Legislatura 19ª - 2ª e 9ª riunite - Resoconto sommario n. 4 del 03/10/2023

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (n. 72)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) illustra per i profili della Commissione giustizia lo schema di decreto legislativo in titolo che modifica il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013".

L'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2023, inserendo due ulteriori definizioni, relative a: o-bis) "provvedimento di riconoscimento" (il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti"); o-ter) "criteri di riconoscimento" (le norme, di cui al Regolamento (UE) 1308/2013, sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate).

L'articolo 2 introduce l'articolo 1-bis nel citato decreto legislativo n. 42 del 2023 (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). In particolare, prevede che la restituzione di un pagamento indebito sia richiesta al beneficiario entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili da parte dei soggetti delegati e degli enti preposti all'accertamento dell'indebito. Non si procede al recupero se i costi sostenuti e quelli prevedibili sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e in ogni caso se l'importo da recuperare non supera 100 euro (comma 3). Il termine di pagamento concesso al beneficiario non può essere superiore a 60 giorni. Gli interessi, salvo diversa previsione, decorrono dalla scadenza del termine. In caso di mala fede gli interessi decorrono dal percepimento dell'aiuto (comma 4).

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 3 il quale apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 42 del 2023 che nel testo attualmente vigente disciplina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità sociale. In particolare, il comma 1 stabilisce che sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. Il comma 2 specifica che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

Il comma 1, lettera a), dell'articolo inserisce nell'articolo 2 del decreto legislativo 42 del 2023 il comma 1-bis, volto a prevedere che nel caso di sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale l'autorità giudiziaria ne dia immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda. Il comma 1, lettera b), abroga il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 42 del 2023, che, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa, "non subordina la modulazione delle sanzioni di condizionalità sociale in base al numero di lavoratori coinvolti".

L'articolo 4 dello schema, poi, modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 42 del 2023, incrementando le percentuali di riduzioni applicabili all'importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al beneficiario per violazione delle regole di condizionalità sociale. L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 42 del 2023, prevedendo che nel caso di richieste tardive di modifica della domanda relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, le riduzioni si applichino esclusivamente relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

L'articolo 6 reca un intervento di modifica all'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in materia di omesse o inesatte dichiarazioni per l'ottenimento di contributi a carico dei Fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). In particolare, viene emendato il comma 9, relativo al regime degli aiuti per bovini, ovini e caprini, che attualmente prevede che l'importo dell'aiuto sia versato in base al numero dei capi accertati a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: a) non si riscontrino più di tre capi non accertati; b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente. L'articolo 6 dello schema interviene sulla previsione di cui alla lettera a) al fine di stabilire che, per allevamenti ovini o caprini di consistenza tra i 13 e i 40 capi situati esclusivamente in aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli aiuti sono erogati a condizione che i capi non accertati non rappresentino più del 30 per cento del totale dei capi per i quali si chiede il contributo.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che detta le disposizioni transitorie in materia di condizionalità (articoli 91-97 e 99-100, regolamento (UE) 1306/2013) relative agli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che reca disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali. Il citato articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. In particolare la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base di criteri individuati con decreto ministeriale. L'articolo 8 sostituisce poi il comma 2 dell'articolo 10 al fine di limitare al solo anno 2023 la sospensione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste (la norma attualmente vigente dispone la sospensione sia per il 2023 che per il 2024) e di subordinarla ai casi in cui l'infrazione sia di grado basso e il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024 (lettera a). In conseguenza delle modifiche apportate al comma 2, viene altresì sostituito il comma 3 (lettera b), per stabilire che, qualora il beneficiario compia ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa nel 2023 sarà applicata insieme a quella per il 2024.

