Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 84 del 24/10/2023
Azioni disponibili
6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023
84ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 12,50.
IN SEDE REFERENTE
(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito dell'esame e sospensione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 301 emendamenti, l'emendamento di coordinamento dei relatori e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti e sollecita i Gruppi, ai fini di una maggiore efficacia dei lavori, a evidenziare quelli cui attribuiscono maggiore rilevanza politica.
La senatrice TAJANI (PD-IDP) sottolinea in termini generali che il proprio Gruppo ha presentato numerose proposte di modifica al provvedimento, tra le quali segnala in particolare quelle volte alla tutela dei cittadini in condizioni di maggiore difficoltà, su tematiche come energia, risparmio e sostegno del reddito, che sottopone all'attenzione del Governo. Richiama poi anche altre proposte, più di natura tecnica, alcune anche condivise con altri Gruppi, sulle quali rinvia l'illustrazione in altro momento. Si riserva comunque di intervenire in maniera più specifica e dettagliata nel corso di una prossima seduta.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE sospende la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'iter del disegno di legge in titolo.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 13,10.
IN SEDE REFERENTE
(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame precedentemente sospeso.
Il presidente MELCHIORRE, in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che nelle sedute della corrente settimana l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà con la fase illustrativa volta a evidenziare le proposte di maggiore interesse. La votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre per conferire il mandato nel rispetto della calendarizzazione in Assemblea, come definita dalla Conferenza dei Capigruppo, tenendo altresì conto della programmazione dei lavori in sessione di bilancio.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (d-l n. 145/2023 - misure urgenti in materia economica e fiscale), potrà avvenire nella seduta di giovedì 26 ottobre.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 13,15.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899
G/899/1/6
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,
premesso che:
con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;
sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;
il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;
nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,
impegna il Governo:
con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.
Art. X1
X1.1
De Rosa, Marton, Turco, Croatti, Barbara Floridia
All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».
1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.
1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter.
1-sexies. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1-septies. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.".
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»
Art. 1
1.1
Alla rubrica sostituire le parole «Termini in materia di» con le seguenti: «Differimento di termini in materia di».
1.2
Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».
1.3
Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";
b) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.".
1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»
1.4 (id.a 1.6)
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";
b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".
1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."
1.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».
2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";
b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.
1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."
1.6 (id. a 1.4)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";
b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".
1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."
1.7
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
a) 1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo le parole: "aventi priorità per l'accesso al credito" sono soppresse, e le parole: "40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".
b) 1-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente", e dopo le parole: "trentasei anni di età" sono aggiunte le seguenti: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.".
1.8
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti finanziatori sono tenuti alla valutazione delle domande nel rispetto degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».».
1.9
Tajani, Mirabelli, Misiani, Losacco
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.10
Tajani, Mirabelli, Misiani, Losacco
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.11
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»
1.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»
1.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 1-bis.
(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)
1. Il termine di scadenza dei contratti di locazione in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è prorogato a tempo indeterminato, salvo l'esercizio del diritto di acquisto al prezzo massimo di cessione da parte dell'assegnatario dell'immobile.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche successivamente alla scadenza contrattuale."
1.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis. - 1.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»
1.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)
1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»
1.0.5
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Proroga delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere il seguente comma:
«1-ter. Fino al 30 giugno 2024, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.».
1.0.6
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
1. Il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, assegnatario degli alloggi del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica in locazione in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 203/1991, alla scadenza del periodo di locazione dell'immobile assegnato, ha il diritto all'acquisto al prezzo massimo di cessione o in alternativa, alla scadenza dei contratti in essere, è prevista la proroga ope legis a tempo indeterminato degli stessi. Le medesime condizioni di riscatto o proroga contrattuale sono estese ai legittimi assegnatari, anche successivamente alla scadenza contrattuale.»
Art. 2
2.1
Alla rubrica sostituire le parole «Assegnazione agevolata ai soci» conle seguenti: «Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata ai soci».
2.2
Sostituire l'articolo con il seguente: «All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato».
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis
1. All'articolo 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono soppresse;
b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.».».
