Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 143 del 07/11/2023

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 912

 

G/912/1/5

Zaffini, Liris, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni

Il Senato,

     premesso che:

     il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 disciplina i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, riconducendo nell'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;

          le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) si dividono in tre tipologie: universitarie (art. 2, comma 2, lett. a d.lgs. 517/1999), sanitarie (art. 2, comma 2, lett. b d.lgs. n. 517/1999) e del modello unico (art. 2, comma 3);

     considerato che:

     il legislatore ha originariamente previsto che i modelli di AOU di tipo universitario e quelle di tipo sanitario operassero solo per un periodo di sperimentazione di 4 anni;

          l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, recante le norme di inquadramento del personale, non ha originariamente affrontato la problematica dei medici e veterinari che nel settore università (AOU tipo a) sono inquadrati come "Elevate professionalità non dirigenziali" mentre nel settore sanità (AOU tipo b) sono inquadrati come dirigenti, comportando tutto ciò una ingiustificata difformità di trattamento giuridico e di trattamento del personale medico e veterinario interessato,

          per le ragioni sopracitate risultano allo stato attuale più difficoltose le procedure di mobilità e la gestione di detto personale,

     impegna il Governo

          a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il personale medico e veterinario in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie assuma la qualifica di dirigente e sia ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

G/912/2/5

Ronzulli

Il Senato,

          in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

     premesso che:

     con la legge di stabilità 2015 era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10% al 22%, facendo così diventare per diversi anni l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Nell'ambito della precedente Legge di Bilancio, poi, con lo scopo di tutelare le famiglie dall'aumento dei costi dell'energia, è stata ripristinata l'IVA sul pellet al 10% per il 2023;

          in questo momento, la proroga della misura avrebbe il duplice effetto di salvaguardare le famiglie e le imprese che lo utilizzano come fonte di riscaldamento, soprattutto in considerazione delle oscillazioni del prezzo dell'energia, come anche quello di garantire la competitività degli operatori italiani sui mercati internazionali;

          un innalzamento repentino dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischierebbe di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molte famiglie del ceto medio-basso;

          la conferma della misura contribuirebbe a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione fiscale cresciuti negli ultimi anni proprio alla luce dell'aumento dell'aliquota, nonché l'insorgere delle cosiddette "frodi carosello" compensando largamente la copertura economica richiesta annualmente per finanziare la misura,

     impegna il Governo:

     ad adottare misure volte al mantenimento dell'Iva sul pellet al 10% per contribuire a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati a pellet, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato nell'aria.

G/912/3/5

Pirovano, Testor, Dreosto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» , premesso che:

     l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG) è un Ente morale al quale la legge attribuisce funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra;

          i compiti di tutela e rappresentanza delle vittime civili di guerra italiane sono attribuiti in via esclusiva all'ANVCG dal D.P.R. 23 dicembre 1978;

          Oltre ai suddetti compiti, l'Associazione svolge molteplici attività a favore delle vittime civili e dei loro familiari. In particolare, fornisce assistenza per i trattamenti pensionistici di guerra nonché una corretta informazione sui diritti in campo sanitario, sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette e sui benefici previdenziali a favore degli invalidi;

          la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i citati contributi alle associazioni combattentistiche erogati dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93, siano iscritti in un unico capitolo (2309) nello stato di previsione del Ministero medesimo, con una dotazione quantificata annualmente nella Legge di Bilancio e siano ripartiti annualmente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

          ai sensi dell'art. 1, comma 40, della citata Legge n. 549/1995, il riparto dei contributi tra gli enti deve essere annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministero competente, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

          al 3 novembre del corrente anno non risulta ancora trasmesso alle Camere lo schema di decreto interministeriale di riparto dei contributi, aggravando il ritardo per la loro erogazione e compromettendo le possibilità per le associazioni di promuovere le attività a valenza sociale portate avanti quotidianamente;

          qualora l'iter di perfezionamento del sopradescritto procedimento non dovesse concludersi entro il prossimo 14 dicembre con la liquidazione dei contributi di cui al decreto interministeriale di riparto, le somme stanziate per l'anno 2023 e non ancora erogate andrebbero in economia e non compensate nel 2024 o negli anni successivi come riportato nella Tabella 8 - Stato di previsione del Ministero dell'Interno del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926);

     impegna il Governo:

     a presentare in tempi brevi al Parlamento, come previsto dalla normativa vigente, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1;

          ad adottare il suddetto decreto di riparto in tempo utile per consentire l'erogazione del contributo ivi previsto entro il 14 dicembre 2023;

          a provvedere nel primo provvedimento utile, qualora non fosse possibile l'adozione del decreto nei tempi stabili, a disciplinare l'erogazione del contributo previsto per l'anno 2023 entro i primi mesi del 2024 garantendo in tal modo le risorse già stanziate per l'anno corrente e non ancora erogate alle Associazioni beneficiarie.

G/912/4/5

Ronzulli

Il Senato,

          in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

     premesso che:

     la previsione del 2 per 1000 per gli enti culturali è stata sperimentata con successo negli anni passati, ma è stata interrotta dal 2021;

          l'interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari, è dimostrato anche dal fatto che i beneficiari per l'anno 2021 sono stati 3.000 enti,

     impegna il Governo:

     ad adottare misure volte a reintrodurre il 2 per 1000 per gli enti culturali in via permanente. 

G/912/5/5

Pirovano, Testor, Dreosto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», premesso che:

     l'articolo 17 del provvedimento in esame incrementa il Fondo Nazionale per le politiche sociali, destinato allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000;

          i comuni stanno vivendo un periodo di grande difficoltà legato all'individuazione di comunità educative in grado di accogliere minori, sia per una mancanza oggettiva di posti, anche a causa del numero esiguo di famiglie affidatarie disposte ad accogliere i minori al termine del periodo di permanenza in comunità, sia per la lontananza dei servizi necessari e, non ultimo, per i costi sempre più alti che gravano sui conti delle amministrazioni;

          in particolare, sui territori si percepisce la mancanza di case accoglienza per i ragazzi adolescenti di sesso maschile vittime di violenza, strutture che possano integrare o sostituire le funzioni famigliari temporaneamente compromesse per il tempo necessario a definire un progetto di vita stabile per il giovane;

          sembra indispensabile costruire unità di offerta residenziali per questi adolescenti e giovani a valenza educativa, in un quadro di co-progettazione con i servizi sociali e con le altre realtà del territorio, partendo dalla consapevolezza che queste comunità rappresentano una risorsa all'interno di una rete complementare di servizi, capaci, proprio per la loro interazione, di offrire una risposta il più possibile efficace e qualitativamente adeguata ai  bisogni  individuali,  relazionali,  sanitari,  di  espressione,  di  autonomia,  di  identificazione  e  di riconoscimento dei ragazzi;

     impegna il Governo:

     al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, a mettere in atto le misure necessarie per promuovere e sostenere, anche finanziariamente, i progetti che prevedono l'attivazione e la gestione dell'attività di comunità educative per minori in età adolescenziale, anche di sesso maschile, per rispondere alle necessità dei ragazzi che attraversano  un  periodo di  difficoltà  e  fragilità  personali,  economiche e abitative e che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

G/912/6/5

Ronzulli

Il Senato,

          in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

     premesso che:

     l'articolo 17 del decreto legge in esame, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali,

          l'art. 9, comma 6, del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 - recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" -, ha previsto la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille per l''anno 2022 e l'ha prorogata al 2023,

     impegna il Governo:

     ad adottare misure volte a prorogare la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille anche nell'anno 2024, sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 228/2021.

G/912/7/5

Ronzulli

Il Senato,

          in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

     premesso che:

     le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che erano coinvolte nel processo di trasmigrazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) senza vedere ancora approvata la loro iscrizione al 31.12.2022 (per ritardo delle verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni) sono state escluse dalla possibilità di vedersi ripartito il 5x1000 del 2022;

          occorrerebbe prevedere la restituzione delle risorse derivanti dalle scelte in loro favore e dal riparto proporzionale delle scelte generiche di devoluzione dei redditi alla misura senza indicazione di uno specifico ente,

     impegna il Governo:

     ad adottare misure volte a sanare retroattivamente la situazione descritta in premessa.

G/912/8/5

Ronzulli

Il Senato,

          in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

     premesso che:

     le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite,

     impegna il Governo:

     ad adottare misure volte a incrementare in modo adeguato lo stanziamento di cui in premessa così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione da parte dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

G/912/9/5

Ronzulli, Lotito

Il Senato,

          in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

     premesso che:

     l'articolo 18 del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", reca la modifica della disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

          in particolare, il citato articolo prevede per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ogni periodo d'imposta, l'innalzamento, dal 2024, dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta dovuta,

     impegna il Governo:

     a fornire maggiori chiarimenti volti a specificare che l'aumento dell'imposta si applica a partire dalla seconda abitazione.

G/912/10/5

Ternullo

Il Senato,

          in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

     premesso che:

     l'attuale assetto televisivo in Sicilia impedisce alle emittenti di Catania e Siracusa di trasmettere l'informazione locale libera, perché l'attuale legge non ha previsto frequenze Dvbt2 per le due provincie, costringendo alla chiusura decine e decine di imprese televisive,

     impegna il Governo:

     ad adottare misure volte ad autorizzare RAI WAY, attuale titolare delle frequenze in Sicilia di 2 livello, ad attivare impianti di piccola potenza nelle province di Catania Siracusa, che non disturbino i paesi esteri radio elettricamente confinanti, e permettano alle TV locali di Catania e Siracusa di esistere.

Art. 1

1.1

Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

1.2

Paita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. "Entro il 31 marzo 2024, i pensionati pubblici degli anni 2021, 2022 e 2023 possono chiedere l'adesione al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche qualora non avessero già aderito al momento della domanda di pensionamento.».

1.0.1

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

          1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica."

          2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, le parole "a), b), c) e d), ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "a), b), c), d) ed e)".

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 11.400.000,00 euro per il 2024, 5.700.000,00 per il 2025 e 1.900.000,00 euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Proroga dell'APE sociale)

          1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028."

1.0.3

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga del trattamento di pensione anticipata flessibile, c.d. "Quota 103")

          1. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

          b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni di euro per  l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

1.0.4

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

          "1-bis.

          (Disposizioni in materia di Opzione donna)

          1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

          b) il comma 1-bis è soppresso;

          c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

1.0.5

Ronzulli, Gasparri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Alimentazione del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

          1.         All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 1, dopo le parole: "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,";

          b)         alla lettera a) del comma 1, le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".

          2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 120 milioni di euro per l'anno 2028, 167 milioni di euro per l'anno 2029, 222 milioni di euro per l'anno 2030, 279 milioni di euro per l'anno 2031, 353 milioni di euro per l'anno 2032 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

1.0.6

Mancini, Zaffini, Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

          1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e quelli che a tale data ne hanno una già attiva per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, vengono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. Tale iscrizione vale dal 1° gennaio 2024 lasciando inalterata la pregressa gestione previdenziale.

          2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

          3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2013, 14,6 milioni di euro nel 2023 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.».

     Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1,» inserire le seguenti: «1-bis,»;

          b) sostituire le parole: «5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033» con le seguenti: «5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033»;

          c) alla lettera e), dopo le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023,» inserire le seguenti: «1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2013, 14,6 milioni di euro nel 2023 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,».

1.0.7

Spinelli, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

 (Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)

          1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%.

          2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

          3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

1.0.8

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

          «Articolo 1-bis (Misure urgenti per il welfare aziendale)

           1. Al fine di ridurre gli impatti fiscali dei mutui agevolati concessi sotto forma di welfare aziendale, all'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente  "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

          2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

1.0.9

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

          1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

     Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2,4 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.10

Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Opzione per il sistema di calcolo contributivo)

          1. I lavoratori che decidono di esercitare l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la totalizzazione dei contributi, sono considerati in tutto parificati ai lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 e ad essi si applicano tutte le norme riservate a questa categoria di lavoratori. L'esercizio dell'opzione non può comportare il sorgere del diritto di pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dal sistema pre opzione nei tre anni successivi a tale esercizio.".

1.0.11

Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di cedolino della pensione)

          1. Entro il 31 dicembre 2024 gli istituti erogatori di pensioni di qualsiasi tipo provvedono ad aggiungere alle voci presenti sul cedolino della pensione una voce che indichi quanto sarebbe la pensione spettante qualora la pensione medesima venisse erogata con il sistema contributivo. In caso di impossibilità di calcolo preciso per mancanza di storico di contributi è indicata la sola cifra risultante dai contributi di cui si abbia evidenza certa. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

1.0.12

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

          1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.»

Art. 2

2.1

Cataldi, Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «di verifica reddituale» con le seguenti: «di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».

2.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 30 novembre 2024".

2.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 16 dicembre 2024".

2.4

Cataldi, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».

2.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 2-bis (Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)

          1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento."

Art. 3

3.1

Barbara Floridia

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «a tempo» inserire le seguenti: «determinato e»;

          b) sostituire le parole «a valere sul 2024» con le seguenti: «a valere sugli anni 2022, 2023 e 2024».

3.2

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole "a tempo" si aggiunge "determinato e".

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 2.000 milioni, ai sensi dell'articolo 23, e, quanto a 1.000 milioni, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

3.3

Zaffini, Mancini, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti

Al comma 1, dopo le parole: «in via eccezionale,» inserire le seguenti: «anche al fine di sviluppare l'adozione di misure specifiche di assistenza sanitaria integrativa,».

3.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          "3-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3-quater.  Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

3.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          "3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

3.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

3.8

Ronzulli, Lotito

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          "3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi   1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58." 

3.9

Liris, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni

Al comma 3, è aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.11

Pirovano, Testor, Dreosto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.12

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.13

Ronzulli, Lotito

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

         "4. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'art 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3.14

Cataldi, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.0.000

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

3.0.1

Zaffini, Mancini, Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)

          1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

3.0.2

Camusso, Tajani, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)

          1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3.0.3

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Gelmetti, Liris

 Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni servizi)

          1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, novellato con decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, le parole «almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e dello 0,5 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento» sono soppresse.».

3.0.4

Camusso, Tajani, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

          1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

          b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

          c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

3.0.5

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga dei contratti dei medici specializzandi)

          1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: " per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

          b) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 3 bis (Indennità di esclusività)

          All'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

          1) Al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

          2) Al comma 2 aggiungere in finale "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3.0.7

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

          1. All'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

          b) al comma 2 le parole: "6.057.800 a decorrere dall'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "7.886.795 a decorrere dall'anno 2024".

3.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Articolo 3 - bis (Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)

          1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

          2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

          3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

          4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

          5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

          6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)."

3.0.9

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)

          1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

          2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

          3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

          4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

          5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

          6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).

3.0.10

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)

          1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

3.0.11

Camusso, Tajani, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)

          1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

3.0.12

Matera, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Inquadramento dei segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza)

          1. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.13

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

          1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

          2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.

          3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.1

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "Per il solo periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "Per il periodo d'imposta 2023" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

4.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "periodo d'imposta precedente" con le seguenti: "periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022".

4.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "non superiore" con le seguenti: "inferiore".

4.4

Paita

Al comma 1, dopo le parole "centosettantamila euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".

4.5

Ronzulli, Lotito

Al comma 1, dopo la parola "euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".

4.6

Lorenzin

Al comma 1, dopo la parola «euro,» inserire le seguenti: «ovvero redditi agrari,».

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro per l'ano 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.7

Garavaglia, Borghesi, Testor, Dreosto

Al comma 1, le parole: «dei contributi previdenziali e assistenziali e» sono soppresse.

4.8

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 16 gennaio" con le seguenti: "entro il 30 gennaio" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

          .

4.9

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "31 gennaio".

4.10

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "25 gennaio".

