Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 6 del 11/10/2023

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 878

 

G/878/1/1 e 2

Giorgis, Parrini

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 878, recante Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

     premesso che:

          il territorio del Comune di Caivano (NA) soffre da anni una condizione di profondo disagio, che ha determinato un forte aumento del tasso di delitti contro la persona e il patrimonio commessi da minorenni, come testimoniato da recenti dolorosi fatti di cronaca;

          l'aumento del tasso di criminalità minorile rappresenta il punto di emersione di una dinamica più profonda e complessa, che attiene alla condizione strutturale di disagio - e degrado - di territori caratterizzati da scarsa coesione sociale, elevati tassi di dispersione e abbandono scolastico, cronica carenza di infrastrutture sociali e materiali nonché da strutturale debolezza delle prestazioni pubbliche e private in ambito educativo, scolastico, culturale e ricreativo;

          le politiche per la sicurezza e la legalità devono dunque necessariamente assumere un carattere strutturale e integrato, che unisca il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio ad efficaci politiche per la coesione e l'inclusione sociale; l'effettiva garanzia della sicurezza e della legalità è infatti intimamente connessa - in termini di vera e propria coessenzialità - a una altrettanto efficace garanzia dell'effettività del principio di solidarietà e dei diritti fondamentali attinenti all'istruzione e allo svolgimento della personalità in ambito educativo, culturale e ricreativo;

          pertanto, al rafforzamento e al finanziamento di adeguate politiche sociali deve accompagnarsi un intervento strutturale che rafforzi la presenza dello Stato sul territorio, rendendola permanente, riconoscibile, adeguata in termini dimensionali e coerente con una dinamica non soltanto repressiva ma anche cooperativa e solidale tra Stato e comunità,

     impegna il Governo

          ad adottare ogni opportuna misura per rafforzare in modo strutturale la presenza dello Stato sul territorio, anche attraverso il potenziamento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del Comune di Caivano e dei comuni limitrofi nonché, se del caso, attraverso l'estensione a tali territori - adeguata in termini di organico e formazione del contingente - dell'operazione "Strade sicure".

G/878/2/1 e 2

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Il Senato,

     premesso che:

     esaminato il provvedimento A.S. 878, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

          il Capo II del provvedimento in esame reca Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità minorile;

          è compito delle istituzioni assicurare la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni presenti su tutto il territorio italiano, intervenendo in particolar modo nelle aree che presentano criticità sotto il profilo economico e socio culturale, con un'azione preventiva della violenza giovanile;

          appare necessaria e indifferibile la realizzazione di una strategia condivisa fra le varie istituzioni pubbliche -amministrative, giudiziarie e di polizia - volta a favorire dei percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa, nonché a preservare l'integrità morale, fisica e psichica dei minori residenti in tutte le città italiane;

          risultano già essere state adottate soluzioni volte a garantire un coordinamento fra enti e soggetti che affrontino il tema della condizione minorile, sotto la guida del Prefetto;

     impegna il Governo:

     ad intervenire con gli strumenti opportuni affinchè, nell'ambito delle Prefetture delle città capoluogo di provincia e delle città metropolitane siano costituiti osservatori sulla condizione minorile, presieduti dal Prefetto e composti dagli enti e i soggetti esperti sul tema, che fungano da coordinamento fra i vari livelli di governo e di amministrazione del territorio, per consentire una pianificazione e attuazione delle strategie operative funzionalmente calibrate sulla specificità dei territori.

G/878/3/1 e 2

Bucalo

Il Senato,

          in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

     premesso che:

     al Capo III recante "Disposizioni in materia di offerta educativa" e nello specifico l'articolo 10 recante "Disposizioni concernenti gli interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud";

     considerato che:

     il comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di 12 milioni di euro per l'anno 2023, per il supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR;

          tenuto conto:

     della complessità delle procedure per la realizzazione dei progetti relativi al PNRR e soprattutto quanto risulta fondamentale il supporto del suddetto personale ATA per l'attuazione di Agenda Sud.

     impegna il Governo a:

     valutare l'opportunità di prorogare, fino al termine dell'anno scolastico in corso o in subordine fino al termine delle attività scolastiche, gli incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud.

G/878/4/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

          l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

          risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul Welfare da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

          il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

     impegna il Governo:

     ad adottare iniziative per rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative volte ad analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori ed il fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, anche coinvolgendo figure professionali adeguate.

G/878/5/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

          strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

          da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

     impegna il Governo:

     a porre in essere iniziative volte a prevedere, con cadenza periodica, un monitoraggio e - ove opportuno - un reindirizzo delle politiche svolte a disincentivare azioni e comportamenti violenti di minori e contrastare la dispersione scolastica, da mettere in atto nelle singole scuole attraverso l'analisi dei dati relativi agli indicatori dei Bisogni educativi speciali (Bes) monitorati dall'Istat e dei dati raccolti e trasmessi dalle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli assistenti sociali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

G/878/6/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

          strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

          da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

     impegna il Governo:

     ad adottare le iniziative di competenza per prevedere specifiche équipe territoriali formate da docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, psicologi, sociologi, pedagogisti, per progettare sul territorio ed adottare diffusamente percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili a contrastare la diffusione di comportamenti violenti di minori e l'abbandono scolastico.

G/878/7/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

          strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

          da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

     impegna il Governo:

     ad attivare, nei primi provvedimenti utili, tutte le iniziative di competenza necessarie per un piano di assunzioni straordinario di assistenti sociali e di figure formate per intervenire in contesti familiari a rischio di devianza e contrastare la dispersione scolastica, aumentando il personale dedicato e promuovendo iniziative educative, culturali, sportive e sociali nelle aree a rischio volte a disincentivare azioni e comportamenti violenti messi in atto da minori.

G/878/8/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

          la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

          questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

          si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

     impegna il Governo:

     in occasione dell'adozione dei primi provvedimenti utili, ad intraprendere iniziative a supporto delle istituzioni scolastiche affinché si riuniscano sotto un unico patto educativo territoriale, culturale, sociale e di legalità, con l'obiettivo di potenziare l'azione dei presidi culturali sul territorio in coordinamento con operatori del terzo settore, enti locali, biblioteche, librerie, teatri, spazi aperti, parchi, associazioni, centri sportivi, educativi e di politiche attive del lavoro.

G/878/9/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

          la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

          questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

          si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

     impegna il Governo:

     a sostenere i comuni e i dirigenti scolastici nell'organizzazione di supporto alle scuole mediante attività extrascolastiche, con priorità nei territori che presentano problematiche socio-economiche rilevanti.  

G/878/10/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

          per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

          la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

     impegna il Governo:

     ad adottare iniziative per prevedere che le scuole di ogni ordine e grado possano essere messe nelle condizioni di attivare un processo di monitoraggio, fin dal momento dell'iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, dei possibili rischi di devianza e delle difficoltà registrate all'interno dei contesti familiari, anche attraverso la collaborazione con i consultori familiari, al fine di raccogliere tempestivamente i segnali di disagio minorile, attivare le opportune segnalazioni reciproche e mettere in campo adeguate politiche sociali, in coordinamento con gli enti locali.

G/878/11/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

          per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

          la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

     impegna il Governo:

     ad adottare iniziative per attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti.