Art. 3
3.1 (id. a 3.2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1 le parole "entro il 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"30 novembre 2023".
3.2 (id. a 3.1)
Marton, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».
3.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre 2023.»
3.4
Orsomarso, Castelli, Tubetti, Maffoni
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».».
3.5
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023".»
3.0.1
Lorefice, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."
3.0.2
Lorefice, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)
- AI fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'lNPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
- L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
- L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
- Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
- La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.3
Turco, Barbara Floridia, Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)
1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;
c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024»."
3.0.4
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 3-bis.
1. Sull'intero territorio delle Regioni per le quali, a seguito di eventi calamitosi, è stato dichiarato da parte del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nel corso dell'anno 2023, i distaccamenti delle sedi di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai quali, ai sensi della normativa vigente, è stato attribuito lo status di sedi disagiate, mantengono tale status fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».
3.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
- Tutti coloro che, trovandosi nelle condizione di cui all'art. 1, comma 174, della L. 29/12/2022 n. 197, non hanno attivato, entro il termine del 30 settembre 2023, la procedura di regolarizzazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, relativi a violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono procedere alla loro regolarizzazione mediante il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi e ciò attraverso il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.»
Art. 4
4.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».
4.0.1
Barbara Floridia, Turco, Croatti, Pirro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 4-bis
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) al comma 10:
1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;
3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2024»;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;
d) al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
4.0.2
Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)
1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: "entro il 30 novembre 2023", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";
b) al comma 10:
1. le parole: "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";
2. le parole: "16 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";
3. le parole: "16 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026;
4. le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";
c) al comma 11, le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.0.3
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis
(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";
b) al comma 10:
1) le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";
2) le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";
3) le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026;
4) le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";
c) al comma 11, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »
4.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis
(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)
1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;
b) al comma 10:
1. le parole: «16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2024»;
2. le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025»;
3. le parole: «16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2026»;
4. le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;
c) al comma 11, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024».».
4.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis
(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")
1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
2 All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
Art. 5
5.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».
5.2
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «15 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»
5.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis
1.All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023».».
Art. 06
06.1
Misiani, Tajani, Basso, Fina, Irto, Losacco
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 6
6.2
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».
6.3
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.
2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»
6.4
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta per le imprese turistiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 28, comma 3-ter, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si intende utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025.».
6.5
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»
6.6 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»
6.6
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»
6.7
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.".
6.8
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1 bis. Nell'anno 2023 e 2024 è prorogata la metodologia di applicazione prevista dal comma 20, dell'articolo 6, del DL 31 maggio 2010, n.78, nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE considerando il parametro del rispetto del patto di stabilità interno previsto al terzo periodo del comma 20, come conseguito se la regione a statuto ordinario ha rispettato gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il prospetto allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10."
6.9 (id. a 6.10)
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "nel secondo trimestre del 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel mese di luglio 2022".
6.10 (id. a 6.9)
Orsomarso, Maffoni, Castelli, Tubetti
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nel secondo trimestre del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese di luglio 2022».
6.11 (id. a 6.12)
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».
1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
6.12 (id. a 6.11)
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".
1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
6.13
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».
6.14
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«2. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2023".
6.0.1 (id. a 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023"."
6.0.2 (id. a 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".
6.0.3 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5)
Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»
6.0.4 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.5)
Turco, Barbara Floridia, Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".»
6.0.5 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4)
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 ottobre 2023».».
6.0.6 (id. a 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9)
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)
1. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027».
6.0.7 (id. a 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Articolo 6-bis (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)
1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027."
6.0.8 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)
All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".
6.0.9 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8)
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)
1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»
6.0.10 (id. a 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)
1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»
6.0.11 (id. a 6.0.10, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)
- In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»
6.0.12 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14)
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)
1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»
6.0.13 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.14)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 6-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzo del Prospetto delle aliquote IMU)
1.In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."
6.0.14 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13)
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)
1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.
6.0.15 (id. a 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18)
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
« Articolo 6-bis
(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)
1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:
"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;
d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. »
6.0.16 (id. a 6.0.15, 6.0.17, 6.0.18)
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)
Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:
«1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;
d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».».
