Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 3 del 04/10/2023

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 897

 

G/897/1/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

          segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

          l'art. 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

          nello specifico, alla lettera f-bis) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-ter c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-undecies, per il delitto di adescamento;

          è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

          appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

          impegnano il Governo:

     ad intervenire, con l'adozione di successivi provvedimenti, al fine di potenziare ulteriormente lo strumento delle intercettazioni, estendendone l'applicazione anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico, oltre che per tutte le fattispecie di pornografia minorile, nonché in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

G/897/2/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

          segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

          l'articolo 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

          nello specifico, alla lettera f-bis) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-ter c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-undecies, per il delitto di adescamento;

          è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

          appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

          impegnano il Governo:

     a valutare l'opportunità di intervenire per estendere lo strumento delle intercettazioni al settore della detenzione di materiale pedo-pornografico.

G/897/3/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

          segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

          l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

          il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

          in ragione di un coinvolgimento sempre maggiore della polizia giudiziaria nell'ambito di attività strettamente tecnologiche, quali ad esempio la captazione informatica di dati attraverso il cosiddetto Trojan, appare indispensabile un impegno delle istituzioni per una formazione costante e per l'aumento delle risorse umane e strumentali dirette alla gestione del progresso tecnologico;

          come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni per rafforzare la garanzia dei diritti fondamentali nell'applicazione di tali norme, oltre al rinnovamento della formazione dei magistrati, è opportuno procedere ad una integrale copertura degli organici del Ministero della giustizia, così da agire anche sotto il profilo del settore tecnologico, sempre in un'ottica di tutela dei diritti derivanti dalle prescrizioni costituzionali e internazionali; allo stesso modo occorre assicurare una formazione specifica al personale della polizia giudiziaria sul versante del knowhow tecnologico ed in generale a tutto il personale coinvolto nell'amministrazione della giustizia;

          la formazione è tanto più necessaria laddove si consideri che, della selezione delle conversazioni rilevanti ai fini dell'indagine si fa carico proprio la polizia giudiziaria;

          è altresì inderogabile l'assunzione di personale tecnico informatico qualificato da inserire all'interno degli Uffici Giudiziari (es. Amministratori di Sistema), che sia in grado di interloquire con i vari fornitori di servizi, monitorare le attività svolte e cooperare in caso di incidenti;

          come è emerso dalle audizioni e dai sopralluoghi, devono comunque essere previsti investimenti per adeguare le attuali sale server al fine di garantire la continuità dei servizi, sia attraverso l'introduzione di sistemi di backup dati, sia attraverso l'ampliamento della memoria dei server medesimi;

          l'adeguamento infrastrutturale è indispensabile perché non può essere consentita una « tirannia » informatica sulle norme giuridiche poste a tutela dei diritti fondamentali e del contrasto alla criminalità;

          è necessario superare definitivamente quello che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha definito come « subalternità cognitiva » della macchina giudiziaria, ma anche degli apparati di polizia nell'impiego a fini di giustizia delle tecnologie digitali;

          in questo quadro, occorre intervenire al fine di impedire che le tecnologie nelle indagini siano totalmente nella disponibilità e gestione di soggetti privati, e quindi impiegabili solo con il supporto tecnico di questi ultimi,

          impegnano il Governo:

     a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per garantire maggiori risorse da destinare alla formazione specifica del personale dell'amministrazione della giustizia e delle forze di polizia giudiziaria deputati allo svolgimento di attività tecnologiche di captazione di informazioni, così da assicurare in concreto il rispetto dei diritti fondamentali, superando quella subalternità tecnologica che vede interessati i suddetti organi.

G/897/4/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

          segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

          l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

          il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi, contemplando - infine - una clausola di chiusura che escluda, in ogni caso, l'accesso ai dati in chiaro;

          tuttavia, la ratio di incrementare i livelli di sicurezza, mantenendo l'autonomia

          funzionale del magistrato incaricato, stride con la previsione di garantire l'esclusione dell'accesso dei dati da parte del Ministero della giustizia ai soli dati in chiaro,

          impegnano il Governo:

     in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad intervenire per garantire l'esclusione dell'accesso ai dati da parte del Ministero della giustizia a tutti i dati, a prescindere che gli stessi siano in chiaro o criptati.

G/897/5/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

          segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

          l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

          il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

          tuttavia, sebbene permangano l'autonomia e la sorveglianza in capo al procuratore della Repubblica, difficilmente può essere esercitato da questi un controllo diretto, proprio in virtù della circostanza che la conservazione dei dati avverrà presso strutture centralizzate e, pertanto, fisicamente distanti dalle sedi delle singole Procure incaricate;

          appare opportuno, pertanto, individuare presso il ministero, con il medesimo decreto, un soggetto responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio,

          impegnano il Governo:

     ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di demandare al Ministero della Giustizia l'onere di incaricare un soggetto precipuamente responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio, al pari di quanto accade per la conservazione e trattamento dei dati sensibili.

