Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 80 del 20/09/2023

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra lo schema in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2021, per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust), che si compone di 15 articoli e di un allegato. Su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 18 ottobre.

Lo schema di decreto adegua la normativa interna, abrogando la legge n. 41 del 2005, attuativa della decisione 2002/87/GAI che, prima del Regolamento (UE) 2018/1727 disciplinava Eurojust, e apportando le opportune modifiche alle norme processuali e ordinamentali.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, individuato nelle norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale al già citato Regolamento (UE) 2018/1727.

L'articolo 2 prevede che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta: dal membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, dall'aggiunto del membro nazionale e dall'assistente del membro nazionale (comma 1); dall'aggiunto e dagli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7 (comma 2). Il comma 3 precisa che il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è la sede di Eurojust. È opportuno ricordare che Eurojust è un organismo dotato di personalità giuridica (articolo 1) con sede all'Aja (articolo 79). La struttura di Eurojust comprende: i membri nazionali (articoli 7 e seguenti), distaccati da ciascuno Stato membro - ad eccezione della Danimarca, che in virtù del protocollo n. 22 non è vincolata dal Regolamento - in conformità al proprio ordinamento giuridico. I membri nazionali possono essere assistiti da almeno un aggiunto e un assistente; il collegio (articoli 10 e seguenti), composto da tutti i membri nazionali (nonché da un rappresentante della Commissione europea, solo quando il collegio esercita le funzioni di gestione e non funzioni operative), che elegge fra i membri nazionali il presidente e due vicepresidente di Eurojust; il comitato esecutivo (articolo 16), che è responsabile dell'adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il funzionamento di Eurojust; il direttore amministrativo (articoli 17 e seguenti), nominato dal collegio.

L'articolo 3 disciplina la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 11, della citata legge di delegazione.

In particolare, essi sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) fra magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che non si applichi il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, il quale prevede che il magistrato destinato a una sede non possa essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Il comma 4 prevede i criteri di valutazione cui il CSM deve attenersi ai fini della nomina: in via prioritaria, è valutata l'esperienza del candidato nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Inoltre, sono valutate le competenze linguistiche e la conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europea e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione.

Il procedimento è regolato dai commi da 5 a 7. Il CSM trasmette le dichiarazioni di disponibilità dei candidati e la relativa documentazione al ministro della Giustizia ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni trasmette al Ministro una proposta motivata di nomina, sulla quale il Ministro può formulare osservazioni o valutazioni comparative nei trenta giorni successivi. Quindi, nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro o alla scadenza del termine per la loro formulazione, il CSM procede alla nomina con delibera motivata, con la quale, ove necessario, sono conferite al nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il collocamento fuori ruolo. Il Ministro della giustizia comunica la nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea (comma 8). È necessario rammentare che ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41 del 2005, attuativa della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, era il ministro della Giustizia, con proprio decreto, a nominare il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, scegliendolo tra una rosa di candidati predisposta dal CSM.

L'articolo 4 disciplina il trattamento economico del membro nazionale e dell'aggiunto, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero nella misura spettante, nello specifico, per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, dove ha sede Eurojust.

L'articolo 5 riguarda il rinnovo e la cessazione dell'incarico e il tramutamento di sede del membro nazionale e dell'aggiunto. In particolare, l'incarico può essere rinnovato dal CSM, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta dell'interessato formulata almeno sei mesi prima della scadenza (comma 1). Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del Regolamento il mandato dei membri nazionali e degli aggiunti è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il comma 2 disciplina la riassegnazione del magistrato alla scadenza dell'incarico, stabilendo che il medesimo sia riassegnato alla sede di provenienza, se vacante, senza che ciò comporti il conferimento di funzioni direttive o semidirettive, ove precedentemente svolte. Qualora la sede di provenienza non sia vacante, la riassegnazione avviene mediante tramutamento per "concorso virtuale". Il "concorso virtuale" consiste nel simulare la partecipazione dell'interessato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto, attribuendo al richiedente il punteggio maturato fino alla data della richiesta e assegnandogli il posto laddove con tale punteggio l'interessato sarebbe risultato vincitore. Il comma 3 rinvia, salvo che sia diversamente disposto, alle norme vigenti sul tramutamento di sede e di funzioni.

L'articolo 6 disciplina la nomina dell'assistente del membro nazionale e dell'aggiunto. Esso è nominato dal CSM fra magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (commi 1 e 2). Rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 41 del 2005, nello schema di decreto non è più prevista la possibilità di nominare come assistente del membro nazionale un dirigente dell'amministrazione della giustizia, eventualità che comunque, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, sino ad oggi non si mai verificata. Il comma 3 rinvia ai commi da 3 a 8 dell'articolo 3 per quanto riguarda il divieto di trasferimento prima di quattro anni, i criteri di valutazione e il procedimento di nomina. Il comma 4 disciplina il trattamento economico dell'assistente del membro nazionale, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto - nel rispetto dei massimali retributivi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 - il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, Parte terza) nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja. Il comma 5 prevede che la durata dell'incarico sia pari a quella prevista dal Regolamento per il membro nazionale (e cioè di 5 anni) e rinvia all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede la nomina di un ulteriore membro aggiunto e di ulteriori assistenti, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità, qualora lo richiedano particolari esigenze di specializzazioni o circostanze oggettive tali da ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale.

L'articolo 8 dispone la sostituzione della tabella B recante il ruolo organico della magistratura annessa alla legge n. 71 del 1991, al fine di tenere conto dei magistrati distaccati presso Eurojust, che viene pertanto allegata allo schema di decreto. I magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust vengono quindi ora inseriti alla lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 "ordinarie" e 3, eventuali ed "aggiuntive" ex articolo 7) e viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati «destinati a funzioni non giudiziarie» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella.