6.0.17 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18)
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)
1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;
d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»
6.0.18 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 6-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)
1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter:
1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;
2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;
3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quinquies:
1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;
3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;
d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»
6.0.19 (id. a 6.0.20, 6.0.21)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)
In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".
6.0.20 (id. a 6.0.19, 6.0.21)
Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)
1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »
6.0.21 (id. a 6.0.19, 6.0.20)
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
« Articolo 6-bis
(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL))
- In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »
6.0.22
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 6-bis (Modifiche all'articolo 204del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)
1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, all'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:
"dello studio di fattibilità tecnico-economico".
6.0.23
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Termini in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi)
- A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano agli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.»
6.0.24
Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Proroga investimenti)
1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».".
6.0.25
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»
6.0.26
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
- All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»
6.0.27 (id. a 6.0.28)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis (Modifica all'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)
1.All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:
"fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".
6.0.28 (id. a 6.0.27)
Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»
6.0.29
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis (Proroga dei termini nel settore del gas naturale per i clienti domestici)
1. All'art.1 comma 59 della legge 4 agosto 2017, n 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2026".
6.0.30
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis (Proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici)
1. Al comma 2 dell'art. 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10 gennaio 2026".
Art. 7
7.2
Alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» inserire le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del».
7.3 (id. a 7.4, 7.5)
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» aggiungere le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».
7.4 (id. a 7.3, 7.5)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» inserire le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».
7.5 (id. a 7.3, 7.4)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono aggiunte le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».
7.6 (id. a 7.7)
Croatti, Barbara Floridia, Turco
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».
7.7 (id. a 7.6)
Ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».
7.8 (id. a 7.9)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Borghesi, Garavaglia
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»
b) al comma 1, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»
c) al comma 2, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»
d) al comma 2, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»
7.9 (id. a 7.8)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»
b) comma 1, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»
c) comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»
d) comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»
7.10 (id. a 7.11, 7.12, 7.13)
Turco, Barbara Floridia, Croatti
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».
7.11 (id. a 7.10, 7.12, 7.13)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "16 novembre" con le seguenti:
"30 novembre".
7.12 (id. a 7.10, 7.11, 7.13)
Ai commi 1 e 2, sostituire le parole "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 novembre 2023".
7.13 (id. a 7.10, 7.11, 7.12)
Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli
Ai commi 1 e 2, le parole: "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".
7.14
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2023.».».
7.15
Tajani, Misiani, Martella, Losacco
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.
2-tert. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».
7.16
Tajani, Misiani, Martella, Losacco
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»
7.17
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:«1-bis. Icanoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75% dell'indice nazionale (FOI) ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
7.18
Al comma 3, dopo le parole:« Toscana e Marche» aggiungere il seguente:« nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»
7.19
Misiani, Tajani, Martella, Losacco
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7.20 (id. a 7.21)
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.».
7.21 (id. a 7.20)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»
7.22
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"
7.23
De Carlo, Nocco, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 2 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».».
7.24 (id. a 7.25)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»
7.25 (id. a 7.24)
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole «31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.».».
7.26
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Garavaglia
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
"3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3-ter. "All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".
7.27
De Carlo, Nocco, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «30 settembre 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».».
7.0.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Pirro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)
1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
7.0.2
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Tubetti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)
1. Al comma 6-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».».
7.0.3
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
« Articolo 7-bis
(Proroga dei regimi di maggior tutela per i clienti domestici del gas e dell'energia elettrica)
1. Al fine di preservare i clienti domestici dalle tensioni sui mercati internazionali dell'energia sono prorogati per l'anno 2024 i regimi di maggior tutela dei clienti domestici del gas e dell'energia elettrica. A tale scopo sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025".;
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".
b) al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole: "10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025". »
7.0.4 (id. a 7.0.5, 7.0.6)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»
7.0.5 (id. a 7.0.4, 7.0.6)
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»
7.0.6 (id. a 7.0.4, 7.0.5)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.».