G/897/6/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

          le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

          ciò appare in netta contraddizione con le incaute dichiarazioni del 19 luglio scorso del ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa e in ordine alla volontà di ridurre delle intercettazioni, sulla base dell'assunto che i mafiosi non usano il telefono;

          in corso d'esame, sono state introdotte nel provvedimento in titolo misure che escludono il perseguimento di specifiche condotte connesse a reati contro la PA

          ove tali condotte siano emerse nell'ambito di intercettazioni autorizzate per altre e diverse indagini;

          contestualmente all'esame del provvedimento in titolo in questa sede, in Commissione Giustizia, al Senato, nella relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, la maggioranza ha inserito, a sorpresa, un impegno affinché sia escluso l'utilizzo del trojan nelle indagini per reati contro la PA;

          con lucida e consapevole scelta puramente politica, si introduce nuovamente un singolare doppio binario: l'inasprimento delle intercettazioni per gravi reati, ma un nuovo salvacondotto per i reati dei c.d. « colletti bianchi », reati c.d. « spia » e porta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, alle cui condotte, palesemente, non è assegnato grave disvalore;

          ciò ricorda ai firmatari, lo stesso doppio binario recato dal primo provvedimento d'urgenza adottato dal Governo in carica, il c.d. « decreto rave », nel quale si introducevano obblighi inflessibili e severe sanzioni per i condannati che decidono di collaborare e indulgenza di stato per i patrimoni occulti dei condannati che decidono di non collaborare, autorizzati a serbare il silenzio sulle ricchezze accumulate e sottratte alla confisca grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio;

          dopo la norma del decreto c.d. rave, che ha restituito i benefici penitenziari ai

          condannati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e dopo la norma che abolisce il reato di abuso d'ufficio, si aggiunge questo nuovo tassello in ordine all'impunità dei colletti bianchi;

          la gravità e il disvalore delle condotte criminose nell'ambito degli uffici pubblici discendono direttamente dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che ne costituisce il fondamento giuridico e giova, evidentemente, rammentarne, in questa sede, il dettato: « I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »;

          nel loro complesso, le misure appaiono compiere la volontà di indebolire gli istituti a tutela della legalità, di depotenziare la capacità di risposta dello Stato al fenomeno della corruzione pubblica nelle sue molteplici declinazioni, gravido di conseguenze in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono da ricondurre a fenomeni di corruttela connessi ad appalti e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione, acuite dal momento contingente, in cui gli interessi dei comitati d'affari, delle mafie e delle reti corruttive sono ingolositi dalle ingentissime risorse e dalle connesse opere da realizzare ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

          in proposito, preme ai firmatari richiamare, altresì, due recenti disposizioni volute dal Governo in carica e dalla sua maggioranza parlamentare: la proroga del c.d. « scudo contabile » e la soppressione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione delle risorse e sulle opere del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e del Piano nazionale complementare - che, unitamente a quanto sopra esposto, costituiscono palesemente un favor verso chi rompe il patto di fedeltà con la Repubblica e i cittadini e inquina l'economia

          e la società;

          dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dalla Procura della Corte dei conti europea il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - « quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali »;

          un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attirate dall'ingente quantità di afflusso di danaro;

          l'articolo 54, comma secondo, della Costituzione introduce il principio di un'etica pubblica e richiede onorabilità a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, ma, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'articolo 54, comma secondo, richiama, altresì, il Legislatore a darvi corpo e sostanza con precetti normativi conseguenti,

          impegnano il Governo:

     ferme restando le prerogative parlamentari, alla luce degli effetti prodotti dalla

          nuova disciplina in materia di utilizzabilità delle comunicazioni intercettate in alcuni procedimenti connessi, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a potenziare i presìdi a tutela della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, rafforzando ed estendendo, in particolare, la competenza, le funzioni e le attività dell'Autorità nazionale anticorruzione e ad informare i competenti organi parlamentari in merito alle modalità con le quali intende monitorare, prevenire, controllare la correttezza dell'attività amministrativa, al fine di prevenire, nonché sanzionare, gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti.

G/897/7/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

          le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

          è fondamentale garantire la piena operatività dello strumento delle intercettazioni anche ai reati c.d. « spia », ovvero quelli di corruzione. Invero, è notorio come la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

          il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3 del 2019 c.d. Spazzacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione. Inoltre, durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

          il trojan rappresenta certamente un mezzo imprescindibile per l'emersione dei fenomeni corruttivi e per interrompere sul nascere il pactum sceleris tra corrotto e corruttore. L'eliminazione o il depotenziamento del trojan per i reati contro la PA rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale, finalmente adeguata agli standard europei,

          impegnano il Governo:

     ad astenersi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini più limitativi per l'autorità giudiziaria o comunque peggiorativi, ovvero a depotenziare lo strumento del trojan, determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le più gravi manifestazioni criminose, compresa la corruzione, sulle quali prospera la criminalità organizzata e ancor più la mafia.

