Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 10 del 24/10/2023
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 878
G/878/14/1 e 2 (già em. 2.7)
Scurria, De Priamo, Lisei, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (A.S. 878);
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano;
considerato che:
il Ministero dell'università e della ricerca è tenuto a sottoscrivere un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di promuovere e favorire forme di collaborazione tra la Regione, gli istituti di istruzione superiore e organizzazioni educative, per sviluppare corsi di formazione rivolti ai giovani residenti nel Comune di Caivano.
G/878/15/1 e 2 (già 3.16)
Il Senato, esaminato l'A.S. 878, recante «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame reca "Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città";
per adempiere al servizio di polizia locale, i comuni individuano il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo criteri numerici proporzionati al numero di abitanti;
questi standard essenziali relativi al rapporto fra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale è, di norma, fissato in un operatore ogni 1.000 abitanti;
attualmente, non in tutti i comuni italiani viene rispettata tale proporzione e questo determina inevitabilmente problemi di gestione dell'ordine pubblico;
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, in un prossimo provvedimento normativo, la possibilità di escludere, ai fini dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, la spesa per l'assunzione di addetti di polizia locale finalizzata all'adeguamento degli standard essenziali di cui in premessa
G/878/16/1 e 2 (già 8.0.1)
Il Senato, esaminato l'A.S. 878, recante «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame novella il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, inserendo l'articolo 27-bis inerente i nuovi percorsi di rieducazione del minore;
inoltre, l'articolo 3 del presente provvedimento reca disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città;
i Comuni assistono, da un lato ad un incremento delle attività previste dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 che necessita, per la parte di competenza, di un potenziamento del personale e attività dedicati ai servizi di assistenza e, dall'altro, alla necessità di potenziare le attività di contrasto e vigilanza con apposito personale aggiuntivo di polizia locale;
appare pertanto necessario potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, come inserito dall'articolo 8 del provvedimento in esame, attraverso l'assunzione di personale delle forze di polizia e del personale dei servizi di assistenza degli enti locali;
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di reperire le risorse necessarie per mettere i Comuni nella condizione di procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale e di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, per potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione.
Art. 1
1.100
I Relatori
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nell'ambito del" con le seguenti: "funzionale al";
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "in materia di ricostruzione," con le seguenti: "per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,";
c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "rispettivi ordinamenti" inserire le seguenti: ", conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.";
d) al comma 3, sesto periodo, dopo le parole "amministrazioni locali e" inserire le seguenti "degli enti territoriali, nonché";
e) al comma 3, dopo il sesto periodoinserire il seguente: "Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
1.0.1 (testo 2)
Scurria, De Priamo, Lisei, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)
1. L' Agenzia Italiana per la Gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.
2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del Comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.
3. L' Agenzia Italiana per la Gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
4. La Regione collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.200/1
All'emendamento 1.200 del Governo, all'alinea, dopo le parole «articolo 1», inserire le seguenti: «al comma 1, secondo periodo, dopo le parole : "predisposto dal Commissario", inserire le seguenti : «"sentiti gli Enti locali e i rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile" e».
1.200/2
All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo le parole «articolo 1», inserire le seguenti: «al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ""30 milioni" con le seguenti: "40 milioni" e»
1.200/3
All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo le parole «articolo 1», inserire le seguenti: «al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "pertinenze attigue", inserire le seguenti: "prevedendo al suo interno la realizzazione di uno stadio comunale" e».
1.200/4
All'emendamento 1.200, capoverso comma «4-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al precedente periodo sono utilizzate per la ricostruzione dell'ex Teatro Caivano Arte, nonché per la riqualificazione infrastrutturale dei teatri e dei cinema in condizioni di degrado o abbandono presenti nei comuni limitrofi.».
Conseguentemente, al comma 4-bis e 4-ter, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «25 milioni».
1.200/5
Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello
All'emendamento 1.200, comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.».
1.200/6
All'emendamento 1.200, al comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Qualora occorra, il Commissario straordinario provvede anche a una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.».
1.200/7
Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello
All'emendamento 1.200, comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati a potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.».
1.200/8
All'emendamento 1.200, dopo il comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-quater. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per il 2024. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300mila abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.
4-quiquies. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 4-quater.
4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
1.200/9
All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
«4-quater. Il piano straordinario di cui al comma 1 comprende altresì la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale al coperto che insista sul territorio del Comune di Caivano e degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino le pertinenze attigue, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri».