7.0.7 (id. a 7.0.8, 7.0.9)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;
b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».».
7.0.8 (id. a 7.0.7, 7.0.9)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023"; e
b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».
7.0.9 (id. a 7.0.7, 7.0.8)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";
b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».
7.0.10
Croatti, Barbara Floridia, Turco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»
7.0.11
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".
7.0.12
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»
7.0.13 (id. a 7.0.14, 7.0.15)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";
b) il comma 2 è soppresso.".»
7.0.14 (id. a 7.0.13, 7.0.15)
Turco, Barbara Floridia, Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";
b) il comma 2 è abrogato.»
7.0.15 (id. a 7.0.13, 7.0.14)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 25, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° febbraio 2024» e le parole: «2 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2024»;
b) il comma 2 è soppresso.».
7.0.16 (id. a 7.0.39)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, inserire e seguenti modifiche:
1) al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";
2) al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"
3) al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";
4) all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."
5) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."
b) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";
c) al comma 6-quinquies, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"
d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.
7.0.39 (id. a 7.0.16)
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:
b) al comma 6-bis, inserire e seguenti modifiche:
i. al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";
ii. al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"
iii. al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";
iv. all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."
v. aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."
c) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";
d) al comma 6-quinquies, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"
e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. »
7.0.17 (id. a 7.0.18, 7.0.19)
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»
7.0.18 (id. a 7.0.17, 7.0.19)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7.0.19 (id. a 7.0.17, 7.0.18)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»
7.0.20
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 7- bis (Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)
1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:
"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;
271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:
"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."
7.0.21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili.)
1. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "dal 2026".
7.0.22
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)
1. 1. Ai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, è concessa un'ulteriore proroga di 12 mesi alle deroghe già disposte ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.
2. I termini di decorrenza delle deroghe di cui al comma 1 si applicano dal 1° ottobre 2023.»
7.0.23
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Proroga del termine in materia di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».
7.0.24 (id. a 7.0.25, 7.0.27)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7.bis
(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6 le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»
2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87 le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»
7.0.25 (id. a 7.0.24, 7.0.27)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»
2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»
7.0.26
Naturale, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».".
7.0.27 (id. a 7.0.24, 7.0.25)
Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. All'articolo 2-bis, del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»
2. All'articolo 8-bis, del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.0.29
Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".
7.0.31
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Sabrina Licheri
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni di sostegno alle imprese)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 i comuni possono individuare le vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico per le quali la posa in opera temporanea di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per le quali è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
7.0.32 (id. a 7.0.33)
De Priamo, Mennuni, Gelmetti, Orsomarso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modificazione:
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
7.0.33 (id. a 7.0.32)
Nastri, Mennuni, Gelmetti, Orsomarso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»
7.0.34
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 7-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
7.0.30 (id. a 7.0.35, 7.0.36)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7.bis
(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)
- All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.0.35 (id. a 7.0.30, 7.0.36)
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)
1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."
7.0.36 (id. a 7.0.30, 7.0.35)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 7-bis
(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)
1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."
7.0.37 (id. a 7.0.38, 7.0.28)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7.bis
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)
1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
7.0.38 (id. a 7.0.37, 7.0.28)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)
1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
7.0.28 (id. a 7.0.37, 7.0.38)
Naturale, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Misure urgenti a favore del settore agricolo)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;
b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;
c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;
d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».
2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»".
7.0.40 (id. a 7.0.42, 7.0.43)
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis.
1. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-sexies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».
2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.».
7.0.41
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-sexies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".
2. Con apposito decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.42 (id. a 7.0.40, 7.0.43)
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
1. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-sexies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".
2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.".
7.0.43 (id. a 7.0.40, 7.0.42)
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
« Art. 7-bis
1. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-sexies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".
2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232. »
7.0.44
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Modifica al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Il versamento delle ritenute di cui al comma 1, intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, estingue il reato di cui al comma 1-bis.».".
7.0.45
Barbara Floridia, Turco, Croatti, Pirro
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 7- bis
(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»
7.0.46
Turco, Barbara Floridia, Croatti, Pirro
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 7-bis
(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»
Art. 8
8.1
Mazzella, Pirro, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti «30 giugno 2024»;
b) al comma 2, dopo le parole «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».