G/878/12/1 e 2

De Cristofaro, Cucchi, D'Elia, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

          in sede di discussione del Disegno di Legge recante la Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

     premesso che.

          il tema del disagio/contrasto  al  disagio  giovanile  e  alla  violenza  è  un  problema  complesso  e  multifattoriale, da affrontare in chiave preventiva e sistemica prima che diventi "reato da reprimere";

          la sicurezza è una premessa per la vita sociale di un quartiere-città, ma non può essere data per scontata, in quanto va costruita attraverso  investimenti  educativi  e  costruendo  reti  di  solidarietà  socio  educativa;

          l'educazione  alla  cittadinanza  è  in  tal  senso  il  contesto  entro  cui  promuovere  una  cultura  della sicurezza e della legalità ispirate ai valori della convivenza, del dialogo, della solidarietà, del rispetto reciproco;

          le risorse attualmente a disposizione risultano completamente insufficienti per affrontare adeguatamente i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico;

          gli investimenti in risorse culturali, sociali ed educative, hanno il limite  di essere concepiti come misure emergenziali, a fronte di problemi endemici decennali. Le risorse attribuite all'interno del Decreto non garantiscono stabilità nel medio e lungo termine. Questo rischia di vanificare l'efficacia e la sostenibilità dell'intervento stesso,

     considerato che:

          non abbiamo evidenze sull'efficacia della misura detentiva pensata per famiglie che non mandano i  figli a scuola; il coinvolgimento delle famiglie è decisivo, ma vanno predisposte misure ad hoc e ben contestualizzate;

          il disagio giovanile non si risolve con la punizione/repressione: va intercettato quando si manifesta fin ai primi anni di vita offrendo alternative e costruendo possibilità e curando la costruzione di una rete di supporto per le famiglie che funga da "garante-sociale" anche per i ragazzi;

          la sicurezza percepita da chi abita città a rischio si costruisce favorendo sistemi/reti di cura solidali, strutturali e sostenibili a lungo termine, ma anche infrastrutture sociali, economiche, culturali capaci di offrire opportunità a tutte e tutti indistintamente dal ceto sociale di provenienza,

     impegna il Governo:

          a valutare la necessaria opportunità di investire risorse significative per costruire ambienti educativi e scolastici capaci  di  collaborare  e  comunicare  con  le  famiglie,  nel  rispetto  della  complessità  e dell'eterogeneità dei contesti educativi e scolastici contemporanei;

 a costruire patti educativi di comunità che possano favorire una rete che si prenda cura dei cittadini e non a utilizzare solo strumenti sanzionatori e repressivi, perché il Decreto non riflette seri sforzi per un'efficace prevenzione educativa.

G/878/13/1 e 2

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

     premesso che:

     in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

          l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

          risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul Welfare da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

          il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

     impegna il Governo:

     ad adottare iniziative per prevedere una rete di aiuto alle persone e alle famiglie che vivono in territori caratterizzati da forte disagio, favorendo il coordinamento delle politiche sociali, politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo, tenuto conto altresì del supporto che può essere erogato anche attraverso attività organizzate dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Art. 1

1.1

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio del Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e nei comuni limitrofi»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e con comuni interessati»;

          c) al terzo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

1.3

Aloisio, Maiorino, Cataldi

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.».

1.2

Nave, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla»;

          b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario.».

1.4

Pirovano, Matera

            Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» con le seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,».

1.5

Pirovano, Matera

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» con le seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

1.6

Nave, Bilotti

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          «3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine, il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

          3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.

          3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

          3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma 3-quater si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

          3-sexies. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

1.7

De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. In considerazione dell'importanza della promozione della pratica sportiva come strumento di prevenzione del disagio giovanile e del degrado urbano, il Ministro dello sport e dei giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adottare nuovi bandi volti a riqualificare aree ed impianti sportivi degradati o per la realizzazione di nuove strutture sportive nonché per la creazione di parchi o percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale. Per le finalità di cui al presente comma possono essere utilizzate le eventuali economie derivanti dall'Investimento 3.1 della Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 del PNRR.».

1.8

Nave, Bilotti

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti,».

1.9

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale, Parrini, Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, dopo le parole "Corpi civili dello Stato", aggiungere le seguenti "in accordo con le molte realtà operanti, anche su base volontaria, sui territori, la cui attività è fortemente animata da intenti socio-educativi";

          b) al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo "Al fine di garantire al territorio un presidio di educazione permanente, stabile e duraturo, le Università realizzano i progetti con le numerose realtà già operanti nel territorio e il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 50 unità di personale non dirigenziale  tra educatori e pedagogisti, da utilizzare anche nei comuni limitrofi e favorire dei Patti educativi di comunità."

     Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

          «10-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dai commi 5 e 6, nel limite massimo di 2 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190.».

1.10

D'Elia, Giorgis, Crisanti, Rando, Verducci, Valente

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, dopo  le  parole: «Corpi  civili  dello  Stato», aggiungere le seguenti: «e  dalle Associazioni  e  gruppi  sportivi  presenti  sul  territorio,  favorendo  l'interazione  con  gli  istituti  scolastici  e  il  Terzo  settore.».

1.12

Nave, Maiorino, Cataldi

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale».

1.13

Aloisio, Maiorino, Cataldi

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023" il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.».

1.14

Nave, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

          «5-bis. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità di sostegno e supporto per garantire la partecipazione alle attività del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano ai minori, in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti nel comune di Caivano, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1.».

1.15

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 6, dopo le parole: «nell'area del Comune di Caivano», inserire le seguenti: «e dei comuni limitrofi».

     Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «cinque milioni», con le seguenti: «dieci milioni».

1.16

Pirovano, Matera

Al comma 6, sostituire le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» con le seguenti: «nella regione Campania».

1.17

Potenti, Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          "7-bis: Al fine di rendere attuabili ed efficaci gli obiettivi di ordine pubblico e sicurezza, anche tramite strumenti di prevenzione dei fenomeni criminosi, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 3 unità di personale non dirigenziale con la qualifica di assistente sociale.

     Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: "pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "pari a euro 280.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 800.500 annui a decorrere dall'anno 2024."

1.18

Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

          "7-bis. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla  legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.".

1.19

Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, è autorizzata la spesa di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente, pari a 650.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.20

Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono autorizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.».

1.21

Nave, Bilotti

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana,nel limite di spesa previsto dal comma 1.».

1.22

Valente, Giorgis, Parrini

Sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.».

1.23

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 8, sostituire le parole: «il Comune di Caivano è autorizzato», con le seguenti: «il Comune di Caivano e i comuni limitrofi sono autorizzati».

     Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole «pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui» con le seguenti «pari a euro 450.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 1.640.000 annui».

1.24

Nave, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 15 unità con il profilo di assistente sociale»;

          b) al comma 10, sostituire le parole: «euro 138.900» con le seguenti: «euro 277.800» e le parole: «euro 555.400» con le seguenti: «euro 1.110.800».

1.25

Nave, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali»;

          b) al comma 10, sostituire le parole: «euro 138.900», con le seguenti: «euro 277.800» e le parole: «euro 555.400», con le seguenti: «euro 1.110.800».

1.26

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.27

Potenti, Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a provvedere all'acquisto delle dotazioni indispensabili per consentire al medesimo personale lo svolgimento delle attività di istituto."

     Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: "pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "pari a euro 438.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 655.400 annui a decorrere dall'anno 2024."

1.28

Nave, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il Comune di Caivano è autorizzato a istituire un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.»;

          b) al comma 9, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis»;

          c) al comma 10:

          1) sostituire le parole: «commi 8 e 9» con le seguenti: «commi 8, 8-bis e 9»;

          2) sostituire le parole: «euro 138.900» con le seguenti: «euro 277.800» e le parole: «euro 555.400» con le seguenti: «euro 1.110.800».

1.29

Nave, Bilotti

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «10-bis. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi ai fini dell'istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano, con sede nel territorio dell'omonimo comune, la cui operatività è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2024.

          10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

1.30

Mazzella, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

          «10-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento pari al 30% dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.31

Nave, Bilotti

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

          «10-bis. Il Comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.»

1.32

D'Elia, Valente, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Malpezzi, Mirabelli, Parrini, Rando, Rossomando, Verducci, Verini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «10-bis. Il Ministero per la per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in raccordo con la Regione Campania provvede ad istituire un centro antiviolenza nel Comune di Caivano.».

1.0.1

Scurria, De Priamo, Lisei, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)

          1. L'Agenzia Nazionale dei Giovani destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

          2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del Comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

          3. L'Agenzia Nazionale dei Giovani è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

          4. La Regione collabora con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

          5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 2

2.1

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «con una o più Università statali aventi sede in Campania», inserire le seguenti: «, in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

2.2

Valente, Giorgis, Parrini

Al comma 1, sostituire le parole: «specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado», con le seguenti: «specifici percorsi di supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado nonché, presso queste ultime, di orientamento universitario» e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nei percorsi di cui al periodo precedente è previsto altresì il coinvolgimento delle famiglie, al fine di costruire in maniera integrata interventi che puntino alla costruzione di responsabilità condivisa.».

2.3

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti», con le seguenti: «percorsi di orientamento universitario di stampo pedagogico finalizzati al supporto educativo, formativo, sociale, culturale e psicologico degli studenti.».

2.4

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «percorsi di orientamento universitario», inserire le seguenti: «di stampo pedagogico», dopo le parole: «finalizzato al supporto», inserire le seguenti: «educativo, formativo», e dopo le parole: «sede in Campania», aggiungere le seguenti: «in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

2.5

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito sottoscrive un accordo di programma con una o più scuole secondarie di secondo grado aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di primo grado.».

     Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2015 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.6

Scurria, De Priamo, Lisei, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed educativo dei giovani di Caivano attraverso progetti mirati, corsi di formazione, iniziative culturali e altre attività volte a migliorare le opportunità e la qualità della vita dei giovani residenti, una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, determinata annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alla popolazione giovanile e alle esigenze specifiche del territorio, è destinata al Comune di Caivano. La Regione è responsabile dell'attuazione e della gestione dei fondi assegnati a Caivano in conformità con le linee guida stabilite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

2.7

Scurria, De Priamo, Lisei, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di promuovere ulteriormente l'educazione e la formazione dei giovani residenti nel Comune di Caivano, la Regione è tenuta a collaborare con istituti di istruzione superiore e organizzazioni educative per sviluppare corsi di formazione mirati per i giovani stessi.».

2.8

Nave, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e del mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del Comune di Caivano e nei comuni limitrofi, attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

Malpezzi, Giorgis, Parrini, Valente, Scalfarotto, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

          1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

          2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

          4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

          5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.2

Valente, Giorgis, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 2-bis

(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

          1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di programma con i Centri per l'Impiego, con le Agenzia per il Lavoro e con gli Enti di Formazione Professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.».

Art. 3

3.1

Scalfarotto, Gelmini

Sopprimere l'articolo.

3.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

3.3

Bilotti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire la parola: «quattordicesimo», con la seguente: «sedicesimo».

3.6

Pirovano, Matera

            Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni».

3.7

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al provvedimento di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.».

3.8

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «le parole da: "per la vendita" a "decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309", sono sostituite dalle seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" e».

3.9

Pirovano, Matera

            Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 73», con le seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73».

3.10

De Rosa, Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.11

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: «3-bis) al comma 7, le parole "può essere", sono sostituite  con le parole " è sempre".».

3.12

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Stefani, Potenti

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis: Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo delle città, i Comuni che alla data del 31 ottobre 2023 non rispettano gli standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti dalla normativa vigente, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, un numero di unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale tale da garantire la presenza di almeno due addetti ogni 3.000 residenti.

          2-ter: A parziale copertura degli oneri previsti per le assunzioni di cui al comma 2-bis, quantificata nell'importo massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

          2-quater: Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite le modalità di distribuzione del contributo di cui al periodo precedente.».

3.13

Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le guardie giurate particolari di cui al primo comma dell'articolo 133 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunicano alle forze dell'ordine o ai servizi di emergenza sanitaria la posizione e lo stato di salute di coloro che, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, segnalino di essere in pericolo all'interno o all'esterno della propria abitazione, anche qualora la situazione di pericolo riguardi altre persone.».

3.14

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al comma 2 bis dell'art. 7 del D. lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3500 euro.»

3.15

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Stefani, Potenti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis: Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".»

3.16

Pirovano, Stefani, Tosato, Spelgatti, Potenti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli anni 2024-2027, per i comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non rispettano gli standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti dalla normativa vigente, non rileva, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557 -quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per l'assunzione di addetti di polizia locale finalizzata all'adeguamento agli standard essenziali di cui sopra.».

3.17

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Stefani, Potenti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis: All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

3.0.1

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Osservatorio sulle periferie italiane)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie italiane, di seguito Osservatorio, con il compito di monitorare lo stato delle periferie dei comuni italiani, comparandone la demografia, il tasso di istruzione, le dinamiche del lavoro e il disagio giovanile, nonché con il compito di incentivare e proporre attività ed iniziative finalizzate al recupero culturale delle aree che presentano povertà educativa e criticità sociali.

          2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online sul proprio sito web, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

          3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la costituzione dell'Osservatorio e i relativi compiti.

          4. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 4

4.1

Lopreiato, Bilotti, Cataldi

Sopprimere l'articolo.

4.2

Scalfarotto, Gelmini

Sopprimere l'articolo.

4.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

4.4

Lopreiato, Cataldi

Sopprimere il comma 1.

4.5

Lopreiato, Cataldi

Sopprimere il comma 2.

4.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 2.

4.7

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere il comma 3.

4.8

Lopreiato, Cataldi

Sopprimere il comma 3.

4.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 3.

4.10

Unterberger, Spagnolli, Patton

Sopprimerer il comma 3.

4.11

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 85 bis del decreto del Presidente 9 ottobre 1990, n. 309, le parole "esclusa la fattispecie di cui al comma 5" sono soppresse.»

4.12 (testo 2)

Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Non possono considerarsi di lieve entità i fatti con finalità di lucro.».

4.12

Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Non possono considerarsi di lieve entità se dal possesso delle sostanze di cui al presente articolo derivano condotte con finalità di lucro.».

4.13

Potenti, Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 337 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al primo comma a sottoporsi a un controllo stradale o nautico, a una verifica sul possesso di titoli di viaggio o ad altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a sei mesi. ».

4.14

Potenti, Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

         «3-bis. All'art. 340 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          "Salvo che costituisca diverso e più grave delitto, le pene di cui al presente articolo si applicano a chiunque, con violenza, minaccia od ogni altra condotta molesta avente come finalità la richiesta di denaro o diversa utilità, condiziona o limita all'utenza la fruizione o l'ordinato accesso di un ufficio o servizio di cui al primo comma o l'uso di postazioni automatizzate ad essi funzionali.».

4.15

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis.: "All'articolo 28-bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dopo le parole: "decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251," sono aggiunte le seguenti: "nonché di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990.».

4.0.1

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, D'Elia, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

          1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

          b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

          «Art. 1-bis. - 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

          2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

«Art. 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

          1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 35:

          1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

          2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

          3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

          b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva.».

«Art. 4-quater.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

          1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

«Art. 4-quinquies.

(Ambito di applicazione)

          1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

          a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

          b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

          c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

          d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

          e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.».

Art. 5

5.1

Bilotti

Sopprimere l'articolo.

5.2

Scalfarotto, Gelmini

Sopprimere l'articolo.

5.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

5.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso «3-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;

          b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;

          c) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.».

5.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "3-bis", dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

          «E' fatto obbligo  di  dare  avviso  al  competente Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche al fine di valutare l'attivazione degli  strumenti previsti dall'articolo 25 R.D. 1404/1934».

5.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

     Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: «e 6-bis».

5.7

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis,», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

5.9

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "6-bis", sostituire le parole: «condannato anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «definitivamente condannato».

5.10

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso "6-bis"sostituire le parole: «di cui al comma 6», dalle seguenti: «per le persone, i minorenni e le famiglie»; al capoverso 6-ter, dopo le parole: «il giudice», inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».

          Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenne, è opponibile davanti al tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.».

          Al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

          «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie competente.».

          Al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

          «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie competente.».

5.11

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "6-bis" dopo le parole: «al tribunale di cui al comma 6» inserire le seguenti: «, ovvero nei casi di soggetto minore di età al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,».

5.12

Pirovano, Matera

            Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «dispositivi per le comunicazioni dati e voce», con le seguenti: «dispositivi per le telecomunicazioni».

5.13

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis», sopprimere le parole: «, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale».

5.14

Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.».

5.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso "6-ter", sostituire le parole:«due anni», con le seguenti: «sei mesi».

5.16

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'art. 4 dopo la lettera i ter) è aggiunta la lettera i quater): ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990; all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6 -bis»;

5.17

Lopreiato, Cataldi

Al comma 2, dopo le parole: «nei confronti di altro minorenne,» inserire le seguenti: «previo ascolto dell'interessato, di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad adeguata motivazione che ne giustifichi il provvedimento,».

5.18

Lopreiato, Cataldi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, sono comunque applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 330 e 333 del codice civile.»

5.19

Scalfarotto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, ».

5.20

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere i commi da 5 a 9

5.21

Lopreiato, Cataldi

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5.22

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5.23

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire i commi da 5 a 9 con il seguente:

          «5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore.».

5.24

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          «Il questore comunica al Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.».

5.25

Lopreiato, Cataldi

Al comma 8, premettere le seguenti parole: «Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui ai commi 2 e 5».

5.26

Pirovano, Matera

Al comma 8, premettere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

5.27

Bilotti

Sostituire il comma, 8 con il seguente:

          «8. Quando il soggetto già raggiunto dall'avviso orale di cui all'articolo 3, comma 3-bis, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e già destinatario di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, reitera le condotte, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.».