1.200/10
All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
«4-quater. Il piano straordinario di cui al comma 1 comprende altresì la realizzazione di uno stadio comunale che insista sul territorio del Comune di Caivano e degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino le pertinenze attigue, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri».
1.200/11
All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
«4-quater. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché per promuovere e rafforzare i collegamenti infrastrutturali a sostegno degli studenti del Comune di Caivano, il piano approvato con delibera del Consiglio dei ministri, cui all'articolo 1, comma 1, comprende, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, misure di rafforzamento del trasporto pubblico locale in favore del Comune di Caivano, prevedendo servizi di collegamento su strada con le stazioni ferroviarie di Frattamaggiore - Grumo Nevano e Napoli - Afragola. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.200
Il Governo
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.13 (testo 2)
Aloisio, Maiorino, Cataldi, Nave
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023", il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità di sostegno e supporto per garantire la partecipazione alle attività del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano ai minori, in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti nel comune di Caivano, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1.».
1.101/1
All'emendamento 1.101, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.».
1.101/2
All'emendamento 1.101, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sostituire il comma 8-bis con il seguente: «8-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il Comune di Caivano è autorizzato a istituire un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.»;
b) alla lettera b), sopprimere il comma 8-ter;
c) alla lettera b), comma 8-quater, sopprimere le parole "e 8-ter";
d) alla lettera b), sostituire il comma 8-quinquies con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.".
1.101/3
All'emendamento 1.101, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), comma 8-bis, sostituire le parole "3 unità di personale" con le seguenti": "15 unità di personale";
b) alla lettera b), comma 8 ter, sostituire le parole "6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici" con le seguenti: "15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali";
c) alla lettera b) sostituire il comma 8-quinquies con il seguente: "Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.".
1.101/4
Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 1.101, lettera b), comma 8-ter, sostituire le parole "n. 6 unità" con le seguenti "n. 12 unità".
Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 8-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole "64.515,97" e "387.095,89" rispettivamente con le seguenti "105.526,62" e "428.106,27";
b) alla lettera b), sostituire le parole "246.063,95" con le seguenti "492.127,9".
1.101/5
Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 1.101, lettera b), comma 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e n. 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità di psico-pedagogisti".
Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 8-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole "64.515,97" e "387.095,89" rispettivamente con le seguenti "105.526,62" e "428.106,27";
b) alla lettera b), sostituire le parole "246.063,95" con le seguenti "492.127,9".
1.101/6
Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 1.101, lettera b), dopo il comma 8-ter, inserire il seguente:
"8-ter.1. Al fine di consentire nel comune di Caivano e nei comuni limitrofi un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al precedente periodo, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i suddetti gruppi al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti."
Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 8-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole "64.515,97" e "387.095,89" rispettivamente con le seguenti "2.064.515,97" e "2.387.095,89";
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.101
I Relatori
All'articolo,
a) al comma 8, sostituire le parole «di cui all'articolo 30» con le seguenti: «di cui agli articoli 30 e 34-bis».
b) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.
8-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è, altresì, autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 8-ter, n. 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.
8-quater. Le assunzioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 15 settembre 2023, n.123, provvede il Dipartimento della funzione pubblica attraverso la Commissione RIPAM.
8-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad ? 64.515,97 per l'anno 2023 e pari ad ? 387.095,89, si provvede mediante:
a) quanto ad euro 64.515,97, per l'anno 2023 e ad euro 387.095,89 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto ad euro 246.063,95 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, a valere sulla quota di riparto del Ministero dell'istruzione.
c) quanto ad euro 141.031,97, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.0.100
I Relatori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, di anagrafe e affari generali. e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e del PNRR.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 attraverso il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in comando o distacco o altro analogo istituto.
3. Nel Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale preposto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale. L'ufficio è dotato di 10 unità di personale non dirigenziale individuate nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo dipartimento, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al Prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assegnato spetta, per quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 145 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.»
1.0.101
I Relatori
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1 bis.
(Aiuti per il territorio di Caivano)
1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
4. Nel Comune di Caivano è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le imprese e i professionisti che operano nella zona franca urbana di cui al comma 1, fruiscono delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca, fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca, fino a concorrenza dell'importo di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;
c) esenzione dall'imposta municipale propria sugli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono riconosciute anche in favore delle imprese e dei professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2024. Le predette agevolazione sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i sei anni successivi.
7. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate le economie e rivenienze derivanti degli interventi già attuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per le zone franche urbane localizzate nella Regione Campania di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, pari a euro 9.700.000,00.
8. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento sugli aiuti "de minimis" applicabile in funzione del settore di attività prevalente del soggetto beneficiario e sono fruite entro e non oltre il 31 ottobre 2029, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»
Art. 3
3.10 (testo 2)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- alla lettera a), capoverso "4", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al provvedimento di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.»;
- alla lettera b), sopprimere il numero 2).
3.13 (testo 2)
Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni
All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del predetto regio decreto n. 773 del 1931, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al precedente periodo è compresa la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.».
3.0.100/1
All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 5 comma 2, lettera a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:
1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
2) indice di delittuosità del comune;
3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza."»
3.0.100
I Relatori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 676, le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»";
b) i commi 777 e 778 sono abrogati.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».
Art. 4
4.100/1
All'emendamento 4.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "4-bis", primo comma, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto», al secondo comma sopprimere le parole: «da un terzo alla metà» e alla lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «o di notte in un luogo abitato»;
b) sopprimere il capoverso "2-bis".
4.100/2
All'emendamento 4.100, capoverso «Articolo 4», apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "con l'arresto", "dell'arresto", "con l'ammenda" e "dell'ammenda", ovunque esse ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "con la reclusione", "della reclusione", "con la multa" e "della multa".»;
2) Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 bis.
(Porto di armi per cui non è ammessa licenza)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il porto, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di un'arma per la quale non è ammessa licenza è punito con la reclusione da diciotto mesi a quattro anni.";
2-ter. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonché per i delitti", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quelli";
2-quater. L'articolo 699, secondo comma, del codice penale e l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono abrogati.
2-quinquies. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiuntala seguente: "m-bis.1.) porto di armi od oggetti atti ad offendere e porto di armi per cui non è ammessa licenza, previsti dagli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110".».
4.100 (testo 2)
I Relatori
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"4 bis. (Porto di armi per cui non è ammessa licenza).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma precedente è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
a) da persone travisate o da più persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.».
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 699, secondo comma, del codice penale è abrogato»
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è introdotta la seguente: "m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza di cui agli articoli 4 e 4-bis, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110
2-ter. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole "nonché per i delitti", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quelli».
4.100
I Relatori
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"4 bis. (Porto di armi per cui non è ammessa licenza).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma precedente è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
a) da persone travisate o da più persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.».
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 699, secondo comma, del codice penale è abrogato»
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è introdotta la seguente: "m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza di cui all'articolo 4-bis, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110
2-ter. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole "nonché per i delitti", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quelli».
4.101
I Relatori
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis) Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 421-bis. Pubblica intimidazione con uso di armi. - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni."».
«2-ter) L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 è abrogato.».
Art. 5
5.1 (testo 2)
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, l'avviso orale è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;
b) sopprimere il numero 3;
2) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «commi 4, 5 e 6-bis» con le seguenti: «commi 4 e 5»;
3) al comma 2, dopo le parole: «nei confronti di altro minorenne,» inserire le seguenti: «previo ascolto dell'interessato, di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad adeguata motivazione che ne giustifichi il provvedimento,»;
4) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, l'ammonimento è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore che valuta l'applicazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25, 25-bis e 26 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché quanto disposto dagli articoli 330 e 333 del codice civile.»;
5) sopprimere i commi 5, 6 e 7;
6) al comma 8, premettere le seguenti parole: «Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui ai commi 2 e 5».
5.4 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso «3-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;
c) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».
5.5 (testo 2)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso «3-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;
c) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».
5.10 (testo 2)
Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), n. 3, sostituire le parole :« di cui al comma 6» con le seguenti: «per i minorenni»; dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».
b) al comma 1, lettera a), dopo il n. 3, è inserito il seguente:
«3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenne, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.»;
c) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;
d) al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».
5.11 (testo 2)
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), n. 3, sostituire le parole :« di cui al comma 6» con le seguenti: «per i minorenni»; dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».
b) al comma 1, lettera a), dopo il n. 3, è inserito il seguente:
«3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenne, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.»;
c) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;
d) al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».
Art. 6
6.2 (testo 2)
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni» e sopprimere le parole da: «nonché per uno dei delitti» fino alla fine del periodo;
- al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive motivazioni" sono soppresse.»;
- al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
- sopprimere le parole: «al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei»»;
- dopo la parola: «336» inserire le seguenti: «, primo comma»;
- dopo le parole: «articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;
- sopprimere il numero 2).
6.102/2
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) All'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale;
b-ter) all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.
6.102/3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, nonché per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale."
