          si tratta, più in dettaglio delle seguenti strutture per migranti: punti di crisi (hotspot); centri di permanenza per i rimpatri (CPR); centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA); centri di accoglienza straordinaria (CAS);

          Le opere destinate alla difesa nazionale sono assoggettate ad uno speciale regime derogatorio, che è assoluto in materia urbanistica ed edilizia in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette all'accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo: per tali opere non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

          si ricorda che nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, sono già previste una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile viene identificato quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento ad hoc per una serie di opere. Nello specifico, nei casi di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le citate misure di semplificazione potranno essere applicate alle nuove opere. Inoltre, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in caso di somma urgenza e protezione civile. In tali casi, l'art. 140 del Codice dei contratti pubblici dispone in particolare l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure ordinarie del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui sopra;

          Il Ministero della difesa realizza tali opere mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è una società per avente come socio unico il Ministero della difesa, che svolge, come organo in house, la sua attività in favore del Ministero della difesa, sotto la vigilanza dello stesso Ministero;

     Impegna il Governo:

     a tenere conto, nell'individuazione delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 21, di un parere obbligatorio, da parte degli enti locali interessati, al fine di non pregiudicare programmi di riqualificazione urbana e, o ambientale già stabiliti dalle amministrazioni; comunque limitando, il più possibile, l'insediamento delle strutture dentro le aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale della rete europea Natura 2000, come individuate dalle vigenti direttive europee;

          a evitare in ogni modo che nei suddetti centri siano alloggiati contemporaneamente minorenni, donne e persone fragili con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G/927/18/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          con le disposizioni di cui al Capo III (Artt. 9-17) del provvedimento  si superano le ZES, così come concepite sei anni fa con la Legge 123/2017, per sostituirle con una ZES unica, evidenziandosi la volontà del governo di centralizzare la gestione delle politiche economiche e industriali rivolte al Sud: di fatto le disposizioni svuotano di senso la Zona Economica Speciale, che è uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali e che quindi non dovrebbe essere caratterizzata da un approccio "generalista", ma da specifiche direzioni di specializzazione e differenziazione;

          le Zes (zone economiche speciali) sono identificate come aree territoriali di ristrette dimensioni, dotate di idonee infrastrutture e accessibilità, all'interno delle quali sono previste particolari opportunità di insediamento, servizi e agevolazioni fiscali a favore delle imprese, e rappresentano oltre ad uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali anche un importante fattore di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali;

          la sostituzione delle attuali Zes con la Zes Unica sarebbe giustificata dal governo dall'esigenza di superare le inefficienze dimensionali e funzionali delle precedenti zone speciali e di costruire un modello che consenta di rendere concreti i potenziali benefici dello strumento;

          l'efficacia del progetto del governo dipende da alcune condizioni e azioni di coordinamento affidate ad una Cabina di regia Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con il compito di definire le politiche di sviluppo e individuare i settori da promuovere e da consolidare, nonché gli interventi infrastrutturali prioritari da realizzare. Pertanto, molto dipenderà dalla volontà e capacità di attuare le norme, di coordinare le politiche e di gestire, con un apparato centralizzato, un sistema sicuramente complesso;

          con la riforma prevista nel PNRR da un paio di anni erano stati nominati dei commissari straordinari per gestire le ZES esistenti che decadono con l'entrata in vigore del provvedimento all'esame dell'Aula, rischiando di compromettere quanto fin qui già realizzato nei territori.  E', infatti, fondato il timore che con le nuove previsioni possano sfumare i progetti territoriali già avviati; inoltre la gestione centralizzata degli interventi non valorizza le potenzialità territoriali che le otto ZES italiane già istituite ed operanti avrebbero potuto garantire;

          le ZES sono lo strumento per cogliere una importante prospettiva di sviluppo utile anche a rafforzare la capacità dei porti del meridione di accogliere il crescente traffico di merci nel Mediterraneo;

          l'articolo 12 del provvedimento prevede che la Cabina di regia è composta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dai Ministri per la pubblica amministrazione, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo, della cultura, degli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Inoltre alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi;

