Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 136 del 25/10/2023

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (FdI), riservandosi di nominare i relatori, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 24 articoli di cui illustra di seguito una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1 reca una norma transitoria in materia di indicizzazione ‒ cosiddetta perequazione automatica ‒ dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Esso prevede: l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022 ‒ conguaglio consistente in un incremento di otto decimi di punto percentuale aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023.

L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti i periodi d'imposta 2021 e 2020, limitatamente ‒ per quest'ultimo periodo ‒ alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023.

L'articolo 4 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L'articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà - previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico - la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente. Al riguardo, occorre avere ulteriori elementi istruttori sulle entrate derivanti dal contributo suddetto, di cui non sono indicati gli importi superiori alle previsioni risultanti dal monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF, secondo quanto asserito nella relazione tecnica, nonché sulle maggiori entrate tributarie, quantificate in 450 milioni per il 2024, derivanti dall'istituzione di un ulteriore contributo di solidarietà.

L'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del "precedente bimestre", come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del "quadrimestre", come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

L'articolo 8 interviene nell'ambito del quadro normativo che ha previsto lo svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas naturale.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. I commi da 3 a 6 dell'articolo 9, recepiscono l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province e concorso alla finanza pubblica (commi 3 e 4), nonché in materia di regolazioni finanziarie (commi 5 e 6). L'articolo 9, comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. Il comma 9 prevede che le Regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Il comma 10 dell'articolo 9 reca un contributo in favore della regione Molise di 40 milioni di euro per l'anno 2023. Tali somme sono espressamente vincolate alla riduzione del disavanzo di amministrazione della regione. Il comma 11 incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 10 rifinanzia, con 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al TPL, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di Covid-19 (comma 1). Rifinanzia inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo cosiddetto "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale (comma 2).

L'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

L'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria.

L'articolo 13 rifinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetto Nuova Sabatini.

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni.

L'articolo 15 rifinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 16 dispone 3 contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Prevedono, in particolare: 1) l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 2) l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; 3) un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'articolo 18 precisa a quali lavoratori debba intendersi riferito il riconoscimento dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

L'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La disposizione prevede, infine, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.

L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro. Esso rinvia quindi all'articolo 23 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 21, comma 1, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. Il comma 3 istituisce altresì un fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono stanziate ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. L'articolo 21, comma 2, estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Al contempo, innalza il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione da 37,3 milioni e per il solo anno 2023, nel testo finora vigente a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024. L'articolo 21, comma 5, destina 7 milioni alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri. L'articolo 21, commi 6 e 8 incide sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale di sua allocazione tra le diverse attività previste nonché includendo tra queste gli interventi assistenziali straordinari (comma 6), ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 8). Il comma 7 autorizza la spesa di 1 milione per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. L'articolo 21 ai commi 9-10 reca disposizioni correlate alla crisi ucraina. In particolare, il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti.

L'articolo 22 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, redatte in forma di novella alla disciplina già vigente in materia.

L'articolo 23 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026 (comma 1), incrementa le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi (comma 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3), incrementa il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale (comma 4), incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del cosiddetto "Patrimonio destinato" (comma 5), indica gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico (comma 6), reca le coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento (comma 7), sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023 con l'allegato 2 annesso al presente decreto (comma 8), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (comma 9).

Al riguardo, con riferimento alla lettera g) del comma 7, circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di riduzione di spese in conto capitale, andrebbero forniti i criteri considerati nella stima, per cui si valutano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sul solo 2023 per un importo pari ai tre quarti dello stanziamento previsto nel medesimo anno, ma non si evidenziano residui effetti in relazione al rimanente quarto dello stanziamento sul 2024.

Con riguardo alla lettera q) del comma 7, occorre avere chiarimenti rispetto alla relazione tecnica, che indica l'indebitamento "per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare" che dovrebbe intendersi "per ulteriori 15.000 euro milioni di euro" rispetto ai 3.200 milioni di euro di indebitamento per un totale di 18.200 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare come indicato nel prospetto riepilogativo. Occorre inoltre valutare di inserire tali cifre direttamente nel testo del decreto-legge.

Ai sensi dell'articolo 24, il decreto-legge è vigente dal 19 ottobre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e al fine di ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 174 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota n. 92 del Servizio del bilancio del Senato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per sollevare un profilo fortemente critico inerente la trasparenza e completezza delle informazioni fornite dal Governo in relazione alle risorse da destinare a copertura finanziaria di disposizioni. Ricorda in particolare che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 cosiddetto "Asset", era stato presentato un emendamento, volto a consentire operazioni nell'ambito delle società di comunicazione, il quale nell'autorizzazione di spesa prevedeva la possibilità di utilizzare a copertura le risorse inerenti la disposizione sul patrimonio destinato. Rileva che, in tale occasione, aveva chiesto al sottosegretario di chiarire la effettiva dotazione disponibile sulle relative risorse, rispetto alla dotazione prevista dall'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale riguardo, il sottosegretario aveva allora risposto che non sussisteva alcuna risorsa residua per l'anno 2023 in ordine al patrimonio destinato. Sottolinea al riguardo come, nel decreto-legge ora all'esame, la lettera m), comma 7, dell'articolo 23, reca il ricorso a 2 miliardi e 530 milioni di euro su risorse inerenti proprio al patrimonio destinato, sempre in relazione all'esercizio finanziario 2023. Risulta evidente quindi come la risposta allora fornita dal Governo, durante l'esame del decreto Asset, circa la non sussistenza di risorse su tale conto residui risultava non veritiera e ciò ha impedito la congrua trattazione di emendamenti allora riferiti al decreto-legge n. 104, mentre tali risorse in realtà sussistevano e sono ora utilizzate, per un ingente importo, a copertura dell'attuale decreto-legge n. 145. Tale quadro risulta inaccettabile, per cui formula osservazioni fortemente critiche in ordine alla risposta che era stata fornita dal Governo, pur comprendendo come la sottosegretaria abbia rappresentato un quadro che le era stato fornito. E' tuttavia necessario e non procrastinabile che il Governo fornisca una attenta precisazione, per dare una risposta reale e conforme ai fatti, per cui chiede che sia fornita dall'Esecutivo una relazione molto dettagliata su eventuali ulteriori residui delle risorse inerenti il patrimonio destinato, con un quadro completo delle relative previsioni di spesa, anche alla luce dell'avvenuto rifinanziamento di tali risorse per l'anno 2024.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere quanto evidenziato dal senatore Patuanelli.

Comunica poi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di venerdì 3 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.