6.102/4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Qualora le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista".
6.102/5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) All'articolo 23 le parole: "nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" sono sostituite con le seguenti: "nonché quando si procede per i delitti di cui all'art. 380 comma 2, lettera m-quater.".
6.102/6
All'emendamento 6.102, alinea, sostituire le parole da: «dopo la lettera b)» fino a: «quattro anni» con le seguenti: «sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive motivazioni»" sono soppresse.».
6.102
I Relatori
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 22, al comma 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».
6.200/2
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'emendamento 6.200 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) All'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.
5-ter.L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall' autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.
5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all' Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.
5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.»
6.200/3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 6.200, lettera «d), sopprimere la parola "non".
6.200/4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 6.200, lettera d), sostituire le parole "non si applicano" con le seguenti: "si applicano anche".
6.200/5
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «242 del codice penale, dall'articolo».
6.200/6
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «243, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/7
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «244 del codice penale, dall'articolo».
6.200/8
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «253, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/9
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «255, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/10
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «256, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/11
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «257, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/12
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «258, secondo e terzo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/13
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «261, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/14
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «262, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/15
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «263, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/16
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «265, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/17
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «268, del codice penale, dall'articolo».
6.200/18
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «276, del codice penale, dall'articolo».
6.200/19
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo», inserire le seguenti: «280, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/20
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «284, primo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/21
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «285, del codice penale, dall'articolo».
6.200/22
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «286, primo comma e secondo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/23
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «287, primo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/24
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «289-bis, del codice penale, dall'articolo».
6.200/25
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «295, del codice penale, dall'articolo».
6.200/26
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «422 del codice penale, dall'articolo».
6.200/27
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «438, del codice penale, dall'articolo».
6.200/28
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «439, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».
6.200/29
All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) aggiungere, in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 630, terzo comma, del codice penale».
6.200/30
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 6.200, comma 1 sopprimere le parole da: «, dagli articoli 609-bis» fino alla fine del capoverso.
6.200/31
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 6.200, comma 1 sopprimere le parole: «, dall'articolo 628, comma terzo, numeri 2,3 e 3 quinquies.».
6.200
Il Governo
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) all'articolo 28 è aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate dall'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate dall'articolo 609-ter, dall'articolo 628, comma terzo, numeri 2, 3 e 3-quinquies del codice penale».
Art. 7
7.1 (testo 2)
Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti
Al comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni».
7.4 (testo 2)
Unterberger, Spagnolli, Patton
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne dà notizia al" sono inserite le seguenti: "Procuratore della Repubblica presso il". ».
Art. 8
8.3 (testo 2)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- sopprimere la lettera a);
- alla lettera b), sostituire il capoverso "Art.27-bis" con il seguente: «Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore) - 1. Il pubblico ministero, dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, quando procede in ordine a reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, quando, sulla base degli elementi raccolti, ritenga provata la responsabilità penale del minore, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività, anche di carattere socio-culturale, a beneficio della comunità di appartenenza, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale, per un periodo compreso da tre a dodici mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione e sospende il procedimento per un periodo massimo di dodici mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini delle indagini preliminari.
4. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non accede al programma il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche in deroga ai presupposti pervisti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.»;
8.14 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zampa
All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis
(Percorso di rieducazione del minore)
«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.".»
8.15 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis
(Percorso di rieducazione del minore)
«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.".»
8.16 (testo 2)
Unterberger, Spagnolli, Patton
All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis
(Percorso di rieducazione del minore)
«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.".»
8.18 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis
(Percorso di rieducazione del minore)
«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.".»
8.19 (testo 2)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis
(Percorso di rieducazione del minore)
«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.".»
8.20 (testo 2)
All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis
(Percorso di rieducazione del minore)
«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.".»
8.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8- bis
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)
- Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
- Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
- Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.».
Art. 9
9.2 (testo 2)
All'articolo,apportare le seguenti modificazioni:
- Al comma 1, capoverso "3-bis" apportare le seguenti modificazioni:
1. dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penitenziario» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,»;
2) dopo le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,»;
3) sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «realizza cumulativamente le seguenti condotte»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
- sopprimere la parola: «solo»;
- aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori».
9.0.1 (testo 2)
Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti
Dopo il Capo II, è inserito il seguente:
«CAPO II-BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA SALUTE DEI MINORI
Art. 9-bis
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto)
1. All'articolo 689 del codice penale apportare le seguenti modifiche:
a) al primo comma, sostituire le parole "minore degli anni sedici" con le seguenti: "minore di anni diciotto";
b) dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore di anni quattordici la pena è aumentata da un terzo alla metà".