          i numerosi protocolli fino ad oggi siglati dai commissari straordinari delle otto Zes sono la testimonianza dell'importanza di operare in sinergia con le forze sociali e datoriali, al fine di coniugare l'attrazione di nuovi investimenti con il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali, la garanzia della sicurezza sul lavoro e l'arginamento della delocalizzazione aziendale. Eppure si tratta di categorie non rappresentate nella Cabina di regia;

          l'espresso coinvolgimento delle parti interessate, attraverso la previsione di adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale, è fondamentale per dare voce alle esigenze e all'opinione di coloro che sono direttamente coinvolti negli investimenti all'interno della ZES;

     impegna il governo

          ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale e della filiera istituzionale, includendo nella composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 12 del provvedimento il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le  parti sociali maggiormente rappresentative, il Presidente del CNEL, il Presidente dell'Anci, i Presidenti delle Autorità di sistema portuale ed i rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica. 

G/927/19/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

     Premesso che:

     il decreto-legge in fase di conversione (AC 1416- A) detta disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

          il provvedimento si compone di 23 articoli le cui previsioni spaziano dalla crescita e il consolidamento economico delle aree meridionali del Paese all'attuazione del PNRR, dall'istituzione di un'unica Zona economica speciale per il SUD, al ricorso di un nuovo piano di assunzioni, dal ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo a interventi in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, fino alla gestione dei flussi migratori e all'istituzione di Centri di permanenza per i rimpatri;

          in particolare, con le previsioni del Capo III (artt. 9-17) che provvedono ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova ZES unica per il Mezzogiorno di durata triennale, da una parte si eliminano le otto ZES attualmente esistenti, e  dall'altra, con la previsione della loro gestione da parte di una specifica struttura di missione - Cabina di regia -  la cui governance è accentrata alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene drasticamente ridotto il ruolo decisionale delle istituzioni locali e regionali, in concomitanza con un momento storico del tutto peculiare, posto che è in fase di attuazione il processo dell'autonomia differenziata, attualmente all'esame del Senato (AS 615);

          nell'ambito del vaglio da parte della Commissione competente è stato approvato un emendamento che interviene sull'articolo 10 del provvedimento e introduce al primo comma un periodo che prevede che in attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia sia costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16;

          la citata proposta emendativa non comporta oneri economici a carico dello Stato, e nel resto del provvedimento nessuna altra disposizione prevede fondi a sostegno degli svantaggi correlati all'insularità;

     considerato che:

     per quanto concerne la Sardegna in particolare, il grave e permanente svantaggio naturale correlato allo stato di insularità, ha comportato negli anni un gap infrastrutturale certificato da un'indebolita coesione nei trasporti, all'interno dell'isola sarda e tra questa e la terraferma, nei ritardi nelle reti energetiche e di comunicazione, nel freno allo sviluppo socio-economico;

          la Sardegna è rientrata fra le regioni dell'Obiettivo 1 dell'Unione Europea e ha un indice di competitività del 23,75%, contro quello medio europeo del 60,3% e del 57% della Lombardia;

          si conta che ogni anno migliaia di giovani sardi, in gran parte laureati e diplomati, lascino l'isola perché non vi trovano alcuna opportunità di lavoro;

          dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese: per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna;

          le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziate negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro;

          gravissimi i dati dello spopolamento (in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati), le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda; 

          la detta condizione di svantaggio oggettivo comporta la necessità di adeguate politiche nazionali ed europee, che compensino fattivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità e riducano gli effetti negativi dell'isolamento fisico;

          in quest'ottica la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 ha introdotto nell'articolo 119 Cost. il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli avantaggi derivanti dall'insularità;

          la condizione di insularità comporta in capo allo Stato un obbligo giuridico in attuazione del dettato costituzionale a sostegno di una strategia di sviluppo paritario dei propri territori, e tale sostegno non può prescindere da adeguate risorse finanziarie, anche in accordo con l'articolo 13 dello Statuto sardo.