G/897/8/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione della giustizia;

          in particolare, l'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati;

          come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

          tuttavia, manca nell'atto in esame qualsivoglia previsione volta ad attribuire maggiori ed ulteriori risorse all'amministrazione giudiziaria, necessarie per assicurare l'efficienza della macchina della giustizia, a beneficio degli utenti finali, i cittadini;

          occorrono, quindi, specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale dei magistrati, imprescindibile anche ai fini del raggiungimento

          degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce della rilevante scopertura di organico;

          siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

          a tal riguardo si è espresso anche il Consiglio superiore della magistratura, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

          una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

          impegnano il Governo:

     in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere ulteriori procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G/897/9/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

          in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

          come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

          manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria.

     Pertanto, occorrono specifiche ed ulteriori previsioni in tal senso;

          la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

          secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;

          il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra VI, 2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;

          il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

          la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

          occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

          impegnano il Governo:

     in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere il potenziamento dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G/897/10/1 e 2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

     premesso che:

     l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione; in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

          le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

          si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia e architettura penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

          per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

          il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati;

          il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

          si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, permettendo di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

     impegna il Governo:

     a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per assicurare la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentarne la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale, a potenziare inoltre le risorse, presso il Ministero della Giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, nonché ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa.

G/897/11/1 e 2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

     premesso che:

     l'ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

          il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai Tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

          l'Ufficio per il Processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'Ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

          le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

          la figura del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo è delineata, in particolare, dal decreto-legge n. 80 del 2021 - articolo 11 e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'U.P.P.;

          nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

          le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle Corti d'Appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'UPP, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

          appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'ufficio del processo,

     impegna il Governo

          nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad adottare iniziative affinché il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turnover, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

G/897/12/1 e 2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

     premesso che:

     in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

          l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione;

          le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

          si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario,

     impegna il Governo

          a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché a prevedere il reclutamento di personale adeguato a coprire le vacanze di organico nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

G/897/13/1 e 2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

     premesso che:

     nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

          il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. E risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

          la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

          il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «articolazioni per la salute mentale» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione»;

          con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire «tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG», fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza -, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

          in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

          le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

     impegna il Governo

          a riconoscere al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

G/897/14/1 e 2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

     premesso che:

     nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

          il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. E risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

          la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

          il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «articolazioni per la salute mentale» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione»;

          con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire «tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG», fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza -, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

          in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

          le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

     impegna il Governo

          a valorizzare il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/897/15/1 e 2

Valente, D'Elia, Sensi, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

     premesso che:

     in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

          per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente accolte e prese in carico e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I, U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

     impegna il Governo

          a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

G/897/16/1 e 2

Lopreiato

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

     premesso che:

     il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

          in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

          come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

          manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto

          a quello previsto;

          è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca

          un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale.

     I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai

          fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

          il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore. Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65. In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore.

     Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;

          nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204). Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),

          impegnano il Governo:

     in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad autorizzare e finanziare procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G/897/17/1 e 2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessita ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

          l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

          secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumenta l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

          le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

          l'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).

     in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

          alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno prevedere specifiche modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

     Impegna il Governo:

     ad impedire, attraverso opportune iniziative, che le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco possano avere successivamente una destinazione urbanistica diversa da quella preesistente all'incendio, o possano essere interessati dalla realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

G/897/18/1 e 2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessita ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

          secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumenta l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

          le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

          l'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).

     in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

          alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

          dopo sei anni è inconfutabile che le riserve e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, qual è l'Arma dei carabinieri. In tutto il mondo a controllare i boschi, le foreste, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono militari, bensì guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili e l'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo forestale;

          dopo sei anni è tempo di cambiare, di raccontare dei boschi (che coprono oramai il 40% del territorio) anche quando le fiamme non ci sono, di puntare sulla prevenzione educando i cittadini con un costante coinvolgimento delle comunità per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alla criminalità organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria;

          dopo sei anni emerge con chiarezza che servono investimenti veri, ricerca, strumenti e tecnologie, semplificazioni di procedure e competenze all'interno di una strategia complessiva che poggia le solide basi sulla ricostruzione del Corpo forestale dello Stato con nuove competenze in materia di tutela dell'ecosistema territoriale;

          oggi sappiamo che i crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: preceduti "solo" dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. Un mercato che genera entrate per 280 miliardi di dollari l'anno e costituisce un settore della criminalità in crescita. I dati sono emersi il 12 aprile scorso in occasione della presentazione del workshop organizzato dal Wwf a Roma per il Progetto LIFE SWiPE;

          precedentemente a fare il punto è stato il nuovo report Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente, nel 2021, dove si legge che i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30mila illeciti, registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora, crescono gli arresti toccando quota 368, + 11,9% rispetto al 2020. Sono 59.268 gli illeciti amministrativi contestati, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni ora che sommati ai reati ambientali, raccontano un Paese dove vengono accertate ogni ora circa 10 violazioni ambientali;

     Impegna il Governo:

     a valutare, attraverso opportune iniziative, di ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.