8.2
Gelmetti, Nocco, Melchiorre, Orsomarso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500 le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,».».
8.0.1
Patuanelli, Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)
1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
8.0.2
Lorefice, Damante, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023»."
8.0.3
Damante, Lorefice, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".»
8.0.4
Damante, Lorefice, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".»
8.0.6
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)
1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
8.0.7
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis
(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitorilavoratori con figli minori di anni 14)
1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."
8.0.8
Pirondini, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)
1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:
a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;
b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;
c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».
8.0.9 (id. a 8.0.10, 8.0.11)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis. (Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"."
8.0.10 (id. a 8.0.9, 8.0.11)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».».
8.0.11 (id. a 8.0.9, 8.0.10)
Camusso, Tajani, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."
8.0.5 (id. a 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)
1. All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»
8.0.12 (id. a 8.0.5, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024.".»
8.0.13 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.14, 8.0.15)
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis
- All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024.".»
8.0.14 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.15)
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024.".
8.0.15 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14)
Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 8-bis
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».».
8.0.16 (id. a 8.0.17, 8.0.18)
Croatti, Barbara Floridia, Turco, Pirro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui al medesimo articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del predetto articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».
8.0.17 (id. a 8.0.16, 8.0.18)
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti, Orsomarso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 8-bis
(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».
8.0.18 (id. a 8.0.16, 8.0.17)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«ART. 8-bis
(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».
8.0.19
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 8-bis
(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)
1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.
2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».
8.0.20
Patuanelli, Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Prorogaesonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.21
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis
(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)
1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
8.0.22
Pirovano, Tosato, Borghesi, Garavaglia
Dopo l'articolo, inserire il seguente
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
8.0.23
Dopo l'articolo, inserire il seguente
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)
1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».
8.0.24 [già 8.2 (testo 2)]
Gelmetti, Nocco, Melchiorre, Orsomarso
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art.8-bis
(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)
«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,».
2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».
Art. 9
9.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco».
9.2 (id. a 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9.3 (id. a 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."
9.4 (id. a 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7)
Turco, Pirro, Croatti, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."
9.5 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7)
Barcaiuolo, Lisei, Marcheschi, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9.6 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9.7 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6)
Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9.8
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1 bis. A decorrere dall'anno 2024, la quota premiale e i criteri di riparto a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari almeno allo 0,5 per cento delle predette risorse."
9.9 (id. a 9.10)
Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
"1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».".
9.10 (id. a 9.9)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».
9.11
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024"».
9.12
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.
1-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria".
1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. Le risorse erogate alla regione Calabria negli anni 2020 e 2021, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, possono essere utilizzate, a seguito della positiva conclusione della verifica effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 16, comma 8-novies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007.".»
9.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)
1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.».
9.0.2
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».
9.0.3
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».
9.0.4
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».
9.0.5 (id. a 9.0.6)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».
9.0.6 (id. a 9.0.5)
Barbara Floridia, Croatti, Turco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»
9.0.7 (id. a 9.0.8)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.».
9.0.8 (id. a 9.0.7)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.».
9.0.9
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)
1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-ter, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia ambientale)
1. All'articolo 1, lettera q), capoverso "Art. 16-ter", del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2029";
b) alla lettera c-bis), le parole "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2030".»
9.0.11
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.
9.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 9-bis
(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici AIFA)
1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco è prorogato al 31 dicembre 2024».
9.0.13
Dopo l'articolo inserire il seguente:
<<Art. 9-bis
1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.>>
9.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Con decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, sono adottate le necessarie norme regolamentari per assicurare la convocazione e la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco";
2) Al comma 1-sexies, dopo la parola: "1-ter" è aggiunta la seguente: "1-ter.1".».
Art. 10
10.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».
10.2
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
b) al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,».
10.3
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo».
10.4
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre 2023".
10.5
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.».».
10.6
Barbara Floridia, Turco, Croatti, Pirro
Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:
«2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente:
"4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».