Art. 6

6.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo.

6.2

Bilotti

Sopprimere l'articolo.

6.3

Scalfarotto, Gelmini

Sopprimere l'articolo.

6.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

6.5

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.6

Scalfarotto, Gelmini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

          «1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

6.7

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: Articolo 6. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal servizio sanitario nazionale.».

6.8

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 22, comma 4, le parole "per un tempo non superiore a un mese" sono soppresse».

          Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera 0a), e comma 1, lettera c), numero 2, si applicano alle misure cautelari eseguite a far data dalla entrata in vigore del presente decreto.»

6.9

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.11

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni»;

          b) sopprimere le parole da: «nonché per uno dei delitti» fino alla fine del periodo.

6.12

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «quattro anni».

6.13

Scalfarotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera b);

          b) alla lettera c), sopprimere il numero 2).

6.14

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.15

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

 Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la lettera b) con le seguenti: "b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis: qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso della stessa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psicosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili";

          b-bis) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Qualora le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista";

          b) sopprimere la lettera c).

6.16

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zampa

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, anche fuori dei predetti limiti edittali, per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336; 337 e 582, 585 codice penale nonché per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

          b) sopprimere la lettera c).

6.17

Scalfarotto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente. "3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».

6.18

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zampa

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 3 nonchè per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale."

6.19

Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «tre anni»

6.20

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive motivazioni" sono soppresse.»

6.21

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.22

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.23

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

6.24

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere le parole: «al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei»»;

          b) dopo la parola: «336» inserire le seguenti: «, primo comma»;

          c) dopo le parole: «articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

          d) sopprimere il numero 2).

6.25

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,».

6.100

I Relatori

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole : «agli articoli 336» inserire le seguenti: «, primo comma».

6.26

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,», aggiungere le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale nel caso in cui concorra una delle circostanza aggravanti previste dall'articolo 577 del codice penale, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite,».

6.101

I Relatori

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;».

     Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.27

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

6.28

Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 98 del codice penale, primo comma, le parole: «ma la pena e` diminuita» sono sostituite dalle seguenti: «ma la pena e` diminuita fino a un terzo».».

6.29

Scalfarotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2), del presente articolo non si applicano alle misure cautelari in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

Art. 7

7.1

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso», inserire le seguenti: «il Tribunale per i Minorenni e se costituito».

7.2

Pirovano, Matera

         Al comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni».

7.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «1-bis. "Allo stesso modo il Procuratore della Repubblica procede in tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento a qualunque titolo di minorenni nella commissione di reati da parte di adulti nonché quando emerga notizia di grave pregiudizio per un minorenne".

          1-ter. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale il testo le parole "il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni "sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore della Repubblica dispone sollecitamente la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni degli atti necessari ai fini dell'esercizio delle azioni di sua competenza».

7.4

Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: "il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni", con le seguenti: «il procuratore della Repubblica dispone sollecitamente la trasmissione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni degli atti necessari ai fini dell'esercizio delle azioni di sua competenza. Allo stesso modo il procuratore della Repubblica procede in tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento a qualunque titolo di minorenni nella commissione di reati da parte di adulti, nonché quando emerga notizia di grave pregiudizio per un minorenne.»

7.0.1

Lopreiato, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

          1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 416-bis, è aggiunto il seguente comma: «La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore, salvo che il giudice non disponga altrimenti valutato il superiore interesse del minore.»;

          b) all'articolo 609-decies, primo comma, le parole: «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «, anche ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 371 del codice di procedura penale, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per territorio, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.».

          2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 371:

          1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Coordinamento di attività giudiziarie a tutela dei soggetti minorenni»;

          2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando concede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), o nell'articolo 609-decies del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee ad integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

          3-ter Nei casi di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall'articolo 362, comma 1-bis»;

          b) all'articolo 387-bis, alla rubrica, le parole: «di madre» sono sostituite dalle seguenti: «del genitore».»

7.0.2

Lopreiato, Bilotti, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata - Progetto "Liberi di scegliere")

          1. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della Legge 21 febbraio 2018, n.6.

          2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

          3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

          4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

          a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

          b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

          c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

          d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

          e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

          f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

          5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

          6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

          7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

          8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della Giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'Interno.

          9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 8

8.1

Bilotti

Sopprimere l'articolo.

8.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

8.3

Lopreiato, Cataldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, in materia di percorso di rieducazione del minore)

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448 dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

          «Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore) - 1. Il pubblico ministero, quando procede in ordine a reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa, per un periodo compreso da tre a dodici mesi.

          2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

          3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini delle indagini preliminari.

          4. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non accede al programma il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche in deroga ai presupposti pervisti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.»

8.4

Unterberger, Spagnolli, Patton

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0-a) all'articolo 19:

          a) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psico-sanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili.»;

          b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La misura prevista dall'articolo 20 può essere applicata quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione, nonché per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e agli articoli 582 e 699 del codice penale.»

8.5

Unterberger, Spagnolli, Patton

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

          «00-a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare", sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché, per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, 337, 582 e 585 del codice penale e per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

          0-a) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, le parole da: "nonché per uno dei delitti consumati o tentati", fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nonché quando si procede per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettera m-quater.»

8.6

Unterberger, Spagnolli, Patton

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0-a) all'articolo 22:

          a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 3-bis»;

          b) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reati per i quali sia prevista».

8.7

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.8

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

8.10

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

          «a) all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale;

          a-bis) all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.».

8.11

Scalfarotto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

8.13

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

          «Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

          «1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione  civica  e  sociale  sulla  base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile,  lo svolgimento di  lavori  socialmente utili  o  la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

          2.  Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

          3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

          4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

          5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

          6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.".»

8.14

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zampa

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          "b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

          «Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

1. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili  la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile,  lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa  per un periodo compreso da due a nove  mesi.

          2. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall' autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

          3. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all' Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

          4. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

          Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

          5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.»

8.15

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          "b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

          «Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

1. Il pubblico ministero, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 9, quando procede in ordine a reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta  di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza,  nonché disporre l'invio a programmi  di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,  per un periodo compreso da due a nove mesi.

          2.         Il programma rieducativo, redatto dall'indagato o del suo difensore anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, è depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

          3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali è eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

          4. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite, in caso lo ritenga necessario, le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.».

8.16

Unterberger, Spagnolli, Patton

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

          «Art. 28-bis

(Anticipo del percorso di messa alla prova)

1. Su proposta dei servizi minorili di cui all'articolo 6, che hanno previamente raccolto il consenso informale dell'indagato e di almeno un esercente la responsabilità genitoriale, il pubblico ministero fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale trasmette al giudice per l'udienza preliminare il programma di messa alla prova, redatto secondo i principi di cui all'articolo 28, al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore. Il giudice, sentiti il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale ed i servizi sociali minorili, con l'ordinanza di ammissione emette i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 28.

          2. Decorso il periodo di sospensione, nell'udienza di verifica, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29. Nel caso di valutazione con esito negativo, il giudice provvede a norma degli articoli 32 e 33, se il pubblico ministero aveva già emesso l'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.»

8.17

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Il pubblico ministero» inserire le seguenti: «dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448,»;

          b) sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a sei anni»;

          c)  sostituire la parola: «notifica» con la seguente: «può notificare»;

          d) sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da tre a dodici mesi».

8.18

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 27-bis», comma 1, dopo le parole: «pubblico ministero», inserire le seguenti: «a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 9,»

8.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma1, lettera b), capoverso «art. 27- bis», apportare le seguenti modificazioni:

          1) Al comma 1), sostituire la parola "notifica" con le seguenti "può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto."

          2) Dopo il comma 1), aggiungere il seguente:

           «1 - bis) Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.».

8.20

Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) comma 1, sostituire le parole «notifica al minore» con le seguenti «può notificare al minore»

          b) sopprimere il comma 4;

          c) al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

8.21

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 1, sostituire la parola: «notifica», con le seguenti: «può notificare».

8.22

Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 27-bis», dopo le parole: «sentiti i servizi», inserire le seguenti: «sociali e sanitari».

8.23

Bilotti, Nave

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 1, dopo le parole: «di altre attività» inserire le seguenti: «, anche di carattere socio-culturale,».

8.24

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 27-bis, comma 1, dopo le parole: «di appartenenza», inserire le seguenti: «nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,».

