Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 85 del 10/10/2023

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727;

premesso che:

il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita con lo scopo di rafforzare il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un Paese dell'Unione europea;

tra i compiti dell'Agenzia ci sono il coordinamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari che interessano almeno due Paesi dell'Unione europea, la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e l'attuazione di strumenti giuridici propri dell'UE come il mandato di arresto europeo ovvero il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e congelamento;

considerato che:

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta da un membro nazionale distaccato, da un aggiunto del membro nazionale e da un assistente;

gli articoli 3 e 6 dello schema di decreto legislativo prevedono che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto e l'assistente siano magistrati - rispettivamente con venti e dodici anni di anzianità - nominati con delibera motivata del Consiglio Superiore della Magistratura secondo una procedura di selezione che prevede la previa presentazione di una dichiarazione di disponibilità, la formulazione di una proposta motivata da parte del Consiglio Superiore della Magistratura da trasmettere al Ministro della giustizia, che può formulare osservazioni o valutazioni comparative;

l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo disciplina i poteri del membro nazionale presso l'Eurojust ed il successivo articolo 10 i poteri di richiesta e scambio di osservazioni con le autorità nazionali;

valutato in particolare che:

l'articolo 3, comma 7 dispone che con la delibera motivata di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo;

l'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge n. 71 del 2022, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

il citato articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni e che, trascorso tale periodo, sia ancora consentito, per una sola volta, in determinate circostanze;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo se l'attribuzione, ove necessario, delle funzioni requirenti con la delibera di nomina a membro nazionale distaccato, aggiunto o assistente, non pregiudichi in futuro il mutamento di funzioni dei giudici che vogliano partecipare alle selezioni per la composizione della struttura operativa italiana presso l'Eurojust.