Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 1 del 27/09/2023
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE BALBONI (FdI), relatore per la 1a Commissione, illustra il testo del provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile, che si compone di 16 articoli, suddivisi in 4 Capi.
Precisa che si soffermerà sulle parti di interesse della 1a Commissione, ovvero sugli articoli 1, 2, 3, 5, 10 e 11, lasciando poi la parola al relatore della 2a Commissione per l'illustrazione dei restanti articoli.
Nell'ambito del Capo I, che prevede interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano, l'articolo 1 introduce una serie disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del predetto Comune.
In particolare, il comma 1 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in questione, sia nominato un commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi si possa provvedere in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Si dispone, inoltre, che per detti interventi il commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1.
Al comma 3 si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno.
I commi 4 e 5 dispongono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano.
I commi 6 e 7 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti per la costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024.
I commi 8, 9 e 10 autorizzano il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 2, al comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Il comma 2 dispone in relazione alla copertura degli oneri.
Il Capo II, che comprende gli articoli da 3 a 9, reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
L'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (foglio di via obbligatorio; D.AC.U.R. e c.d. DASPO Willy), al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria. Più nel dettaglio, il comma 1 apporta alcune modifiche al decreto- legge n. 14 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, mentre il comma 2 modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia e prevenzione).
L'articolo 5 reca modifiche al medesimo codice antimafia intese a costituire un insieme di misure di prevenzione della violenza giovanile.
Un primo novero di previsioni concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età.
Un'ulteriore previsione - comunque connessa a quella relativa all'avviso orale - concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi.
Alcune altre previsioni concernono un "divieto di cellulare", nonché un "divieto di internet". Più nel dettaglio, il divieto di cui specificamente si tratta - che permane connesso all'avviso orale, del quale rafforza gli effetti - può avere un duplice contenuto: divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati; divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente. Il divieto concerne il possesso o utilizzo di strumenti, qualora essi siano stati impiegati per la realizzazione e divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Sono al contempo necessarie alcune altre condizioni, ossia che il destinatario dell'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti: contro la persona; o contro il patrimonio; o inerenti alle armi; o inerenti alle sostanze stupefacenti. Qualora si verifichino le condizioni sopra ricordate, il questore può proporre l'applicazione del divieto al tribunale in composizione monocratica.
Il divieto è disposto dal giudice per una durata non superiore a due anni ed è accompagnato dall'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di violazione del divieto, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro.
Un ulteriore ordine di previsioni concerne l'estensione dell'applicazione dell'ammonimento, quale finora previsto per gli atti persecutori (cd. stalking), ai minori ultra-quattordicenni che si siano resi responsabili di taluni atti di violenza nei confronti di altro minorenne. Il medesimo ammonimento diviene applicabile altresì per i minori infra-quattordicenni - ma almeno dodicenni - in caso di violenze di significativa portata, vale a dire qualora il fatto commesso da tali minori sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. A tale fattispecie di ammonimento si connette la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi. La sanzione, irrogata dal prefetto, è determinata in un importo ricompreso tra 200 e 1.000 euro e si applica salvo che l'interessato non provi di non aver potuto impedire il fatto.
L'articolo 10, con il quale si apre il Capo III, recante disposizioni in materia di offerta educativa, dispone interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.
Nello specifico, il comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento disposto dal comma in esame, pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023-2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC "Per la Scuola" 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.
L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.
Segue, infine, il Capo IV, dedicato alla sicurezza dei minori in ambito digitale, che comprende gli articoli da 13 a 16 che saranno illustrati dal relatore della Commissione giustizia.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) , relatore per la 2ª Commissione, illustra le parti di specifico interesse per la Commissione giustizia, a partire dall'articolo 4, che inasprisce le pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Più precisamente, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi") al fine di aumentare le pene nei confronti di coloro che portano armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo. Per tali reati, la lettera a) stabilisce la pena dell'arresto da uno a tre anni (nel testo vigente prima della modifica in esame si prevedeva l'arresto da sei mesi a due anni). La lettera b) modifica il quarto comma dell'art. 4 della citata legge n. 110, recante il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche, anche per i soggetti muniti di licenza. A seguito della novella, il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni, in luogo dell'arresto da uno a tre anni previsto nel testo previgente. La lettera c) modifica il quinto comma dell'art. 4 della legge n. 110, punendo chi porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere con l'arresto da uno a tre anni (in luogo dell'arresto da sei a diciotto mesi previsti nel testo previgente) e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (in questo caso la misura dell'ammenda non viene modificata). Il comma 2, modificando l'articolo 699, secondo comma, del codice penale, aumenta da tre a quattro anni, nel massimo, la pena dell'arresto per il reato di porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza.
Il comma 3, modificando l'art. 73, comma 5, del T.U. stupefacenti, aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati "di lieve entità" relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala che tale innalzamento della pena massima, da quattro a cinque anni, per lo spaccio di lieve entità, consentirà l'applicazione, in linea generale, della misura della custodia cautelare in carcere.
