Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 79 del 04/10/2023
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 674
Art. 12
12.0.100 (testo 2)/2
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 1
12.0.100 (testo 2)/3
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1:
1) sostituire il comma 1, con il seguente:« Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.»
2) sopprimere i commi 2, 3 e 4;
b) Sopprimere il comma 3
12.0.100 (testo 2)/4
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;
2) dopo il comma 1, inserire, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»
12.0.100 (testo 2)/5
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»
12.0.100 (testo 2)/6
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 2
12.0.100 (testo 2)/7
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 3
12.0.100 (testo 2)/8
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»
12.0.100 (testo 2)/9
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»
12.0.100 (testo 2)/10
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.».
12.0.100 (testo 2)/11
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 4
12.0.100 (testo 2)/12
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, inserire, il seguente: «4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.».
12.0.100 (testo 2)/13
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:
«4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.».
12.0.100 (testo 2)/14
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».
12.0.100 (testo 2)/15
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:
a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;
b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».
12.0.100 (testo 2)/16
All'emendamento 12.0.100 (testo 2), dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»