4.11

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "dieci rate mensili".

4.12

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "sei rate mensili".

4.13

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di luglio".

4.14

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di febbraio".

4.15

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "30 di ciascun mese".

4.16

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "25 di ciascun mese".

4.17

De Carlo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari».

4.18

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari di reddito agrario il predetto limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari."

4.19

Manca

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.20

Manca

Al comma 1, dopo le parole "successive alla prima" sono inserite le seguenti: ", versata ai sensi del periodo precedente,".

4.21

Nicita, Furlan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          « 2-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'art. 29, comma 1, del DL n. 162 del 2019, si provvede mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi".

4.0.1

Paroli

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis

          1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "In caso di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive da parte del contribuente che documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il carico può essere nuovamente rateizzato, ivi compreso l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione.".»

4.0.2

Zaffini, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

          1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)

          1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui al comma 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Ispettorato del Lavoro, d'ufficio ovvero su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, agisce in giudizio per la riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

          2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, INPS pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso di cui al comma 1, nonché delle aziende aderenti ai fondi medesimi in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento ed il relativo numero di dipendenti che devono essere iscritti.».».

4.0.3

Zaffini, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

          1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «garantite ai propri iscritti in virtù delle obbligazioni di spesa impegnate».».

4.0.4

Gelmetti, Mennuni, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

          1. All'articolo 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

          a) Il comma 1.bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977 lo stato legittimo coincide con lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo o ispezione da parte di funzionari comunali incaricati prima dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili per i quali era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio ma l'amministrazione comunale non ha provveduto all'espletamento delle verifiche di agibilità, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.

          b) Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati e in data anteriore al 30 gennaio 1977, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge.».».

4.0.5

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis

(Attribuzione di un Codice identificativo nazionale alle unità immobiliare oggetto di locazione per finalità turistiche)

          1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale derivante da forme irregolari di ospitalità, assicurando la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, all'articolo 13-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale - CIN ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (o per periodi pari o inferiori ai 31 giorni), previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte soggetto titolare della struttura, sul quale gravano le responsabilità connesse alla locazione e alla gestione dell'unità immobiliare, indicante gli estremi identificativi dell'immobile e il numero dei posti letto. I CIN, sostituiscono, ad ogni effetto, i codici identificativi regionali - CIR, nonché i codici identificativi rilasciati dai comuni.";

          b)         al comma 4 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Il Ministero del turismo assegna CIN specifici alle unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche, nonché alle strutture ricettive alberghiere e a quelle extra alberghiere, come definite ai sensi delle normative regionali vigenti. A seguito dell'assegnazione, il Ministero inserisce le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca dati nazionale.";

          c)         il comma 8 è sostituito dal seguente: "8.  Chiunque concede in locazione un immobile per le finalità di cui al presente articolo privo di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000. La violazione degli obblighi riguardanti l'indicazione del CIN, è punita:

          a) con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000; 

          b) con la sanzione accessoria dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare, che dovrà essere applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati, previa richiesta puntuale da parte dell'Autorità competente che ha effettuato la verifica.

                      d)        dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. I soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera.I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici comunicano periodicamente al Ministero del turismo i CIN e ogni altra informazione rilevante di cui agli annunci pubblicati. Con successivi atti o convenzioni il Ministero del turismo definisce il contenuto, le modalità e la periodicità della comunicazione.

          2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate modalità applicative del comma 1, nonché le integrazioni necessarie al decreto di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ivi comprese le modalità per la libera consultazione della banca dati. I codici identificativi regionali - CIR conservano la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui presente comma. Dalla scadenza del medesimo termine i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a informare gli aderenti a portale delle necessità di possedere il CIN per l'attivazione o la prosecuzione del rapporto. Alle medesime sanzioni soggiacciono i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora non indichino, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare o intermedino unità immobiliari che ne sono prive. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.»

4.0.6

Paroli

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis

          1. All'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

4.0.7

Paroli

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis

          1. All'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»

4.0.8

Castelli, Liris, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei carichi affidati all'agente della riscossione)

          1. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative a qualsiasi periodo d'imposta, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n.197, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 percento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

          2. Il pagamento delle somme di cui al precedente comma avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

          3. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

4.0.9

Nicita, Meloni, Furlan

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

          1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

          a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 5 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4.0.10

Zaffini, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

          1. Le prestazioni dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo  51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono da estendere anche alle prestazioni e ai servizi finalizzati alla prevenzione sanitaria e alla promozione di stili di vita sani anche per il contrasto all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili.

          2. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009.».

4.0.11

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)

          1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli «sciroppi di qualsiasi natura», non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

4.0.12

Ancorotti, Mancini, Gelmetti, Mennuni, Ambrogio, Biancofiore, Petrenga

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

 (Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

          2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate.».

4.0.13

Biancofiore, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Regime iva prestazioni di chirurgia plastica)

          1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

          2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

4.0.14

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni fiscali a favore delle associazioni culturali)

          1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille.».

     Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.15

Menia, Gelmetti, Liris, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 13 dicembre 2020, n. 78 si applicano anche ai soggetti che hanno conseguito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023".

Art. 5

5.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:« 30 giugno 2024» con le seguenti:« 31 ottobre 2023»

5.2

Manca

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".

5.3

Manca

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 agosto 2024".

5.4

Barbara Floridia, Turco

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

          a) al numero 1), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 settembre 2024»

          b) al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»

5.5

Liris, Sigismondi, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Al comma 1, lett. a), punto 1), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

5.6

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

5.7

Lotito

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

5.8

Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;".

5.9

Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;".

5.10

Manca

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "16 novembre 2024".

5.11

Manca

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "30 novembre 2024".

5.12

Manca

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "16 novembre 2025 e il 16 novembre 2026".

5.13

Manca

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026".

5.14

Manca

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

5.15

Manca

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1° dicembre 2024".

5.16

Manca

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

5.17

Manca

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1° dicembre 2024".

5.18

Ambrogio, Mennuni, Liris, Gelmetti

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta";

          b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo  1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633.»;

          c)    al comma 2 sostituire le parole «Alle minori entrate derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1».

5.19

Ronzulli, Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta"
  2. dopo il comma 1 inserire il seguente:

          1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo  1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633.

5.20

Marti, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. In considerazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio UE, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite massimo di cui al comma 1, dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato a 2,5 milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri enti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

          b) al comma 2, sostituire le parole "derivanti dal presente articolo" con le seguenti "derivanti dal comma 1";

          c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 80,35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e di compensazione dei crediti d'imposta"

5.21

Ronzulli, Lotito

All'art. 5, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          "1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

          1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024."

5.22

Lorenzin

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

          1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024».

5.23

Lorenzin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera b):

          a) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «40 per cento»;

          b) le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento»;

          c) le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

          2) alla lettera c), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «30 per cento».

5.24

Paita

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

          "b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del  20  per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per  cento del costo, per la quota di investimenti superiori  a  10  milioni  di euro e fino al limite massimo di costi  complessivamente  ammissibili pari a 20 milioni di euro".»

          c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;"»

5.0.1

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

          1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

          "2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.".».

5.0.2

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

          1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";

          b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

5.0.3

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Fabbricati di lusso)

          1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.".».

     Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.4

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Semplificazioni in materia di catasto)

          1. La soglia di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28 è innalzata da "8 m²" a "50 m²".».

     Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.5

Ancorotti, Ambrogio, Mennuni, Liris

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «5-bis

          Al comma 4, dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti».».

5.0.6

Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).

          1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".»

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026.

5.0.7

Testor, Dreosto, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

          1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) in rubrica, le parole: «connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0», sono sostituite dalle seguenti: «sia Cloud sia on premise, finalizzati a digitalizzare i processi aziendali»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

          "Beni immateriali relativi alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, software per fornitura funzionalità anche avanzate (ad esempio virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud",

          "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali",

          "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione, della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM) e della gestione e il coordinamento della logistica (ad esempio WMS)",

          "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

          "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (ad esempio, soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)"

          "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain",

          "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale",

          "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile.".

          2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 858 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160."

5.0.8

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di transizione digitale)

          1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on- field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

          "migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software,

          Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS),

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS),

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain,

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale,

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi

          all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".».

5.0.9

Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 5- bis

          (Disposizioni per favorire la transizione digitale)

          1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field).», aggiungere, in fine, la seguente voce: «Software, piattaforme, sistemi e applicazioni finalizzati alla gestione della pianificazione, finanziaria digitalizzata in ambito sanitario (attivazione di percorsi automatizzati diretti alla gestione della customer care, gestione dei servizi di comunicazione mediante dispositivi mobili che operino in condizioni di sicurezza informatica e cyber)».

5.0.10

Borghesi, Testor, Dreosto, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 5-bis. - (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) -

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

          b) al comma 90, primo periodo, le parole: « e 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 ».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

5.0.11

Murelli, Dreosto, Testor

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di plastiche miste da imballaggio riciclate e decarbonizzazione del settore siderurgico)

          1. Al comma 687 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole "ciascun beneficiario" inserire le seguenti: ", per le imprese di cui all'allegato 2 della comunicazione 2012/c 158/04 che utilizzano materiali plastici ottenuti dal riciclo degli imballaggi in plastica e per i produttori di imballaggi che utilizzano materie plastiche secondo la norma UNI 10667-17, l'importo massimo annuale è elevato a 300.000?/anno,".

          b) le parole "5 milioni" sono sostituite da "11 milioni".

          2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.0.12

Gelmetti, Liris, Mennuni, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Semplificazioni in materia di imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici)

          1. Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10 e all'allegato I.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano anche agli atti formati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai procedimenti in corso di cui all'articolo 226, comma 2 del medesimo decreto legislativo di valore inferiore a 40.000 euro, nonché a quelli di valore superiore qualora l'appaltatore eserciti apposita opzione mediante pagamento dell'imposta in misura corrispondente agli importi stabiliti nella tabella di cui al suddetto allegato I.4. Resta ferma l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine per gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto formati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.0.13

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

          1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 2.000.000 è destinata all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS).

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.14

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

 "Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

          1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 500.000 è destinata alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.15

Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

          1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 150.000 è destinata all'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo (ANGSA).

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.16

Cantalamessa, Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

          2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

5.0.17

Lotito

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

          « Art. 5-bis

          1. Al fine di implementare e rafforzare la collaborazione del CNCCS con il CBC "Chemical Biology Consortium", Consorzio statunitense costituito dall'Ente Federale NIH, nel quale la Socia IRBM è stata chiamata come partner strategico, e che ha come missione di approfondire e finalizzare innovativi e forse rivoluzionari studi e ricerche nel campo dell'oncologia avanzata, è assegnato un contributo ordinario annuo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al Consorzio CNCCS (Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening Scarl) per organizzare e gestire le ricerche, nonché l'acquisto delle innovative e sofisticate apparecchiature necessarie. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al citato art. 1, comma 3, del D.Lgs 5 giugno 1998, nr. 204. »

5.0.18

Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)

          1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

          2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

          a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

          b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

          3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

          4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

          5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

          6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

          7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni.».

5.0.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)

          1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni  2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni  2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.0.20

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi d'interesse sui mutui)

          1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2023, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

          2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

5.0.21

Lorenzin

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nei Moleculat Tumor Board)

          1. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l'esecuzione dei test della Next-Generation Sequencing nei Molecolar Tumor board istituiti nell'ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON» istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. In linea con gli obiettivi del Piano nazionale 2023-2027 - PON in tema di Molecolar Tumor board, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonchè il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

5.0.22

Lorenzin

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Rifinanziamento Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza)

          1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024."

5.0.23

Gelmetti, Liris, Mennuni, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

          1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo una tantum pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico e rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e, inoltre, per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

          2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.24

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

          1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».

     Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6

6.1

Sabrina Licheri

Sopprimere l'articolo

6.2

Damante, Patuanelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

          3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

          4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

     Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»

6.3

Sabrina Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

          3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

          4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

6.4

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "Ai soli fini" con le seguenti: "Ai fini".

6.5

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "in corso al 1° gennaio 2022".

6.6

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "35 per cento".

6.7

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

6.8

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2021".

6.9

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "relativo al periodo di impota antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

6.10

Manca

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

6.11

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "nei periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021".

6.12

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei cinque periodi di imposta".

6.13

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei tre periodi di imposta".

6.14

Manca

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.15

Manca

Sopprimere il comma 3.

6.16

Manca

Sopprimere il comma 4.

6.17

Sabrina Licheri

Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio".

6.18

Sabrina Licheri

Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"

     Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

 (Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

          1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

          2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

6.19

Sabrina Licheri

Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"

     Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

          1. Per l'anno 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30%.

          2. Ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

6.20

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in tre rate di pari importo entro il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 ottobre 2024".

6.21

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi entro il 30 ottobre 2024".

6.22

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 30 settembre 2024".

6.23

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 luglio".

6.24

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 giugno".

6.25

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 dicembre".

6.26

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 novembre".

6.27

Manca

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di pari importo".

6.28

Lorenzin

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, dopo le parole «la propria qualifica» sono inserite le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».

6.29

Ronzulli, Lotito

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

          5-bis. "All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

6.30

Paita

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. "All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

6.31

Cataldi, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

6.0.1

Testor, Borghesi, Dreosto, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di cambiali)

          1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)    all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

          b)    all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

          c)    all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca."

6.0.2

Lotito

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di cambiali)

          1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)         all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

          b)         all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

          c)         all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca.".»

6.0.3

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis.

(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

          1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti: «7-quater. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis del presente articolo.

          7-quinqiues. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

          b) all'articolo 62-quinquies:

          1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;

          2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;

          3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

          4) al comma 3 sostituire la parola «delle rivendite di cui alla» con le seguenti «dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;

          5) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

          6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

          4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;

          7) al comma 5, dopo la parola «prodotto», aggiungere le seguenti «e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;

          8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;

          9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;

          c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies, 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

          2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-quater, comma 7-quater, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6.0.4

Ronzulli, Lotito

Dopo l'art. 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

          1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:«7-quater. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis del presente articolo.

          7-quinqiues. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

          b) all'articolo 62-quinquies:

          1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;

          2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;

          3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

          4) al comma 3 sostituire la parola «delle rivendite di cui alla» con le seguenti «dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;

          5) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

          6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

          4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;

          7) al comma 5, dopo la parola «prodotto», aggiungere le seguenti «e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;

          8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;

          9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;

          c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies, 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

          2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-quater, comma 7-quater, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6.0.5

Zedda, Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

          1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 48, secondo periodo, sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;

          b) al comma 49-bis, al primo periodo sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, in ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.».

6.0.6

Paroli

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni a favore delle cartolarizzazioni green)

          1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti nei confronti» sono inserite le seguenti:

          «: i) degli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; ii) delle associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera i), in entrambi i casi per la realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; ovvero»;

          b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. Ove i titoli vengano emessi per la realizzazione di impianti agrivoltaici a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli si applica lo stesso trattamento stabilito per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

          c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti:

          «, inclusi i terreni agricoli destinati alla realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,»;

          d) all'articolo 7.2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «3. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis) nei limiti in cui: i beni immobili siano destinati ad impianti agrivoltaici e la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

6.0.7

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di cartolarizzazione dei crediti)

          1. All'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare e di beni mobili registrati di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui al precedente articolo 7.1, comma 4-bis."

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, 4,2 milioni di euro per l'anno 2026, 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.8

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 6-bis

 (Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

          1. Al comma 6-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».».

6.0.9

Stefani, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali)

          All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

          "Anche nei rapporti professionali intercorsi con clienti diversi da quelli citati nell'art. 2,".

6.0.10

Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

          a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

          b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

          c) sopprimere il comma 3;

          d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

          e) sopprimere il comma 5-bis;

          f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

          2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

          3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo."

