Legislatura 19ª - 2ª e 9ª riunite - Resoconto sommario n. 5 del 10/10/2023
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE E ANNA BILOTTI
Le Commissioni 2ª (Giustizia) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) riunite,
esaminato lo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (Atto del Governo n. 72);
considerato che:
il provvedimento interviene, in particolare, su disposizioni relative all'impianto sanzionatorio per la condizionalità sociale e alla specificazione della successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità;
ritenuto che:
appare importante integrare il quadro sanzionatorio delle violazioni delle regole della condizionalità relative al mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, ciò prevedendo l'obbligo di sospendere l'erogazione dei benefici per quelle aziende nei cui confronti sia stata disposta la misura del sequestro cautelare per i seguenti reati: inquinamento ambientale (articolo 452 bis c.p.), maltrattamento di animali (articolo 544 ter c.p.) e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (articolo 727 comma 2 c.p.);
valutato, in particolare, che:
con l'entrata in vigore della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" il legislatore ha riconosciuto l'ambiente come bene costituzionalmente protetto, introducendo anche, in modo esplicito, la tutela degli animali. Alla luce di ciò appare fondamentale evitare una ulteriore contraddizione nel sistema sanzionatorio e rafforzare i c.d. "criteri di condizionalità" che gli agricoltori devono rispettare per accedere ai contributi previsti dalla PAC;
esprime, parere favorevole, con la seguente osservazione:
prevedere, mediante opportuna modifica normativa, che qualora a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dagli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 544-ter (maltrattamento di animali), 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 727, secondo comma, (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura) del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dia immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.