Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 7 del 12/10/2023
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IN SEDE REFERENTE
(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 10.25 (testo 2) e 13.19 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede quindi se vi siano ulteriori richieste di intervento per illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.7 diretto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 4. L'articolo in esame, infatti, rappresenta un compendio dei vizi e degli errori del provvedimento in quanto interviene per aumentare le pene in relazione ad alcune fattispecie di reato, in particolare per quanto riguarda i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Come già ribadito anche in discussione generale, intervenire con un decreto-legge in materia penale rappresenta una distorsione delle disposizioni costituzionali, senza considerare che prevedere semplicemente l'aumento delle pene edittali senza risolvere le cause dei fenomeni non comporta alcuna efficacia dissuasiva ma si presenta come mera propaganda nei confronti dell'opinione pubblica a riprova del populismo penale che caratterizza l'azione di governo. Con specifico riferimento alla modifica introdotta all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti essa è chiaramente diretta a consentire, grazie all'aumento della pena massima da 4 a 5 anni, la misura della custodia cautelare in carcere e l'arresto in flagranza. Poiché lo scopo di tale modifica è esclusivamente repressivo, si dichiara sconcertato dal fatto che il governo non abbia svolto un'analisi di impatto di questa norma rispetto al potenziale aumento della popolazione carceraria. Ad oggi, infatti, il 30% dei detenuti è in carcere per reati di droga e tale percentuale rappresenta la cifra più alta di tutti i paesi europei. Ricorda inoltre come tale percentuale sia comunque più bassa dei dati del 2011 quando l'Italia fu condannata dalla Corte EDU nel caso Torreggiani per le condizioni di sovraffollamento delle sue carceri. Poiché, come più volte rimarcato, per alleggerire la popolazione carceraria in seguito a tale pronuncia giudiziaria si era proceduto alla riduzione delle pene proprio per i reati di cui all'articolo 73 di lieve entità, è del tutto ragionevole ritenere che le modifiche apportate con questo decreto-legge produrranno un'esplosione dei detenuti, ponendo ulteriormente in difficoltà il sistema carcerario italiano.
Il senatore VERINI (PD-IDP), nell'illustrare i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 4.0.1, invita tutti i Gruppi parlamentari a valutarne l'approvazione in quanto riguarda la possibilità di intervenire per ridurre la circolazione di armi private nel Paese. Precisa inoltre che l'emendamento non riguarda la circolazione di armi per uso sportivo o venatorio. Ridurre la circolazione di armi tra privati comporterebbe un'operazione di prevenzione rispetto a reati commessi in ambito familiare - come ad esempio i femminicidi - o in contesti di vicinato - come le liti condominiali; tale effetto preventivo, peraltro, verrebbe ad esplicarsi anche in contesti degradati in cui moltissimi giovani vengono dotati di armi da fuoco, utilizzate poi per commettere reati di forte allarme sociale. La proposta emendativa 4.0.1, inoltre, introduce specifici obblighi di informazione e consente, attraverso l'accesso incrociato a diverse banche dati, di monitorare in tempo reale da parte degli organismi preposti l'acquisto di armi effettuato da soggetti già segnalati come ad esempio gli stalker.
Interviene brevemente la senatrice MAIORINO (M5S) per aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.1.
Il senatore LISEI (FdI) illustra l'emendamento 4.12 (testo 2) che rende evidente come, per la sua forza politica, il contrasto ad alcuni reati pericolosi per la sicurezza urbana rappresenti una assoluta priorità, diversamente da altri movimenti politici che hanno invece a cuore esclusivamente la situazione della popolazione carceraria. Osserva infatti, per inciso, che la modifica operata dall'articolo 4 del decreto-legge sull'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti non ha comportato sinora alcuna esplosione della popolazione carceraria, benché sia già in vigore. Infatti l'articolo 73, comma 5, come modificato dal provvedimento in esame, consente ai magistrati la mera possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, lasciando tale scelta al ponderato giudizio dei giudici, i quali applicano le misure cautelari in carcere come extrema ratio. Pur rispettando la posizione ideologica di alcune forze politiche che si battono per la legalizzazione degli stupefacenti, osserva che il pericolo di un sovraffollamento carcerario non può rappresentare un ostacolo all'attività del legislatore il quale, legittimamente, interviene sulla normativa in vigore per individuare possibili soluzioni al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. Per alleggerire o svuotare le carceri si arriverebbe al paradosso di eliminare progressivamente tutti i reati. L'emendamento 4.12 (testo 2), invece, è diretto a risolvere un problema molto sentito dai cittadini, che è quello dello spaccio di strada, fenomeno che è quasi sempre ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti, in quanto, per dimostrare le plurime cessioni di droga, occorrerebbero indagini molto lunghe e impegnative da parte delle forze dell'ordine. Il combinato disposto delle norme introdotte dal decreto-legge in esame e della modifica proposta nell'emendamento 4.12 (testo 2) consentirebbe invece di applicare allo spaccio di strada, che rappresenta comunque un reato di forte allarme sociale, le pene più gravi già previste dall'articolo 73: è legittimo infatti ritenere che se la detenzione di sostanze stupefacenti è condotta con finalità di lucro sia esclusa la lieve entità del fatto. Ricorda infine che l'ordinamento vigente, in applicazione della funzione rieducativa della pena, già prevede dei percorsi in comunità per i detenuti tossicodipendenti.
