Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/10/2023

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 825

 

Art. 1

1.1

De Rosa, Marton, Ettore Antonio Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

          1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

Art. 2

2.1

De Rosa, Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

2.2

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1» con le seguenti: «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».

Art. 3

3.1

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          b) all'articolo 26, comma 7, le parole «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

     Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è modificata in lettera c).

3.2

Il Relatore

Al comma 1), sopprimere la lettera b)

3.0.1

Pucciarelli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis

(Norma in materia di indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

          1. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole "nelle Forze armate," sono aggiunte le seguenti: " ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,"

          2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».