     Si impegna il Governo:

     a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, idonee misure finanziarie dirette al concreto superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità e degli effetti negativi dell'isolamento fisico della Sardegna.

G/927/20/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          l'articolo 20 del provvedimento rimodula i termini del trattenimento degli stranieri che entrano illegalmente nel nostro Paese presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) stabilendo che il termine iniziale di permanenza a seguito del provvedimento del questore è di 3 mesi, prorogabile dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori 3 mesi qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà. Ulteriori proroghe possono essere disposte dal giudice, sempre su richiesta del questore, per ulteriori periodi di 3 mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri 12 mesi;

          i centri per il rimpatrio (CPR) sono strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i migranti sottoposti a un ordine di espulsione, in attesa di essere rimpatriati e rappresentano ancora oggi lo stato della detenzione amministrativa, sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del necessario possesso di permesso di soggiorno. Si tratta di vere e proprie prigioni, dove sono rinchiuse persone che di fatto non hanno commesso alcun crimine e che pertanto non hanno alcuna utilità visto che, a differenza di altre strutture detentive, non avviano percorsi finalizzati all'inclusione della persona. Questa, infatti, giunta al termine della sua detenzione, è irregolare quanto lo era in precedenza: in questo senso i Cpr generano un circolo vizioso che finisce per creare ancora più irregolarità, vista anche l'inefficace politica dei rimpatri, con effetti deleteri sui migranti stessi, che vengono esclusi e relegati alla marginalità, ma anche sulle comunità, che deve gestire ulteriori ed evitabili conflitti e tensioni sociali;

          nonostante i cittadini stranieri si trovino all'interno dei CPR con lo status di trattenuti o ospiti, la loro permanenza nella struttura corrisponde di fatto ad una detenzione, in quanto sono privati della libertà personale e sono sottoposti ad un regime di coercizione che, tra le altre cose, impedisce loro di ricevere visite e di far valere il fondamentale diritto alla difesa legale;

          secondo il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale "la detenzione amministrativa assume nella prassi prevalentemente i tratti di un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività di persone che le Autorità non intendono includere, ma che al tempo stesso non riescono nemmeno ad allontanare";

          lo stesso Garante, in un rapporto sulle visite effettuate nei CPR relative al biennio 2019-2020, dichiara:"L'ampliamento della rete dei Centri ha fatto quindi segnare un'intensificazione nell'utilizzo del trattenimento amministrativo  senza alcun superamento dei problemi che riguardavano le vecchie strutture, oggi replicati in quelle di recente apertura previste dal decreto-legge n. 13 del 2017. Nel contempo, il raddoppio dei tempi di trattenimento da 90 a 180 giorni previsto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - poi nuovamente mutati - ha determinato ulteriori, purtroppo tangibili, elementi di stress su un sistema già largamente deficitario."; 

          le previsioni contenute nel provvedimento all'esame dell'aula dimostrano che il governo ha voluto investire sulla detenzione dei migranti ponendosi in perfetta continuità con quanto già a dicembre 2022 la legge di bilancio aveva anticipato, ossia un sostanziale aumento dei fondi per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).Insomma una serie di misure che manifestano una scelta politica molto chiara: di non investire nell'accoglienza, ma piuttosto nell'esclusione;

          all'interno dei CPR, non essendo il fine ultimo il reinserimento in società ma l'espulsione, non viene avviato nessun percorso lavorativo o formativo, né viene realizzata alcuna attività ricreativa, con la conseguenza che le persone detenute concludono la loro permanenza in una situazione di rinnovata illegalità;

          gran parte dei trattenuti nei CPR sono già ex detenuti delle carceri. Tale circostanza sembra legittimare il governo a rinchiuderli operando in tal modo una scelta politica esecrabile poiché chiunque sia stato già sottoposto ad una pena ed ha ultimato il suo percorso di recupero non dovrebbe mai essere sottoposto ad un suo prolungamento surrettizio;

