Legislatura 19ª - Comitato per la legislazione - Resoconto sommario n. 24 del 03/10/2023

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 878

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni in materia di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica e di campagne informative per l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, i cui contenuti sono sufficientemente specificati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla esigenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano; di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica e per la tutela delle minori vittime di reato rafforzando le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento della relativa elusione e al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta; di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico, prevedendo misure disincentivanti l'elusione scolastica nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale e assicurando l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata; di approntare una risposta sanzionatoria e dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose; di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

rileva preliminarmente una non corretta formulazione delle disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare l'insufficiente ricorso a richiami interni e a riferimenti normativi necessari all'individuazione dell'oggetto della norma, l'utilizzo di espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, le ripetizioni e formulazioni eccessivamente discorsive e non puntuali e l'uso non sempre congruente delle definizioni;

con riguardo alle citazioni dei riferimenti normativi, risultano quasi sempre assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici e quelle relative ad altri atti normativi, che richiedono una citazione più completa del titolo, in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione; diversamente all'articolo 15 è quasi sempre riportato con un riferimento al titolo, di per sé non necessario e peraltro in forma abbreviata, il regolamento (UE) 2022/2065; solo al comma 5 del medesimo articolo il titolo del suddetto regolamento è citato per esteso, ma con imprecisioni nell'uso delle lettere maiuscole;

all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo stabilisce che alla struttura commissariale sia assegnato «un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali»; il successivo quinto periodo del medesimo comma stabilisce a sua volta che, con il provvedimento istitutivo della struttura, siano determinate «le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura», senza chiarire se tali dotazioni di personale debbano essere determinate entro il limite definito al secondo periodo ovvero in aggiunta a questo. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di vincolare il provvedimento istitutivo della struttura di cui al quinto periodo alla dotazione di personale stabilita al secondo periodo;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, si prevede che il compenso del Commissario straordinario sia stabilito con il decreto che costituisce la struttura di supporto al medesimo anziché, come appare più corretto, con il decreto di nomina;

all'articolo 1, comma 6, si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi progetti relativi a edifici siti nel comune di Caivano «realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo», utilizzando una circonlocuzione anziché individuare puntualmente la regione Campania, come avviene invece correttamente al comma 1 dell'articolo 2;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso 4, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta "riforma Cartabia", lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni. Analoghe osservazioni valgono per l'articolo 7 e l'articolo 12;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), si novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, inserendo il riferimento al «delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», anche se lo stesso articolo 73 fa riferimento a numerose e differenti fattispecie delittuose;

all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, si fa riferimento a dispositivi «per le comunicazioni dati e voce»: tale espressione, pur molto diffusa in ambito commerciale in relazione ai contenuti delle proposte contrattuali, è impropria e dovrebbe essere sostituita con la più corretta «dispositivi per le telecomunicazioni», che includono sia le comunicazioni orali che le trasmissioni di dati;

all'articolo 5, comma 8, si stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa al «soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti», senza identificare chiaramente a quale minore si faccia riferimento, se cioè a quello che riceve l'avviso orale ai sensi del comma 1, o a quello che riceve uno degli ammonimenti di cui ai commi 2 e 5, o a tutti i suddetti casi. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di prevedere la sanzione amministrativa a carico dei genitori o di altre figure di garanzia minorile esclusivamente per l'innovativa misura dell'ammonimento del minore tra 12 e 14 anni che commette un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, e, quindi, per l'ammonimento di cui ai commi 5 e seguenti;

all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art. 27-bis, comma 3, si identifica come «ordinanza di ammissione di cui al comma 2» quello che il detto comma 2 indica più genericamente come «provvedimento di ammissione». Sarebbe invece opportuno indicare anche al comma 2 la forma specifica dell'ordinanza in luogo del più generico provvedimento;

all'articolo 9, il comma 1 reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che - in considerazione della diversità di contenuto - è più opportuno formulare come articolo aggiuntivo allo stesso decreto legislativo;

all'articolo 10, i commi 1 e 2 e la rubrica menzionano il piano «Agenda Sud», senza identificarlo mediante un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 10, comma 2, il primo periodo autorizza una spesa per gli anni 2023 e 2024, per la quale il secondo periodo stabilisce la copertura finanziaria utilizzando l'espressione «All'attuazione del presente comma» anziché la più corretta «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all'articolo 10, il comma 5 incrementa il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la finalità, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, di valorizzare la professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse di alunni e studenti alla continuità scolastica, riservando la metà del suddetto incremento ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza in una stessa istituzione scolastica. Secondo il terzo periodo della lettera b), «I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione». Tale formulazione è di difficile interpretazione, in primo luogo in quanto i periodi precedenti non prevedono alcuna esclusione e in secondo luogo perché non è chiaro cosa si intenda con «anni di riferimento». Una possibile riformulazione che tenga conto della disposizione della disposizione nel suo complesso e ne chiarisca il contenuto potrebbe essere la seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata». Il quarto periodo della medesima lettera b) prevede inoltre che ai docenti indicati al secondo periodo della stessa e che non abbiano avviato procedure che ne avrebbero determinato il trasferimento ad altra istituzione scolastica o accettato supplenze annuali per altre tipologie o classi di concorso sia attribuito un punteggio aggiuntivo «a conclusione del triennio, effettivamente svolto» nonché «per ogni anno di permanenza dopo il triennio» ai fini di determinate graduatorie. Poiché nessuna precedente menzione è fatta di uno specifico triennio, è possibile ipotizzare, dal confronto col secondo periodo della lettera b), che si intenda un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e di conseguenza sarebbe necessario esplicitarlo nella norma al fine di evitare problemi di interpretazione e di applicazione;

