Legislatura 19ª - 1ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 12 del 10/10/2023
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 63
Le Commissioni 1ª e 10ª riunite,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
rilevato che:
- lo schema di decreto in esame definisce una nuova disciplina di rango regolamentare sui compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati e non cittadini di Stati dell'Unione europea, al fine di definire un testo organico di attuazione regolamentare rispetto a diversi interventi legislativi intervenuti nel corso del tempo, tra i quali la soppressione del Comitato per i minori stranieri (già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) e il trasferimento dei relativi compiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- lo schema, nell'ambito della ridefinizione della disciplina regolamentare, dispone anche, all'articolo 17, l'abrogazione del regolamento sui compiti del Comitato per i minori stranieri;
- sullo schema, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, mentre il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni;
- l'articolo 1 dello schema reca le definizioni di "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" e di "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", considerando "minore" il soggetto dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età;
- il minore che abbia compiuto sedici anni, secondo la legislazione vigente, nel nostro Paese gode di forme di autonomia congeniali alla propria maturità psicofisica, come poter sottoscrivere contratti di lavoro o contrarre matrimonio, ma il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati non prevede una definizione specifica di "grande minore" per questa fascia di età;
- l'articolo 5 interviene sulla procedura di svolgimento delle indagini familiari, materia disciplinata dall'articolo 33, co. 2, lett. b), del TU immigrazione, nonché dall'articolo 19, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo n. 142 del 2015, in relazione all'accoglienza dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale;
- il riferimento esclusivo ai "familiari", porta ad escludere dalle indagini per l'accertamento di rapporti di parentela altri soggetti maggiorenni legati al minore da rapporti di parentela diversi da quelli riconducibili al solo nucleo familiare che potrebbero prendere in carico il minore;
valutato altresì che:
- l'accertamento dell'età del minore non accompagnato presenta elementi di oggettiva complessità e lascia tuttora margini di incertezza di circa due anni rispetto al reale dato anagrafico, aumentando quindi il rischio che giovani adulti possano fornire dichiarazioni non veritiere sulla propria età, al fine di godere del trattamento riservato dalla legge ai minori non accompagnati in quanto categoria particolarmente vulnerabile;
- l'esigenza di intervenire con modifiche normative sul tema dell'età anagrafica è stata più volte esplicitata dal Governo, da ultimo anche rispondendo in Aula al question time del 13 settembre u.s.,
esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere tra le misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati anche azioni finalizzate all'apprendimento linguistico.
Con riguardo all'articolo 11, si consideri l'opportunità di includere l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza tra i soggetti legittimati ad accedere ai dati conservati nel Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Alla luce degli elementi rilevati in premessa e visto l'aumento esponenziale dei migranti che si dichiarano minorenni, si valuti l'opportunità di un potenziamento delle procedure volte a verificare la minore età anagrafica, anche attraverso accertamenti medici nella consapevolezza del margine di errore, ricercando una soluzione normativa che affidi forme di tutela differenti per i minori che abbiano compiuto i sedici anni, nel rispetto della legislazione interna ed internazionale e del diritto dei minori.
Per tutelare i diritti dei minori stranieri non accompagnati, alleggerendo al contempo il peso economico dell'accoglienza a loro dedicata, che al momento grava soprattutto sui comuni, si invita, infine, il Governo a considerare l'opportunità di intervenire, da un lato, per velocizzare le procedure relative alle indagini familiari, includendo nella ricerca anche i rapporti parentali che si estendano ad una gerarchia parentale più allargata e, dall'altro lato, ogniqualvolta l'inserimento dei minori non accompagnati in strutture non accreditate sia reso necessario dall'emergenza e autorizzato dal Prefetto o dell'autorità giudiziaria, per garantire l'accesso alle risorse del Fondo nazionale per i minori stranieri non accompagnati, al fine di ristorare l'ente locale delle spese, diversamente non rifondibili, a supporto del minore in carico sul proprio territorio.