          la percentuale di persone detenute nei CPR e che successivamente vengono effettivamente rimpatriate si aggira attorno al 45%, di conseguenza dovrebbero essere riservati solo ai casi per i quali esiste una reale prospettiva di rimpatrio. Per i restanti casi, a rischio di reale espulsione, l'identificazione potrebbe essere effettuate direttamente in carcere, evitando così di trattenere rinchiuse a carico dello Stato ed in condizioni disumane ed incivili, persone per ulteriori 18 mesi;

          da numerose indagini giudiziarie è emerso che i cittadini stranieri vengono trattenuti nei CPR in condizioni lesive della loro dignità, disumane, degradanti ed in contrasto con le norme di legge che presiedono al funzionamento di tali strutture;

          deliri psicotici, lamette ingerite, suicidi tentati, fiumi di psicofarmaci, acqua non potabile, mancanza di cure, degrado igienico-sanitario, socialità negata, sono alcune delle istantanee-denuncia scattate da alcuni parlamentari in visita ad alcuni CPR del Paese;

     impegna il Governo

          ad adottare tutte le iniziative di propria competenza atte a consentire l'accesso ai CPR ad operatori della società civile quali giornalisti, medici, psicologi, organizzazioni no profit e del terzo settore in grado di realizzare report e campagne informative e di sensibilizzazione sulla condizione dei migranti trattenuti nei CPR.

Art. 1

1.1

Damante

Sopprimere l'articolo.

1.2

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: "per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d)" con le seguenti: "per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.".

1.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti:, d'intesa con le regioni interessate;

     Conseguentemente:

          al medesimo comma:

          alinea, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

          lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

          lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi.

          al comma 3:

          primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo ;

          sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate.

1.5

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

1.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

          a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.

1.7

Nicita

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

          a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.

1.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          b) alla lettera d), alinea:

          1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          2) al secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

          c) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la;

          d) alla lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre;

          e) alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo;

          b) al comma 3:

          1) sopprimere il secondo periodo;

          2) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.

1.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          b) alla lettera d), alinea:

          1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          2) al secondo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.11

Nicita, Furlan

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: cicli di programmazione, aggiungere le seguenti: su proposta della regione o provincia autonoma interessata;

          b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciascuna regione o provincia autonoma interessata perviene alla elaborazione della propria proposta di Accordo per la coesione con il coinvolgimento attivo degli enti locali e dei soggetti sociali ed economici rappresentati nei tavoli di partenariato istituiti o da istituire nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione o e sopprimere il terzo periodo;

          b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;

          c) al numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

     Conseguentemente:

          a) al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

          1) alla lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;
2) alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;
3) sopprimere la lettera l);

          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse;

          c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione

     Conseguentemente, al medesimo comma 178, lettera d):

          a) all'alinea, sopprimere il terzo periodo;

          b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi.

1.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo.

1.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.

1.16

Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali linee con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

          b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

          c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

     Conseguentemente:

          a) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

          b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

1.17

Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

          b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

          c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

1.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la.

1.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.

1.20

Nicita, Furlan

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.21

Lorenzin

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo.

1.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione.

1.23

Nicita, Furlan

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , anche su richiesta di uno degli enti interessati,.

1.24

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre.

1.25

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), sopprimere le parole da: Per far fronte a eventuali carenze di liquidità fino alla fine della medesima lettera.

1.26

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

1.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede a riassegnare all'amministrazione titolare dell'intervento definanziato un pari ammontare di risorse.

1.28

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso comma 178, sopprimere la lettera l).

1.29

Damante

Sopprimere il comma 2.

1.30

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse.

1.31

Damante

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024.".

          .

1.32

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo.

1.33

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.34

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo .

1.35

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il secondo periodo;

          b) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.

1.36

Misiani

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

1.37

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.38

Damante

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento.".

1.39

Damante

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.".

1.40

Damante

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente».".

1.41

Misiani

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

Art. 2

2.1

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Sopprimere l'articolo.