G/897/19/1 e 2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge As897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessita ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

          l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

          Gli incendi costituiscono un importante fattore ecologico che condiziona l'evoluzione degli ecosistemi forestali di molte regioni biogeografiche. L'ambiente mediterraneo, in particolare, è sottoposto al verificarsi di numerosi incendi boschivi, specie nel periodo estivo, con conseguenze importanti sui processi di evoluzione e conservazione della biodiversità vegetale ed animale;

          In ambito forestale, numerosi studi hanno dimostrato le conseguenze degli incendi boschivi su micro e macro-fauna, quali ad esempio: gasteropodi, artropodi, mammiferi e ungulati. Le specie caratterizzate da scarsa mobilità, soprattutto terrestri e/o terricole, sono quelle maggiormente influenzate dall'azione delle fiamme, dal calore e dal fumo generato durante la combustione;

          In alcuni casi gli incendi possono determinare cambiamenti strutturali piuttosto marcati nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi forestali, tali da alterare i cicli biologici di molte specie vegetali ed animali, con conseguenze alcune volte veramente catastrofiche;

          il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità e l'aumento di gravi crimini ambientali mettono in pericolo l'intera comunità internazionale e che le attività delle imprese pubbliche o private non possono più causare impunemente gravi danni all'ambiente;

          L'8 febbraio 2022 il Parlamento ha approvato il disegno di legge che prevede la modifica di due articoli della Costituzione: l'articolo 9 si allarga alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali. Una riforma che si dimostra essere un impegno solenne per il presente e per il futuro;

     Impegna il Governo:

     a istituire un gruppo di lavoro, di esperti di diritto ambientale, al fine di presentare alle commissioni parlamentari permanenti competenti, una proposta codificata di crimine di ecocidio che possa essere coerente con il diritto penale italiano;

          a favorire iniziative diplomatiche per proporre, a nome della Repubblica italiana, emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale per includere il crimine di ecocidio;

G/897/20/1 e 2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

          l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trame profitto;

          i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo n. 300 del 1999, operando un riordino delle aree funzionali del Ministero della cultura, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4) con il rischio concreto e reale di ridurre le competenze e le vigilanze in materia di vincoli paesaggistici, ambientali ed archeologici;

          secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumenta l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000 ettari, di cui più di 10.000 ha di ecosistemi forestali;

          le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63 per cento) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20 per cento);

          al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, con il comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della società SIMICO;

          il dossier di candidatura Milano Cortina 2026 del 31 marzo 2019 stimava in 47 milioni di euro i costi per la realizzazione dell'infrastruttura in questione, importo poi rideterminato in 61 milioni nell'ambito della presa d'atto delle risultanze del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento, passato successivamente a 85 milioni e oggi ridefinito in 124 milioni di euro dal progetto definitivo;

          il bando di gara per la realizzazione dell'impianto sarebbe andato deserto e la società SIMICO ha avviato una procedura «negoziata» per l'aggiudicazione a trattativa privata, anche questa conclusasi senta esito;

          secondo il cronoprogramma dei lavori, previsto in 807 giorni lavorativi, la conclusione dei lavori sarebbe prevista non prima del 15 gennaio 2026, solo 20 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano- Cortina, termine che pone non pochi dubbi sul regolare svolgimento delle operazioni di omologazione della pista e del suo successivo utilizzo;

          agli enormi costi economici per la realizzazione della pista, si aggiungono gli alti impatti ambientali connessi, con l'abbattimento di 500 larici secolari e il prelievo idrico di oltre 3 mila metri cubi d'acqua per il funzionamento dell'impianto;

          trattasi di un intervento invasivo su area boscosa, che potrebbe essere interessata da incendi, comunque con un impatto paesaggistico e ambientale non indifferente;

          nell'opinione pubblica si rafforza il dubbio sull'effettiva necessità di costruzione della pista e lo stesso CIO rispondendo alla Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha sottolineato come non sia un'esigenza del Comitato Olimpico quella di avere un impianto nuovo e che anzi il CIO è aderente in prima istanza ai valori della sostenibilità;

          il Sindaco di Innsbruck avrebbe formalizzato al Commissario di governo la disponibilità ad ospitare le gare olimpiche nell'impianto austriaco, chiedendo all'Italia di coprire un terzo del costo necessario per l'omologazione della pista stimato in 27 milioni di euro, soluzione a basso impatto economico e di salvaguardia ambientale, accettata anche dal CIO che non vincola la manifestazione al rispetto del territorio nazionale,

     impegna il Governo

          a valutare soluzioni alternative rispetto alla realizzazione della pista di bob a Cortina.

