Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/10/2023
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IN SEDE REDIGENTE
(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(Discussione e rinvio)
Il presidente Stefania CRAXI (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa che accompagnano il testo, il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico. Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento.
Più in dettaglio, le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), prevedono che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 in relazione al controllo esercitato dallo Stato - salvo quelli derivanti da embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dall'OSCE o a quelli relativi a munizioni bandite da trattati internazionali di cui l'Italia sia parte - siano applicati dal già richiamato Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), espressamente istituito dalla successiva lettera b).
L'articolo 1, comma 1, lettera c), aggiorna il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990 con riferimento al Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento, conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei dicasteri interessati.
La successiva lettera d), nel modificare l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 in materia di disciplina delle trattative contrattuali, rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, ad oggi richiesta per le sole intermediazioni.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), al fine di semplificare gli oneri documentali per le imprese, anche in ragione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle esportazioni, dispone modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 in materia di utilizzo delle autorizzazioni, ampliando da 180 giorni ad un anno il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione, e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga di tale termine. Stante l'allungamento della tempistica disposto dalla lettera e), la successiva lettera f), novella l'articolo 25-bis della legge n. 185 del 1990, elevando il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione delle operazioni.
A sua volta, nell'introdurre modifiche all'articolo 27 della legge n. 185 in materia di norme sull'attività bancaria, l'articolo 1, comma 1, lettera g) del disegno di legge in esame chiarisce come l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incomba sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Da ultimo, la lettera h) dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 185 ritenute non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte, relative, rispettivamente, a strumenti di consulenza tecnica utilizzati dal Comitato consultivo (articolo 7, comma 3), agli indirizzi e direttive generali già attribuiti al Ministero degli affari esteri (articolo 7-ter), all'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento già istituito presso la Presidenza del Consiglio (articolo 8) e alla procedura di autorizzazione in relazione ad operazione per Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 13, comma 4).
Infine, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
Come sottolineato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente Stefania CRAXI annuncia che saranno svolte delle audizioni sul provvedimento in titolo e chiede ai componenti della Commissione di far pervenire agli uffici proposte di audizione.
Avvia quindi la discussione generale.
Il senatore MARTON (M5S) considerata l'importanza del provvedimento, chiede la rimessione in sede referente del disegno di legge in esame.
Il senatore DELRIO (PD-IDP) condivide la proposta del senatore Marton.
Il vice ministro CIRIELLI informa che il Governo in relazione alla modifica della legge 185 ha scelto di utilizzare lo strumento del disegno di legge proprio perché ritiene necessaria una valutazione approfondita del Parlamento, sottolinea tuttavia che l'attuale scenario internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina impone l'approvazione del provvedimento in tempi rapidi e certi.
Il presidente CRAXI, valutate le circostanze, suggerisce l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione al fine di giungere entro la prossima settimana ad una decisione sulla remissione in sede referente del disegno di legge in esame.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.