6.0.11

Gelmetti, Liris

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

 (Definizione fascia esterna di tabacco naturale o ricostituito)

          1. La fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati.

          2. Per i prodotti di cui al comma 1, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

          3. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

          4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies, 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

          5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 1 milione di euro all'anno.».

6.0.12

Testor, Dreosto, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di classificazione catastale dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

          1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

          2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

          3. Agli eventuali oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, a partire dall'anno 2024, tramite corrispondente maggiorazione del 25 per cento del valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti di cui al comma 1, rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata."

6.0.13

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Disposizioni in favore delle associazioni musicali amatoriali)

          1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".

          2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

     Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7

7.1

Sabrina Licheri

Al comma 1, dopo le parole: «mese precedente» inserire le seguenti: «e dopo le parole: "o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato"»

7.2

Manca

Sostituire la parola: «bimestre» con la seguente: «trimestre»

7.3

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

          1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediate apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.4

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

          1-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

7.5

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis.  All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

          2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.6

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

7.7

Lorenzin

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole «31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.8

Ronzulli, Lotito

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 23 del presente decreto."

7.9

Manca, Irto, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

7.10

Manca, Irto, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.11

Manca, Irto, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023 e per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi del comma 1-ter.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

7.12

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e  della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il secondo semestre 2023 e il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

7.13

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Martella, Losacco

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7.14

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

          12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

7.15

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Martella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici,  con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di  salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso,  anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.»

7.16

Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. In coerenza con quanto disposto dalla Direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 5049 RU del 16 gennaio 2018, e fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relative ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario."

7.17

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Tajani, Losacco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.18

Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.19

Paita, Enrico Borghi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

          a) benzina: 478,40 euro per mille litri;

          b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

          c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

          d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

     Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole ", da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," sono soppresse

7.0.000

Murelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)

                      1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

                      2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

                      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.1

Amidei, Liris, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

          Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole: «corretta utilizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo in ogni sede regolamentare e pianificatoria la digestione anaerobica con produzione di biometano.»;

          b) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, dopo la parola «utilizzazione» sono aggiunte le seguenti «. La riduzione delle fermentescibilità deve essere tale per cui il fango trattato rispetti i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.»;

          c) al comma 3, dell'articolo 3 dopo le parole: «allegato I B», aggiungere le seguenti: «e che rispettino i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.».».

7.0.2

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 7-bis (Disposizioni fiscali per i prodotti della birra)

          1 All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a.         al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

          b.         dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

          1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

          2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

          2.Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

                    a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

          4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.337.463 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

7.0.3

Castellone, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

          1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

          b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

          "5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

7.0.4

Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

          1. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 76, comma 2, sono estese altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, non si applicano.

7.0.5

Maiorino, Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 7- bis

          (Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)

          1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, i commi 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

          "98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2024, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 gennaio 2024, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

          99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo sostituto, è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato".».

7.0.6

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 7- bis.

          (Disposizioni per accelerare la transizione energetica)

          1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettere b) e c) le parole ", a condensazione" sono sostituitedalle seguenti "a pompa di calore";

          b) al comma 16, lettera b) capoverso "2.1.", sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, le parole da "e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" fino a "di cui al periodo precedente" sono soppresse;

          2) le parole "impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2023" sono sostituite dalle seguenti "pompe di calore;"»;

          3) le parole ", e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI, oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione," ele parole "e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione" sono soppresse.

7.0.7

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

          1. All'articolo 1, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          c) al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023», sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          d) al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

7.0.8

Romeo, Bergesio, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sui pellet)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,73 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.9

Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)

          1. All'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

          - alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

          - alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

          - alla lettera c), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale.".».

7.0.10

Tajani, Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Compensazione crediti d'imposta energia e gas)

          1. All'articolo 7 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

          b) il comma 2 è soppresso;

          c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono inserite le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».»

7.0.11

Turco, Barbara Floridia, Croatti, Trevisi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di reddito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

          1.Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

          4. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

7.0.12

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese per l'acquisto di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

          1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

          a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

          b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

          2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

          4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.13

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)

          1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

          a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 e nel quarto trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

          b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

          del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.14

Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

          1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2023 e 2024, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.15

Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)

                      1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

                      2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

                      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.16

Nicita, Martella

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

          1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

          a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7.0.17

Castellone, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)

          1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

          1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

          2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

          3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

          Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-30

. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)

. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)

. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)

. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)

. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)

. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

31-60

. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)

. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)

. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)

. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)

. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)

. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

          b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

          "1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

          1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

          c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.";

          d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

          2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177, 1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter del presente articolo.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.18

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Riforma degli oneri generali di sistema)

          1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto

          legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

          2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

          3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

7.0.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

          1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

7.0.20

Manca, Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

          1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.0.21

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 7-bis.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sul teleriscaldamento)

          1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2024, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 69,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.22

Spagnolli, Patton, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

          1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro per gli anni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.23

Ambrogio, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «7-bis

           (Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

          1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.24

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

          1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

          2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

          3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

          4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Art. 8

8.1

Manca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024";

          b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024».".

8.2

Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024".

8.3

Manca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "30 settembre 2024";

          b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2024».".

8.4

Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "1° settembre 2024".

8.5

Manca

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

8.6

Manca

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "10 dicembre 2024".

8.7

Manca

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "20 novembre 2024".

8.8

Tajani, Misiani, Martella, Losacco

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

          2-tert. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».

8.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025» e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, le parole «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle parole «10 gennaio 2025».

8.0.1

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

          1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

          2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

          3. All'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;

          d) il numero 4) è soppresso.

          4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

8.0.2

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 10:

          1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

          2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

          3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;";

          4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;";

          b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

8.0.3

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 10:

          1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

          2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

          3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;";

          4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;";

          b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

8.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

          «Art. 8 bis

          (Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

          Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 10:

          1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

          2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

          3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;";

          4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;";

          b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

8.0.5

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Ulteriori disposizioni fiscali per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico)

          1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli enti pubblici gestori delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono individuati».

          2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.6

Testor, Pirovano, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater, dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale";

          b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

          c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale»;

          d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale».

          2. Alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

          3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.7

Minasi, Borghesi, Testor, Dreosto, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

          1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.633 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.266 euro".

                 2.  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 83,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.8

Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in tema di welfare aziendale)

          1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: "sconto" è sostituita dalla seguente: "riferimento";

          b) le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

8.0.9

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          "2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere computate in diminuzione dell'imponibile Irap o trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

8.0.10

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

          1. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato".

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

8.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

          1. Al comma 1 dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel secondo periodo dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" aggiungere "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

8.0.12

Paita

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

          "Art. 8-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets

          1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

8.0.13

Garavaglia, Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

          1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i tributaristi qualificati ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi del presente articolo;»

8.0.14

Garavaglia, Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

          1. All'articolo 12, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: "delle verifiche", sono aggiunte le seguenti: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.".

8.0.15

Occhiuto, Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n.340, in materia di soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

          1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

                  a) al comma 2-quater le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

                  b) al comma 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».

8.0.16

Garavaglia, Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

          1. All'articolo 31, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 2- quater, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322";

          b) al comma 2- quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322".

8.0.17

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 8-bis. (Tassazione agroenergia)

           1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità  di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

8.0.18

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

«Articolo 8-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità  di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

8.0.19

Lorenzin

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

8.0.20

Paita

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità  di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

8.0.21

Fazzone, Lotito

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

          1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

          "9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»

8.0.22

Lotito

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

          1. All'articolo 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

          b) al comma 3-bis:

          1) il primo periodo è abrogato;

          2) al secondo periodo, la parola: "predetto" è soppressa.»

8.0.23

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 57, lettera d-ter), le parole: "30.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.24

Lotito

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

          1 Al fine di favorire maggiori entrate per la finanza pubblica all'articolo 21 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Non possono considerarsi promozione indiretta le comunicazioni commerciali aventi a oggetto prodotti senza nicotina, a condizione che le medesime non presentino alcun riferimento diretto alle sigarette elettroniche e ai liquidi di ricarica contenenti nicotina."

8.0.25

Testor, Dreosto, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo del comma 112 è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101, salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare".

          2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo" sono soppresse.».

8.0.26

Lorenzin

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. All'articolo 2135, comma 3, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «nonché le attività dirette» sono soppresse;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».

8.0.27

Paita

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

          b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."»

8.0.28

Garavaglia, Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

          1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole "albi professionali", sono sostituite dalle seguenti:" albi, registri, elenchi professionali o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013; ".

8.0.29

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»."

8.0.30

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. All'articolo 1, comma 240, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

          "g-bis) ai fini dell'applicazione degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della previgente normativa in tema di requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, il debitore consegue retroattivamente, in riferimento ai pregressi periodi di mancato tempestivo assolvimento degli oneri fiscali, il requisito della regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da richiedere con le modalità previste dalla lettera g). L'eventuale mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto in esecuzione della procedura di definizione, determina la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera".».

8.0.31

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)

          1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti".

          2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

8.0.32

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)

          1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore."

          2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

8.0.33

Testor, Dreosto, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. All'articolo 9-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) Al comma 1 dopo le parole "limite percentuale" aggiungere le seguenti: "e numerico"

          b) Al comma 2 dopo le parole "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: ", 2024 e 2025"

          2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.34

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Compensazione dei crediti d'imposta edilizi con i debiti oggetto di definizione agevolata)

          1. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

8.0.35

Garavaglia, Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

          1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica."

8.0.36

Ronzulli, Rosso, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

          4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

          b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».».

8.0.37

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

          2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

8.0.38

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

8.0.39

Ronzulli, Rosso, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 545 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

          3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

          b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».».

8.0.40

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

8.0.41

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

8.0.42

Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

          1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

8.0.43

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)

          1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.44 (testo 2)

Ronzulli, Gasparri

Dopo l'art. 8 inserire il seguente: 

«Art. 8-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a euro 2,5 milioni nel 2024, euro 5 milioni nel 2025, euro 6,25 milioni nel 2026, euro 7,5 milioni nel 2027, euro 7,5 milioni nel 2028 ed euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025, 31,25 milioni di euro per il 2026, 37,5 milioni di euro per il 2027, 37,5 milioni di euro per il 2028, 25 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.44

Ronzulli, Gasparri

Dopo l'art. 8 inserire il seguente: 

«Art. 8-bis.

          1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 e euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a  5 milioni nel 2024, euro 10 milioni nel 2025, euro 15 milioni nel 2026, euro 15 milioni nel 2027, euro 15 milioni nel 2028 e euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.". Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.0.45

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure per il potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)

          1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

          2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

          a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

          b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

          c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

8.0.46

Ronzulli, Gasparri

Dopo l'art. 8 inserire il seguente: 

«Art. 8-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri)

          "1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 88 unità per l'anno 2024, 25 per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026.

          2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.724.761 per l'anno 2024, di euro 774.080 per l'anno 2025 e di euro 1.176.602 annui a decorrere dall'anno 2026.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.0.47

Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imposta di registro minima per i terreni agricoli).

          1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

8.0.48

Marcheschi, Mennuni, Liris

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

          1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 deve essere interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega di cui all'art 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione dei regimi sostitutivi al regime A.G.O. e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti.

          2. La norma citata deve quindi essere interpretata nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1993; deve inoltre essere interpretata nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere altresì interpretata e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.».

8.0.49

De Carlo, Gelmetti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

 (Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

          1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

8.0.50

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 8-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.0.51

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche)

          1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende utilizzabile, anche in misura parziale, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025."

8.0.52

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 8-bis (Proroga di termini in materia di giustizia tributaria)

          1. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di otto mesi.

8.0.53

Paroli

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

          1.         In deroga al comma 244 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 ottobre 2023, si è determinata l'inefficacia della definizione di cui al comma 231 del medesimo articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, con applicazione di sanzioni e interessi.»

8.0.54

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

          1. Agli imprenditori agricoltori che hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio, in caso di danni alle colture ed ai fabbricati a causa di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, è concessa dallo stesso Istituto la sospensione nonché lo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.

          2. La sospensione e lo slittamento di cui al comma 1 sono concessi in modo automatico dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), anche in mancanza della richiesta da parte degli imprendi agricoltori.

          3. Ai fini della concessione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

          5. Agli oneri derivante dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.55

Ronzulli, Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva)

          1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

          2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

Art. 9

9.000

Manca

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.1

Manca

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "del punto 9".

9.2

Paita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1. All'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo  1,  comma  407,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024";

          b) al comma 2, aggiungere, in fine, "A  decorrere dal  2024,  agli  oneri  derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

9.3

Zaffini, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, con procedure di assunzione già bandite, assunto o titolare di contratti in essere presso le aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1,  conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il proprio inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.».».

9.4

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita, Camusso

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

          b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          "b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi."."

9.5

Manca

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "dieci anni".

9.6

Manca

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "nove anni".

9.7

Manca

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "il disavanzo" inserire le seguenti: "di amministrazione".

9.8

Manca

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "all'esercizio 2018" con le seguenti: "all'esercizio in corso al 1° gennaio 2018".

9.9

Manca

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 gennaio 2023".

9.10

Manca

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023".

9.11

Manca

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2029".

9.12

Manca

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2031".

9.13

Manca

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2030".

9.14

Manca

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2029".

9.15

Manca

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2031".

9.16

Manca

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio in corso al 1° gennaio 2030".

9.17

Manca

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) i commi 844 e 845 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

9.18

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

          «3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

          4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

          c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

          d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «688,71 milioni di euro».

          5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

          6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

9.19

Manca

Al comma 3, lettere c) e d), ovunque ricorrano, sostituire le parole "688,71 milioni" con le seguenti: "708,71 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.20

Cataldi, Matera

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «"713,71 milioni di euro"» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

9.21

Manca

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "ai sensi e".

9.22

Manca

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e per gli effetti".

9.23

Manca

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

9.24

Manca

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "dei punti 1 e 2".

9.25

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2023".

     Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "125 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.26

Manca

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2023".

     Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "115 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.27

Manca

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

9.28

Manca

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "del punto 6".

9.29

Manca

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "26,061 milioni".

     Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "51,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.30

Manca

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "25,061 milioni".

     Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "50,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.31

Testor, Dreosto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          "7-bis. Ai beni di cui all'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni previste dal medesimo codice civile per i beni del demanio pubblico. Costituiscono patrimonio indisponibile del predetto ente gli edifici ad esso appartenenti destinati a sede di uffici pubblici e loro arredi, nonché gli altri beni destinati a pubblico servizio."

9.32

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome"; sono soppresse le parole "i comuni, le province e le città metropolitane,"; sono soppresse le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma;

          b) il comma 853 è abrogato.

9.33

Damante

Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.34

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis: All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

9.35

Manca

Al comma 8, sostituire le parole "può essere" con la seguente: "è".

9.36

Manca

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: ", qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma,".

9.37

Manca

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "secondo o al terzo periodo del".

9.38

Manca

Al comma 8, sostituire le parole "anche alla copertura" con le seguenti: "alla copertura".

9.39

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 4, dell'art. 161, del TUEL aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rimangono esclusi dalla sospensione i pagamenti delle risorse finanziarie spettanti sulle annualità per le quali i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane abbiano proceduto all'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e abbiano proceduto all'invio, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».».  

9.40

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'art. 256, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma: «12-bis. Il Ministro dell'Interno, riconosciuta la esistenza di somme e contributi dallo stesso deliberati in favore dell'ente locale dissestato e per qualsiasi ragione non inserite nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere senza ulteriori oneri a carico dello Stato, all'accredito - per via diretta o per il tramite della stessa tesoreria del comune presso cui il contributo è stato accreditato - in favore dell'ente locale per essere destinati esclusivamente al soddisfacimento di debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti.».».