G/897/21/1 e 2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

          l'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero delle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

          in sede di conversione del provvedimento sono stati presentati emendamenti che prevedevano la possibilità di destinare, quota parte dell'8 per mille anche al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

          emendamenti bocciati proprio mentre il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa faceva notare con preoccupazione che i dati forniti da Roma «mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi»;

          In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

          secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi se nel 2023 se ne registrano già 81, un dato veramente preoccupante,

     impegna il Governo

          a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia con finanziamenti idonei al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire sulla disciplina dell'8 per mille nei termini indicati in premessa.

G/897/22/1 e 2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato

     premesso che

          l'articolo 10 del decreto legge 105/2023 modifica il D.LGS. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, riordina e aggiorna le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti;

          il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti;

          la riorganizzazione prevista dal decreto riguarda le strutture direttive del Ministero della Cultura e non le articolazioni periferiche presenti nell'ambito della macro struttura organizzativa;

          il provvedimento prevede che gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          in questo modo, l'articolo 10 del presente provvedimento rischia di determinare una decadenza automatica di incarichi senza che vi siano i presupposti normativi che, nel caso di uffici che non subiscono modifiche a seguito della revisione organizzativa, sono esclusivamente rintracciabili nelle previsioni di cui all'art. 19, comma 1 ter, del D. Lgs 165/01 che richiamano la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 1, secondo periodo, del medesimo D. Lgs 165/01;

     impegna il Governo

          a specificare, nel prossimo provvedimento utile, che decadano esclusivamente gli incarichi generali e non generali a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legge 105/2023.

Art. 1

1.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

          1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.»

1.2

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

          1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si interpreta nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.».

1.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 sostituire le parole «si applicano» con «devono essere interpretate nel senso di applicarsi»

     conseguentemente abrogare il comma 2.

1.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-bis, 452-quater, 452-sexies".

1.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: ", 452-bis".

1.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-quater".

1.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-sexies".

1.8

Scalfarotto

Al comma 1, sostituire le parole "o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" con le seguenti: "o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale".

1.9

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          1-bis. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

          «f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies».

1.10

Scalfarotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti".

1.11

Scalfarotto

Sopprimere il comma 2.

1.12

Scalfarotto

Al comma 2, sostituire le parole "anche nei procedimenti in corso alla data" con le seguenti: "alle intercettazioni autorizzate dopo la data".

1.13

Scalfarotto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2.1. All'articolo 167, comma 1 del codice di procedura penale, al secondo periodo, dopo la parola «indica», inserire le seguenti: «dettagliatamente e direttamente gli elementi concreti, in nessun caso definiti mediante rinvio al contenuto di altri atti del procedimento e» e dopo le parole «svolgimento delle indagini», le seguenti: «, indica altresì gli elementi specifici e concreti dai quali desume la sussistenza dei gravi indizi di reato».".

1.14

Scalfarotto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2.1. All'articolo 192, comma 4 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.»."

1.15

Scalfarotto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sostituire le parole «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che» con le seguenti: «Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti»;

          b) sopprimere il comma 2-bis.

     Conseguentemente, all'articolo 267 del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole da «; nonché, se si procede», fino alle parole «a norma dell'articolo 4,» con le seguenti: «, nonché

          b) al comma 2-bis. sono soppresse le parole da «,se si procede» fino alle seguenti: «a norma dell'articolo 4,».

1.16

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sopprimere il comma 2-bis.

1.17

Scalfarotto

Sostituire il comma 2-bis con i seguenti:

          2-bis. All' articolo 266 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa";

          2-bis.1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

          1) al comma 1, le parole "e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, " e le parole "anche indirettamente determinati" sono soppresse;

          2) al comma 2-bis le parole "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" sono soppresse.

1.18

Scalfarotto

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

          2-bis. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale

1.19

Scalfarotto

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti:  "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse"

1.20

Scalfarotto

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."

1.21

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sopprimere il comma 2-ter.

1.22

Scalfarotto

Al comma 2-ter,

          1) alla lettera a), capoverso comma "2", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato.»;

          alla lettera b), dopo le parole "vita privata degli interlocutori" inserire le seguenti ", nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2".

          .

1.23

Scalfarotto

Al comma 2-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          "b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative.»

1.24

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.

1.25

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sostituire il comma 2-quater con il seguente: «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».

1.26

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sostituire il comma 2-quater con il seguente: «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».

1.27

Scalfarotto

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

          2-quater. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è  stato  emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti».

Art. 2

2.1

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 3, dopo le parole: «presso le procure della Repubblica» inserire le seguenti: «ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria a ciò adibiti».

2.2

Scalfarotto

Al comma 3,  dopo le parole "presso le procure della Repubblica" inserire le seguenti: "presso le quali pendono i relativi procedimenti".

2.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: ",nonché il collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto, suscettibile di presentare ulteriori rischi meritevoli di cautele specifiche".

2.4

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio.».

2.5

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «sulle attività di intercettazione» inserire le seguenti: «e di conservazione»;

          b) al secondo periodo sopprimere le parole: «in chiaro».

2.6

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «e i requisiti di sicurezza» inserire le seguenti: «e riservatezza».