2.2

Misiani

Al comma 2, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

     Conseguentemente:

          a) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;

          b) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

          c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

          d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          e) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.3

Misiani

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

2.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

     Conseguentemente:

          a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

          b) sopprimere il comma 4;

          c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

          d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          e) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

2.6

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva

2.7

Misiani

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari.

2.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente:

          a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

          b) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          c) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente:

          a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

          b) sopprimere il comma 6;

          c) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente:

          a) sopprimere il comma 6

          b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 4.

2.13

Misiani

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.

2.14

Damante

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma,;

          b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione;

          b) al secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

     Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

2.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione.

2.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

2.18

Misiani

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere.

     Conseguentemente:

          a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.

2.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

     Conseguentemente:

          a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.

2.20

Damante

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "semestrale" con la seguente: "annuale".

2.21

Misiani

Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Art. 3

3.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

.

          Sopprimere l'articolo
 

3.2

Damante

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

          1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.".

3.0.1

Misiani

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

          1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

Art. 4

4.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.2

Lorenzin, Nicita

Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

          b) dopo le parole: 31 marzo 2023, n. 36 aggiungere le seguenti: , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.

6.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, al primo periodo dopo le parole: "diinterventi" inserire le seguenti: "o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.".  

6.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

Art. 7

7.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere l'articolo;

          b) alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: "STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E".

7.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimerlo.

     Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E

7.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché aggiungere le seguenti: dal presidente del CNEL,.

7.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.5

Misiani

Al comma 2:

          1) sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

          2) sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

          3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

          b) sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

          c) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

          d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.6

Misiani

Al comma 2 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b), la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

          2) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori;

          b) sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio - sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).;

          c) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

          d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o ovvero dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, sopprimere la lettera c);

          b) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.9

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "servizi socio-sanitari" inserire le seguenti: "nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese".

7.10

Lorenzin, Nicita

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.

7.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.

7.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.0.1

Bevilacqua, Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

          1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

          c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

          d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

          4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8

8.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: "Comune di Lampedusa e Linosa" inserire le seguenti: "e il comune di Porto Empedocle";

          b)  al terzo periodo, sostituire le parole: "assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro" con le seguenti: "sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro".

8.2

Nicita, Furlan

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere i commi 3,4 e 5;

          b) al comma 7 sopprimere le parole: ", 3" e l'ultimo periodo.

8.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 3 e il comma 8.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 3.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.6

Bevilacqua, Lorefice, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.".

8.7

Nicita, Furlan

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 con le seguenti: l'intervento per cui si è proceduto alla VIncA non è realizzabile.

8.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 8.

8.9

Nicita, Furlan

Al comma 8, alinea, dopo le parole: normativa paesaggistica aggiungere le seguenti: ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta - Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata - Isola di Lampedusa.

8.10

Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

          "8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.

          8-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2023 e di 2 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Art. 9

9.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere gli articoli da 9 a 17.

9.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimerlo.

     Conseguentemente:

          a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Cabina di regia ZES)

          1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

          b) sopprimere l'articolo 11;

          c) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Portale web delle ZES)

          1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.
2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

          d) sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;

          e) all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;

          f) sopprimere l'articolo 22.

9.3

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. A far data dal1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica, di seguito denominata «Zes unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.";

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis In ragione degli svantaggi derivanti dall'insularità, così come previsto dal comma 6 dell'art. 119 della Costituzione, delle regioni a statuto speciale, nei territori della Sardegna e Sicilia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e 8, dell'articolo 10 del presente decreto, conseguentemente si prevede l'istituzione di una Zes insulare, dotata di un'apposita struttura organizzativa denominata «Struttura Zes Insulare» alle dirette dipendenze del Presidente di Regione a cui compete l'organizzazione degli uffici. In relazione agli interventi del precedente periodo si provvede tramite le risorse del Fondo perequativo, di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost.

9.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

     Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.5

Lorenzin, Manca, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

     Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 aggiungere le seguenti: nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.6

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.7

Verducci, Misiani, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

     Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: della regione Abruzzo aggiungere le seguenti: e della regione Marche.