L'articolo 9 integra le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali e ne detta le modalità di applicazione in particolare specifica che la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso in caso di violazione degli impegni previsti dal Piano strategico della PAC (PSP) o degli altri obblighi dell'intervento si applicano per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati e, in particolare, che se la violazione riguarda gli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, i parametri di gravità e entità sono sempre considerati di massimo livello (comma 1). Prevede inoltre una sanzione pari alla differenza tra l'importo richiesto dal beneficiario e quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore a carico dei beneficiari qualora tale differenza sia superiore del 25 per cento e l'applicazione della riduzione o dell'esclusione anche alle spese risultate non ammissibili a seguito di controlli in loco o verifiche successive (nuovo comma 1-bis).

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione industria e agricoltura, il presidente DE CARLO (FdI), relatore, illustra gli articoli dal 10 al 13.

L'articolo 10 sostituisce il Capo VII del decreto legislativo n. 42 del 2023 (recante "Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate"), ampliandone il campo di applicazione, che comprende le "Sanzioni per la violazione di disposizioni relative ai settori dell'ortofrutta, delle patate e olivicolo". Il nuovo Capo si compone di 11 articoli: l'articolo 18 disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento, cui segue la revoca del riconoscimento; l'articolo 19 prevede che, qualora le OP o le AOP dei settori interessati (patate, ortofrutta e olio) siano coinvolte in frodi finalizzate all'indebito conseguimento degli aiuti, venga lororevocato il riconoscimento, oltre al recupero dell'aiuto già erogato e l'esclusione del riconoscimento per l'anno successivo alla violazione; l'articolo 20 disciplina il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni; l'articolo 21 introduce sanzioni applicabili ai casi in cui il beneficiario nella domanda dichiari di aver diritto ad un aiuto superiore a quello riscontrato dall'esame della domanda stessa; gli articoli da 22 e 24 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative legate alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, a fronte della violazione delle disposizioni europee o qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali; l'articolo 24-bis individua il meccanismo sanzionatorio applicabile alle OP e alle relative AOP dei settori ortofrutta e patate, in caso di inosservanza degli obblighi di informazione richiesti da Regione, Organismi pagatori o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF); l'articolo 24-ter introduce, per le sole OP e AOP del settore dell'ortofrutta, il sistema sanzionatorio legato all'inadempimento degli obblighi europei relativi alla raccolta verde e alla mancata raccolta; l'articolo 24-quater introduce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, una sanzione legata al ritardo nella presentazione della domanda di aiuto da parte dell'OP o dell'AOP, che determina una riduzione dell'1 per cento dell'importo accertato dell'aiuto stesso, per ogni giorno di ritardo; l'articolo 24-quinquies istituisce per il settore olivicolo un regime sanzionatorio applicabile ai casi in cui sia riscontrata una differenza tra la produzione dichiarata come commercializzata e quella effettivamente accertata (con sanzioni proporzionali all'ammontare del differenziale).

L'articolo 11 inserisce nel decreto legislativo n. 42 del 2023 il Capo VII-bis che introduce sanzioni applicabili al settore vitivinicolo e il Capo VII-ter che introduce sanzioni concernenti il settore dell'apicoltura.

Con riferimento al settore vitivinicolo, il sistema sanzionatorio è contenuto in 5 nuovi articoli: l'articolo 24-sexies quantifica la riduzione dell'aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti; l'articolo 24-septies quantifica la riduzione dell'aiuto con riferimento all'incompleta realizzazione delle azioni previste dall'intervento denominato "vendemmia verde"; l'articolo 24-octies introduce la riduzione dell'aiuto con riferimento a violazioni relative all'intervento denominato "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali"; l'articolo 24-novies introduce la riduzione dell'aiuto con riferimento a violazioni relative alle regole europee sulla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; l'articolo 24-decies è relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi.

Con riferimento al settore dell'apicultura, il sistema sanzionatorio è contenuto in un nuovo articolo; il 24-undecies che dispone in ordine al recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l'identificazione dei materiali finanziati.

L'articolo 12 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2023 per introdurre tra l'altro una serie di novelle, tra le quali, la previsione di un decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli e la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.