2.7

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sopprimere il comma 9-bis.

2.8

Scalfarotto

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

          9-ter. I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito. 

Art. 2-bis

2-bis.1

Scarpinato, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.»;

          b) al numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.».

Art. 3

3.1

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

3.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

3.3

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 1, premettere il seguente:

          «01. Il minore ha diritto di essere ascoltato e il giudice ha l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni.».

3.4

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il giudice,» inserire le seguenti: «ferma restando l'obbligatorietà dell'ascolto del minore,».

3.5

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile.».

Art. 4

4.1

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

          a) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";

          b) le parole ", anche solo per una porzione del periodo indicato" sono soppresse.

4.2

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo le parole «periodo indicato,» inserire le seguenti: «purché detto periodo sia pari a almeno 30 mesi e».

4.3

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di cui al periodo precedente, il Consiglio superiore della magistratura esamina il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene, per ogni anno di attività, i dati statistici e  la   documentazione  relativa al   complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare,  sotto  il  profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione  dei provvedimenti, la sussistenza  di  caratteri  di  grave  anomalia  in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi  o  nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni  altro elemento utile ai fini della valutazione.».

4.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

           "Articolo 4 bis

           (Formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali in materia di violenza di genere)

          1. La Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati civili e penali, che siano destinati alla trattazione di materie connesse alla violenza di genere o domestica, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico diretti all'approfondimento del contrasto alla violenza di genere e domestica. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore della stessa Scuola e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

          2. Tutti i giudici e i magistrati che esercitano funzioni civili o penali connesse al tema della violenza di genere o domestica, hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni due anni ad uno dei corsi di cui al presente articolo.

          3. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 1 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti."

Art. 5

5.1

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché l'anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall'ingresso in carriera»;

          b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non vi sia stato demerito dall'ingresso in carriera».

5.2

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

          1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

5.3

Scalfarotto

Sopprimere il comma 2

5.4

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «2-ter. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

          2-quater. Alle assunzioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti».

5.0.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

          1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche per favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

          2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

5.0.2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di «ufficio del processo» nel processo civile)

          1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

5.0.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

          1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

          2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

5.0.4

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

          1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.».

Art. 6

6.1

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» inserire le seguenti: «dopo la parola: "foreste" sono inserite le seguenti: "in tutti gli stati della successione ecologica" e».

6.2

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al primo comma,» inserire le seguenti: «le parole: "al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto" sono soppresse,».

6.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          «c-bis) al primo comma, dopo la parola »foreste« aggiungere le parole »o in tutti gli stati della successione ecologica«.

6.4

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi

Al comma 1-bis, dopo le parole: «nonché l'interdizione» inserire la seguente: «perpetua».

6.5

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi

Al comma 1-bisaggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dalle attività di cui al presente comma».

6.6

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-quater. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: ", ma la pena è ridotta da un terzo alla metà" sono soppresse.».

6.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 6-bis

(Ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

          1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climalteranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è ricostituito il Corpo forestale ed ambientale dello Stato e riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 11.

          2. Entro sessanta gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentari, il Ministro della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostruzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

          3. L'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

«Articolo 6-ter

(Personale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

          1. Alla data dell'effettiva ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che ricopriva alla data di entrata in vigore della presente legge.

          2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

«Articolo 6-quater

(Norme transitorie)

          1. Nelle more dell'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e delle sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e delle sovranità alimentare, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.

          2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1, e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a 300 unità per la sede centrale, a 500 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e a 300 unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

«Articolo 6-quinquies

(Disposizioni finali e ulteriori competenze)

          1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato, di cui all'articolo 1, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

          3. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

          "2) sicurezza in materia agroalimentare, dei rifiuti, delle acque, della flora e della fauna anche in rapporto alle attività venatorie e della pesca, degli animali da affezione;

          b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          c-bis) Corpo forestale e ambientale dello Stato.

6.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 6-bis

(Introduzione del reato di Ecocidio)

          1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, e si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.

          2. Ai fini della presente legge per "ecocidio" si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.

          1. Ai fini del presente articolo si intende:

          a. Per "Arbitrario" che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

          b. Per "grave" un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

          c. Per "diffuso" si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

          d. Per "lungo termine" si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

          e. Per "ambiente" si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno.

          f. "ecosistema": un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

          g. "ambiente naturale": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

          h. per "danno a lungo termine" si intende un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

          i. per "pubblico interessato" si intendono le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge e si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente;

          l. per "danno grave" si intende un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

          3. Gli atti di cui al presente articolo devono essere stati commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando il loro autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che tali atti potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

«Articolo 6-ter

(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

          1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

«Articolo 6-quater

(Sanzione)

          1. Salvo che il fatto costituisca più greve reato chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punto con l'arresto da 12 a venti anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

          2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla presente legge, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.

          3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

«Articolo 6-quinquies

(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

          1. Il Ministro della Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dispone le misure necessarie per garantire la necessaria protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.