9.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

          b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

          a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          b) all'articolo 5:

          1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

          3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

9.9

Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

          b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

          a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          b) all'articolo 5:

          1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

          3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

Art. 10

10.1

Lorenzin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Organizzazione della ZES unica)

          1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

          a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

          b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

          c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

          d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

          e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

          f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

          g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

          h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

          4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4,comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

          b) all'articolo 13:

          1) al comma 2, alinea, dopo le parole: e ha competenza aggiungere le seguenti: esclusiva;

          2) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater dell'articolo articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

          c) all'articolo 14:

          1) al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: di autorizzazione unica;

          2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

          d) all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

          d) all'articolo 16:

          1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del business plan e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

          2) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.
 

10.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, aggiungere le seguenti: dal Presidente del CNEL,.

10.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: "dei comuni italiani o di un suo delegato" aggiungere le seguenti: "nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

10.4

Nicita

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.5

Nicita

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale.

10.6

Nicita

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

          al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;

          al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

          b) sostituire il comma 11 con il seguente:

          11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e

          b) al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali;

          c) al comma 4:

          1) al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta;

          2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;

          d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

          e) all'articolo 19:

          1) al comma 1, le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento sono sostituite dalle seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

          2) al comma 3, lettera a), le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

          3) al comma 8:

          3.1) all'alinea, le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

          3.2) alla lettera a), le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

          3.3) alla lettera b), le parole: 5.262.307 sono sostituite dalle seguenti: 50.000.000;

          f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: alle riunioni della Cabina di regia aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e.

10.11

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" con le seguenti: "sono invitati" e le parole: "e dei portatori di interessi" con le seguenti: "e possono essere invitati i portatori di interessi".

10.12

Misiani

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.

10.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo la parola: coordinatore aggiungere le seguenti: , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

          b) al comma 3:

          1) alla lettera e), sopprimere la parola: centrali;

          2) alla lettera g), premettere le seguenti parole: previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

          c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;

          d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;

          e) al comma 6, dopo la parola: assumere aggiungere le seguenti: , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

          f) sostituire il comma 8 con il seguente: 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.;

          g) al comma 9, dopo le parole: del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: nonché alle regioni territorialmente interessate.

10.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali.

10.15

Nicita, Furlan

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo anche la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nella ZES unica.

10.16

Nicita, Furlan

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

          h-bis) cura l'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta.

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19.;

          b) all'articolo 19:

          1) al comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento, con le seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

          2) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 e euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.

          3) al comma 8:

          3.1) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

          3.2) alla lettera a), sostituire le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

          3.3) alla lettera b), sostituire le parole: 5.262.307 con le seguenti: 50.000.000.

10.18

Nicita

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

          b) sostituire il comma 11 con il seguente:

          11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.19

Misiani

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

10.20

Damante, Patuanelli, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

          b) sopprimere il comma 8.

10.21

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

     Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

          2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.22

Nicita, Furlan

Sopprimere il comma 12.

10.0.1

Nicita, Furlan

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

          a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

          b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

          c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

          d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

          e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

          3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

11.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.

11.2

Manca

Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE.

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: e le modalità di attuazione aggiungere le seguenti: assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali.

11.3

Nicita, Furlan

Al comma 1 dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le politiche di coesione dell'Unione europea relative alla programmazione 2021-2027.

11.4

Nicita, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: di sviluppo della ZES unica aggiungere le seguenti: ponendo particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti,

11.5

Nicita, Furlan

Al comma 1, sostituire le parole: settori da promuovere e quelli da rafforzare con le seguenti: le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea.

11.6

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica.

11.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,.

     Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.

11.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,

          .

11.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

     Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

11.10

Lorenzin

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'ANCI.

     Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

11.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

11.12

Lorenzin

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.

11.13

Nicita, Furlan

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'ANCI e dell'Unione Province d'Italia, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, della rappresentanza delle Università e dei Centri di ricerca. Le regioni attivano nelle fasi di elaborazione del piano strategico i tavoli del partenariato istituiti nell'ambito delle politiche di coesione ai quali partecipano, ove non già presenti, le Università e i centri di ricerca presenti nella regione.

