Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 125 del 18/10/2023

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(Discussione e rinvio)

La relatrice SPINELLI (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Minasi, che si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.

Il testo del provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 indica la finalità della proposta, facendo riferimento al principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione.

L'articolo 2 estende le elargizioni e i benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Prevede, inoltre, che gli eventi dannosi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attesti il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.

L'articolo 3 individua i beneficiari delle speciali elargizioni. Nello specifico, sono designati come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalidità permanente.

Sono invece esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle modalità di corresponsione dei benefici, prevedendo che i benefici di natura economica siano erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 percento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

L'articolo 5 dispone la copertura degli oneri finanziari, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.