9.41

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570. Gli oneri di spesa del personale di cui al presente comma, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

9.42

Pogliese, Russo, Bucalo, Sallemi, Liris

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Agli enti che, al termine della procedura di dissesto finanziario, si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, è data la possibilità di proporre ai singoli creditori una transazione secondo le percentuali di cui all'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi gli interessi, e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della stessa. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi da diritto ad essere soddisfatti entro il primo biennio».

9.43

Manca

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione,".

9.44

Manca

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione del principio dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,".

9.45

Manca

Al comma 9, sostituire le parole "legislazione vigente" con la seguente: "legislazione".

9.46

Marti, Testor, Dreosto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

          «9-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni.".»

9.47

Dreosto, Testor

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

          «9-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

          b) al comma 7, le parole "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".»

9.48

Testor, Dreosto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

          "9-bis. Le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta,  il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza  con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile  2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019 , n. 60, e s.m.i., nei limiti della spesa per il  personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto  legislativo  25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili  del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni,  destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui  di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

9.49

Manca

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.50

Manca

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "45 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "95 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.51

Della Porta, Liris

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è sostituito con il seguente:

«Articolo 5-quinquies.

          1. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'esercizio pluriennale delle funzioni di presidio delle attività di protezione civile presso il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa della Protezione civile regionale, la Regione Molise, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni professionali e nel rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni, è autorizzata ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale.»

9.52

Rosa, Liris

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.»;

          b) al comma 12, sostituire le parole: «10 e 11» con le seguenti: «10, 10-bis e 11».

9.53

Rosa, Liris, Mennuni

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Al fine di consentire la regolarizzazione dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera a seguito dell'emergenza per la pandemia Covid-19, in deroga agli articoli 8-quinquies e 8-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  le Regioni possono remunerare le prestazioni erogate, per l'anno 2022, eccedenti il budget assegnato alle medesime strutture dai tetti di spesa, con risorse proprie e senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

9.54

Manca

Al comma 11, dopo le parole "sostenuti dalle Regioni", inserire le seguenti: "e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano".

9.55

Manca

Al comma 11, dopo le parole "alle stesse Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

9.56

Manca

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "70 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "110 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.57

Manca

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "60 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.58

Manca

Al comma 11, dopo le parole "tra le Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

9.59

Manca

Al comma 11, dopo le parole "formulata dalle Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

9.60

Manca

Al comma 11, sostituire le parole "tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti" con le seguenti: "tenendo conto degli indennizzi corrisposti".

9.61

Damante

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente: "12-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 55% corrisposta alla regione Siciliana.»."

9.62

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          «12-bis: In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

9.63

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.  Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024."

9.64

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita, Camusso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          "12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 174 è sostituito dal seguente:

          "174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora dai dati  del  monitoraggio  del  quarto  trimestre  si  evidenzi un disavanzo di gestione superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario a fronte del quale non sono  stati  adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non  siano  sufficienti a ridurre detto disavanzo ai limiti del 5 per cento del finanziamento ordinario,  con  la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno  2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento. Qualora la  regione  non  adempia,  entro  i  successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio  consolidato  del  Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per  la riduzione del disavanzo sino al 5 per cento del finanziamento ordinario, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul  reddito  delle  persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività  produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa vigente. I predetti incrementi possono  essere  adottati  anche  in funzione della  copertura  dei  disavanzi  di  gestione  accertati  o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti, fermo restando il limite del 5 per cento del finanziamento ordinario."."

9.65

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche».

9.66

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita, Camusso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          "12-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 75 è sostituito dal seguente:

          "75. Le regioni applicano le disposizioni relative allo squilibrio economico qualora il disavanzo sia superiore al 5 per del finanziamento ordinario. I disavanzi al di sotto di tale soglia sono garantiti dallo Stato. L'onere della copertura del disavanzo resta in capo alle regioni. Per le regioni che risultano in squilibrio economico oltre la soglia di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.";

          b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          "77. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 10 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 10 per cento ma superiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo quale definito dal comma 75."

9.67

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».

9.68

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: « 12-bis.  All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»

9.69

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita, Camusso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          "12-bis. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.».

9.70

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          "12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

9.71

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

          "12-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.72

Ronzulli, Lotito

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

          "12 bis. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.73

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

          "12-bis. All'articolo 1, comma 850, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "le province e le città metropolitane" sono soppresse;

          b) le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane" sono soppresse.

          12-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.74

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

          «12-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023".

          12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

9.75

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          «12-bis: All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

9.76

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

          "12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

          12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

          12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

          12-quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n.197, articolo 1, commi 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediate riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145."

9.77

Borghese

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

          "12 bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

          12 ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

          12 quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

          12 quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediate riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

9.78

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

          "12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

          12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

          12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

          12-quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediate riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

9.79

Borghese

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

          "12 bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

          12 ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

          12 quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

9.80

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:« 12-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          12-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.

          12-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

          12-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

9.81

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

          "12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

          12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

          12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

9.82

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

          12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.
12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

9.83

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          12-ter. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

          12-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

9.84

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:« 12-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          e) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          f) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

9.85

Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Zambito

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:« 12-bis. 1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede:

          a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

9.86

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

          12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

9.87

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

          12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

9.88

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.

          12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

9.89

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori  500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          12-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma 12-bis.

9.90

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

          12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

9.91

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno.

          12-ter. 12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

9.92

Nicita, Furlan

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui al D.L. 190, articolo 1 comma 418, e al D.L. 66/2014, articolo 47 comma 2 lettere A, B e C, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'art. 7 comma 31 D.L. 78/10, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »

9.93

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita, Camusso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          "12-bis. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate." 

9.94

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          «12-bis: In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.95

Mennuni, De Priamo, Scurria, Mieli, Silvestroni, Pellegrino, Salvitti

All'articolo 9, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

          "12-bis. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, l'accantonamento per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti è pari alla media di utilizzo del fondo perenti negli ultimi tre esercizi."

9.96

Borghese

All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

          "12 bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze."

     Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 191,5 milioni di euro per l'anno 2023.

9.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

          1.In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

          "dello studio di fattibilità tecnico-economico".

9.0.2

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-BIS

           "Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"

          1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

9.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

          1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

9.0.4

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

          1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

9.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)

          1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

          2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

9.0.6

Mieli, Silvestroni, Pellegrino, De Priamo, Scurria, Mennuni, Salvitti

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni relative al venture capital)

          1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera f), dopo le parole "che attribuiscono diritti amministrativi", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital.";

          b) alla lettera g), dopo le parole "da parte della medesima amministrazione pubblica", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle partecipazioni indirette acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital". »

9.0.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

          1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.".»

9.0.8

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 «Art. 9-bis

(Utilizzo delle economie del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

          1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.".»

9.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Articolo 9-bis (Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

          1.         All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

          "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.".

9.0.10

Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 9- bis

          (Proroga misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

          1.I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.».

9.0.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome", le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse e le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

          b) il comma 853 è soppresso.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025, si provvede:

          a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

9.0.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)

          1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850, primo periodo:

          1) le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti "le regioni e le province autonome";

          2) le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

          3) le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

          b) il comma 853 è soppresso.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.13

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n. 178)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850:

          1) le parole: "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome";

          2) le parole: "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

          3) le parole da: "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

          b) il comma 853 è abrogato.»

9.0.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178 del 2020)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

          b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" fino alle parole "(UPI)" sono soppresse.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

9.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025," ;

          b) al comma 853:

          1) le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";

          2) le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.

          2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rifinanziamento aree interne).

          1. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: " e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

          2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente: "419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.".».

           3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          .

9.0.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

          1.Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

          "1.    All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-ter:

          1)         le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;

          2)         le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;

          3)         le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          b)  al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          c)  al comma 6-quinquies:

          1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;

          3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

          d)  al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

9.0.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

          1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

          d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

9.0.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

          1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

9.0.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Articolo 9-bis (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

          1.         All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027."

9.0.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

          1.All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti:

           "entro il 31 ottobre 2023".

9.0.22

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

          1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

9.0.23

Manca, Franceschelli, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Parrini, Zambito, Losacco, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

          1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate."»

9.0.24

Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

          1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2023»;

          2) aggiungere, in fine la seguente: «e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

          b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN

BELLARIA- IGEA MARINA

Tutto il territorio comunale

RN

MONTEFIORE CONCA

Tutto il territorio comunale

9.0.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Modifiche in tema di contributo relativo al fondo rotativo dissesti)

          1.         All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:

           "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

9.0.26

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-BIS

(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))

          All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

9.0.27

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

          1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».»

9.0.28

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti)

          1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»

9.0.29

Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

          1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.».".

9.0.30

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

          1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."»

9.0.31

Mennuni, Pellegrino, Mieli, Silvestroni, De Priamo, Scurria, Salvitti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis

(Autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

          1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: "L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione."

9.0.32

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)

          1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 miloni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 , 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell''attuazione delle politiche di Coesione.

          2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

          5 Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

9.0.33

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)

          1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025 , 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, , Puglia, Sardegna e Sicilia.

          2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

          5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all''articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall' articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

9.0.34

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)

          1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,  primo  periodo, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  per  i  Comuni delle  regioni  a   statuto   ordinario,   ovvero   determinata   dal Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  per  i  Comuni  della  Regione  siciliana  e  della  regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata  dalla  Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai  sensi  dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

          a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,

          b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,

          c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

          3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

9.0.35

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)

          1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,  primo  periodo, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  per  i  Comuni delle  regioni  a   statuto   ordinario,   ovvero   determinata   dal Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  per  i  Comuni  della  Regione  siciliana  e  della  regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata  dalla  Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai  sensi  dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

          a)         per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,

          b)         per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,

          c)         per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

          3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.36

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26)

          1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

          2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

9.0.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Integrazione del Fondo predissesti per il 2024-26)

          1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

          2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565."

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.38

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

          1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

          2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.??

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

9.0.39

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

          1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

          2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è, inoltre, aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.40

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

          4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026.»

9.0.41

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Istituzione del Fondo nazionale relativo alla sicurezza urbana per le assunzioni di personale di polizia locale)

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione iniziale pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

          4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.42

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-BIS

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

          4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

9.0.43

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

          4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

9.0.44

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 «Art. 9-bis

(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 200 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

          4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

9.0.45

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali

          1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

          2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

          3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili."

9.0.46

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

          1.Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

          2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

          3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

9.0.47

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

          1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

          2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

          3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.»

9.0.48

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

          1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

          2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

          3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

9.0.49

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.50

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.»

9.0.51

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'annoprecedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

9.0.52

Centinaio, Marti, Bergesio, Testor, Dreosto, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "9-bis. (Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)

          "1. In coerenza con il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera 31 luglio 2023, in via sperimentale, per l'anno 2024, i comuni , con l'obiettivo di promuovere il valore del mare in termini ecosostenibili, esaltando l'alto valore paesaggistico, naturalistico e culturale delle zone costiere, possono deliberare un'imposta di scopo, con aliquota di misura massima non superiore al due per cento del cannone annuo di concessione, destinata alla promozione di progetti volti ad accrescere l'accessibilità e la fruizione della risorsa marina a scopo ricreativo, favorendo la diffusione di una cultura del rispetto del mare e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso la destagionalizzazione delle attività e dei servizi turistico-ricreativi.

          2. Nelle more del riordino della materia sulle concessioni demaniali marittime, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma1, i titolari delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, ivi incluse le strutture su aree private a servizio dellabalneazione, e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2024."

9.0.53

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

          1. Al fine di rilanciare e valorizzare la diffusione di progetti di cohousing per anziani e persone con disabilità, anche mediante modelli di partenariato pubblico-privato e attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale e regionale, nonché attraverso l'utilizzo del modello diffuso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, il Ministro della disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.54

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

          1. In considerazione della nomina della città di Trento a Capitale europea e italiana del volontariato per il 2024, al fine di supportare l'organizzazione e la realizzazione dei progetti e delle attività connesse alla predetta nomina, al Comune di Trento è riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.55

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)

          1. A decorrere dall'anno 2024, tutte le spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono a carico dei tribunali presso i quali è adottato il provvedimento di affidamento.

          2. Al fine di sostenere le ulteriori spese conseguenti l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, denominato "Fondo spese minori in comunità", con dotazione pari al totale della spesa annua sostenuta dai comuni per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza al 31 dicembre 2023, determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese relative ai minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza alla data di entrata in vigore della stessa.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della componente ristorativa del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

9.0.56

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

          
1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 300 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree territoriali danneggiate e di ripristino dei danni riscontrati a beni immobili privati e pubblici, alle infrastrutture, ai servizi e alle attività economiche.

          2.  Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 250 milioni di euro per l'anno 2023.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9.0.57

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

          « 9-bis.

          (Ulteriori misure a favore degli enti territoriali)

          1. Per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205, al Comune di Cinisello Balsamo (MI) è assegnato, per l'anno 2024, un contributo pari a 1 milione di euro per sostenere l'attività di allestimento del Museo di Fotografia Contemporanea.

          2. Per le finalità di cui comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205 è incrementata di 400.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.58

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

          1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.0.59

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

          1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.0.60

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Articolo 9-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

          1.         In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

9.0.61

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 «Art. 9-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

          1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.0.62

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)

          1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

          2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

          4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

          5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

          6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

9.0.63

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)

          1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

          2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

          3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

          4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

          5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

          6. La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

          7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" fino alla fine del periodo.»

9.0.64

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

          1. I comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui al comma 8, dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un diritto di imbarco portuale e aeroportuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3,00, ai passeggeri che si imbarcano sul territorio dei comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

          2. Il diritto di imbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

          3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

          4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del diritto di imbarco e di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

          5. Il diritto di imbarco portuale e aeroportuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale ai diritti di imbarco portuali e aeroportuali di cui alla lettera a), dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          6. La lettera a) del comma 572, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituita dalla seguente:

          "a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale".

          7. All'articolo 43, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole dopo "0,4 punti percentuali" fino alla fine del periodo, sono soppresse.»

9.0.65

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

          1. I comuni capoluogo sede di città metropolitana, che non hanno avuto accesso alla procedura di cui ai commi da 567 a 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto in condizioni di dissesto finanziario, possono accedere alla procedura di cui ai medesimi commi e sulla base dei criteri indicati dagli stessi e delle dimensioni del disavanzo risultante dal rendiconto dell'anno di avvio del dissesto finanziario, inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

          2. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto per gli anni 2024-2043 un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali complessivamente non superiori a 50 milioni di euro nel 2024, a 40 milioni di euro nel 2025, a 30 milioni di euro nel 2026 e, per la parte restante, in quote annuali di pari importo.

          3. Per i comuni di cui al comma 1, l'accordo per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, anche sulla base del contributo di cui al comma 2, indica la destinazione delle risorse all'alimentazione di liquidità a favore dell'organismo straordinario di liquidazione e al ripiano del disavanzo del comune, sulla base di criteri da definirsi nell'ambito dell'accordo stesso.

          4. Per i comuni di cui al comma 1, i commi 574 e 575 della legge n. 234 del 2021 si applicano con riferimento esclusivo ai debiti insorti nei confronti del comune successivamente alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario.

          5. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definite, con riferimento ai comuni di cui al comma 1, le ulteriori scadenze temporali indicate nei commi da 567 a 580 della legge n. 234 del 2021, in coerenza con l'avvio della procedura di cui al comma 1.

          6. L'accesso alla procedura di cui al comma 1 viene richiesto dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2024 e l'istruttoria per la definizione dell'accordo si conclude entro il 30 giugno 2024.

          7. Ai comuni sede di città metropolitana che, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, n. 91, hanno stipulato l'accordo per il riequilibrio strutturale e vi hanno dato seguito prevedendo l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale IRPEF, è riconosciuto per gli anni 2024-2033, un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali pari a 50 milioni di euro.