Di stretta competenza della 2ª Commissione sono altresì le previsioni di cui all'articolo 6, che reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988 in materia di misure cautelari e precautelari.
In particolare, il comma 1, lett. a), modifica l'articolo 18-bis, il quale disciplina l'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza. Come è noto, l'accompagnamento in stato di flagranza è, insieme all'arresto e al fermo, una delle misure precautelari applicabili ai minori in base alla disciplina della giustizia minorile. Il decreto-legge interviene sui presupposti dell'accompagnamento in flagranza, ampliandone l'ambito di applicazione. Si consente così l'applicazione di tale misura allorquando si procede per un delitto non colposo punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge "non inferiore nel massimo a cinque anni"), nonché per i seguenti reati: lesione personale, furto, danneggiamento aggravato e alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (art. 381, comma 2, lettere f), g), h), m) c.p.) e infine porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (art 699 c.p. e art.4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.).
Occorre, poi, in questa sede, rammentare, che le misure cautelari applicabili ai minori sono tassativamente indicate nello stesso d.P.R. n. 448 e sono distinguibili in: misure a carattere obbligatorio (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità) e misure coercitive in senso tecnico (la custodia in carcere). Il d.P.R. - nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge in conversione - prevedeva, in una logica di gradualità, che per i reati puniti con pena non superiore nel massimo 5 anni non fosse mai consentita l'adozione di misure cautelari; per i delitti puniti (con l'ergastolo) o con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni potesse essere giustificata l'adozione di misure restrittive diverse dalla custodia cautelare (comma 4 dell'art. 19); e infine solo per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni fosse consentita l'adozione della misura custodiale (art. 23).
Il decreto legge (alla lett. b) del comma 1) novella l'articolo 19, comma 4, del d.P.R. n.448, riducendo da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare. La lett. c) del comma 1 apporta modifiche, invece, all'art. 23 del d.P.R. n. 448, che, come detto, disciplina le ipotesi di applicazione della custodia cautelare. Nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, l'articolo 23 del d.P.R., riservava la custodia cautelare oltre che - come anticipato - a quei delitti per i quali la legge stabiliva la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, anche ai delitti contemplati all'articolo 380, comma 2, lettere e) (furto aggravato), f) (rapina ed estorsione), g) (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), h) (delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad eccezione delle ipotesi di spaccio di lieve entità di cui al comma 5) c.p.p. e al "delitto di violenza carnale".
Il decreto-legge, modificando il comma 1 dell'articolo 23 del d.P.R. n. 448, da un lato, abbassa da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, amplia il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. È così consentita l'applicazione della custodia cautelare anche per i delitti di: furto in abitazione e del furto con strappo; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per tutte le condotte rientranti nell'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il n. 2) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge modifica infine il comma 3 dello stesso art. 23, concernente i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici.
Ulteriori modifiche al processo minorile sono introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge. Nello specifico anche il comma 1, lett. a) dell'articolo 8, interviene sull'art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988 in materia di presupposti per l'adozione della misura della custodia cautelare, introducendo la lett. a-bis), ai sensi della quale la custodia cautelare può essere disposta se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga.
Sempre l'articolo 8, al comma 1, lett. b) introduce poi nel medesimo D.P.R. 448/1988 l'art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). La nuova disposizione prevede che, nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, il pubblico ministero notifichi al minore istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale. Detto percorso prevede, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi (comma 1). Il programma del percorso rieducativo è depositato entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero, il quale entro i successivi dieci giorni lo trasmette al giudice, il quale delibera l'ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, sono altresì stabiliti la durata del percorso e la sospensione del procedimento per sei mesi (commi 2 e 3). Nel caso di esito positivo del percorso il giudice, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di esito negativo, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento. Nel caso di esito negativo, come anche nei casi di rifiuto o di interruzione ingiustificata del percorso da parte del minore, è esclusa l'applicazione della messa alla prova (commi 4 e 5).
Di competenza della Commissione giustizia è poi l'articolo 7, che prevede che, quando durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) o finalizzata al traffico di droga (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM che procede deve informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale (ex articolo 336 c.c.).
In merito al richiamo al "procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" occorre rammentare che le disposizioni del Capo IV, sezione III, art. 30 ss. della c.d. Riforma Cartabia, istitutive proprio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, avranno effetto non prima del 17 ottobre 2024. Pertanto, andrebbe valutata, l'opportunità di fare riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Di competenza della Commissione è poi anche l'articolo 9, il quale, novellando il d.lgs. n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.
L'articolo 9 inserisce tre nuovi commi all'articolo 10 del d.lgs. n. 121 del 2018, relativo all'estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.
Più in dettaglio, il nuovo comma 3-bis introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i ventuno anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggiore età, la cui condotta sia incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto minorile. Incidentalmente, segnala un errore meramente formale nella numerazione dei commi successivi al 3-bis.
Ricorda che l'art. 24 del d.lgs. n. 272 del 1989, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014 - ha innalzato da ventuno a venticinque anni il limite di età che consente l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice.
In particolare, il comma 3-bis identifica tale condotta con i seguenti tipi di atti: tenere comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; fare uso di violenza e minaccia per impedire le attività degli altri detenuti; avvalersi dello stato di soggezione ingenerato negli altri detenuti.
È sufficiente che la condotta del detenuto ricada in una delle tipologie di atti sopraindicati se ultraventunenne. Il comma 2 (rectius, 3-ter) estende la possibilità di trasferimento anche ai detenuti che hanno compiuto i diciotto anni di età, ma in tal caso si richiede che sussistano tutte e tre le tipologie di comportamento. La richiesta di trasferimento viene avanzata dal direttore dell'istituto al magistrato di sorveglianza per i minorenni, mentre l'individuazione del carcere più idoneo nel quale trasferire il detenuto è demandata al Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può concedere oppure negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto indicato dal DAP, ove sussistano comprovate ragioni di sicurezza, anche riguardanti lo stesso detenuto (comma 3, rectius, 3-quater). Osserva che la norma nulla dispone in ordine all'eventuale possibilità per il DAP, in caso di diniego del nulla osta, di proporre il trasferimento presso un diverso istituto carcerario.
Il Capo III, composto dagli articoli da 10 a 12, reca disposizioni in materia di offerta educativa. Di interesse per la Commissione giustizia è l'articolo 12 in tema di rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.
L'articolo 12, comma 1, prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 570-ter concernente il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.
In virtù del primo comma del nuovo art. 570-ter c.p., il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a due anni. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 570-ter, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito dal sindaco ai sensi del medesimo art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a un anno. Il comma 2 della disposizione in esame prevede che il pubblico ministero che esercita l'azione penale per il delitto di cui all'art. 570-ter c.p. ne informi il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 c.c. Per le ragioni già esposte sarebbe opportuno, anche in questo caso, fare riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Il comma 3 prevede, conseguentemente all'introduzione dell'art. 570-ter prevista dal comma 1, l'abrogazione dell'art. 731 c.p. concernente la contravvenzione di inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge trasforma il reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio; ne estende l'ambito di applicazione dalla sola istruzione elementare all'istruzione obbligatoria.
L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, da un lato, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, dall'altro, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.
Il Capo IV infine prevede una serie di disposizioni finalizzate a rafforzare la sicurezza dei minori in ambito digitale. In particolare, l'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali.
L'articolo 14 dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione del già illustrato art. 13. Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento.
L'articolo 15 indica l'AGCOM quale coordinatore dei servizi digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. L'AGCOM può, altresì, condannare al pagamento di penalità di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta.
Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità, di cui: 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, il che comporta una proiezione decennale di spesa che va da circa 4 milioni di euro nel primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a partire dal 2033. A tali oneri è previsto che si faccia fronte mediante un contributo, pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, che, per il 2024 - anno di prima applicazione - dev'essere versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM può, con deliberazione motivata, modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato; l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è da essa individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.
Infine, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM, è individuato a seguito di apposito interpello, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il trattamento economico fondamentale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del solo trattamento economico accessorio mediante i predetti contributi.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il PRESIDENTE dà conto dell'organizzazione delle audizioni, che saranno svolte, in sede di Uffici di Presidenza riuniti, nella giornata di domani, giovedì 28 settembre, a partire dalle ore 9, ferma restando la possibilità di disporre alcune sospensioni, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.
Avverte, altresì, che nel corso di tali audizioni potranno essere messe a disposizione delle memorie scritte che verranno pubblicate sul sito internet delle Commissioni.
La senatrice MAIORINO (M5S) esprime il proprio disappunto per lo svolgimento di un così elevato numero di audizioni in tempi particolarmente ristretti.
Il PRESIDENTE prende atto della rimostranza, ricordando tuttavia che le modalità di svolgimento delle audizioni erano state concordate la settimana scorsa, nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, e non erano state sollevate obiezioni.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede se sia possibile indicare altri soggetti a cui domandare eventualmente un contributo scritto.
Chiede altresì se sia stata effettuata una valutazione dell'impatto delle nuove misure sulla popolazione carceraria minorile e adulta, considerato che si prevede un inasprimento delle pene.
Il sottosegretario OSTELLARI si riserva di fornire i dati richiesti, precisando che, a fronte di un inasprimento di alcune misure repressive, sono state previste anche misure preventive, con effetti almeno parzialmente compensatori.
Il PRESIDENTE comunica che potranno essere acquisiti ulteriori contributi scritti, con l'auspicio che vengano inviati entro la fine della prossima settimana e comunque prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,55.