11.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

     Conseguentemente:

          a) al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

11.15

Nicita, Furlan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Il piano strategico della ZES unica tiene conto dei piani strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, dei piani strategici definiti dalle città metropolitane e dei documenti di programmazione strategica di sistema definiti dalle autorità di sistema portuale ricadenti nei territori della ZES unica.

11.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11.17

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e sentite le parti sociali.

11.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, dopo le parole: previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.

11.19

Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

11.20

Nicita, Furlan, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

11.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3 bis dopo le parole "ovvero delle regioni competenti," aggiungere le seguenti:

          "previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

Art. 12

12.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento.

Art. 13

13.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e con le seguenti: Il S.U.D. nazionale;

          b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

          c) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

          d) all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

          e) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

          f) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

          g) all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica.

13.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.

13.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

13.4

Nicita, Furlan

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: da realizzarsi ad iniziativa e con risorse di soggetti imprenditoriali privati.

Art. 14

14.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

     Conseguentemente:

          a) al comma 4, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2;

          b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.

14.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti : o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

14.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 2.

14.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.

14.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.

Art. 15

15.1

Nicita, Furlan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. All'istruttoria delle istanze si provvede seguendo l'ordine cronologico della presentazione.

15.2

Nicita, Furlan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti una variante dello strumento urbanistico e l'intervento sia assoggettato alle procedure di via, il parere del comune interessato dalla variante è espresso dopo la conclusione del procedimento di via.

15.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sostituire il comma 6 con il seguente:

          6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

15.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

15.5

Nicita

Sostituire il comma 7 con il seguente:

          7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

15.6

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sostituire il comma 7 con il seguente:

          7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l'istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi.

15.7

Nicita

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

          8-ter. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

15.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

          8-ter. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.

Art. 16

16.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6.

     Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

          6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

16.2

Damante, Patuanelli, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2024" con le seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

          b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, dopo le parole: investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

          2) sopprimere il secondo periodo;

          c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6,;

          2) al primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026;

          3) al secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

          d) dopo il comma 6, inserire il seguente:

          6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

          e) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica.

16.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

          b) al comma 4, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 15 novembre 2026;

          c)  al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

16.4

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: "come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027", aggiungere le seguenti: "nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,".

16.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni aggiungere le seguenti: o fabbricati anche già utilizzati.

16.6

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni inserire le seguenti: o fabbricati anche già utilizzati.

16.7

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero all'ampliamento inserire le seguenti: o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica.

16.8

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agli investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

16.9

Lorenzin

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento

16.10

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6" con le seguenti: "Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter";

          b)  sostituire il comma 6 con i seguenti:

          "6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.
6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.
6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio degli investimenti ai sensi del precedente comma 6-bis.".

16.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

16.12

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese.

16.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000.

     Conseguentemente:

          a) al comma 4, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo;

          b) al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;

          c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.

16.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

     Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.

16.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

16.18

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

16.19

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

16.20

Nicita

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione.

16.21

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: inferiore a 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le medie imprese e 1 milione di euro per le grandi imprese.

16.22

Misiani

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, per le imprese, anche diverse dagli enti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro.

16.23

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo.

     Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

16.24

Lorenzin

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.

16.25

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

16.26

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.

     Conseguentemente, al medesimo comma 6, sopprimere la parola: nazionali ovunque ricorre.

16.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

     Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.

16.28

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

16.29

Lorenzin

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: procedure di utilizzo delle citate risorse aggiungere le seguenti: , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.

16.30

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "procedure di utilizzo delle citate risorse" inserire le seguenti: ", garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.".

16.31

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.

16.32

Nicita

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare, d'intesa con i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno, la priorità nell'accesso al credito d'imposta agli investimenti nei settori da promuovere e rafforzare, come individuati dal Piano strategico ZES unica, e il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

16.33

Nicita

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.

16.0.1

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

          1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

          a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

          b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

          2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

          1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

          a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

          b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

          3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

16.0.3

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

          1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

16.0.4

Misiani

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

          1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del made in Italy un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.