La senatrice LOPREIATO (M5S) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 5 del provvedimento, che a suo parere interviene con misure propagandistiche senza risolvere il problema della delinquenza minorile e delle situazioni di degrado sempre più frequenti nel nostro Paese. L'approccio meramente propagandistico è evidente in particolare nell'articolo 5, in quanto introduce strumenti di dubbia utilità per sconfiggere la delinquenza minorile come il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, il cui controllo appare difficile se non impossibile. Anche la previsione dell'avviso orale del questore nei confronti del minore infradodicenne, a suo parere, rappresenta una mera enunciazione propagandistica che, nella migliore delle ipotesi, non avrà effetto, ovvero provocherà un irrigidimento ulteriore da parte del minore.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 5, i quali sono diretti a integrare il testo del decreto-legge per intercettare la devianza giovanile senza snaturare il sistema penale minorile che rappresenta un'eccellenza del sistema giuridico italiano. Infatti, l'emendamento 5.4, ad esempio, secondo le indicazioni di alcuni auditi integra le previsioni dell'articolo 5 prevedendo che in caso di applicazione di misure preventive sia avvertito anche il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni, affinché ne sia informato laddove dovesse poi procedere all'apertura di un fascicolo. Il suo Gruppo infatti non è pregiudizialmente contrario alla previsione di misure di prevenzione che prevengano una risposta penale per quanto riguarda i reati minorili. La propria parte politica contesta invece, in via generale, l'atteggiamento della maggioranza che facendo strame di ogni principio di proporzionalità del diritto penale, ha intenzione di punire allo stesso modo i piccoli spacciatori di strada e i grandi narcotrafficanti. Con riferimento all'articolo 5, ad esempio, le criticità riguardano in particolare l'ammonimento per gli infradodicenni in quanto tale strumento non sembra utile a contrastare la delinquenza minorile: per questo nell'emendamento 5.23 si propone non già di convocare il minore bensì di convocare i genitori e, coinvolgendo la famiglia, anche a fini più generali di prevenzione.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), illustrando gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6, ribadisce come anche questa disposizione evidenzi il percorso sbagliato scelto dal governo per il contrasto alla delinquenza minorile. L'aumento delle pene, l'incremento della custodia cautelare in carcere, rappresentano un approccio antitetico rispetto a quello che ha ispirato la giustizia minorile italiana, fin dalla sua istituzione diretta alla rieducazione del minore, in cui il carcere rappresenta l'extrema ratio. Inoltre, come già ampiamente rappresentato negli interventi precedenti, il sistema carcerario minorile non dispone di risorse sufficienti per sostenere un aumento dei minori detenuti: per questa ragione, gli emendamenti presentati propongono soluzioni alternative, strutturali, in comunità per assicurare ai giovani la possibilità di reinserimento sociale ed evitare il sovraffollamento nelle carceri.
La senatrice LOPREIATO (M5S) interviene per ribadire che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6 sono tutti diretti a sottolineare la posizione secondo cui l'ordinamento italiano applica il principio di residualità della pena detentiva per i minori in quanto obiettivo primario è la rieducazione dei giovani che delinquono e il loro reinserimento nella società.
Il senatore LISEI (FdI) illustra l'emendamento 6.19, elaborato a seguito delle audizioni, il quale prevede, in coerenza con quanto già previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, la possibilità di adottare misure cautelari con riferimento ai reati commessi da minori che prevedono la pena non inferiore nel massimo a 3 anni. Al riguardo, sottolinea che l'abbassamento della soglia per l'applicazione di misure cautelari per i minori, è funzionale anzitutto all'attivazione di soggetti, come gli assistenti sociali, che hanno il compito istituzionale di recuperare il minore stesso: la proposta non è, cioè, diretta ad aumentare la custodia in carcere, che non rappresenta infatti l'unica misura cautelare prevista nel nostro ordinamento, bensì alla rieducazione dei giovani che delinquono. Con riferimento all'emendamento 6.28, segnala che la proposta è diretta a realizzare esigenze special-preventive e general-preventive, prevedendo la possibilità di graduare l'attenuante ad effetto speciale della minore età prevista dall'articolo 98 del codice penale. Non tutti i minori, infatti, sono uguali e pertanto deve essere lasciata alla discrezionalità del giudice la valutazione circa la diminuzione della pena per la minore età, soprattutto se i minorenni che delinquono non mostrano resipiscenza ovvero sono prossimi alla maggiore età. È questo il caso, ad esempio, di un recente fatto di cronaca avvenuto a Bologna in cui una ragazza è stata uccisa a coltellate da un proprio coetaneo al quale, pur non mostrando alcun segno di pentimento, è stata applicata l'attenuante di cui all'articolo 98.
La senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra l'emendamento 7.4, diretto a precisare, dal punto di vista procedurale, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nel caso in cui si proceda per i reati previsti dall'articolo 609-decies, primo comma del codice penale, ovvero per tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento o il possibile pregiudizio per un minorenne nella commissione di reati da parte degli adulti. Chiede infine di considerare illustrati i propri emendamenti riferiti all'articolo 8.
Il senatore CATALDI (M5S) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 7, diretti ad assicurare la più ampia tutela e protezione a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale. Il tema della decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale è infatti di notevole delicatezza e deve essere sempre affrontato con equilibrio. Contrariamente alle critiche che spesso gli sono rivolte, infatti, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto un approccio equilibrato tra garantismo e giustizialismo, tanto che per la prevenzione dei fenomeni disciplinati dal decreto-legge in esame ha proposto misure per il reinserimento sociale, la rieducazione ma anche l'istituzione di piani di edilizia carceraria finalizzati a risolvere problemi endemici del sistema italiano. Non occorre infatti cedere a perversioni legalitarie, ma valutare l'offensività della condotta secondo i principi rigorosi della dottrina generale del diritto penale, in particolare quando la selezione dei fatti puniti con la privazione della libertà personale siano compiuti da minori.
I restanti emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 7 si intendono illustrati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.