8.25

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale, Parrini, Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

         « a) al comma 1, capoverso "Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore)", comma 1), sostituire le parole "da uno a sei mesi" con le seguenti "da due a dodici mesi" e aggiungere infine il seguente periodo "Al fine di rafforzare e potenziare la disponibilità di personale educativo adeguatamente qualificato negli istituti penali per minorenni il Ministero della giustizia, nel biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 150 unità tra educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

          b) al comma 5, dopo le parole "programma educativo,", aggiungere le seguenti "in accordo con le professionalità educative e pedagogiche coinvolte,".»

8.26

Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.27", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da tre a dodici mesi» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa»;

          b) al comma 3, dopo la parola: «presentato» inserire le seguenti: «ovvero lo integra con ulteriori prescrizioni» e sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

          c) sopprimere il comma 4;

          d) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29».

8.27

Valente, Giorgis, Parrini

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 1, sostituire le parole: «compreso da uno a sei mesi», con le seguenti: «pari alla metà del periodo di reclusione previsto dalla pena detentiva, e comunque non inferiore a sei mesi».

8.28

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 27-bis, comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

8.29

Pirovano, Matera

            Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 2, sostituire le parole: «il provvedimento di ammissione» con le seguenti: «con ordinanza l'ammissione».

8.30

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27», al comma 3, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

8.31

Valente, Giorgis, Parrini

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 3, sostituire la parola: «eseguito», con le seguenti: «avviato o eseguito».

8.32

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", sopprimere i commi 4) e 5)

8.33

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il comma 4;

          b) al comma 5, sopprimere le parole da: «Nel caso di valutazione» a «degli articolo 28 e 29.»

8.34

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b),capoverso «Art. 27-bis», sopprimere il comma 4.

8.35

Lopreiato, Bilotti, Cataldi

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27", sopprimere il comma 4.

8.36

Valente, Giorgis, Parrini

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Trascorsi sei mesi dall'inizio del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'avanzamento o l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, prolunga la sospensione della pena per la durata residua del percorso di reinserimento e rieducazione o pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso nuovamente le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.»

8.37

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27", al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29».

8.0.1

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Potenti, Stefani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 8- bis

          (Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

          1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

          2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

          3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

          4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.2

Maiorino, Lopreiato, Cataldi

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

         «Art. 8- bis

          (Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

          1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

          2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

          3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

          4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.3

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

          1.         Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

          2.         Alla copertura dei relativi oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

          3.         Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

          4.         Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 8- bis

          (Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
  3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.5

Valente, Giorgis, Parrini

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

        «Art. 8- bis

          (Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

          1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

          2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

Art. 9

9.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo.

9.2

Lopreiato, Cataldi

Sopprimere l'articolo.

9.3

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

9.4

Pirovano, Matera

            Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-biscon le seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) -».

9.5

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penitenziario» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

9.6

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, capoverso «3-bis.», al comma 1 sostituire le parole: «magistrato di sorveglianza», con le seguenti: «giudice competente».

9.7

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, capoverso comma «3-bis», sostituire le parole: «al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del» con le seguenti «all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il».

9.8

Lopreiato, Cataldi

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,».

9.9

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sostituire la parola "alternativamente" con la seguente: "cumulativamente";

          b) al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sopprimere la lettera a);

          c) sopprimere il comma 2;

          d) sostituire il comma 3 con il seguente: "Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.10

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sostituire la parola: «alternativamente», con la seguente: «cumulativamente».

9.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:

          1. sopprimere le lettere a) e c);

          2. sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) "con reiterati comportamenti violenti ponga a rischio la sicurezza degli altri detenuti".

9.12

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sopprimere la lettera a);

9.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso "3-bis" sopprimere la lettera c).

     Conseguentemente al comma 2 alla fine del capoverso, sopprimere le parole: "e c)".

9.14

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere il comma 2.

9.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 2.

9.16

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 3.

9.17

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.18

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno all'integrità psicofisica del minore può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

          "3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni."

9.20

Lopreiato, Cataldi

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la parola: «solo»;

          b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».

9.0.1

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il Capo II, è inserito il seguente:

          CAPO II-BIS

          DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA SALUTE DEI MINORI

«Art. 9-bis

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto)

          1. All'articolo 689 del codice penale apportare le seguenti modifiche:

          a)  al primo comma, sostituire le parole "minore degli anni sedici" con le seguenti: "minore di anni diciotto";

          b) dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore di anni quattordici la pena è aumentata da un terzo alla metà".

          2. All'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1 sopprimere, alla fine, le seguenti parole ", tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.";

          b)  al comma 2 sostituire le parole "da 250 a 1.000 euro" con le seguenti "da 500 a 2.000 euro" e le parole "da 500 a 2.000 euro" con le seguenti "da 1.000 a 4.000 euro"'.»

9.0.2

Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

          1. Presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile", che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

          2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 010

010.1

Gelmini, Scalfarotto

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)

          1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.

          3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10

10.1

Barbara Floridia, Maiorino, Cataldi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:?

          "Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

10.2

Bilotti, Nave, Pirondini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «negli apprendimenti,» inserire le seguenti: «garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole»;

          b) al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento vòlti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.».

10.3

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale, Parrini, Valente

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, capoverso 4 bis), numero 1, primo periodo, sostituire le parole "31 dicembre 2023", con le seguenti "31 agosto 2024", al secondo periodo, dopo le parole "12 milioni di euro per l'anno 2023", aggiungere le seguenti "e 24 milioni per l'anno 2024" e al terzo periodo, aggiungere infine "e quanto a euro 24 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190";

          b) al comma 2, sostituire le parole "3.333.000 euro", con le seguenti "6.666.000 euro", le parole "10.000.000 euro" con le seguenti "20.000.000" e aggiungere infine e mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190";

          c) al comma 3, sostituire le parole "25 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro" e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. al fine di favorire patti educativi di comunità vengono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia gruppi di coordinamento pedagogico fra professionisti diversi e di diverse istituzioni (università, scuole, enti locali, agenzie educative non formali) per dare un orientamento psico-pedagogico ai progetti che saranno realizzati dalle scuole per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nella direzione della costruzione di Comunità Educanti e di alleanze educative territoriali. Detti gruppi, uno per ogni regione, si avvarranno delle figure del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo per la promozione della comunità scolastica, stabilendo e realizzando patti educativi per lo sviluppo della comunità educante.

          d) al comma 5, sostituire le parole "6 milioni", con le seguenti "60 milioni".

     Conseguentemente, al comma 6, al secondo periodo sostituire le parole "6 milioni", con "60 milioni" e aggiungere infine "Per gli oneri aggiuntivi, derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190".

10.4

D'Elia, Malpezzi, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 1, capoverso "4-bis", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "fino al 31 dicembre 2024";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

          c) al terzo periodo:

          1) dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

          2) dopo le parole "euro 9.825.264" inserire le seguenti "per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024";

          3) sostituire le parole "quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440." con le seguenti "quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.5

Pirovano, Matera

Al comma 1, capoverso 4-bis.1, secondo periodo, dopo le parole: «"Agenda Sud"» inserire le seguenti: «di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176,».

10.6

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni.»

10.7

D'Elia, Malpezzi, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 1, capoverso "4-bis", comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440." con le seguenti "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.8

Pirondini, Aloisio, Castiello, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A completamento e integrazione del piano "Agenda Sud" e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.9

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la spesa di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.";

          b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "All'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.10

D'Elia, Malpezzi, Giorgis, Bazoli, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.11

Pirovano, Matera

            Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «All'attuazione del presente comma» con le seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo».

10.12

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) promuovere l'educazione di genere;".

10.13

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) promuovere l'educazione alla cittadinanza;".

10.14

Pirovano, Marti, Paganella, Stefani, Potenti, Tosato, Spelgatti

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 3, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

          b) al comma 5, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

          "e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;".

10.15

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

          b) al comma 5, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;".

10.16

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

          b) al comma 5, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;".

10.17

Bilotti, Nave

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso l'istituzione di equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

          d-bis) Promuovere un rapporto con il contesto territoriale finalizzato ad accrescere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza;

          d-ter) Realizzare percorsi formativi finalizzati  a  radicare  la  cultura  del lavoro  dignitoso  e del  rispetto dei diritti sul lavoro.

10.19

Barbara Floridia, Maiorino, Cataldi

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

          «d-bis) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente aEnti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.».

10.20

Maiorino, Pirondini, Aloisio, Castiello, Cataldi

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) l'adozione di iniziative di competenza vòlte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere».

