Legislatura 19ª - 9ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 7 del 03/10/2023

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 73

Le Commissioni 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerati le finalità di adeguamento alla normativa europea per garantirne l'applicazione e l'ambito di applicazione dell'atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio;

osservato che il provvedimento fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio;

valutata l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita innanzitutto il Governo a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «agricoltura biologica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «produzione biologica»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «dell'Unione europea nazionale» con le seguenti: «dell'Unione europea, nazionale e regionale»;

2) al comma 1, lettera v), espungere le seguenti parole: «e certificazione»;

3) al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti: «gg) organismo nazionale di accreditamento: l'Organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato a svolgere attività di accreditamento»; «hh) Codice Unico Aziende Agricole CUAA: il codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503»; «ii) Regioni: le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»; «ll) sostanze non ammesse: le sostanze e i prodotti non autorizzati per i fini e gli usi della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonché gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al Regolamento (CE) n. 2003/1829 del 22 settembre 2003»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503»;

d) all'articolo 4, sostituire le parole: «L'Autorità di controllo» con le seguenti: «L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli designata dal Ministero quale Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, sostituire le parole: «UNI CEI EN 17065» con le seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17065»;

2) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza»;

3) al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per tale attività»;

4) al comma 3, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso»;

5) al comma 4, lettera b), primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse dalle società di capitali»;

6) al comma 4, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «Tale requisito non è richiesto relativamente alle partecipazioni dirette o indirette detenute dalle associazioni di carattere consortile che non abbiano fini di lucro»;

7) al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: «fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b)»;

f) all'articolo 6, comma 7, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque»;

g) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 16» con le seguenti: «articolo 17»;

h) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: «salvo che» inserire le seguenti: «tale presenza»;

i) all'articolo 11 dopo il comma 2, inserire il seguente «2-bis. I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 2017/625»;

l) all'articolo 14, comma 1, lettera g), dopo la parola: «Ministero» aggiungere le seguenti: «e alle regioni»;

m) all'articolo 16:

1) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ovvero dimostri che tale presenza sia dovuta a una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile»;

2) al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque»;

n) all'articolo 17, dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. Gli operatori che conducono una unità di produzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente sul SIAN»; «2-ter. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, distribuzione/immissione sul mercato, magazzinaggio, importazione, esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria»; «2-quater. La notifica è trasmessa al Ministero o alla regione responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 2-ter, la notifica è trasmessa alla regione dove è ubicata la sede legale dell'azienda»;

o) all'articolo 18, comma 3, dopo la parola: «rinnova» inserire le seguenti: «entro novanta giorni»;

p) all'articolo 22, comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «laddove necessarie»;

q) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «chiunque utilizza» aggiungere le seguenti: «senza essere assoggettato al sistema di controllo»;

r) all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: «a darne comunicazione ai propri clienti» con le seguenti: «ad informare la clientela»;

s) all'Allegato II, punto 1, lettera c), prima delle parole: «verificare la validità» inserire le seguenti: «indicare i criteri per»;

t) all'Allegato II, punto 1, lettera d), dopo le parole: «l'organismo di controllo» inserire le seguenti: «e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo»;

u) all'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole: «Unione europea e nazionale» con le seguenti: «Unione europea, nazionale e regionale»;

v) all'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera b) sostituire le parole: «della Regione» con le seguenti: «dalla regione, per quanto di competenza»;

z) all'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera m) sopprimere le parole: «o idonea»;

aa) all'Allegato IV, sezione B, punto 1, sostituire le parole: «prima notifica o nell'ultima notifica rilasciata» con le seguenti: «notifica precedentemente presentata»;

bb) all'Allegato IV, sezione B, punto 5, lettera b), sostituire le parole: «L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie» con le seguenti: «La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie»;

cc) all'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis): la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore».

Le Commissioni invitano inoltre il Governo:

I. in linea generale, con riferimento alle definizioni, a uniformare la terminologia utilizzata nell'articolato;

II. in relazione all'articolo 9, a valutare l'opportunità di chiarire: a) se la limitazione, la sospensione e il ritiro del certificato costituiscono misure alternative e indipendenti o fra loro correlate; b) con riferimento ai casi di accertata non conformità, quale sia il rapporto fra l'elenco degli interventi previsti dal comma 1 e il catalogo delle misure prefigurato dal comma 2;

III. con riguardo all'articolo 21, a valutare l'opportunità di specificare le due definizioni di "banca dati pubblica" e "infrastruttura digitale pubblica", nonché l'interazione fra i due sistemi di tracciabilità.