2. All'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, al comma 2, sostituire le parole "da 250 a 1.000 euro" con le seguenti "da 500 a 2.000 euro" e le parole "da 500 a 2.000 euro" con le seguenti "da 1.000 a 4.000 euro"'.»
Art. 10
10.21 (testo 2)
Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello, Cataldi
Al comma 3, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;
d-ter) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;
d-quater) sostenere la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale».
10.0.1 (testo 3)
Bucalo, Pogliese, Russo, Sallemi, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni, Orsomarso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud")
1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Art. 12
12.7 (testo 2)
All'articolo,apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.";
b) sopprimere il comma 3;
c) al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso "3-bis", sostituire le parole: «570-ter)» con la seguente: «731»;
d) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.».
12.200/1
Zampa, D'Elia, Giorgis, Camusso, Furlan, Zambito
All'emendamento 12.200, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole "e dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.»."
12.200/2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 12.200, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis): al comma 1, capoverso "art. 570 - ter" al secondo comma, dopo le parole: "durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione" aggiungere le seguenti: "con conseguente non superamento dell'anno scolastico".».
12.200/3
All'emendamento 12.200, sostituire la lettera c) con la seguente: « al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente: "3-bis) Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti."».
12.200/4
Zampa, Giorgis, Camusso, Furlan, Zambito
All'emendamento 12.200, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.»
12.200/5
All'emendamento 12.200, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del patto per l'inclusione».
12.200/6
Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", sopprimere la lettera b).
12.200/7
Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti
Al sub-emendamento 12.200, capoverso "Conseguentemente", sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";
b) al comma 2, sostituire le parole: "l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole" con le seguenti: "l'elenco degli obbligati, risultante dall'anagrafe della popolazione esistente secondo l'anno di nascita, è confrontato con l'anagrafe nazionale degli alunni identificati con codice SIDI";
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le modalità di applicazione del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Interno.";
d) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. L'elenco degli obbligati inadempienti viene trasmesso dall'autorità scolastica, senza ritardo, al sindaco del comune di residenza, ai servizi sociali competenti per territorio, alla Procura presso il tribunale per i minorenni del distretto.";
e) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il Sindaco, o un suo delegato, ammonisce la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico invitandola ad ottemperare alla legge. La procedura prevista dal presente comma è stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.";
f) al comma 5, la parola "essa" è sostituita con le seguenti: "la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico" e le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";
g) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-ter. Il dirigente scolastico e il sindaco che non provvede all'effettivo espletamento della procedura di cui ai commi precedenti, sono puniti con la multa fino a mille euro.
12.200/8
Marti, Romeo, Paganella, Pirovano, Stefani, Tosato, Spelgatti, Potenti
All'emendamento 12.200, al capoverso "articolo 114", apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: "e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 570-ter, primo comma, del codice penale";
b) al comma 3, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro dell'Interno e" e dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
12.200/9
D'Elia, Malpezzi, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 3, sopprimere le parole "le operazioni di trattamento".
12.200/10
Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole "per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi".
12.200/11
D'Elia, Malpezzi, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi" con le seguenti "senza giustificati motivi per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico".
12.200/12
Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Rando, Verducci
All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 4, al secondo periodo sostituire le parole "entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni" con le seguenti "il dirigente scolastico avvisa".
12.200/13
All'emendamento 12.200, capoverso «Articolo 114», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere delegate, dal sindaco e dal dirigente scolastico, a proprie strutture interne specificamente individuate a tal fine».
12.200
Il Governo
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «570-ter», al primo comma, sostituire la parola: «scolastico» con le seguenti: «di istruzione», le parole: «comma 4» con le seguenti: «comma 1» e le parole: «l'assenza del minore dalla scuola,» con le seguenti: «la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,»;
b) al comma 1, capoverso «570-ter», al secondo comma, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «obbligo scolastico» con le seguenti: «obbligo di istruzione» e le parole: «comma 5, secondo periodo» con le seguenti: «comma 4»;
c) al comma 4, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «documentata» fino a: «obbligo» con le seguenti: «documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione.».
Conseguentemente:
a) nella rubrica sostituire le parole: «obbligo scolastico» con le seguenti: «obbligo di istruzione»;
b) l'articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:
«Art. 114.