10.21

Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello, Cataldi

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale».

10.22

Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello, Cataldi

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale».

10.23

Aloisio, Maiorino, Cataldi

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.».

10.24

Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello, Cataldi

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) sostenere la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.».

10.25

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

          a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

          b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti  di  cui  al  secondo  periodo,  nel  caso  di  mancata  presentazione  di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione  e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per  altra tipologia o classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il  triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni  provvisorie e le utilizzazioni, nonché' ai fini delle graduatorie d'istituto.

10.26

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'INVALSI», inserire le seguenti: «promuovere la presenza di educatori scolastici e pedagogisti».

10.27

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.».

10.28

Pirondini, Aloisio, Castiello, Maiorino, Cataldi

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;».

10.29

Bucalo, Pogliese, Russo, Sallemi, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Al comma 5, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.»;

          2) al quarto periodo, sostituire le parole da: «di 10 punti» fino a: «2 punti» con le seguenti: «, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica, e».».

10.30

Marti, Paganella, Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

All'articolo 10, comma 5, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.";

          2) al quarto periodo, sostituire le parole da: "di 10 punti" fino a: "2 punti" con le seguenti: ", nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica, e ";

10.31

Pirovano, Matera

            Al comma 5, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata».

10.32

Pirovano, Matera

            Al comma 5, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: «a conclusione del triennio» con le seguenti: «a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica».

10.33

Barbara Floridia, Maiorino, Cataldi

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

          «b-bis) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente aEnti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.».

10.34

Scalfarotto

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

          «6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione sco­lastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emargina­zione sociale, all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5-quater, le parole: «nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto» sono soppresse;

          b) al comma 5-sexies, il secondo periodo è soppresso»

10.35

Scalfarotto

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

          «6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione sco­lastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emargina­zione sociale, al comma 5-quater dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, le parole:"nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto" sono soppresse»

10.0.1

Bucalo, Pogliese, Russo, Sallemi, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud")

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 31 dicembre 2021, n. 49, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, derogano al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

          2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.2

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «10-bis.

          (Misure per contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico)

          1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinata alle istituzioni scolastiche statali di tutto il territorio nazionale per l'adozione delle seguenti azioni e iniziative:

          a) educare alla cittadinanza attiva;

          b) implementare programmi di tutoraggio;

          c)  promuovere percorsi di peer education;

          d) promuovere la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;

          e) organizzare corsi di autostima;

          f) favorire l'integrazione culturale e sociale mediante la conoscenza e il rispetto delle diverse culture presenti nella comunità;

          g) garantire l'accesso all'istruzione di qualità nelle scuole locali, implementando programmi di supporto accademico, tutoraggio e assistenza per gli studenti che presentino difficoltà nello studio;

          h) garantire supporto pedagogico e psicologico accessibili e gratuiti;

          i) coinvolgere attivamente le famiglie nella vita educativa dei giovani;

          l) sostenere e promuovere l'espressione creativa attraverso l'arte, la musica, il teatro, le attività sportive e altre forme di espressione artistica;

          m) implementare un sistema di monitoraggio e valutazione costante degli interventi pedagogici ed educativi."

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno  2023, nonché quelli da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro nell'anno 2024.».

10.0.3

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

          1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

          2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

          3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

          4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

          5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

          6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

          7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

          8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

          9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 11

11.1

Aloisio, Maiorino, Cataldi

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo».

11.2

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età` 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età` 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.4

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale, Parrini, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

          2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

          2 quater.  Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.5

Marti, Paganella, Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2-Componente 3-Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "4 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "8 milioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023-2024.».

11.0.1

Pirondini, Nave, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

          1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

          2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

          3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

11.0.2

Bilotti, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

          1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

Bilotti, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

          1.Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020 , n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

11.0.4

Bilotti, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

          1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.».

11.0.5

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Controlli edilizia scolastica)

          1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.»

11.0.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Controlli edilizia scolastica)

          Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione».

11.0.7

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

 (Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

          1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

11.0.8

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

          1. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.».

Art. 12

12.1

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Floridia, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale, Parrini, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

 (Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

          1. In conformità ai princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

          2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricoli dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

          b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

          3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

          a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53;

          b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76;

          c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

          d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

          e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88;

          f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89;

          3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

          4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

          5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

12.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

          «Art. 12

(Modifiche all'articolo 731 del codice penale)

          1.L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Articolo 731

(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori)

          1.Chiunque, responsabile dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione di un minore, omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda fino a euro 1000.»

12.3

Stefani, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, premettere il seguente:

          «01. All'articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";

          b) al comma 2, sostituire le parole: "l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole" con le seguenti: "l'elenco degli obbligati, risultante dall'anagrafe della popolazione esistente secondo l'anno di nascita, è confrontato con l'anagrafe nazionale degli alunni identificati con codice SIDI";

          c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le modalità di applicazione del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Interno.";

          d) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. L'elenco degli obbligati inadempienti viene trasmesso dall'autorità scolastica, senza ritardo, al sindaco del comune di residenza, ai servizi sociali competenti per territorio, alla Procura presso il tribunale per i minorenni del distretto.";

          e) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il Sindaco, o un suo delegato, ammonisce la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico invitandola ad ottemperare alla legge. La procedura prevista dal presente comma è stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.";

          f) al comma 5, la parola "essa" è sostituita con le seguenti: "la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico" e le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";

          g) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-ter. Il dirigente scolastico e il sindaco che non provvede all'effettivo espletamento della procedura di cui ai commi precedenti, sono puniti con la multa fino a mille euro.

12.4

Scalfarotto, Gelmini

Sopprimere i commi da 1 a 3.

     Conseguentemente, al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso comma «3-bis» sostituire le parole «Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice,» con le seguenti «Alla mancata o irregolare frequenza della scuola dell'obbligo».

12.5

Lopreiato, Cataldi

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.6

Bilotti

Apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731 (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori). - Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni e sia responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione obbligatoria e non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi l'assenza del minore dalla scuola, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e` punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 100 a euro 500 ."

          b) sopprimere il comma 3;

          c) al comma 4, lettera c), n. 1, sostituire le parole: «570 ter» con la seguente: «731»;

          d) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, dopo l'articolo 114, è inserito il seguente: "Art. 114-bis - (Obbligo di segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni). 1. Quando il dirigente scolastico verifichi il perdurare di assenze ingiustificate, anche non continuative ma cumulativamente pari a giorni trenta nel trimestre, segnala l'anomalia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai fini dell'adozione di misure di accompagnamento e di sostegno alla genitorialità".

12.7

Lopreiato, Cataldi

All'articolo,apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.";

          b) sopprimere il comma 3;

          c) al comma 4, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «570-ter)» con la seguente: «731»;

          d) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.».

12.8

Scalfarotto

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», al primo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» e, al secondo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,».

12.9

Scalfarotto

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», primo e secondo periodo,dopo le parole: «con motivi di salute,» inserire le seguenti: «con l'indicazione di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali».

     Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'azione penale sia stata esercitata e il responsabile abbia giustificato la condotta per motivi di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali il sindaco e l'istituzione scolastica interessata ne verificano le ragioni ed avviano protocolli d'intesa volti a ovviare o attenuare le circostanze rilevate».

12.10

Bazoli, Giorgis, D'Elia, Crisanti, Malpezzi, Mirabelli, Parrini, Valente, Rando, Rossomando, Verducci, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire, le parole "la reclusione fino a due anni" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 1.000";

          b) al comma 2, sostituire, le parole "la reclusione fino a un anno" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 500".

12.11

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 800 euro»;

          b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 400 euro».

12.12

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 500 euro»;

          b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 250 euro».

12.13

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 300 euro»;

          b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro».

12.14

Zampa, D'Elia, Giorgis, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.15

Potenti, Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

          a) le parole "Quando esercita l'azione penale" sono sostituite dalle seguenti: "Quando apprende la notizia dei reati indicati al comma 1";

          b) dopo le parole "ne informa" è inserito "immediatamente".

12.16

Pirovano, Matera

            Al comma 2, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni».

12.17

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 4.

12.18

Bilotti, Nave

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti."».

12.19

Occhiuto, Ternullo

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.20

Valente, Giorgis, Parrini

Al comma 4, lettera b), capoverso "3-bis", dopo la parola: «obbligo», inserire le seguenti: «nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.21

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 4, lettera c), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.»

