Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 86 del 25/10/2023
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899
Art. 7
7.14 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023.».».
Art. 8
8.0.17 (testo 2)
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti, Orsomarso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 8
(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8.0.19 (testo 2)
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 8-bis
(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)
1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.
2. Il costo dei contratti di cui al comma 1 è posto a carico del contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.
3. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».
Art. 9
9.5 (testo 2)
Barcaiuolo, Lisei, Marcheschi, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»
Art. 14
14.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis
1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole:« entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;
b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»