6.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 6-bis

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

          1.Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è sostituito dal seguente:

          "3. Le regioni programmano le attività di previsioni e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. I privati documentano le spese sostenute all'ente concedente entro il 31 dicembre.

          2. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dalla Stato. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati";

          b) Al comma 3:

          1) all'alinea, la parola: "propri" è soppressa;

          2) la lettera d) è abrogata;

          c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

          "6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente immesso in ruolo. Successivamente il personale è assunto tramite pubblico concorso".

6.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

          1.All'articolo 10, comma 1, primo periodo le parole: "per almeno quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno trent'anni"

          2.All'articolo 10, comma 1, secondo periodo le parole: "stipulati entro quindici anni", sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro trent'anni";

          3.All'articolo 19, comma 1, terzo periodo le parole: "E' inoltre vietata per dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "E' inoltre vietata per venti anni".

          4. All'articolo 10 comma, 1 le parole: "per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli", sono sostituite da: "per venti anni, limitatamente ai soprassuoli".

          5. All'articolo 10, comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro".

6.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis

(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 300)

          1.All'articolo 30, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2.bis Il Certificato di destinazione urbanistica deve attestare che il terreno sia inserito o meno tra le aree percorse dal fuoco indicate nel Geoportale Incendi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri".

6.0.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis

(Modifiche alla legge 8 novembre 2021, n. 155)

          1.All'articolo 3, comma 1, le parole: "non oltre il 1aprile di ogni anno" sono soppresse;

          2.All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sono contestualmente pubblicati" aggiungere le seguenti: "sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano";

          3.All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano".

6.0.7

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

          1. All'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-ter,» sono inserite le seguenti: «423, 423-bis, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis capo III Libro II,»."

6.0.8

Sironi, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta)

          1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

          2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi.

          3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1 del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-bis del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

          4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

          5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

          6. Il primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale è abrogato.

          7. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.».

6.0.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 6-bis

(Modifiche al codice penale)

          Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) All'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 40.000 a euro 160.000";

          b) All'articolo 423-bis, primo coma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 60.000 a 300.000 euro".

6.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 6-bis

(Modifiche al codice di procedura penale)

          1.All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

          "1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato".

6.0.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 6-bis

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per il contrasto agli incendi boschivi)

          1.Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli interni e con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti".

Art. 6-bis

6-bis.1

Scalfarotto

Al comma 1, capoverso lettera "c-bis)", sopprimere le parole «bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)"

6-bis.2

Sironi, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 1, capoverso "c-bis." aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Orso bruno (Ursus arctos).»

Art. 7

7.1

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Al comma 1, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «anche».

7.2

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi, Guidolin, Pirro

Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire le seguenti: «e alla prevenzione».

     Conseguentemente, ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire la parola: "recupero" con le seguenti: «recupero e alla prevenzione».

7.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo 7, dopo le parole: "interventi straordinari relativi: "aggiungere le seguenti: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,".

     Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,"

7.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi", aggiungere le seguenti: "alla tutela delle vittime di violenze di genere".

     Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "e alla tutela delle vittime di violenze di genere."

7.5

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e".

     Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e al".

7.6

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» con le seguenti: «dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali».

7.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, dopo le parole: "dipendenze patologiche" aggiungere le seguenti: "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane".

     Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: "altre dipendenze patologiche" aggiungere le seguenti: "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane."

7.8

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli interessati» con le seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».

7.9

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastare le fake news e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;

          b) porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;

          c) adottare misure idonee e sistemi di controllo che tutelino l'interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette «best buys» della Organizzazione mondiale della sanità che sono rilevate come le più efficaci per contrastare il consumo di alcol e di tabacco;

          d) programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni, tenendo conto della recente risoluzione del Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una «strategia alcol zero» per i minori, concentrando l'attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all'uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;

          e) impostare un equilibrio fra la potenza e l'efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di marketing che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall'altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;

          f) incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;

          g) limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;

          h) favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori.».

7.10

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) monitorare la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), implementando una piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell'ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;

          b) nell'ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all'interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;

          c) nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, realizzare in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale quali, il gioco d'azzardo, l'Hikikomori, la nomofobia e il vamping;

          d) in riferimento alla popolazione carceraria ai quali sia stata diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall'amministrazione della giustizia alla gestione sociosanitaria;

          e) intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del «binge drinking» che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con un adeguato intervento di sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul «bere responsabilmente» che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta.».

7.11

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'abuso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;

          b) incrementare le attività di testing e vaccinazione, anche attraverso unità mobili, e attivare operazioni di drug-checking, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;

          c) riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze favorendone la de-stigmatizzazione e, inoltre riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari, condizione imprescindibile per l'aggancio e la cura della persona;

          d) riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'abuso di sostanze o di alcol anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il counselling online, privilegiando la telemedicina e le soluzioni digitali;

          e) sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.».