9.0.66

Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

          1. In considerazione degli effetti distorsivi conseguenti al mancato scorporo della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia dagli impegni di spesa corrente, nella ripartizione del contributo alla finanza pubblica derivante delle misure di revisione della spesa dei comuni previste a legislazione vigente, ai comuni per i quali la spesa corrente connessa alla gestione delle residenze sanitarie assistenziali incide per il 40 per cento sul totale della spesa corrente registrata per ciascun esercizio, è riconosciuto un contributo straordinario da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.67

Zaffini, Manca, Liris, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

          1. Al fine di consentire l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 somministrati per il trattamento di malattie rare ai sensi dell'art.2 della Legge 10 novembre 2021 , n. 175, e l'accesso ai pazienti eleggibili trattati nei centri accreditati per la loro somministrazione, garantendone la sostenibilità economica dell'acquisto da parte delle Regioni e province autonome che ospitano tali centri accreditati, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale pari a 150.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate da parte dei centri accreditati per la loro somministrazione.

          2. I medicinali per le terapie avanzate, sono rimborsati tramite il Fondo di cui al comma 1 quando sono valutati dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curativi o trasformativi della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze che dimostrano:

          a) la riduzione del ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

          b) la riduzione delle perdite di produttività relativamente a coloro in età lavorativa, con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

          c) un significativo impatto organizzativo positivo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

          d) un miglioramento significativo della qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

          3. I medicinali per le terapie avanzate che non rispettano i requisiti di cui al comma 2 non hanno accesso al Fondo di cui al comma 1.

          4. I medicinali di cui al comma 3 se classificati ai sensi della determina n. 1535/2017 dell'Agenzia Italiana del Farmaco come farmaci innovativi o oncologici innovativi, accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

          5. Per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia Italiana del Farmaco, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, sono stabilite specifiche modalità di implementazione di modelli negoziali di pagamento pluriannuali condizionati ai risultati attesi, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettera a) e d), dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla loro somministrazione, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto, sono altresì stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 alle Regioni e Provincie Autonome ospitanti i centri accreditati per la somministrazione dei medicinali per le terapie avanzate. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

          6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          7. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.

9.0.68

Mennuni, Scurria, Pellegrino, Mieli, De Priamo, Silvestroni, Salvitti

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)

          1. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2023 e a euro 10.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.69

Mennuni, Mieli, De Priamo, Scurria, Pellegrino, Silvestroni, Salvitti

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis

(Attuazione Accordo Stato-Regioni dell'8 marzo 2023 per la regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni)

          1. In deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le Regioni a statuto ordinario che presentino contemporaneamente nell'anno 2022 un risultato di amministrazione negativo, al netto della parte accantonata relativa al fondo anticipazioni liquidità e del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e un disavanzo risultante dal bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, destinano le risorse previste in favore delle altre Regioni di cui all'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al ripiano anticipato del disavanzo risultante dal bilancio consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. In tal caso, entro il 31 dicembre 2023, lo Stato provvede al versamento delle somme di cui al precedente periodo nei confronti delle Regioni beneficiarie della regolazione prevista dall'Accordo.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 51.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.70

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di affidamento e finanziamento dei lavori del ponte nuovo sul Volturno di Capua)

          1. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturno di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

9.0.71

Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia)

          1. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro in favore della Provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. Per l'esecuzione di tale intervento la Provincia di Isernia può avvalersi di ANAS mediante la stipula di apposita Convenzione. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."

          .

9.0.72

Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

          1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesse all'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente."

9.0.73

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

          "Articolo 9-bis (Misure urgenti relative agli interventi su infrastrutture prioritarie della Regione Calabria)

          1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

10.1

Cataldi, Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa» con le seguenti: «è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023».

10.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole:« 500 milioni di euro » con le seguenti:« 700 milioni di euro»

     Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 735 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "520 milioni".

     Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "555 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.4

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "510 milioni".

     Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "545 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.5

Manca

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", che costituisce limite massimo di spesa,"

10.6

Manca

Al comma 1, sostituire le parole: "al fine di contribuire a" con le seguenti: " quale primo contributo finalizzato a"

10.7

Manca

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "in via definitiva"

10.8

Manca

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: "conseguente"

10.9

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "venti giorni".

10.10

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

10.11

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

10.12

Manca

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole "tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e".

10.13

Manca

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole ", a tal fine,".

10.14

Paita, Enrico Borghi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

     Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.

10.15

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Basso, Fina, Irto, Losacco

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:« 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10.16

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "55 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.17

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "45 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.18

Marti, Testor, Dreosto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 27, comma 2-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

          "Limitatamente all'anno 2024, un'ulteriore quota pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo, è destinata all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio in considerazione dell'incremento eccezionale dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. La predetta quota è ripartita tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013.";

          b) all'ultimo periodo le parole "dell'importo di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti "degli importi di cui ai periodi precedenti".»

10.19

Manca

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

10.20

Di Girolamo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale e che beneficiano indirettamente del maggiore introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 2, almeno il 50 per cento delle predette utilità deve essere utilizzato per favorire la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, facilitando, in particolare, l'accessibilità nonché il conseguente abbattimento delle barriere presenti nei mezzi di trasporto.»

10.21

Liris, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti

Aggiungere il seguente comma: «3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

10.22

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:

          3-bis: «All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

10.23

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

          3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

          3-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 3-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

          3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

10.24

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

          3-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

          3-quater. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.25

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

          3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

10.26

Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti

Aggiungere il seguente comma: «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

10.27

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso e al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

10.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis.  Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

10.0.1

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Modifiche alla legge 1° dicembre 1986, n.870)

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

          a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

          b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

          c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato.";

          b)      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

          1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).

          1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

          2.    Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

          3.    All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15.".

          4.    Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

          5.    Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di adozione del decreto previsto dal comma 2.

     Conseguentemente:

          All'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 - ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna "accertamenti consentiti" le parole: "Lettere d), e)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Lettere c), d) ed e)".".

10.0.2

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)

          1.Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

          2.All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

10.0.3

Paita, Enrico Borghi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis

          (Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)

          1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

          «b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

          b) alla lettera c), le parole: «lettere a)e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b)e b-bis)».

          2. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10.0.4

Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)

          1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere apportate integrazioni ai decreti di cui al primo e terzo periodo al solo fine di estendere le competenze dei Commissari straordinari ad altri lotti funzionali relativi agli interventi individuati ai sensi del primo e terzo periodo.".»

10.0.5

Paita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

          b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.»

10.0.6

Manca, Lorenzin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Messa in sicurezza stradale).

          1. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

                      a) le parole "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: " , 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026 ";

                      b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.".

          2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.".

          3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.".».

          4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

10.0.7

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

          1. All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".».

10.0.8

Orsomarso, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «10-bis.

          (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

          1.All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate" sono soppresse;

          b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: "3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.";

          c) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";

          d) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: "Per la parziale copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati dalle amministrazioni interessate per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. L'amministrazione beneficiaria è tenuta a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».».

10.0.9

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

          1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".».

10.0.10

Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contributo per la realizzazione di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro)

          1. Al fine di favorire la mobilità ciclistica e contribuire al decongestionamento del traffico in ambito urbano, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con dotazione pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato al riconoscimento, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, contributi per la realizzazione da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con sedi ubicate nelle zone a circolazione limitata di Comuni capoluoghi di Regione, di Città metropolitane, di capoluoghi di Provincia ovvero di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro.

          2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle imprese di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

          a) l'entità dei contributi che possono essere erogati, anche tenuto conto di eventuali forme di cofinanziamento del soggetto proponente;

          b) le modalità di presentazione delle istanze, che devono essere corredate da un progetto di mobilità ciclistica casa-lavoro, asseverato dal mobility manager, e dal relativo piano finanziario;

          c) la tipologia delle spese che possono essere incluse nel piano finanziario di cui alla lettera b), incluse le spese per l'acquisto di biciclette e piattaforme informatiche per la realizzazione di sistemi di bike-sharing rivolti ai dipendenti, nonché le spese per l'allestimento di spazi di parcheggio aziendali dedicati alle biciclette, con l'indicazione del limite massimo di spesa ammessa al contributo;

          d) le modalità di selezione delle istanze presentate ai sensi della lettera b).

          4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le risorse stanziate, in conto residui, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          5. Al fine di favorire la circolazione in condizioni di sicurezza dei ciclisti e degli utenti della strada, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per la realizzazione o l'adeguamento di piste ciclabili. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato 01 alla presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197.»

10.0.11

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.12

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.».

     Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.13

Malpezzi, D'Elia, Lorenzin, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

 (Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

          1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

          b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

10.0.14

Zedda, Russo, Lisei, Satta, Tubetti, Liris, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

          1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».

          3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2,3,4, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 

10.0.15

Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Disposizioni finanziarie per la continuità dei commissari straordinari per la realizzazione del corridoio intermodale Roma-Latina, Cisterna-Valmontone e del sistema acquedottistico del Peschiera)

          1. Le spese di supporto tecnico del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione dell'opera "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, per la realizzazione del "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse" e del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave)", sono a carico dei relativi quadri economici degli interventi, nel limite dello 0,1 per cento annuo.

          2. Per il supporto tecnico, i Commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi, nel limite della relativa quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico, di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. I relativi compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario.».

10.0.16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto, Fina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici).

          1. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026.

          2.  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

10.0.17

Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)

          "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b),  del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e  della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sono affidate in via transitoria, fino al 31 marzo 2025, dal  Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.".

10.0.18

Paita, Enrico Borghi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Ferrobonus)

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

10.0.19

Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Marebonus)

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

10.0.20

Paita, Enrico Borghi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 10-bis

(Fondo affitti)

          1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

10.0.21

Paita

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Articolo 10-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

          1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

10.0.22

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)

          1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

10.0.23

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

          1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata ''Trento Capitale europea del volontariato 2024'' è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11

11.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Manca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole "96.570.000" con le seguenti "150.000.000";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 53.430.000 per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 53.430.000 per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,".

11.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Manca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole "13.349.000" con le seguenti "50.000.000";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 36.651.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

11.3

Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il presente comma:

          «1-bis. Il Fondo di cui al presente comma è assegnato anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.»

11.4

Ronzulli, Lotito

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          «3-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 2 milioni di euro.

          3-ter. Possono accedere al contribuito di cui al comma 3-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

     Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari fuori sede»

11.5

Borghese

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui all'articolo 25 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché di quelli presentati al bando di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2022, n. 1046 e ss.mm.ii e al bando di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2022, n. 1252, anche prima della realizzazione o ultimazione  dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito.»

11.0.1

Manca, Basso, Franceschelli, Casini, Delrio, Fina, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Giacobbe

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

          1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

          3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

          4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

          5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

          6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

          7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

11.0.2

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Fondo affitto studenti fuori sede)

          1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.0.3

Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)

          1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

          2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

          3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

11.0.4 (testo 2)

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

          << Articolo 11-bis

 (Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)

  1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese". Agli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 200.000 euro.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 300.000 euro, e di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 1.500.000 euro.>>

11.0.4

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

(Contributo in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese)

  1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 2.100.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese".
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 500.000 euro.
     

11.0.5

Manca, Tajani, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

          1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

11.0.6

Tajani, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

          1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

11.0.7

Tajani, Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

          1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

11.0.8

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

          1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

11.0.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

11.0.10

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

 (Contributo in favore della Fondazione RUT)

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Art. 12

12.1

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.050 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

12.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.025 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

12.3

Manca, Martella, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.4

Cataldi, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI».

12.0.1

Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 12- bis

          (Disposizioni in materia di sicurezza stradale e modifiche al codice della strada)

          1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Sulle strade urbane di scorrimento il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e classificazione delle strade previste dal presente codice»;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono i seguenti: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.

          1-ter. Le velocità massime come previste nel presente articolo possono essere diminuite previa specifica segnalazione da parte dell'amministrazione comunale»."

12.0.2

Bergesio, Bizzotto, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          «Art. 12 bis

          (Misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)

          1. Il comma 2 dell'articolo 9, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

          «2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

          2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

          2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del Decreto-Legge 5 Ottobre 1993, N. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

          2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

          2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-bis, sono ridotti della metà i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

          2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

          2-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

          2-octies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

12.0.3

Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 12 -bis

          (Disposizioni in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario)

          1. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento UE 1304 del 2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.

          2. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-sexies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il secondo e il terzo periodo del comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: "Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma."

          3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.0.4

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Disposizioni per la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G)

          1. Al fine di assicurare l'integrità e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) definisce le condizioni:

          a) per le attività di posa e manutenzione di un cavo in fibra ottica non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da ospitare nell'infrastruttura fisica della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità strumentale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale realizzata da RFI nell'ambito del contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ovvero da realizzare sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI;

          b) per la realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI.

          2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite ai sensi del comma 1, RFI è responsabile del coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori definiti al comma 1, lettera a), e dei lavori di predisposizione delle aree di cui al comma, 1 lettera b). 

          3. La manutenzione e gli interventi sulle infrastrutture di cui al comma, 1 lettera a), e la manutenzione delle aree di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati da RFI o da una società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane secondo modalità e canoni definiti da successivi accordi tra le parti.

          4. Per promuovere la trasformazione digitale e la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G, RFI mette a disposizione di Infratel S.p.A. (Infratel) l'infrastruttura fisica e le aree di cui al comma 1, lettera a), e individua, d'intesa con Infratel, le aree ferroviarie di cui al comma 1, lettera b). Infratel è soggetto attuatore degli investimenti pubblici finalizzati alla posa di un cavo in fibra ottica, di sua proprietà, non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e alla realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI. Per garantire il rispetto della tempistica di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, Infratel e RFI, mediante appositi accordi e convenzioni, regolano le modalità di messa a disposizione della infrastruttura e delle aree, nonché le modalità di affidamento ed esecuzione dei relativi lavori, anche avvalendosi, per i lavori di posa del cavo in fibra non strumentale alla gestione dell'infrastruttura nazionale ferroviaria, di contratti già stipulati o di imprese già selezionate per lavorazioni sul medesimo sedime ferroviario alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

          5. Per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree di cui al comma 1, viene riconosciuto a RFI un corrispettivo concordato tra le parti, mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa applicabile. Il corrispettivo versato a RFI per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree per la posa del cavo in fibra ottica di cui al comma 4 è destinato da RFI alla copertura dei costi di gestione della rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

          6. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole "della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa" sono sostituite dalle seguenti: "delle reti di telecomunicazione GSM-R e di tecnologie successive al GSM-R dedicate esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione delle reti stesse";

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis. Le modalità di installazione di cui al comma 4 si applicano anche all'installazione di torri e tralicci destinati a radiopropagare segnale radiomobile ad uso pubblico sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa."

12.0.5

Murelli, Dreosto, Testor

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Investimenti in materia di risorse idriche)

          1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, ivi comprese le attività di esproprio, da attuare per fasi funzionali, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, per la realizzazione degli interventi, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Ai fini del completamento della prima fase progettuale e l'espletamento delle attività per l'approvazione del progetto, le risorse assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) sono trasferite alla contabilità speciale. La Regione Emilia Romagna e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po sono autorizzate a trasferire, sulla contabilità speciale, eventuali risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dell'opera.  Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il commissario straordinario dura in carica fino al completamento dei lavori, il collaudo e la messa in funzione dell'opera.».

12.0.6

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Tavolo istituzionale e accordo di programma)

          1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy,  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia,, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

          2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

          a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

          b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

          c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

          d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

          e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

          f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

          g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

          h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

          i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

          l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

          m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

          n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

          o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

          i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

          3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

12.0.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

          1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste  commesse per forniture di beni e servizi.