16.0.5

Verducci, Nicita, Furlan

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

          1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

16.0.6

Verducci, Nicita, Furlan

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

          1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

16.0.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente

«Art. 16-bis.

          1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), del decreto- legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.
2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 

16.0.8

Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riduzione IRES nella ZES unica)

          1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 17

17.0.1

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)

          1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito»."

17.0.2

Furlan

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Nuove sedi SACE S.p.A.)

          1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.

Art. 18

18.0.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 161:

          1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

          2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

          b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

          c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.»

Art. 19

19.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo le parole "rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni" è inserita la parola "Abruzzo, ";

          le parole "duemiladuecento, di cui settantuno" sono sostituite dalle parole "duemilanovecentosettantuno, di cui ottanta".

     Conseguentemente:

          al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la Coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17 del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13."

          al comma 3, lettera a), le parole "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle parole "euro 3.298.207 per l'anno 2024 e euro 5.929.360 a decorrere dall'anno 2025";

          al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente e-bis):

          "e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2.";

          al comma 8, prima della lettera a) è inserita la seguente 0a):

          "0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;".

19.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

          b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025;

          c) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;».

          d) al comma 8, lettera a), premettere la seguente:

          «0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

19.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno con le seguenti: tremilanovecentosettantuno, di cui ottanta.

19.4

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: "le predette amministrazioni" inserire le seguenti: ", inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,."

Art. 20

20.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Sopprimere l'articolo

20.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

20.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere l'articolo.
 

20.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, il capoverso:"5" è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni".

20.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 capoverso:"5" , sopprimere il secondo periodo.

20.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "5" il terzo periodo è soppresso.

20.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "5" , terzo periodo, dopo le parole: "il questore esegue l'espulsione o il respingimento," sono aggiunte le seguenti: "solo per gravi e documentati motivi di ordine pubblico".

20.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "5", terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori e le donne".

20.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "5" , terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori non accompagnati".

20.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 30 giorni"

20.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, quarto periodo,  le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 60 giorni".

20.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 90 giorni".

20.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo, le parole: "da parte dello straniero o" sono soppresse.

20.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "5", il quinto periodo è soppresso

20.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.

20.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 20-bis

(Disposizioni ai sensi al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

          1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1 giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.

          2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1 giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1 giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1 giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

          a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

          b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

          c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

          4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

          5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1 dicembre 2023 al 1 marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

          a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i

          lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art.  22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

          c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

          6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

          7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

          a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

          b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

          c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

          8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

          9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

          a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

          b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

          10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

          a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

          b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

          11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, de decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.

          12.  Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonchè il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

          13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1 novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonchè di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

          14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

          15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni.

          16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. 

20.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

"Articolo 20-bis

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

          Al comma 4, dopo le parole: "di soggiorno per motivi di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare".

Art. 21

21.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Sopprimere l'articolo

21.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

21.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere l'articolo.
 

21.4

Damante, Patuanelli, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

          b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

21.5

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

21.6

Damante, Patuanelli, Castellone

 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al comma 1, dell'articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «difesa», sono inserite le seguenti: «e sicurezza»."

21.7

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti,".

21.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze", aggiungere: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

21.9

Damante, Patuanelli, Castellone

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "All'individuazione dell'area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono.".

21.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli»

21.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore."

21.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e riserve naturali nazionali o regionali"

21.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ad alta o medio alto rischio sismico".

21.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui all'articolo 134 e ss del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

21.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, sopprimere le parole: "Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale"

Art. 22

22.1

Nicita

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025.

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

          b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

          c) al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

          d) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

22.2

Lorenzin

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) le competenze dei Commissari straordinari si riferiscono esclusivamente alle istanze di autorizzazione per le attività economiche ed i progetti in possesso dei requisiti per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 16. Ogni altra istanza di autorizzazione resta di competenza dei SUAP;

22.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.0.1

Verducci

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

           1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».