(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)
1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 570-ter, primo comma, del codice penale, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro ilmese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni in obbligo di istruzione individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo e previamente ammonita non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n.101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
12.201/1
All'emendamento 12.201, capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «da adottarsi entro novanta giorni», con le seguenti: «da adottarsi entro venti giorni».
12.201
Il Governo
Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'attuazione delle previsioni di cui alla lettera b) si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
12.15 (testo 2)
Potenti, Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «Quando esercita l'azione penale» con le seguenti: «Quando acquisisce la notizia dei reati indicati al comma 1»;
b) dopo le parole: «ne informa» inserire le seguenti: «senza ritardo».
Art. 13
13.100
I Relatori
All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
13.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet)
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti.
- I soggetti di cui al comma 1 possono adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo alle soluzioni tecniche e di processo determinate con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- I soggetti di cui al comma 1 possono, in alternativa, adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, in possesso dei requisiti stabiliti con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità tecniche e di processo attraverso le quali - nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali - i fornitori dei servizi di verifica dell'età debbano erogare il proprio servizio. Con lo stesso decreto sono infine determinate le modalità con le quali l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, vigilano sui fornitori dei servizi di verifica dell'età.
- In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.».
Art. 14
14.100
I Relatori
All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 15
15.100
I Relatori
Al comma 4, lett. b) le parole: «agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065», sono sostituite dalle seguenti: «agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45».
15.0.200
Il Governo
Dopo l 'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)
1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2024, e nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di 12 e, a decorrere da 10 gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di 40. 1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma l, e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti.";
b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma l. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";
c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.».
15.0.201/1
All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;"."
15.0.201/2
All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
15.0.201/3
All'emendamento 15.0.201, al capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a):
- al numero 3, dopo le parole "con proprio regolamento" inserire le seguenti "per il quale sarà avviata consultazione pubblica" e quindi eliminare le seguenti "da adottare";
- sopprimere il numero 4
- dopo il numero 4 inserire il seguente: 4 bis) sostituire il comma 5 con il seguente: "Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove non coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del precedente comma 4."
alla lettera c):
- sopprimere il numero 2).
- dopo il numero 2 inserire il seguente: 2 bis) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre mesi".
15.0.201/4
All'emendamento 15.0.201, capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;
c) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
"2-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»."
15.0.201/5
All'emendamento 15.0.201, capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
15.0.201/6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 15.0.201, capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
15.0.201/7
All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 4).
15.0.201/8
All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.";
15.0.201/9
All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
15.0.201/10
All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
"2-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»."
15.0.201/11
All'emendamento del Governo 15.0.201, capoverso Articolo 15-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) all'articolo 7, al comma 2 le parole da "un contributo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014". Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi».
15.0.201/12
All'emendamento 15.0.201, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis possono adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo alle soluzioni tecniche e di processo determinate con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
1-quater. I soggetti di cui al comma 1-bis possono, in alternativa, adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, in possesso dei requisiti stabiliti con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità tecniche e di processo attraverso le quali - nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali - i fornitori dei servizi di verifica dell'età debbano erogare il proprio servizio. Con lo stesso decreto sono infine determinate le modalità con le quali l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, vigilano sui fornitori dei servizi di verifica dell'età.
1-quinquies. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1-bis, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: "Comunicazioni" inserire le seguenti: «e disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet».
15.0.201/13
All'emendamento 15.0.201, dopo il capoverso "Articolo 15-bis" aggiungere i seguenti:
«Art. 15-ter
(Obblighi di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico o attinenti al gioco d'azzardo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, sentiti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d'azzardo, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l'età degli utenti.
2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell'età e vigila sull'utilizzo da parte degli stessi.
3. Con il medesimo regolamento l'Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei i casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di cui al comma 1.
«Art. 15-quater
(Provvedimenti cautelari urgenti e sanzioni)
1. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15-ter, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può ordinare loro di disabilitare l'accesso ai contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d'azzardo secondo il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, come modificato dall'articolo 15-bis del presente decreto legge.
2. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15-ter, previa diffida, commina altresì, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
3. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15-ter, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
4. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 2 e 3, la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».
15.0.201 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"; 2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse; 3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento."; 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità e ai soggetti"; 5) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente"; b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,"; c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quando previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013."».
15.0.201
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"; 2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse; 3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento."; 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità e ai soggetti"; 5) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente"; b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,"; c) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole "tata di 10 unità, di cui 1 unità di livello di-" sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quando previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013."».
15.0.2 (testo 2)
De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)
All'articolo 1, comma 1031 bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze.» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».