12.22

Potenti, Paganella, Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          « 4-bis. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole per prevenire la dispersione scolastica, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  6 educatori scolastici.

          4-ter.Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

          4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1e 2, pari ad euro 250 mila per l'anno 2023 e pari ad euro 250 mila a decorrere dall'anno 2024 , si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. »

12.23

Bilotti, Nave

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

          «4-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni coinvolti istituisce presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti nonché per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.».

12.0.1

Pirro, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Istituzione del servizio di assistenza
psicologica scolastica)

          1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

          2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

          3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

          a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

          b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

          c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

          d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

          4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

          a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

          b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

          c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

          d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

          e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

          f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

          g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

          h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

          5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

          a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

          b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

          c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

          d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

          e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

«Art. 12-ter.

(Assistenza psicologica universitaria)

          1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

          2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

          a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

          b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

          c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

          3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

          4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

«Art. 12-quater.

(Linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling)

          1. Al fine di assicurare un'erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento di sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

«Art. 12-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di benessere psicologico».

12.0.2

Scarpinato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

          1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

          2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

12.0.3

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Gratuità del trasporto pubblico
per le studentesse e gli studenti)

          1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.4

Delrio, Zampa, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

          1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»

12.0.5

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

          1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

          2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.6

Malpezzi, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Rando, Verducci, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per
la fornitura gratuita dei libri di testo)

          1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.1

Pirovano, Matera

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «e dell'articolo 14».

13.2

Pirovano, Matera

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'accesso ai contenuti e/o alla rete» con le seguenti: «l'accesso alle reti di telecomunicazione e ai contenuti diffusi tramite le stesse».

13.3

Pirovano, Matera

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica, di seguito "dispositivi"» e, conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica», ovunque ricorrono, al comma 7 del medesimo articolo 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» e, all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica».

13.4

Pirovano, Matera

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «videogames» fino alla fine della lettera con le seguenti: «videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "internet delle cose" e altri possibili oggetti connessi».

13.5

Berrino, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «oggetti connessi», inserire le seguenti: «che consentano l'accesso ai browser,».

13.6

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «oggetti connessi», inserire le seguenti: «che consentano l'accesso ai browser»

13.7

Mennuni, Rastrelli, Cosenza, Menia, Ambrogio, Gelmetti, Scurria, De Priamo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi interni a dispositivi di comunicazione elettronica, applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentono il controllo parentale.»;

          b) al comma 2:

          1) sopprimere le seguenti parole: «, nelle more che»;

          2) sostituire le parole: «i produttori assicurino,» con le seguenti: «i produttori assicurano»;

          3) dopo le parole: «i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni» inserire le seguenti: «già operanti all'atto di vendita»;

          c) al comma 3:

          1) al primo periodo, sostituire le parole: «sull'importanza di installare applicazioni» con le seguenti: «sull'importanza di utilizzare applicazioni»;

          2) al secondo periodo, sostituire le parole: «potenzialmente attivabili» con le seguenti: «preinstallate ed attivate all'atto di vendita»;

          d) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, qualora richiesto dall'utente,».

13.8

Pirovano, Matera

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, di seguito "applicazioni"» e, conseguentemente, al medesimo articolo 13, dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, inserire le seguenti: «di controllo parentale» e, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» con le seguenti: «di controllo parentale».

13.9

Occhiuto, Ternullo

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

          a) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, nelle more che, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano, sotto la propria responsabilità, la disponibilità di autonome applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica comunicano ai propri clienti le parole chiave per la scelta della applicazione nell'ambito del portale delle applicazioni.;

          b) al comma 3, dopo le parole "dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti ", che definisce, tramite proprie Linee Guida, i principi del contenuto informativo";

          c) il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, con inclusione delle soluzioni di rete, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti del servizio principale senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.".

13.18

Rapani, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Sisler, Silvestroni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sostituire le parole: «la disponibilità di applicazioni» con le seguenti: «strumenti di controlli parentali, in forma di applicazioni o impostazioni di sistema,»;

          b) al comma 3, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «applicazioni» con le seguenti: «strumenti di controlli parentali».

13.10

Scalfarotto, Gelmini

All'articolo, pportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguento periodo: «A decorrere dal termine di cui al periodo precedente l'articolo 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è abrogato";

          b) al comma 4, premettere il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto»;

          c) al comma 5, premettere il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          "Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'art. 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso"

          b) al comma 4, anteporre al primo periodo, quanto segue:

          "Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

          c) al comma 5, anteporre al primo periodo, quanto segue:

          "Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

13.12

Calenda, Gelmini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali. L'attivazione delle applicazioni è offerta, altresì, al momento del primo utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità».

13.13

Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi fornitori di servizi di comunicazione, nonché i produttori di apparecchiature elettroniche assicurano che le applicazioni di controllo parentale siano fruibili da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi sistema operativo e garantiscono che il controllo parentale operi sino al compimento dei 18 anni.».

13.14

Cosenza, Mennuni, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n., 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

          «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il produttore di dispositivi elettronici di nuova produzione commercializzati e venduti in Italia garantisce che il parental control è impostazione predefinita attivata. Il parental control è disattivato su richiesta dell'utente maggiorenne dall'esercizio commerciale al momento dell'acquisto o dagli esercizi commerciali che vendono dispositivi elettronici della marca del bene acquistato, previa presentazione di un documento di identità o di riconoscimento valido.

          3-ter. L'AGCM, sentita l'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, aggiorna annualmente, entro il mese di giugno, l'elenco delle categorie e dei siti i cui contenuti sono da ritenersi non appropriati per i minori di età., di cui alla delibera AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 in materia di Linee Guida di attuazione dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.»

13.15

Cosenza, Mennuni, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n., 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

          «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli operatori di telefonia mobile operanti in Italia attivano il parental control per tutti i loro utenti. Il parental control è disattivato nel momento in cui l'utente maggiorenne ne fa richiesta presso gli esercizi commerciali che li rappresentano, previa presentazione di un documento di identità o di riconoscimento valido, o in modalità on-line secondo quanto stabilito dall'operatore. La disattivazione del parental control non deve comportare la profilazione della persona e il consenso per singole categorie e singoli contenuti.

          3-ter. L'AGCM, sentita l'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, aggiorna annualmente, entro il mese di giugno, l'elenco delle categorie e dei siti i cui contenuti sono da ritenersi non appropriati per i minori di età, di cui alla delibera AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 in materia di Linee Guida di attuazione dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.»

13.19

Cosenza, Mancini, De Priamo, Lisei, Spinelli, Della Porta, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n., 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

          «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i produttori di dispositivi elettronici di nuova produzione, commercializzati e venduti in Italia, garantiscono che il parental control è impostazione predefinita attivata.

          3-ter. È obbligo dei soggetti di cui al comma precedente ovvero degli operatori preposti, in fase di installazione del parental control, inibire l'accesso a siti e trasmissioni che:

          a) offrono contenuti pornografici, accessori sessuali, attività orientate al sesso, siti che supportano l'acquisto online di tali beni e servizi;

          b) forniscono informazioni o promuovono il gioco d'azzardo o supportano il gioco d'azzardo online, le scommesse;

          c) forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati, siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata;

          d) promuovono o supportano l'odio o l'intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo;

          e) promuovono o supportano l'anoressia, la bulimia, l'uso di sostanze stupefacenti illegali, di alcol o di tabacco, siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività online irrintracciabile.».».

13.16

Pirovano, Matera

Al comma 5, sostituire le parole: «Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,» con le seguenti: «Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 destinati ai minori».

13.17

Lisei, De Priamo, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono da intendersi opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.».

13.0.1

Delrio, Nicita, Basso, Bazoli, Malpezzi, Parrini

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis

(Obblighi di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico)

          1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, sentiti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l'età degli utenti.

          2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell'età e vigila sull'utilizzo da parte degli stessi.

          3. Con il medesimo regolamento L'Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei i casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di cui al comma 1.

«Art. 13-quater

(Sanzioni)

          1. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

          2. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle  modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

          3. Nei casi di reiterazione delle condotte  di cui ai commi 1 e 2  la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

13.0.2

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet).

          1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti.

          2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, in possesso dei requisiti stabiliti con decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il medesimo decreto stabilisce, altresì, le modalità tecniche e di processo attraverso le quali - nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali - i fornitori dei servizi di verifica dell'età debbano erogare il proprio servizio. Con lo stesso decreto sono infine determinate le modalità con le quali l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, vigilano sui fornitori dei servizi di verifica dell'età.

