Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 80 del 10/10/2023
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 674
Art. 1
1.1 (testo 2)
Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".
1.2 (testo 2)
Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".
1.3 (testo 2)
Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli
Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".
1.4 (testo 2)
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".
1.5 (testo 2)
Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".
Art. 7
7.1 (testo 2)
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;
2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».
7.2 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;
2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».
7.6 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;
2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».
Art. 12
12.12 (testo 2)
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 dicembre 2024".
12.0.100 (testo 3)
I Relatori
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«ART. 12-bis
1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 147-ter.1- (Lista del consiglio di amministrazione)
1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:
a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.
2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:
a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:
1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:
1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).
2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.
c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».
2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.»
Art. 13
13.8 (testo 2)
Gelmetti, Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;
b) L'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.
1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».
8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».
13.9 (testo 2)
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;
b) L'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.
1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».
8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».
13.10 (testo 2)
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;
b) L'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.
1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».
8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».
13.0.1 (testo 2)
Scurria, Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;
b) L'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.
1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».
8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».
13.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;
b) L'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.
1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».
8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».
Art. 16
16.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «16 miliardi di euro».
16.0.100/1 (testo 2)
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, l primo periodo, sostituire le parole:« entro dodici mesi» con le seguenti: «entro 18 mesi»
16.0.100/1
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, l primo periodo, sostituire le parole:« entro dodici mesi» con le seguenti:« , all'esito del lavoro predisposto da appositi tavoli tecnici , entro 18 mesi»
16.0.100/2
All'emendamento 16.0.100, comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
16.0.100/3
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»
16.0.100/4
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:« , favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali.»
16.0.100/5
All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;»
16.0.100/6
All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»
16.0.100/7 (testo 2)
All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».
16.0.100/8 (testo 2)
All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».
16.0.100/8
All'emendamento 16.0.100, capoverso "art. 16-bis", comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente e tenuto conto delle migliori prassi internazionali, la disciplina degli emittenti, ivi inclusi i) il sistema sanzionatorio, ii) la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, iii) la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto."
16.0.100/9 (testo 2)
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole:« aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti:« in linea con l'obiettivo della maggiore integrazione dei mercati dei capitali su scala europea, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»
16.0.100/9
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole:« aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti:« in linea con l'obiettivo della realizzazione del capital market union, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»
16.0.100/10
Zedda, Maffoni, Tubetti, Castelli
All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».
16.0.100/11
All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:
1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;
2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»
16.0.100/12
All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;»
16.0.100/13
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:« e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»
16.0.100/14
All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»
16.0.100/15
All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»
16.0.100/16
All'emendamento 16.0.100, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;»
16.0.100/17
All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonchè all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»
16.0.100/18
All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»
16.0.100/19
All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».
16.0.100/20
All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 3, con i seguenti:« 3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»
16.0.100/21
All'emendamento 16.0.100, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».
Art. 18
18.2 (testo 2)
Al comma 2:
- la lettera a) è soppressa;
- alla lettera b), al numero 2, è aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente comma: "1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti l'organo collegiale delle Autorità Amministrative Indipendenti."
Art. 20
20.1 (testo 2)
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».
c) al comma 3, le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire» e la lettera a) è soppressa;
d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».
e) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Art. 196-quater. - (Procedura di transazione)
- 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.
2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;
d) la stima delle possibili sanzioni.
3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.
4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.
5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.
20.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica)
L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all' Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.