Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 87 del 06/11/2023
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899
G/899/2/6 (già em. 1.8)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, titolato "Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione", prevede una proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione;
considerato che:
la ratio del suddetto articolo risiede nella volontà da parte dello Stato di supportare nell'acquisto della casa di abitazione il cittadino avente diritto, tramite agevolazioni di natura fiscale, specialmente considerando il difficile contesto macroeconomico attuale;
agevolazioni di simile natura per l'acquisto della casa di abitazione, essendo tale obiettivo considerato di primaria importanza per lo Stato, sono previste anche da ulteriore normativa, ed in particolare amministrate da enti tra i quali l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
l'articolo 43, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che "[l]e amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";
l'articolo 46, comma 1, lettera o) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, include fra gli atti di cui all'articolo 43 del medesimo testo legislativo quelli riguardanti la "situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali";
dal combinato disposto degli articoli sopramenzionati è ricavabile che, nella presentazione delle domande per le quali il termine viene prorogato dal disegno di legge in esame, il soggetto pubblico finanziatore è interdetto, nell'eventualità in cui altre amministrazioni pubbliche di già possiedano le informazioni necessarie, dal domandare tali informazioni al cittadino richiedente l'agevolazione, incluse quelle inerenti la situazione reddituale od economica dello stesso;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di verificare che tutti i soggetti finanziatori, inclusi l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con riguardo alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione di cui non solo all'articolo 1 del disegno di legge in esame ma previste anche in ulteriore normativa, adempiano correttamente, in quanto amministrazioni pubbliche e/o gestori di pubblici servizi, agli obblighi giuridici previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 6
6.7 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.".
6.0.26 (testo 2)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni non divenute ancora definitive alla data di entrata in vigore del presente comma."
Art. 8
8.0.16 (testo 2)
Croatti, Barbara Floridia, Turco, Pirro
«ART. 8-bis
(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8.0.23 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)
1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».
2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.
3. Agni oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.".
Art. 10
10.100
Il Governo
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2.bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2024».
2.ter. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°dicembre 2023».
2.quater. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».".
10.8 (testo 2)
Bucalo, Orsomarso, Tubetti, Maffoni
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»
10.0.10 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine di esercizio finanziario è prorogato e dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».
Art. 13
13.1 (testo 2)
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 13-bis
(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)
1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».
Art. 15
15.0.16 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Polo ospedaliero della città di Siracusa)
1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, l'incarico del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.
2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che sarà definito sentito il Commissario Straordinario.».
15.0.18 (testo 2)
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«15-bis
(Disposizioni in materia di Camere di commercio)
1. All'articolo 54-ter del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".
2. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";
b) all'articolo 14:
1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."
3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.
4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».
15.0.22 (testo 2)
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)
1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa fino al 31 dicembre 2024 ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».
15.0.34
Il Relatore
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Articolo 15-bis (Modifiche al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)
1. Al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: concreta ed effettiva sono soppresse;
b) all'articolo 73, comma 4, le parole: dieci giorni sono sostituite dalle seguenti: trenta giorni.