10.7
Barbara Floridia, Turco, Croatti
Aggiungere, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».
10.8
Bucalo, Orsomarso, Tubetti, Maffoni
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 novembre 2023. Decorso il termine del 30 novembre 2023, le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.
10.0.1 (id. a 10.0.2, 10.0.4)
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".»
10.0.2 (id. a 10.0.1,10.0.4)
Barbara Floridia, Turco, Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";
b) al secondo periodo, le parole: "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2025".»
10.0.3
Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025";
b) le parole: "alla data del 31 ottobre 2021"; sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".
2 Agli oneri derivanti dal presente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.4 (id. a 10.0.1, 10.0.2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 10-bis
(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti)
1. Alla legge n. 145 del 2018, all'art. 1 comma 594 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".
10.0.5
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)
1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».
10.0.6 (id. a 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)
1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»
10.0.7 (id. a 10.0.6, 10.0.8, 10.0.9)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)
1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
10.0.8 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.9)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)
1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».
10.0.9 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 10-bis
(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)
1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».».
10.0.10
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
10.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 10-bis
(Requisiti in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247 le parole: "undici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».
10.0.12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)
1. Al comma 1 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
10.0.13
Marcheschi, Speranzon, Maffoni
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia sportiva)
1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».
10.0.14
Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)
1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
1. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 11
11.0.1
De Rosa, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 11-bis.
(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)
1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2023 e 2024»."
11.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)
1. Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), sono differite al 2025.
2. Al fine di garantire la massima attualità della certificazione della rappresentanza per il periodo di riferimento relativo al triennio contrattuale 2025-2027 e di scongiurare un significativo disallineamento tra i dati oggetto della certificazione della rappresentatività, stante l'attuale previsione di rilevazione delle deleghe al 2023 e il dato elettorale al 2025, il termine della rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione per l'accertamento della rappresentatività, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, è fissato al 31 dicembre 2024."
11.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
(Disposizioni a favore del personale dell'editoria)
1. Al fine di sostenere il settore dell'editoria ed in particolare della carata stampata e per fare fronte all'impatto derivante dalla digitalizzazione e alla riduzione degli addetti del settore stampa, nell'ambito delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, limitatamente agli 2024, 2025 e 2026 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 81, numero 416, possono accedere al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzia di stampa a diffusione nazionale, le quali hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera a), del Dlgs n.148 del 14 settembre 2015."
Art. 12
12.1
Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni militari professionali a carattere sindacale tra militari,».
12.0.1 (id. a 12.0.2)
Camusso, Tajani, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
"Art. 12-bis
(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)
1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."
12.0.2 (id. a 12.0.1)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 12-bis (Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)
- In considerazione della tempistica delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del pubblico impiego, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."
12.0.3
Camusso, Tajani, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
"Art. 15-bis
(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12.0.4
Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto, Garavaglia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 12-bis. (Proroga dei termini per il rinnovo degli organi degli enti regolamentati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153)
1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lett. I) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi".
Art. 13
13.1
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 13-bis
(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)
1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
Conseguentemente,
a) al comma 850, le parole «200.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
b) al comma 851, le parole «2 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 2 milioni per il 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis.
(Disposizioni in materia di contributo alle Regioni e Province autonome per il rincaro energia)
1. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
13.0.2 (id. a 13.0.3)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)
1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
13.0.3 (id. a 13.0.2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)
1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
13.0.4
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-bis.
(Proroga di termini in materia di limitazioni della circolazione stradale)
1. Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.»
Art. 14
14.1
Mancini, Zaffini, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Conseguentemente, al fine di rafforzare l'efficienza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, l'incremento di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 461.374,21 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del personale delle aree funzionali»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari ad euro 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
14.2
Orsomarso, Maffoni, Castelli, Tubetti
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2023 per il Ministero delle imprese e del made in Italy.».
14.0.1
Rastrelli, Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 14-bis
(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
14.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 14-bis.
1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:
"Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge».