          2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

          3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pario a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12.0.8

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)

          1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

          2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

          3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

12.0.9

Bergesio, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          ART 12-bis

          (Investimenti nel settore agricolo)

          1. Con lo scopo di promuovere l'indipendenza energetica favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole, connessa e integrata alle attività agricole e agli allevamenti di bestiame tale da non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo triennale destinato, nella misura del 50 per cento degli investimenti sostenuti, alla realizzazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1 MW per la produzione di energia da imprese agricole, con dotazione di 3 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          2 Gli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, devono essere ubicati in aree agricole poste al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, e le modalità realizzative e operative devono essere compatibili ed integrate con le attività agricole e con gli impianti agrivoltaici esistenti o che saranno realizzati.

          3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di accesso ai finanziamenti.

12.0.10

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)

          1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

          b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»

12.0.11

Dreosto, Testor

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Società in house dello Stato Sogesid S.p.A.)

          1. La Sogesid S.p.A., Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale Società in house di tutte le Amministrazioni centrali e locali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica anche attraverso interventi di trasformazione del territorio, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le suddette Amministrazioni possono avvalersi della Sogesid S.p.A. per le attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con la medesima Società.».

12.0.12

Bizzotto, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 12 -bis.

          1. Al fine di garantire la realizzazione dello "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18 giugno 2009 tra la Regione Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia,  è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro  per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.13

Murelli, Dreosto, Testor

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

          1. Al fine di finanziare i costi aggiuntivi da aggravi di spesa per la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza e garantire la sicurezza idraulica dei centri urbani di Parma e di Colorno è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. All'onere derivante dal presente comma, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 13

13.1

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "70 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

13.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "60 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

13.3

Manca, Irto, Martella, Basso, Fina, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

          1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
1-quater.  A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

          1-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
1-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          1-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

          1-octies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

          1-nonies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bbis a 1-octies, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

     Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: " e per favorire la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le PMI)

13.4

Lorefice

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in Europa attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo -  e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato.  Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

          1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

          1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai paragrafi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

          1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".

13.5

Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Giacobbe, Martella

Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

          - Fertilizzanti;

          - Fitosanitari;

          - Mangimi;

          - Sementi e piantine.

          1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

          1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

13.6

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

          a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

          b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

     Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese»

13.7

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 25 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          1-ter. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

     Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno dell'impresa femminile»

13.9

Manca, Irto, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.10

Turco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.11

Turco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500.000".

          1-ter. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.12

Lorenzin

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).»;

          1-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» sono soppresse;

          b) le parole: «previste dalla citata Comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».

13.13

Paita

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1);

          b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;

13.14

Turco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

          b) al comma 90, primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025".

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.15

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori  50 milioni di euro per il 2023 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

     Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI»

13.16

Ronzulli, Lotito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. "All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete»"

13.17

Paita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

13.18

Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

13.19

Martella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.20

Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.21

Sabrina Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

13.0.1

Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare).

          1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

          2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

          3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

          4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

          5.  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

13.0.2

Franceschelli, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

          1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

          1.         All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

          2.         Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.4

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          "Art. 13.bis (Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

          1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.5

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

          1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

13.0.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per l'esonero contributivo in favore dei giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti)

          1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate da destinare per una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027 alle finalità di cui al comma 1.»

13.0.7

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          «Art. 13.bis

          (Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

          1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'atti­vità economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2.  La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal­ l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

          3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro.

          4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13.0.8

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

          1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

          3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

          4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport».

13.0.9

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          "Art. 13.bis (Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

          1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

          3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.10

Franceschelli, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

          1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'atti­vità economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal­ l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

          3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

          4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

          1.         Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'atti¬vità economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2.         La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

          3.         Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

          4.         Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.12

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viticole e vitivinicole biologiche)

          1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno agli investimenti produttivi delle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro imprese viticole e vitivinicole a filiera corta.

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

13.0.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)

          1.         Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

          2.         Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.14

Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite

          1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.15

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)

          1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13.0.16

Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)

          1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)

          Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

          Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.18

Franceschelli, Tajani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

          1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

13.0.19

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 13-bis (Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese agricole e agromeccaniche)

          1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.»

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.20

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          "Art. 13.bis (Rifinanziamentodel Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 )

          1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.21

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          "Art. 13-bis (Rifinanziamento del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n.197)

          1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.22

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti e incentivi a favore delle aree interne e marginali)

          1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

          2.Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

13.0.23

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Dopo l'articolo 13, aggiunger il seguente

«Art. 13-bis

(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)

          1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "e 2023" sono sostituite dalle seguenti ", 2023, 2024, 2025 e 2026".

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

13.0.24

Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura).

          1. Per l'anno 2024, la dotazione del ondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.

          2.  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

13.0.25

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)

          1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.0.26

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

          1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

          2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

          a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

          b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

          3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

          4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

          5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorerre dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

13.0.27

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)

          1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda".

          2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.

          3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

          4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

          5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

          6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda"

          7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

13.0.28

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

          1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 2 2026.

          2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

          3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.0.29

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)

          1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026.

          2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

          3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

          4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

          5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

          a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

          b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

          c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

          6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

          7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.30

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

          1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

          3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

          4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

          5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

          6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.31

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)

          1. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro"

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.32

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Potenziamento del Patent box)

          1. Il Design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy.

          2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

          b) al comma 10-bis, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

          c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.33

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi

          del made in Italy nell'ambito del Patent box)

          1. All'articolo 6, comma 1, del decreto Legge 146 del 2021, al comma 1 dopo la parola disegni e modelli è aggiunto "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità".

          2. All'articolo 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, 146, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente: "10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza."

13.0.34

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Interpretazione autentica dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)

          1. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."

13.0.35

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Incentivi al ricambio generazionale delle imprese artigiane)

          1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un' età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese sostenute come di seguito indicate:

          a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

          b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

          2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italye dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

          3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

          4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

13.0.36

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

          2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti: ''8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive''.

          3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13.0.37

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

 (Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

          1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

13.0.38

Murelli, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 13-bis. (Disposizioni per favorire gli investimenti nel settore termale)

          1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

          2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

          3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

          a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

          b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

          4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

          5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.".

13.0.39

Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per le aziende termali)

          1. All'articolo 8-quinquies, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

          "1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

13.0.40

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)

          1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole  "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta " sono sostituite dalle seguenti:  " fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta " .

          2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13.0.41

Versace, Paita

Emendamento

          Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)

          1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

          2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

13.0.42

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

          1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.0.43

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          "Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

          1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, dopo le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti;

          b) al comma 4-bis, le parole "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti "con una delle modalità di pagamento".

13.0.44

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)

          1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2034."

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.45

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)

          1. All'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034"

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.46

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

          1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

          2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

          b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

          c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

13.0.47

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

 (Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'art. 23 del DL 73/2022)

          1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 160 del 27 dicembre 2019, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale".

13.0.48

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022)

          1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale

13.0.49

Tajani, Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

          1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

          b) il comma 2 è soppresso.".»

13.0.50

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

          1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2024».

     Conseguentemente,

          al comma 2, del medesimo articolo 1-bis, sostituire le parole «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» con le seguenti parole: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».».

13.0.51

Verducci

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

           1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

13.0.52

Zedda, Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Leonardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «13-bis

          (Disposizioni in materia di Camere di commercio)

          1. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

          b) all'articolo 14:

          1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

          2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

          2. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

          3. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

13.0.53

Martella

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)

          1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

13.0.54

Martella, Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

          1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

          3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13.0.55

Martella, Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

          1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

          2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.».

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13.0.56

Manca, Martella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Buono fiere).

          1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

          2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

          3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

          4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

                      a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

                      b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

                      c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

                      d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

                      e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

                      f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

                      g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

          5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

          6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

          7. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

          8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

          9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

          10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

          11.  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024.

13.0.57

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

          1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».».

13.0.58

Murelli, Testor, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Dreosto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

          "13-bis. (Misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

          1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «superiore a 6 anni» sono sostituite con le parole: «superiore a 8 anni»; e le parole: '36 mesi', sono sostituite con le seguenti: '60 mesi'.

13.0.59

Mennuni, Gelmetti, Ambrogio, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis.

 (Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

          1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, co

          nvertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».».

13.0.60

Lorenzin

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

          1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».».

13.0.61

Lorenzin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete.»

13.0.62

Gelmetti, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

          1. La "Garanzia SupportItalia" di SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.».

13.0.63

Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Operatività del Fondo di garanzia per le PMI)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e` pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

          1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;

          2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;

          3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

13.0.64

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Moratoria debiti bancari PMI)

          1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

          2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

          3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.".

13.0.65

Martella, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI per il 2024).

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

                      a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

                      b) al comma 90, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

          2.  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

13.0.66

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;

          b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

13.0.67

Paita

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

          b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".

13.0.68

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

          1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del  medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

          2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

13.0.69

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 178)

          1. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 percento del costo»"

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.0.70

Lotito

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

          1. Per il finanziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026".

          2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.71

Tajani, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

          b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

13.0.72

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)

          1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

13.0.73

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Trasferimento generazionale delle competenze)

          1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

          2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

          3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

          5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

          6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

          7. Per le finalità d cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

13.0.74

Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, Fina, Irto

Dopo l'articolo 13, aggiungere in seguente:

«Art. 13-bis

(Misure per rafforzare la produzione, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori)

          1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 100 milioni per l'anno 2023 e di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

13.0.75

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

          1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (231), è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

          2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    

13.0.76

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

          1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: «anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «anche offrendo la possibilità di dematerializzare i contrassegni di Stato, tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria».».

13.0.77

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

          1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

14.1

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "170 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "160 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.0.1

Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis.

(Deflazione contenzioso ANAS)

          1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, le parole: "per gli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2028";

          b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente comma:

          "7-quater: ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e agli articoli 215-219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.".»

14.0.2

Nicita, Misiani, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

 (Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

          1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo alle condizioni di cui all'articolo 1 o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate ai sensi dell'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

          4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.3

Nicita, Mirabelli, Misiani, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà mutui "prima casa")

          1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.4

Nicita, Mirabelli, Misiani, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

          di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

          1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.5

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Losacco

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

          1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.6

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Losacco

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

           1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

          1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

          1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

14.0.8

Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione

          degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338)

          1 Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.9

Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

          1. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.10

Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

          1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l 'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.11

Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80)

          1. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.12

Manca, Franceschelli, Fina, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto, Basso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

           1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 50 milioni per l'anno 2023 e 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

          a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

          b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

                      c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

          3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di  potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

          4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.»

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.13

Manca, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione,

          opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

          1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

          a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

          b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

          c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

          d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

          3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          4. 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.14

Manca, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

          1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 50 milioni per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.15

Manca, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

          1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.16

Manca, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

          1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.17

Manca, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

          1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.18

Manca, Fina, Irto, Basso, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

          1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

          2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

          3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.19

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondodi cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44)

          1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di innalzare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende del settore zootecnico, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

14.0.20

Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

          1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

          2. Agli oneri derivanti da tale incremento, pari a 3 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.21

Boccia

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

          1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.0.22

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondodi cuiall'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

          1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.23

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondodi cuiall'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

          1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.24

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondodi cuiall'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

          1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.25

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondodi cuiall'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.26

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondodi cuiall'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.27

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondodi cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

          1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.28

Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis.

(Copertura maggiori oneri Contratto di Programma 2023 ANAS)

          1. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 69,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,4 milioni di euro per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032. Anas S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2023, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2023 e l'incremento dei costi sostenuti per le attività di ANAS S.p.A. per l'anno 2023 non coperti dalle vigenti fonti finanziarie dell'attuale Contratto di Programma di ANAS.

          2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto a 69,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le risorse residue di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6, e quanto a 1,4 milioni per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032 mediante le risorse residue di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 15

15.1

Damante

Sopprimere l'articolo.

15.2

Cataldi, Matera

Al comma 1, dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «aeronautici» e dopo le parole: «destinati alla difesa» inserire la seguente: «aerea».

15.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "346 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

15.4

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "336 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

15.5

Cataldi, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale».

15.0.1

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Contratti pubblici nel settore Difesa)

          1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 4 dell'articolo 15 e ferma restando l'unicità del RUP, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. Il responsabile unico del progetto, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.»

Art. 16

16.1

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "6 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.4

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "5 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.5

Cataldi, Matera

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23».

16.6

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "11 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.7

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "10 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

16.8

Lotito

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta è disposto un contributo di euro 1 milione per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale.»

     Conseguentemente, al comma 3:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: "dal comma 2, pari a 8 milioni", con le seguenti: "dai commi 2 e 2-bis, pari a 9 milioni;

          b) al secondo periodo, sostituire le parole: "8 milioni", con le seguenti: "9 milioni".

16.9

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

          c) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

          d) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

16.10

Boccia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

16.11

Marti, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 7, comma 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole da "un contributo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014". Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi».

16.12

Dreosto, Testor

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, tra i comuni di Revine Lago e Tarzo, diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, indispensabili per l'organizzazione degli eventi sportivi a valenza nazionale, quali canottaggio, triathlon e altre attività sportive acquatiche, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in favore dei comuni di Revine Lago e Tarzo, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.13

Lotito

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: ", anche indiretta", sono soppresse.»

16.14

Zedda, Liris

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, della società Sport e Salute Spa, attraverso un apposito contratto di servizio; con la previsione che le risorse umane attualmente in forza presso l'Unione Italiana Tiro a Segno transitino, con il consenso degli interessati, in Sport e Salute Spa. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo 31 agosto 2013 n.101 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo ente, comprensivo della tredicesima mensilità.»

16.0.1

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

          «16-bis.

          (Misure in materia di cultura)

          1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 8 novembre 2002, n. 264, dopo le parole "in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova" sono inserite le seguenti: "nonché della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in relazione alle particolari esigenze di gestione,"

     Conseguentemente,

          a) modificare la rubrica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264 in: (Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e del teatro "La Fenice" di Venezia)

          b) modificare il titolo del Capo III della presente legge in: "Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura".

16.0.2

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

          «16-bis.

          (Misure in materia di cultura)

          All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, dopo le parole: "un contributo di 1 milione di euro a Favore della Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini", sono aggiunte le seguenti parole: "e della Orchestra dei Giovani Europei-Young Musicians European Orchestra"

      Conseguentemente,

          modificare il titolo del Capo III della presente legge in: "Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura".

16.0.3

Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

          «16-bis.

          (Misure in materia di cultura)

          All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, sostituire le parole:

           « a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto», con le seguenti parole:

          « a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma e della Fondazione Teatri di Piacenza per la realizzazione del Festival Verdi di Parma, Piacenza e Busseto ».

          Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

     Conseguentemente,

          modificare il titolo del Capo III della presente legge in: "Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura".