all'articolo 13, il comma 1, che reca alcune definizioni, necessita di interventi formali al fine di chiarire il contenuto delle disposizioni corrispondenti. In particolare: l'alinea stabilisce che le definizioni sono date «ai fini del presente articolo», ma queste sono poi utilizzate anche all'articolo successivo; alla lettera a) è utilizzata la formula «accesso ai contenuti e/o alla rete», con l'impiego delle congiunzioni «e/o» ed un lessico colloquiale; alla lettera b) sono date due definizioni - una in forma lunga e una in forma breve - del medesimo insieme di oggetti. Tali definizioni sono utilizzate, nel prosieguo del testo, in modo non coerente. Si propone quindi di ricorrere alla sola definizione breve, che appare sufficientemente appropriata, e di apportare le modifiche consequenziali alle altre parti del testo; sempre alla lettera b) è utilizzata la parola inglese «videogames», che può senza ambiguità essere sostituita dall'italiano «videogiochi», seguita da un'elencazione a carattere esemplificativo che dovrebbe essere riformulata in senso più tassativo; alla lettera c) sono date due definizioni, in analogia a quanto avviene alla lettera b): in questo caso però è preferibile l'uso della definizione più lunga, in quanto quella breve rischia di risultare ambigua e rendere difficoltosa la comprensione della disposizione;

all'articolo 13, comma 5, si prevede l'applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 28 del 2020 «nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinati ai minori», ma il comma 4 non fa riferimento a pacchetti di offerte, bensì, come anche il suddetto articolo 7-bis, a contratti di fornitura;

all'articolo 14, comma 2, il secondo periodo stabilisce che «il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata». L'impiego del verbo "realizzare" sembra tuttavia predeterminare l'esito del confronto in seno alla Conferenza imputando al solo Ministro, e non all'intera Conferenza in quanto organo collegiale, il raggiungimento dell'intesa;

all'articolo 14, comma 3, è utilizzata l'espressione colloquiale «uso consapevole della rete» anziché «uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia debba presentare una relazione annuale al Parlamento «sull'attuazione della presente legge». Il contesto e il riferimento alla relazione di cui al comma 4 rendono tuttavia evidente che non si tratta dell'attuazione dell'intero decreto-legge - e non di una legge - bensì dei soli articoli 13 e 14;

all'articolo 15, comma 4, lettera b), capoverso 32-bis, nello stabilire l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora relative, è utilizzato tre volte un riferimento a un certo fatturato, formulato però in tre modi diversi. Sarebbe pertanto opportuno che la formulazione sia sempre omogenea, pur nella diversità del contesto dei periodi nei quali si inserisce;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» con le seguenti: «dotazioni finanziare e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» con le seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo»;

all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» con le seguenti: «nella regione Campania»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» con le seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»;

all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «dispositivi per le comunicazioni dati e voce» con le seguenti: «dispositivi per le telecomunicazioni»;

all'articolo 5, comma 8, premettere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,»;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art; 27-bis, comma 2, sostituire le parole: «il provvedimento di ammissione» con le seguenti: «con ordinanza l'ammissione»;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis;» con le seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) -»;

all'articolo 10, comma 1, capoverso 4-bis.1, secondo periodo, dopo le parole «"Agenda Sud"» inserire le seguenti: «di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176,»;

all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «All'attuazione del presente comma» con le seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all'articolo 10, comma 5, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata»;

all'articolo 10, comma 5, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: «a conclusione del triennio» con le seguenti: «a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «e dell'articolo 14»;

all'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'accesso ai contenuti e/o alla rete» con le seguenti: «l'accesso alle reti di telecomunicazione e ai contenuti diffusi tramite le stesse»;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica, di seguito "dispositivi"» e, conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica», ovunque ricorrono, al comma 7 del medesimo articolo 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» e, all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica»;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «videogames» fino alla fine della lettera con le seguenti: «videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "internet delle cose" e altri possibili oggetti connessi»;

all'articolo 13, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, di seguito "applicazioni"» e, conseguentemente, al medesimo articolo 13, dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, inserire le seguenti: «di controllo parentale» e, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» con le seguenti: «di controllo parentale»;

all'articolo 13, comma 5, sostituire le parole: «Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,» con le seguenti: «Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 destinati ai minori»;

all'articolo 14, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sancisce un'intesa avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi»;

all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «sull'uso consapevole della rete» con le seguenti: «sull'uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;

all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: «sull'attuazione della presente legge» con le seguenti: «sull'attuazione dell'articolo 13 e del presente articolo»;

all'articolo 15, comma 4, lettera b), capoverso 32-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo la parola: «applica» inserire le seguenti: «al fornitore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali» e sostituire le parole: «6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali» con le seguenti: «6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento dal medesimo fornitore»;

- al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata» con le seguenti: «dell'1 per cento del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessati»;

- al terzo periodo, sostituire le parole: «5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente» con le seguenti: «5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario interessato».