Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 82 del 27/09/2023
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:
- considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto legislativo, sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione; che il pubblico ministero dovrà esprimere il parere entro dieci giorni o, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore; che, decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero; che, al fine di rendere più efficiente e accelerare la procedura descritta, potrebbe risultare utile che una copia del certificato e del provvedimento di sequestro siano trasmessi dall'autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente, in conformità - del resto - a quanto sino ad oggi previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con cui è stata implementata in Italia la decisione quadro 2003/577/GAI, recante l'originaria disciplina dell'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro;
- considerato altresì che, nello schema di decreto legislativo, non si rinvengono disposizioni riferite alla Procura europea (EPPO), operante in Italia dal giugno del 2021 a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, con cui sono state adottate le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea; che, nondimeno, le norme dettate dallo schema di decreto legislativo sono suscettibili di essere applicate anche per l'esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell'Unione europea estranei al citato meccanismo di cooperazione rafforzata e relativi a reati di competenza dell'EPPO, ovvero a reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea (cosiddetti reati PIF); che, pertanto, anche al fine di evitare interferenze con indagini in corso, appare opportuno valutare se, nelle ipotesi indicate, occorra prevedere un coinvolgimento - anche solo a titolo informativo - della Procura europea (EPPO) nella procedura di esecuzione dei sequestri;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che una copia del certificato e del provvedimento di sequestro debba essere trasmessa dall'autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente.
2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nella disciplina dell'esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell'Unione europea estranei al meccanismo di cooperazione rafforzata che ha condotto all'istituzione della Procura europea e relativi a reati di competenza di quest'ultima, forme di coinvolgimento - anche solo informativo - della medesima Procura europea.