16.0.4

Nicita, Verducci

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

          1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

16.0.5

Paita, Enrico Borghi

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Ripristino e rafforzamento della 18App)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

          "357. Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i  residenti   nel territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di soggiorno  in  corso  di  validita',  e'  assegnata,  nell'anno   del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal  2023,  una  Carta elettronica,    utilizzabile    per    acquistare    biglietti    per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli  dal  vivo, libri,  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato digitale,  musica  registrata,  prodotti  dell'editoria  audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua  straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul  corretto  funzionamento  della Carta e, in caso di eventuali usi  difformi  o  di  violazioni  delle disposizioni attuative, puo'  provvedere  alla  disattivazione  della Carta, alla cancellazione  dall'elenco  delle  strutture,  imprese  o esercizi commerciali  accreditati,  al  diniego  di  accredito  o  al recupero delle somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche'  in  via  cautelare  alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure,  in  presenza  di condotte piu' gravi o reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco  dei soggetti  accreditati.  Le  somme  assegnate   con   la   Carta   non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche'  i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

          b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

          2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.6

Paita, Enrico Borghi

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Ripristino della 18App)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

          "357. Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i  residenti   nel territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di soggiorno  in  corso  di  validita',  e'  assegnata,  nell'anno   del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal  2023,  una  Carta elettronica,    utilizzabile    per    acquistare    biglietti    per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli  dal  vivo, libri,  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato digitale,  musica  registrata,  prodotti  dell'editoria  audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua  straniera.Il Ministero della cultura vigila sul  corretto  funzionamento  della Carta e, in caso di eventuali usi  difformi  o  di  violazioni  delle disposizioni attuative, puo'  provvedere  alla  disattivazione  della Carta, alla cancellazione  dall'elenco  delle  strutture,  imprese  o esercizi commerciali  accreditati,  al  diniego  di  accredito  o  al recupero delle somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche'  in  via  cautelare  alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure,  in  presenza  di condotte piu' gravi o reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco  dei soggetti  accreditati.  Le  somme  assegnate   con   la   Carta   non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche'  i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

          b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.7

Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

          1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

16.0.8

Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Contributi per il settore sportivo)

          1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

          2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

          3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.9

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

          1. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge del presente decreto legge, si provvede alla divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia.

          2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì all'organizzazione e al funzionamento delle Soprintendenze di cui al medesimo comma.

          3.  Al fine di adeguare la dotazione organica delle Soprintendenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III, con la seguente: "MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI SPORT E CULTURA"

Art. 17

17.1

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.2

Pirro

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

     Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.4

Croatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico.»

17.5

Furlan, Tajani, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e  di stabilizzare  il  contingente  complessivo  di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026."

17.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          "2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il  contingente complessivo  di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

          2-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

17.7

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 280 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, e di 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.

17.8

Paita

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          "2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e  stabilizzare  il  contingente  complessivo  di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.".

17.0.000

Gelmetti, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi)

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

          2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

          3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

17.0.1

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

          1. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

          «3-ter. I datori di lavoro privati o gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, classificata con i codici ATECO 62.01 e 62.02, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere totalmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di ? 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato».».

17.0.2

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

          1. All'articolo 2-bis, comma 3 decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.

          2. All'articolo 1, comma 125 legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.".

17.0.3

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Incremento stanziamento 5x1000)

          1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

17.0.4

Paita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis Incremento stanziamento 5x1000

          1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

17.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis (Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

          1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono soppresse.

          2. All'articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.".

17.0.6

Basso

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui

          all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

          1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:« per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026»

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

          c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

17.0.7

Furlan, Tajani, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          "3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.8

Furlan, Tajani, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

          1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 62:

          1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

          2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

          3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

          b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

17.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

          1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 62:

          1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

          2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

          3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

          b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;".

17.0.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          "3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

          2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34"

17.0.11

Furlan, Tajani, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

17.0.12

Gelmetti, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

          2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

          3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

17.0.12a

Gelmetti, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi)

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

          2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

          3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

17.0.13

Lorenzin, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 330, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

          b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

          c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

          "332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis (Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

          1.         All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;

          b)         le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

17.0.15

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

          1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

17.0.16

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

          1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".»

17.0.17

Paita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus

          1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".

17.0.18

Zambito, Zampa, Misiani, Camusso, Furlan, Manca

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Fondi a sostegno delle disabilità)

          1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

          2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

          4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b)  quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

17.0.19

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

          1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

17.0.20

Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 17-bis

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

          1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.21

Mennuni, Liris, Ambrogio, Gelmetti

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«ART. 17-bis

 (Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

          1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite  massimo  di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione  della funzione respiratoria e  cardiorespiratoria  già riconosciuti  agli assicurati dell'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65 del 18 marzo 2017.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.22

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis

 (Disposizioni in materia di cicli diriabilitazione)

          1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite  massimo  di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione  della funzione respiratoria e  cardiorespiratoria  già riconosciuti  agli assicurati dell'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65 del 18 marzo 2017.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.23

Lorenzin

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis

          1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.24

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

          1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per il 2024, nel limite  massimo  di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione  della funzione respiratoria e  cardiorespiratoria  già riconosciuti  agli assicurati dell'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65 del 18 marzo 2017.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.».

17.0.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis (Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1.         Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

          2.         Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

17.0.26

Paita

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.".

17.0.27

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

          1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.».

17.0.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis (Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

          1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

17.0.29

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

          1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.»

17.0.30

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

          1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

17.0.31

Manca, Lorenzin, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS)

          1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E ­2026.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E ­2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.32 (testo 2)

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis

(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)

          1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

17.0.32

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

          « Art. 17-bis

          (Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)

          1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.»

17.0.33

Amidei, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori della pesca e di regime previdenziale agevolato)

          1. Al fine di sostenere il comparto della pesca e i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie o in forma autonoma, dai danni determinati dalla specie callinectes sapidus (granchio blu), il regime previdenziale di cui all'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250 continua ad applicarsi per l'anno 2024 per i pescatori titolari di permessi di pesca per la raccolta delle vongole nel mare adriatico, titolari di licenza di pesca professionale di categoria A, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi."

17.0.34

Amidei, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di conciliazione lavoratori agricoli)

          1. In caso di rilevata inosservanza della disciplina contrattuale o di inquadramento del lavoratore agricolo ai sensi del contratto collettivo di lavoro del settore agricolo, il personale ispettivo delle direzioni regionali o provinciali del lavoro promuove una soluzione conciliativa presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2204, n. 124.".

17.0.35

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Riorganizzazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

          1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che partecipa, con diritto di voto limitatamente alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Per la partecipazione non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso spese.".

17.0.36

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(2x1000 per le associazioni culturali)

          1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

17.0.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art. 17-bis (Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)

          1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per  l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il  riparto  e  la corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da garantire la tempestività e l'economicità di gestione,  nonché'  le ulteriori  disposizioni applicative del  presente  comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.".

17.0.38

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)

          1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerenti al lavoro sportivo, sono applicabili a chiunque esercita la propria attività verso le "associazioni musicali amatoriali" dietro corrispettivo.

          2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

17.0.39

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Fondo Nuove Competenze)

          1. Per le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse del Fondo nuove competenze di cui al medesimo articolo 88 sono assegnate al progetto per l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori, indipendentemente dal soggetto destinatario, in deroga alle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.

          2. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

17.0.40

Mennuni, Liris, Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit)

          1. Ai fini di una corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti concessi al dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del  DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, non costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, il cinquanta per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente (tasso ufficiale di riferimento) al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale differenza, così quantificata, non è da considerarsi fringe benefit nell' ambito di applicazione recato dall'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 luglio 2023, n. 85."

17.0.41

De Carlo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

          1. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementare di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

18.1

Cataldi, Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «nella parte in cui prevede» con le seguenti: «che prevede».

18.2

Lotito

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento se sia i moduli che le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in EU attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo -  e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato.  Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

          1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

          1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai paragraficommi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

          1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

18.3

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "un mese" con le seguenti: "venticinque giorni".

18.4

Manca

Al comma 2, sostituire le parole "alla data della domanda" con le seguenti: "alla data di presentazione della domanda".

18.5

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole: «550 euro» con le seguenti: «650 euro»;

          b) ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

18.6

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.7

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.8

Manca

Al comma 3, dopo le parole "al monitoraggio", inserire le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

18.9

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "del rispetto del limite di spesa", con le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

18.10

Manca

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", anche in via prospettica,".

18.11

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "non sono adottati", con le seguenti: "possono essere adottati, previa relativa copertura finanziaria"".

18.12

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 18-bis

 (Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

          1. Al fine di armonizzare la legislazione vigente, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 assunti a tempo indeterminato precedentemente al 2019 nel bacino di pertinenza delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Basilicata.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.1

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)

          1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.».

18.0.2

Tajani, Camusso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

          1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031."

18.0.3

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

          1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.».

18.0.4

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Modifica alla legge 24 ottobre 2000, n. 323)

          1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

          1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

          2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

          3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del ministro della Sanità 12 agosto 1992.

          4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».".

18.0.5

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Norme di interpretazione autentica per la definizione della stagionalità)

          1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

          2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».".

18.0.6

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)

          1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

          2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

          3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti sono organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.»

18.0.7

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)

          1. Per il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, si intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno.

          2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico rese disponibili dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 1, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi. La procedura di reclutamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, la selezione delle domande in base al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, la loro graduazione in base ai criteri specificati nel medesimo avviso, e l'inserimento in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che vi attinge nei limiti delle disponibilità numeriche e finanziarie create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale assunto a tempo determinato può essere stabilizzato, esclusivamente nei limiti dei posti resi vacanti dalla definitiva collocazione a riposo o dalla rinuncia alla reintegrazione in servizio del dipendente in aspettativa, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente. Le economie di spesa eventualmente originate dal turn over non possono in nessun caso consentire la stabilizzazione di personale in misura numericamente superiore ai posti resi disponibili dalla fruizione dell'aspettativa. Ai fini della stabilizzazione, il dipendente deve aver assolto l'obbligo di formazione specialistica o avanzata nell'ambito di corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione o da questa accreditati, conseguendo, ove prevista, la relativa abilitazione. La copertura finanziaria delle assunzioni è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

18.0.8

Paita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

          1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

18.0.9

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane- 2021)

          1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

18.0.10

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)

          1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

18.0.11

Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

  1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'lNPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
  2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
  3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
  4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
  5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.12

Lorenzin

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

          1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

18.0.13

Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

          1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.0.14

Guidolin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)

          1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 40:

          1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge»;

          2) al comma 3-quinquies, quarto periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono in ogni caso essere sottoscritti»;

          b) all'articolo 47:

          1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente»".

18.0.15

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

          1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.0.16

Pogliese, Russo, Bucalo, Sallemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni)

          Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;

          b) all'articolo 3, comma 1, alle lettere b), c) e d), le parole: «e locale» sono soppresse;

          c) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;

          d) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole: «e locale» sono soppresse;

          e) all'articolo 7:

          a. al comma 1, le parole: «o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

          b. al comma 2, le parole: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti » sono sostituite con le seguenti: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, non possono essere conferiti»;

          c. al comma 2, lettera a), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse;

          d. al comma 2, lettera c), le parole: «o comunale» sono soppresse;

          e. al comma 2, lettera d), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse»;

          f) all'articolo 11:

          a. al comma 2, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

          b. al comma 3, le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» e le parole: «o comunale» sono soppresse;

          c. al comma 3, lettera a), le parole: «del comune o della forma associativa fra comuni che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

          d. al comma 3, lettera b), le parole: «del comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa avente la medesima popolazione» sono soppresse;

          e. al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative avente la medesima popolazione abitanti della stessa regione» sono soppresse;

          g) all'articolo 12:

          a. al comma 3, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

          b. al comma 4, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

          c. al comma 4, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni avente la medesima popolazione della stessa regione.» sono soppresse;

          h) all'articolo 13:

          a. al comma 2, lettera b), le parole: «comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse;

          b. al comma 2, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

          c. al comma 3, le parole: «o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse.».

18.0.17

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

          1. L'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

18.0.18

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

          1.All'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "2016" sono sostituite dalle parole "2024" e le parole "a decorrere dall'anno 2015;" fino alla fine del periodo sono soppresse»

18.0.19

Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

          1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

          2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

          2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

          2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.20

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

          1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

          2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n.92, lettera b) è sostituita con la seguente:

          "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.".».

18.0.21

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

          1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione nei confronti dei soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

          2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.";»."

18.0.22

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dal contributo addizionale)

          1. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «settore del turismo», sono inserite le seguenti: «, anche termale,»."

18.0.23

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

          1. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dai seguenti:

          "11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante la riduzione pari a 100 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e a 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascun anno.».

18.0.24

Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

          1. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

          b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

          c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

          2. Aglio oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.25

Zullo, Liris

Dopo l'articolo inserire la seguente:

«Articolo 18-bis

          1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;

          b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

          c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, alla scadenza dei novantadue mesi».

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.26

Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

          1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.».

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

18.0.27

Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)

          1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

          2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

           3. Agni oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.".

18.0.28

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

          1. L'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

          242. Al fine di favorire interventi di politiche attive del lavoro e percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, a decorrere dal 2024, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi o di incremento delle professionalità di disoccupati, inoccupati o lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle misure e dei trattamenti previsti dalle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

          1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo capoverso, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a disoccupati o inoccupati" e dopo le parole: "ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti "nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".»

18.0.29

Pogliese, Russo, Bucalo, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN)

          1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono abrogate.

          2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano al personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

18.0.30

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

          "18-bis

          (Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

          1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.31

Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

          1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

18.0.32

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

          "18-bis

          (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

          b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

18.0.33

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

          "18-bis

          (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024".

18.0.34

Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)

          1. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

          b) al comma 3 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

          c) al comma 4 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

18.0.35

Pogliese, Russo, Bucalo, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

          1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell''attuazione delle politiche di Coesione. 

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

          5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall' articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

18.0.36

De Carlo, Liris

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni urgenti in materia di denuncia aziendale)

          1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 nonché i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024.

          2. Nelle more dell'effettuazione delle denunce di cui al precedente comma 1 entro il termine ivi previsto non si applicano le sanzioni per il ritardo nella presentazione delle stesse. A seguito della presentazione della predetta denuncia aziendale non si dà luogo a recuperi di eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente articolo.

          3. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è predisposta la necessaria modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.»

18.0.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 18 bis

          (Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

                    1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

                    a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

                    b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

                    c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata»."

18.0.38

Borghesi, Testor, Dreosto, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n.173)

          1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

          a) l'attività di promozione alla vendita a domicilio svolta dai soggetti di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 1, comma 1, lett. b, della legge 17 agosto 2005, n. 173 può essere svolta anche tramite strumenti digitali e social media;

          b) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dell' articolo 1, comma 1, lett.b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 e dell' articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita dell'impresa che vende i beni o i servizi;

          c) ai soggetti di cui alle precedenti lettere, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Conseguentemente, all'articolo 25-bis, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole "incaricati alle vendite a domicilio di cui" sono inserite le seguenti "al combinato disposto dell'";

          b) dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" sono inserite le seguenti "e dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 17 agosto 2005, n. 173";

          c) dopo le parole "all'ammontare delle provvigioni percepite" sono inserite le seguenti "per le vendite promosse sia personalmente, anche a mezzo di strumenti digitali e social media, sia avvalendosi di altri incaricati alle vendite a domicilio della medesima impresa che vende i beni o i servizi,". »

18.0.39

Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)

          1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

18.0.40

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

          1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

          2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 19

19.1

Pirro, Damante

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «30 novembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

          b) sopprimere le lettere b) e c).

19.2

Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

     Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

19.3

Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

     Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

19.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lett. b).

19.5

Cataldi, Matera

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6» con le seguenti: «ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6».

19.6

Manca

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "in ragione della loro caratteristiche".

19.7

Cataldi, Matera

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di percezione del Reddito di cittadinanza».

19.0.1

Delrio

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

 (Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)

          1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.";

          b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, primo periodo, le parole ", limitatamente all'anno 2022" sono soppresse e le parole "175 euro" sono sostituite dalle seguenti "250 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

          2) al comma 2, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

          3) al comma 3, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

          4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          "4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.";

          5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

          6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

          "6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.";

          7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.";

          c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, le parole "per le prime tre annualità" sono soppresse;

          2) al comma 2, le parole "25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000 euro";

          3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          "7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.";

          4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          "8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.";

          5) al comma 9-bis, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024.";

          d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.";

          e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.";

          f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono inserite le seguenti "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,".

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro  mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

19.0.2

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

19.0.3

Nicita

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

          1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

19.0.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)

          1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

19.0.5

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

          1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».

19.0.6

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

 (Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

          1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

          3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».

