Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 123 del 17/10/2023

IN SEDE REFERENTE

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori De Priamo e altri, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Il primo dei cinque articoli di cui si compone il testo esplicita la finalità del provvedimento, ossia: "riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia".

L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata il 18 maggio di ogni anno. Il 18 maggio 1944 è infatti la data della conquista di Montecassino da parte delle truppe alleate, a seguito della quale i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese poterono avanzare nella vallata sottostante.

Nel medesimo articolo 2 si precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 stabilisce che, in occasione della Giornata, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possano promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza delle violenze e degli stupri di guerra del 1943-1944. In occasione della Giornata potranno, altresì, essere assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali eventi.

L'articolo 4 dispone una delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Nell'esercizio della delega - il cui termine è individuato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione specifica e analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto; disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo e ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto; determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.

L'articolo 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri finanziari (150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) e la relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.