14.0.3
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis
1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»
Art. 15
15.2
Al comma 1, sostituire le parole da:« è prorogato» fino a« n. 347 del 2003» con le seguenti:« può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»
15.3
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1°febbraio 2016, n. 13, al termine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali».».
15.4
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;
c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».
15.5
Sabrina Licheri, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, è sostituito dal seguente:
"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
15.0.1
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";
b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"
15.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga di termini in materia di mediazione)
1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024."»
15.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'acquisizione del numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato non è richiesta per le attività ricettive per le quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività.". ».
15.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. All'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";
b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".
15.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. All'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 31 dicembre 2024".».
15.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. All'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 le parole: "per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i venditori registrati sulla piattaforma".».
15.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. All'art. 16 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. A decorrere dalla data indicata dall'Articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.".».
15.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione.".».
15.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. All'art. 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11," sono inserite le seguenti: "determinata da negligenza del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". ».
15.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. All'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025".».
15.0.11
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 15-bis
(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
1. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n.85, è abrogato.".
15.0.12
Lorefice, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)
1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».
2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata.".»
15.0.13
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15 bis
(Proroga in materia di termini di lavoro portuale)
1. La disposizione di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n° 34 convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2024.
2. Dall'attuazione della presente disposizione/articolo/comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica/per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione/articolo/comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
15.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore)
1. Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'IVA e redditi, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
15.0.15
Testor, Pirovano, Borghesi, Garavaglia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Proroga termini per l'adeguamento degli statuti degli enti de Terzo settore)
1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».
15.0.16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Polo ospedaliero della città di Siracusa)
1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.
2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.
3. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»
15.0.17
Sabrina Licheri, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)
1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
15.0.18
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«15-bis
(Disposizioni in materia di Camere di commercio)
1. All'articolo 54-ter del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".
2. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino istituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";
b) all'articolo 14:
1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."
3. Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.
4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».
15.0.19 (id. a 15.0.20)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 15-bis.
(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)
1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».
15.0.20 (id. a 15.0.19)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Articolo 15-bis.
(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)
1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».
15.0.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 15 bis (Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 10-bis:
a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
15.0.22
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)
1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».
15.0.23 (id. a 15.0.24, 15.0.25)
Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)
1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »
15.0.24 (id. a 15.0.23, 15.0.25)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Proroga del termine per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)
1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".
15.0.25 (id. a 15.0.23, 15.0.24)
Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)
1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»
15.0.26
Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)
1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
15.0.27
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
"Art. 15 bis
(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.
15.0.28
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 15-bis.
(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-ter, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».».
15.0.29
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
(Proroga di termini in materia di contratti pubblici)
1. All'art. 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono eliminate;
b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'art. 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025».
15.0.30
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
((Differimento dell'obbligo di partita IVA per le associazioni che svolgono attività esclusivamente verso propri associati)
1. All'articolo 1, secondo periodo, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».».
15.0.31
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 15-bis
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole:« al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2024»
15.0.32
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Garavaglia, Borghesi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 15-bis (Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)
1. I termini di cui ai commi 7 e 13, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.
15.0.33
Dopo l'articolo, inserire:
«Articolo 15-bis
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».
Art. 16
16.0.1
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.».
16.0.2
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al terzo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
16.0.3
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
«1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».».
16.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato presso i Comuni terremotati)
1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
16.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Esclusione dall'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), degli immobili e fabbricati
di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali)
1. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».».
16.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Agevolazioni, anche di natura tariffaria
relativamente alle bollette dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas)
1. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».».
16.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Disposizioni per l'esenzione in favore delle utenze dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas localizzate in aree terremotate)
1. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.».
16.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Stabilizzazione del personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali
e i comuni di aree terremotate)
1. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».
16.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Interventi a favore di famiglie e imprese)
1. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».
16.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
ai comuni terremotati)
1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».».
16.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)
1. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.».».
16.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».
Coord. 1
Il Relatore
Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, le seguenti modificazioni.
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state già versate».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole: «le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa».
All'articolo 10:
al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso»;
al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» è inserita la seguente: «di».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204"» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"».
All'articolo 15:
alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» è inserita la seguente: «di».