19.0.7

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

          1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».

Art. 20

20.1

Cataldi, Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro».

20.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "53 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

20.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "52 milioni".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

20.4

Barbara Floridia

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

          1-ter. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilita` del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

          1-quater. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

          1-quinquies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

                      1) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiungente le seguenti ", a domanda,";

                      2) alla lettera b), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

          1-sexies. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse.

          1-septies. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

     Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'Istruzione».

20.5

Bucalo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti,  30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

          1-ter. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

20.6

Marti, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

          1-ter. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.".

20.7

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

          b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024"."

20.8

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per l'istruzione)

20.9

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per l'istruzione)

20.0.1

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Liris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 20-bis

(Disposizioni in materia di fondazioni musicali)

          1. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti parole «31 dicembre 2024».

20.0.2

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica)

          1. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

          «Art. 8. - (Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica) - 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

          2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

          3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

          4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

          5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

          2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

          a) quanto a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026."

20.0.3

Tajani

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

          "20-bis.

          1. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2023".

20.0.4

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

 (Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)

          1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.»."

20.0.5

Malpezzi, Ancorotti, Marti, Pirondini, Paroli, Magni, D'Elia, Verducci, Maffoni, Sisler, Spinelli

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Monteverdi Festival di Cremona)

          1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:

          «1-quinquies. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

          1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo»."

20.0.6

Bucalo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Accesso al TFA sostegno)

          1. Al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: «nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione» sono soppresse.»

20.0.7

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          "20-bis

          ((Misure urgenti per la conservazione delle facoltà assunzionali dell'Ufficio Scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia))

          All'articolo 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

          «3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni delle 15 unità di personale di Area III, F1, assegnate dal Decreto Dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sono destinate alle assunzioni in ruolo da concludere entro il 31 dicembre 2024 presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»".

20.0.8

Bucalo, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Reclutamento personale docente)

          1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

          2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

          3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-novies a 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

20.0.9

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

          1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR,sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

          2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

          3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-novies a 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

20.0.10

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

 (Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)

          1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

          2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) quanto a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.11

Malpezzi, D'Elia, Lorenzin, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

 (Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

          1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

          2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 270 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.12

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure per garantire il pieno diritto allo studio)

          1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico e` garantita la gratuita` totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e` incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 200,00 per l'acquisto del materiale didattico.

          3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e` incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.13

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Fondo per la gratuità degli asili nido)

          1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

          2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

          3.  Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.14

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)

          1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

20.0.15

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

          1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

          a) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartanenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

          b) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.16

Malpezzi, D'Elia, Lorenzin, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

 (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

          1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro ANNUI per ciascuno degli anni 2024, 205 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

20.0.17

Malpezzi, D'Elia, Lorenzin, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

 (Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

          1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

          b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024."

20.0.18

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)

          1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2.  Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

          3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

          4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

20.0.19

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Ulteriori interventi per la promozione e la tutela del benessere psicologico degli studenti delle Università)

          1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è incrementato di 40 milioni di euro annui, destinati al finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, attività di promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca, prevenendo e limitando i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo nonché tutelando e fornendo specifica assistenza agli studenti in condizione di disagio.

          2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'università e della ricerca pubblica l'avviso relativo alla concessione delle risorse di cui al comma 1, con l'obiettivo di favorire la più ampia diffusione delle iniziative di promozione del benessere nelle Università. A tal fine, nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse e la valutazione dei progetti, potrà essere attribuita priorità alle Università e ai soggetti capofila che non abbiano partecipato all'attribuzione delle risorse negli anni precedenti.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.".

20.0.20

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)

          1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.".

20.0.21

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

 (Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)

          1. A decorrere dall'anno 2024, lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, stabilisce le norme di attuazione del comma 1."

20.0.22

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

          «20-bis.

          (Misure per il sostegno della filiera dell'editoria libraria)

          1.Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.23

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

          1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante,  di seguito denominato "Fondo".

          2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

          3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

          4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

          5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

          6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

          7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

          8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

          9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.0.24

Sensi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)

          1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

          2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 204; Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro l'anno 2024."

20.0.25

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

 (Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteke»)

          1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati «Eureteka?».

          2. L'Eureteka è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

          3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

          a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;

          b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;

          c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;

          d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (cloud) e di avatar robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;

          e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento;

          f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

          g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

          4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

          5. All'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro annui.

          6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

20.0.26

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Lorenzin, Manca

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)

          1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".

20.0.27

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)

          1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

20.0.28

Cosenza

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

          1. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%.».

20.0.29

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

          2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

          a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

          b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

          3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 21

21.000

Manca

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

21.1

Bevilacqua

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          «1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.

          1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 dicembre 2023.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.2

Bevilacqua

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          "1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun degli anni 2023, 2024 e 2025.

          1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.3

Bevilacqua

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          «1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

          1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 187.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.4

Bevilacqua

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          «1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

          1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.5

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "Per il finanziamento delle misure urgenti connesse" con le seguenti: "Per il finanziamento delle misure connesse".

21.6

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "49,859 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.7

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "48,859 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.8

Manca

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,".

21.9

Manca

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

21.10

Manca

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

21.11

Manca

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni", con le seguenti: "venti giorni".

21.12

Manca

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della presente disposizione", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

21.13

Manca

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

21.14

Manca

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

21.15

Bevilacqua

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023.";

          b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

          "11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.16

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. A valere sulle disponibilità fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato nel 2023 una spesa per la "tutela dei minori" superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati anche i comuni beneficiari di cui al presente comma."

21.17

Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 48.486.000 per l'anno 2024".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "47,486 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.18

Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 47.486.000 per l'anno 2024".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "46,486 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.19

Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 10.400.624 per l'anno 2023".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.20

Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 9.400.624 per l'anno 2023".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.21

Bevilacqua

Apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire il comma 3 con il seguente:

          "3. Il fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Alle modalità di ripartizione dell'incremento di cui al precedente periodo si provvede, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

          b) sopprimere il comma 4.

21.22

Bevilacqua

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sostituire le parole «5.000.000 di euro» con le seguenti «10.000.000 di euro»;

          b) al comma 12:

          1)  sostituire le parole: "239,859 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "244,859 per l'anno 2023";

          2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          "b-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.23

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "7 milioni di euro".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.24

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "6 milioni di euro".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.25

Manca

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3,"

21.26

Manca

Al comma 4, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quaranta giorni".

21.27

Manca

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

21.28

Germanà, Testor, Dreosto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          "4-bis. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2023, al comune di Lampedusa e Linosa è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.29

Bevilacqua, Lorefice

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          "4-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.".

21.30

Bevilacqua

Sopprimere il comma 5

21.31

Bevilacqua

Sostituire il comma 5 con il seguente:

          «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.».

21.32

Manca

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "della rete".

21.33

Manca

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 3.000.000".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.34

Manca

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.35

Bevilacqua

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 8, inserire il seguente:

          "8-bis. A fronte delle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali e dei maggior impegni, allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall' anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.";

          b) dopo il comma 10 inserire il seguente:

          "10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

21.36

Manca

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "259,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.37

Manca

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "190 milioni".

     Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "249,859 milioni";

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.38

Manca

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

     Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

21.39

Manca

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

     Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

21.0.1

Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell'aria mediante droni)

          1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5:

          1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-bis»;

          2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          «5-bis. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

          b) all'articolo 7:

          1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

          2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

          2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».

21.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Articolo 21 bis

          (Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

          1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione,

          provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025».".

21.0.3

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Proroga delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale)

          1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022, 2023 e 2024";

          b) al comma 2, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

          c) al comma 4, le parole "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

21.0.4

Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system - EES)

          1. Al fine di rafforzare le frontiere esterne dello spazio Schengen, incrementare l'azione di contrasto degli Stati europei nei confronti del terrorismo internazionale e per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato ''Entry/ Exit System (EES)'', di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, in attuazione dell'art. 64 del predetto Regolamento (UE) 2017/2226, è riconosciuto un contributo diretto a fondo perduto, nel limite di spesa massima complessiva pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, per le spese sostenute nel 2023 dai gestori aeroportuali per l'approvvigionamento, la manutenzione e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES, ivi inclusa l'attività di facilitazione per rendere fluido il loro utilizzo da parte dei passeggeri e ridurre i tempi di attesa.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le spese di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

21.0.5

Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

          1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

          2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

          a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

          4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché' i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.".

21.0.6

Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Incentivi monetari per attività connesse al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)

          1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo , possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.".

21.0.7

Liris, Sigismondi

Dopo l'articolo, inserire il seguente

          «Articolo 21 bis

          (Disposizioni per la funzionalità dei servizi di protezione civile)

          1.Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020 numero 178, le Pubbliche Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale secondo le modalità ed i tempi, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 aprile 2023,  n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione.».

21.0.8

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)

          1. Al fine di limitare il sovraffollamento dell'hot spot dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.

          2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.

          3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni."

21.0.9

Bevilacqua, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza dell'isola di Lampedusa)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nell'isola di Lampedusa, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.
  2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.
  3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.
  4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.0.10

Bevilacqua, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti dell'isola di Lampedusa)

          1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti dell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro una tantum per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

          2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.0.11

Bevilacqua, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti dell'isola di Lampedusa)

  1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.
  2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a  250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.0.12

Bevilacqua, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni concernenti la mobilità dei residenti isola Lampedusa per motivi di salute)

          1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa che per motivi di salute devono recarsi in un comune del territorio italiano è garantita la priorità di imbarco sui mezzi di trasporto aereo e marittimo.

          2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al momento dell'imbarco un certificato redatto dal medico specialista che attesti la patologia, esami diagnostici e visite specialistiche da eseguire in modo da agevolare la mobilità e garantire un accesso immediato al mezzo di trasporto.".

21.0.13

Furlan, Tajani, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo l'articolo 21, Inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Contributo per l'adozione di minori stranieri)

          1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

          2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          3.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede:

          a) quanto a 30 milioni per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 30 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) quanto a 30 milioni per l'anno 2023 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

21.0.14

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Contributo adozione minori stranieri)

          1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

          2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          3.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.".

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Articolo 21 bis

          (Contributo adozioni internazionali)

          1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

          2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

          4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21.0.16

Paita

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Contributo adozione minori stranieri)

          1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

          2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          3.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.".

Art. 22

22.1

Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale" con le seguenti: "al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile".

22.2

Manca

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ", nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile".

22.3

Manca

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: ", non registrati in ANPR,".

22.4

Cataldi, Matera

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente: «3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3».

22.5

Cataldi, Matera

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi».

22.0.1

De Carlo, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 19, comma 3, primo periodo, dopo le parole «aree interessate,» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel caso di istituti venatori privati, dai cacciatori ammessi dal concessionario,»;

          b) all'articolo 19 ter, comma 4, dopo le parole «comprensori alpini» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli ammessi dal concessionario, in caso di istituti venatori privati»;

          c) all'articolo 19 ter, comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed autorizzati dal concessionario in caso di istituti venatori privati».».

22.0.2

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 22-bis.

 (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

          1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica».».

22.0.3

De Carlo, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri)

          1. All'articolo 2212-quinquies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area specialistica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico in caso di impedimento o assenza».

22.0.4

Sensi

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di bonus psicologo)

          1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 45 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) quanto a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

22.0.5

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di bonus psicologo)

          1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

22.0.6

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 22-bis.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

          1. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.».».

22.0.7

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di quota premiale)

          1. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al primo periodo, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

22.0.8

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 22-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

          1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023».».

22.0.9

Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

          1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-quinquies, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «generale e» sono inserite le seguenti: «da due posizioni dirigenziali non generali,»;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma»;

          c) al terzo periodo, le parole: «dell'incarico dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi dirigenziali».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 326.635 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

22.0.10

Verducci

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche agli articoli 9 e 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

          1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Marche."

          2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: "della regione Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: "e della regione Marche."

22.0.11

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

          1. Le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n.49 si applicano anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.»

22.0.12

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))

          1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al presente comma.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

22.0.13

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

          "22-bis.

          (Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)

          1. Al fine di fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-septies del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 204, n. 190."

22.0.14 (testo 2)

Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



«Art. 22-bis

(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)

          1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

          2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per il 2024 è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

22.0.14

Murelli, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

      «Art. 22-bis

(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)

          1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

          2. Una quota delle risorse di cui al comma 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

Art. 23

23.1

Pirovano, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

          1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

23.2

Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

          1- ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

23.3

Cataldi, Matera

Al comma 2, sostituire le parole: «delle agevolazioni» con le seguenti: «relative alle agevolazioni».

23.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

          2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

     Conseguentemente,

          dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

          «Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

          1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

          2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

          3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

          5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

          l'effettivo stato di avanzamento dell'intervento, permette una riduzione sensibile (750 milioni di euro) dell'ammontare dei nuovi lavori da eseguire nel 2024.

          In questo modo, il costo complessivo della proroga passa da 3,1 a 2,5 miliardi, da ripartire in 4 rate annuali in virtù della classificazione Eurostat di questi debiti come "not payable" (ovvero 625 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2027).

23.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

     Conseguentemente,

          dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

          «Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

          1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

          2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

          3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

          5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

          non ancora asseverati ma che sono in corso di realizzazione, dal momento che la scadenza del 31 dicembre permette di asseverare lavori già in corso con almeno il 60% dello stato di avanzamento. Di questi lavori il riporto al 2024 è pari a 700 milioni.

          Infine, tra settembre e dicembre 2023 è verosimile ipotizzare l'avvio di 1 miliardo ulteriore di investimenti con un riporto al 2024 di 400 milioni.

          Complessivamente, nel 2024 l'ammontare degli investimenti da realizzare è pari a 4,052 miliardi.

23.6

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 220 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.

23.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          "2-bis.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

          2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

23.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

23.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

     Conseguentemente,

          dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

          «Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

          1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

          2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

          3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

          5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

23.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

     Conseguentemente,

          dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

          «Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

          1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

          2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

          3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

          5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

23.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

23.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

23.13

Paita

All'articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

23.14

Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          «3-bis. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          "3-bis. Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del soggetto obbligato in via principale non hanno efficacia nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria qualora non siano stati notificati a quest'ultimo, anche per l'eventuale richiesta risarcitoria derivante da condotte da questi poste in essere comunque connesse a quelle addebitate al soggetto obbligato in via principale.",

          3-ter. All'allegato 1, articolo 214, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

          "5-bis. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, procede nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria solo al definitivo esito infruttuoso della procedura esecutiva esperita nei confronti del soggetto obbligato in via principale."».

23.15

Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. In attuazione della Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo, è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative del comune di competenza, anche mediante rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione."

23.16

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Le attività e i procedimenti di riscossione di cui all'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono definitivamente sospesi."

23.17

Cataldi, Matera

Al comma 7, alinea, sopprimere la parola: «18,».

23.18

Lopreiato

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) sostituire le parole: «3.134,8 milioni» con le seguenti: «3.127,8 milioni» e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ministero della Giustizia»;

          b) dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.19

Versace, Gelmini, Paita

Al comma 7, sopprimere la lettera l).

     Conseguentemente, al comma 7, lettera i), sostituire le parole: "quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024"

23.20

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 7, sostituire la lettera l) con la seguente:

          "l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 350 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

23.21

Mazzella

Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

23.22

Cataldi, Matera

Al comma 7, lettera n), sostituire le parole: «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003» con le seguenti: «somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003».

23.23

Liris, Sigismondi

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. La riforma di cui al precedente comma non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»

          b) al comma 17, dopo le parole «dai commi» sono inserite le seguenti: «14-bis,».»

23.0.1

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

          "Art. 23 bis

          (Clausola di salvaguardia)

          1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione."

23.0.2

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Clausola di salvaguardia)

          1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. X1

X1.1

Paita, Enrico Borghi

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione».