Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 88 del 07/11/2023
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899
G/899/3/6 (già em. 3.0.4)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 3, titolato "Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi", interviene a sostegno dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
considerato che:
nell'anno 2023 lo stato di emergenza, a causa di gravi fenomeni atmosferici avversi, è stato dichiarato anche per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
i suddetti eventi calamitosi hanno richiesto il dispiego di un numero importante di componenti di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non solo allocati nei territori interessati dall'emergenza ma provenienti dalle sedi dell'intero territorio regionale;
a causa dei noti cambiamenti climatici in corso, tali eventi meteorologici sono con elevata probabilità destinati all'intensificazione, in termini sia di portata sia di frequenza;
valutato che:
compito dello Stato non è solo intervenire al verificarsi dell'emergenza, ma anche prevenire eventuali difficoltà nell'affrontarla;
Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il sopramenzionato motivo, devono essere posti nella situazione di poter garantire la migliore operatività possibile, che risulta anche dalla classificazione di determinati distaccamenti di sede come "sedi disagiate";
nei mesi che seguiranno, durante i quali lo stato di emergenza sarà ancora in vigore, alcuni distaccamenti con status di sedi disagiate, quali ad esempio alcuni distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco siti in certuni Comuni dell'Appennino tosco-emiliano, a causa della vigente normativa andranno a perdere tale status;
impegna il Governo:
a valutare le esigenze di tutte le sedi, in particolare le attuali "sedi disagiate" in procinto di perdere tale status, di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenti sull'intero territorio delle Regioni per le quali nell'anno 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di considerare la possibilità di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell'emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.
G/899/4/6 (già em. 7.0.2)
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Tubetti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);
premesso che:
il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 5 misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali per far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;
considerato che:
in particolare, per l'anno 2022, gli enti locali sono stati esonerati dall'applicazione delle disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas;
l'articolo 158 del TUEL dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato;
anche per l'anno 2023 sono state assegnate risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino;
impegna il Governo:
a prorogare anche per il 2023 le disposizioni di cui al comma 6-ter, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
G/899/5/6 (già em. 6.0.29)
Il Senato,
in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premesso che:
l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;
secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, i prezzi del gas applicati ai consumatori domestici italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e difficilmente giustificabili rispetto ai costi di approvvigionamento della commodity. Tale situazione richiede l'avvio di un percorso di indagine volto ad individuarne e superarne le cause.
considerato che:
nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;
in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di ridefinire, per esigenze tecniche, i termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici.
G/899/6/6 (già em. 6.0.30)
Il Senato,
in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premesso che:
l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;
nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;
in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, per far sì che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2026, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
G/899/7/6 [già em. 8.0.17 (testo 2)]
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti, Orsomarso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);
premesso che:
al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, successivamente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021;
la norma prevedeva il rilascio del buono ai cittadini interessati a fruire dei servizi termali, da poter spendere presso le strutture accreditate, che sono 192;
considerato che:
il 30 giugno 2022 scadevano i termini per iniziare a utilizzare i bonus e il termine ultimo di rendicontazione a Invitalia per gli enti termali scadeva il 15 dicembre 2022, ma i cittadini che hanno effettivamente utilizzato i buoni sono stati circa 180.000;
dall'attuazione della misura risulterebbero economie per un importo pari a euro 18.300.000,00;
ritenuto inoltre che:
la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata seguita e aggravata dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino, gravando pesantemente sulle strutture termali, così come su tutto il tessuto produttivo nazionale, soprattutto sul versante dell'incremento dei costi energetici;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che le economie registrate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già destinate dal Legislatore al supporto del settore termale duramente colpito dagli effetti della pandemia, siano utilizzate per sostenere le medesime imprese che si erano comunque fatte carico dei costi, in particolare di personale, per far fronte ad una domanda che fino alla scadenza prevista avrebbero dovuto in ogni caso soddisfare e che è, invece, imprevedibilmente venuta meno.
Art. 7
7.0.22 (testo 2)
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)
1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.»
Art. 9
9.0.4 (testo 2)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."
Art. 10
10.4 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»
10.0.10 (testo 3)
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».
10.0.13 (testo 2)
Marcheschi, Speranzon, Maffoni, Mancini
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia sportiva)
1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'ultimo periodo:
a) la parola: «settembre» è sostituita con la parola «ottobre»;
b) le parole «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».".
Art. 12
12.1 (testo 2)
Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,».
Art. 13
13.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)
1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
13.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)
1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Art. 16
16.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."