          3. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.»

13.0.3

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet)

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti
  2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo alle soluzioni tecniche e di processo determinate con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali. 3.
  3. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.».

13.0.4

Croatti, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

          1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

          2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.».

Art. 14

14.1

Pirovano, Matera

            Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sancisce un'intesa avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi».

14.2

Spinelli, De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «di tali servizi», con le seguenti: «dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma».

14.3

Pirovano, Matera

            Al comma 3, sostituire le parole: «sull'uso consapevole della rete» con le seguenti: «sull'uso consapevole delle reti di telecomunicazione».

14.4

Calenda, Gelmini

A comma 3, dopo le parole «della rete» inserire le seguenti «, dei servizi di comunicazione sociali e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole «avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati»

14.5

Pirovano, Matera

         Al comma 5, sostituire le parole: «sull'attuazione della presente legge» con le seguenti: «sull'attuazione dell'articolo 13 e del presente articolo».

14.0.1

Calenda, Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni per la verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)

          1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

          "1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

          1-bis. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

          a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

          2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « 2-quinquies, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 2-quinquies, commi 1 e 1-bis ».

          3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

          a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

          b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

          c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

          4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

          5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

          6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale».

Art. 15

15.1

Pirovano, Matera

         Al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis, apportare le seguenti modificazioni:

                             al primo periodo, dopo la parola: «applica» inserire le seguenti: «al fornitore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali» e sostituire le parole: «6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali» con le seguenti: «6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento dal medesimo fornitore»;

                             al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata» con le seguenti: «dell'1 per cento del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessati»;

                             al terzo periodo, sostituire le parole: «5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente» con le seguenti: «5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario interessato».

15.2

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "può ordinare" sono sostituite con la seguente: "ordina".».

15.3

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "ove tecnicamente possibile", sono soppresse.»

15.4

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 2, comma 3, quarto periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole da: "L'Autorità" fino a: "adeguatezza" con le seguenti: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

          b) sopprimere la parola: "effettivi".».

15.5

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite con le seguenti: "all'Autorità e ai soggetti".».

15.6

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite con la seguente: "tempestivamente".».

15.7

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,".».

15.8

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "necessari a consentire la disabilitazione" sono sostituite con le seguenti: "utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione".».

15.9

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "tre mesi".».

15.10

Ternullo, Occhiuto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 6, comma 2, terzo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo le parole: "della piattaforma" sono inserite le seguenti: "sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e".».

15.0.1

Ternullo, Occhiuto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

          1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2:

          1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite con la seguente: "ordina".»;

          2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile", sono soppresse.»;

          3) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: "L'Autorità" fino a: "adeguatezza" con le seguenti: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e sopprimere la parola: "effettivi".»;

          4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite con le seguenti: "all'Autorità e ai soggetti".»;

          5) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite con la seguente: "tempestivamente".»;

          b) all'articolo 5 comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,".»;

          c) all'articolo 6, comma 2:

          1) al primo periodo, le parole: "necessari a consentire la disabilitazione" sono sostituite con le seguenti: "utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione".»;

          2) al secondo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "tre mesi".»;

          3) al terzo periodo, dopo le parole: "della piattaforma" sono inserite le seguenti: "sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e".».

15.0.2

De Priamo, Lisei, Scurria, Della Porta, Spinelli, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)

          All'articolo 1, comma 1031 bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze.» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy».».

COORD. 1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, le seguenti modificazioni.

          All'articolo 1:

                      al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

                      al comma 2, al primo periodo, le parole: «comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede» e la parola: «relative» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore anno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al secondo periodo, le parole: «una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale» e, al settimo periodo, le parole: «n. 98.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 98,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

                      al comma 4, le parole: «Società Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «società Sport e Salute Spa», dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 5, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «e Corpi civili dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corpi civili dello Stato»;

                      al comma 8, le parole: «semplificate di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate ai sensi dell'articolo» e dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «n. 165 del 2001».

          All'articolo 3:

                      al comma 1:

          alla lettera a),le parole: «del luogo» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo»;

          alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «alinea,»;

          alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «604-ter del codice penale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                      al comma 2, lettera b), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo».

          All'articolo 4:

                      al comma 1:

          all'alinea, le parole: «legge 1975» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 aprile 1975»;

          alla lettera c), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

                      al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto».

          All'articolo 5:

                      al comma 1, numero 3):

          al capoverso 6-bis, le parole: «la persona, il patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o il patrimonio», le parole: «il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto» e le parole: «radio trasmittente» sono sostituite dalla seguente: «radiotrasmittente»;

          al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 6-bis».

          All'articolo 6:

                      al comma 1,

          all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

          alla lettera a), le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei delitti», le parole: «h), m)» sono sostituite dalle seguenti: «h) e m)», le parole: «per uno dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei reati» e dopo le parole: «n. 110» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

          alla lettera c), numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo», le parole: «e-bis), g)» sono sostituite dalle seguenti: «e-bis) e g)», le parole: «delitti consumati o tentati,» sono sostituite dalle seguenti: «delitti, consumati o tentati,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

          All'articolo 7:

          al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

          All'articolo 8:

                      al comma 1:

          all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

                                  alla lettera b), capoverso Art. 27-bis:

          al comma 1, le parole: «no profit» sono sostituite dalle seguenti: «non profit»;

          al comma 3, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e le parole: «e fissata» sono sostituite dalle seguenti: «e deve essere fissata».

          All'articolo 9:

                      al comma 1, capoverso 3-bis:

          al comma1, alinea, le parole: «istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «istituto penale per i minorenni» e le parole: «Dipartimento della amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia»;

          al comma 2, le parole: «ivi indicate alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1»;

          al comma 3, le parole: «comma n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «individuato» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

          All'articolo 10:

                      al comma 1, la parola: «INVALSI» è sostituita dalle seguenti: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)» e le parole: «per l'anno 2023 si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, si provvede mediante»;

                      al comma 2, le parole: «10.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro»;

                      al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «2014-2020» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, alla lettera b), le parole: «fuori contesto» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dal contesto»;

                      al comma 5:

          all'alinea, le parole: «CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018,» e dopo le parole: «6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

          alla lettera b), le parole: «di assegnazione provvisoria, di utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione provvisoria o di utilizzazione»;

                      al comma 6, le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostitute dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

          All'articolo 11:

          al comma 1, dopo le parole: «Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

          al comma 2, dopo le parole: «Componente 1 del PNRR» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «Fondo opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

          alla rubrica, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido per la».

          All'articolo 12:

                      al comma 1, capoverso Art. 570-ter, le parole: «del decreto legislativo», ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

                      al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 570-ter delcodice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;

                      al comma 4, lettera c), numero 3), le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3» e le parole: «ai commi 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

          All'articolo 13:

                      al comma 1, lettera b), le parole: «smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi»;

                      al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «delle comunicazioni elettroniche, di cui al»;

                      al comma 3, dopo le parole: «siti della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet della Presidenza»;

                      al comma 7, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

                      al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

          All'articolo 14:

                      al comma 3, le parole: «per le imprese ed il» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del»;

                      al comma 4, le parole: «con delega alla famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con delega alle politiche per la famiglia» e le parole: «uso dell'applicazione del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «uso delle applicazioni di controllo»;

                      al comma 5, le parole: «contro le donne» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle donne».

          All'articolo 15:

                      al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2»;

                      al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis, la parola: «artt.», ovunque ricorre,è sostituita dalla seguente: «articoli», le parole: «nazionale ed europeo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea», le parole: «ed eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale» e le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal presente comma»;

                      al comma 5, al secondo periodo, le parole: «nel 2024», «nel 2025», «nel 2026», «nel 2027», «nel 2028», «nel 2029», «nel 2030», «nel 2031» e «nel 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2024», «per l'anno 2025», «per l'anno 2026», «per l'anno 2027», «per l'anno 2028», «per l'anno 2029», «per l'anno 2030», «per l'anno 2031» e «per l'anno 2032» e le parole: «dal 2033» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2033» e, al sesto periodo, le parole: «di ISTAT e Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell' Agenzia»;

                      al comma 6, le parole: «fuori ruolo, aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o aspettativa», dopo le parole: «collocamento fuori ruolo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «Tale personale» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale di cui al primo periodo».