7.12

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) adottare misure tecniche finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile;

          b) rendere effettivi l'inaccessibilità del gioco ai minori e il divieto di pubblicità, rimuovendo qualsiasi elusione ai predetti divieti, intervenendo sull'accertamento della reale identità del giocatore e della tracciabilità dei flussi di denaro e vietando qualsiasi possibilità di incentivo;

          c) intervenire sul piano culturale, nelle scuole e verso i giovani, rimuovendo qualsiasi ambiguità sul gioco d'azzardo e chiarendo quali siano i rischi connessi all'uso di videogiochi, al gaming e al gambling;

          d) salvaguardare ed anzi rafforzare la libera circolazione dei dati relativi all'azzardo, incluse le informazioni comunali relative ai dispositivi Amusement with Prizes (AWP) e Videolottery (VLT), nonché i dati sociosanitari relativi al gioco d'azzardo patologico;

          e) varare un piano per la riduzione ulteriore e progressiva della raccolta di azzardo, fissando dei limiti di tempo oltre che di spesa ad iniziare dalle forme di azzardo più aggressive che offrono la possibilità di puntate in sequenze ravvicinate, riducendo i punti della rete di offerta, oggi troppo capillare e difficile da controllare e favorendo il recupero delle forme di intrattenimento senza vincita in denaro.».

7.13

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) prevedere interventi per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione on the job, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;

          b) potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da sostanza e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del Codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica Banca Dati alla quale possano afferire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;

          c) riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;

          d) valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcologia, con una particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari.».

7.14

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (LEPS), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;

          b) adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da adottare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze e di alcol;

          c) intervenire sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai LEA, dello screening «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve» e formando adeguatamente i sanitari coinvolti.».

7.15

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione e collegare le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

          b) mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che abusano di sostanze o assumono alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del setting scolastico, di un'informazione evidence-based per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura.».

7.16

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Sironi, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, introdurre una specializzazione in «Medicina delle Dipendenze» ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a potenziare la formazione post-laurea della medicina dei disturbi da uso di sostanze e di alcol soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

          b) incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali; l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità.».

7.17

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

          a) in relazione al tabagismo, implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medicina generale, a sostenere i Centri Anti Tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;

          b) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione antifumo.».

7.18

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Fatte salve le scadenze di cui ai precedenti commi, per la destinazione della quota IRPEF di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».

Art. 8

8.1

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.2

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse» con le seguenti: «secondo le finalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».

Art. 9

9.1

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

9.2

Scalfarotto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il comma 1;

          b) al comma 2, dopo le parole «con periodicità», inserire le seguenti: « almeno settimanale»

     Conseguentemente:

          a) modificare la rubrica del Capo VI in «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA»;

          b) modificare la rubrica dell'articolo in: «(Modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)»

9.3

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.5

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sopprimere il comma 2.

9.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, le parole: "stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute" sono sostituite da: "settimanalmente".

9.7

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "stabilita" con le seguenti: "settimanale fatto salvo il caso in cui, visto l'andamento della situazione epidemiologica, sia necessario un periodo più breve stabilito".

9.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri può emettere, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, uno o più decreti per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da un aggravamento della situazione epidemiologica dovuta ad una ripersa dei contagi dovuti alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati."

9.9

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza delle malattie infettive affidata al Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, basato sulle segnalazioni dei medici. Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è tenuto a segnalare al servizio di Igiene pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di Covid-19, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.».

9.10

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza speciale per le malattie infettive prevenibili da vaccino (Spes) sulla base del protocollo da adottarsi con circolare del Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

9.0.1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)

          1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024»;

          b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e» sono sostituite con le seguenti: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;»

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.0.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)

          1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.3

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)

          1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

          2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

          4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

          6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis, del codice di procedura civile.

9.0.4

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Armonizzazione trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)

          1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuoriuscita di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9.0.5

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

          1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso aerosol respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

          2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

          a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

          b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.

          3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.

          1. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

          2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.».

Art. 10

10.1

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

10.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo

10.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

10.4

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 agosto 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

          1-bis. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

          1-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.».

10.5

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

          a) tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico degli istituti e dei luoghi di cultura.

10.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo 10, al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire la lettera «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici» con la seguente: «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali»; conseguentemente sono abrogate le lettere b) e g).

10.7

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

          b) sopprimere i commi 2 e 3.

10.8

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e il numero delle posizioni" fino alla fine del capoverso.

10.9

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trenta.

10.10

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sopprimere il comma 2.

10.11

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.12

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli incarichi dirigenziali generali e non generali aggiungere le seguenti: , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo, .

10.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "e non generali", sono aggiunte le seguenti: ", a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo,".

Art. 11

11.1

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

11.2

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Bilotti

Sopprimere il comma 1.

11.3

Scalfarotto

Sopprimere il comma 3

11.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          "3-ter. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque al fine dell'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e della confisca e restituzione all'utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2023."

11.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

          "3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sostituire le parole "I comuni" con le parole "Gli enti locali".