L'articolo 9 disciplina i poteri del membro nazionale, dando attuazione al criterio di delega contenuta nell'art. 11, comma 2, lettera d), della citata legge n. 127 del 2022, che richiedeva di «armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727».

In particolare, i commi da 1 a 3 definiscono i poteri del membro nazionale negli stessi termini previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, 3 e 4, del Regolamento. Di fatto, come rimarcato dalla relazione illustrativa, il legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 8, paragrafo 2, di attribuire al membro nazionale poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento.

Nel dettaglio, il membro nazionale (comma 1) ha il potere di: agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

Inoltre (comma 2), il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, ha facoltà di: emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco; disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Qualora non sia possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente e vi sia urgenza, il membro nazionale può adottare le suddette misure, informandone al più presto l'autorità competente (comma 3). Il comma 4 prevede che il membro nazionale eserciti i predetti poteri nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero e che sulle richieste del membro nazionale il giudice provveda senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo un diverso termine previsto dalla legge.

Infine, ai sensi del comma 5, il membro nazionale ha il compito di provvedere alle comunicazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (ex articolo 371-bis del codice di procedura penale) e dei procuratori della Repubblica (ex articolo 118-bis del dispositivo attuativo del codice di procedura penale), ai fini del coordinamento delle indagini, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni previsti dal successivo articolo 10.

L'articolo 10 dispone in merito alle richieste e agli scambi di informazioni con le autorità nazionali, attuando il criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), della legge di delegazione, che impone di «regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727». Occorre ricordare che l'articolo 21 del regolamento stabilisce le norme fondamentali che regolano gli scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali, prescrivendo che le autorità nazionali competenti sono tenute a condividere con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, ad eccezione dei casi in cui tali informazioni recherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentaglio l'incolumità delle persone.

Fatto salvo quanto stabilito dal citato articolo 21 del regolamento, il comma 1 dell'articolo in commento specifica che il membro nazionale di Eurojust ha diritto a richiedere e scambiare informazioni scritte con l'autorità giudiziaria competente sui procedimenti penali e sul contenuto di atti a essi relativi, anche derogando al segreto istruttorio di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Ha inoltre accesso ad una serie di registri e banche dati quali, in particolare: il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale; i registri delle notizie di reato, gli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed ogni altro pubblico registro; l'anagrafe delle persone detenute; la banca dati nazionale del DNA e il relativo laboratorio centrale. Può altresì richiedere all'autorità competente per la sezione nazionale di comunicare i dati inseriti nel Sistema di informazione Schengen, che, come noto, è il sistema di condivisione delle informazioni per la sicurezza e la gestione delle frontiere in Europa. Le richieste relative ai procedimenti penali e all'accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero, il quale, se non ritiene di accogliere la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che decide con decreto motivato (comma 2).

I successivi articoli 11 e 12 attuano il criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), che richiede di «disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale». In particolare, l'articolo 11 stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali per l'Eurojust presso i seguenti uffici: procura generale presso la Corte di cassazione; procura nazionale antimafia e antiterrorismo; procure generali presso le corti di appello; procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto; Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del ministero della Giustizia.

La nomina spetta, rispettivamente, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai procuratori generali presso le corti di appello, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e al capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, in base ai medesimi criteri previsti per la nomina del membro nazionale presso Eurojust.

L'articolo 12 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia di cui fanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, allo scopo di garantire il coordinamento delle loro attività.

Si ricorda che l'articolo 20 del regolamento fa riferimento ai punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia penale e agli specifici punti di contatto delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI (in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), 2007/845/GAI (concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi) e 2008/852/GAI (relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione). Sempre l'articolo 20 prevede che il sistema di coordinamento nazionale Eurojust debba assicurare il coordinamento del lavoro svolto da: gli altri corrispondenti nazionali di Eurojust; i corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO; il corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo; il corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e un massimo di tre altri punti di contatto della rete; i membri nazionali o i punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le sopra richiamate decisioni; se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie in ordine alla nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, stabilendo che si applichino, a seconda dei casi, le norme dettate dall'articolo 3 per il membro nazionale e per l'aggiunto del membro nazionale e dall'articolo 6 per l'assistente del membro nazionale. In particolare, per essere confermati nell'incarico da parte del CSM, previa acquisizione delle informazioni necessarie e sentito il ministro della Giustizia, i magistrati già distaccati presso l'Eurojust devono possedere i requisiti richiesti dai predetti articoli 3 e 6. La procedura di riconferma deve svolgersi entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. In caso di conferma, il magistrato è ricollocato in ruolo e gli sono conferite le funzioni requirenti; di tale conferimento non si tiene conto ai fini del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (o viceversa) di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006 quando il magistrato distaccato, prima di assumere l'incarico presso Eurojust, esercitava funzioni giudicanti. Anche a seguito di conferma, resta fermo il termine di scadenza dell'incarico (che è fissato in 5 anni dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento).

In caso di mancata conferma, si applicano le disposizioni sull'assegnazione della sede dettate dall'articolo 5, comma 2.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione della legge n. 41 del 2005, la quale - come già ricordato - dava attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

L'abrogazione costituisce diretta attuazione del criterio di delega previsto dall'art. 11, comma 2, lettera g), della legge n. 127 del 2022, che espressamente prevede l'abrogazione della citata legge.

Infine, l'articolo 15 reca la copertura finanziaria del decreto.

Interviene il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az) per sottolineare i contenuti dell'articolo 4 circa il trattamento economico di alcune figure apicali che dovranno svolgere le funzioni di membro nazionale presso Eurojust sui quali richiama una riflessione del relatore e della Commissione.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) fa presente che solitamente norme analoghe hanno un'applicazione generalizzata per tutti i soggetti che svolgono funzioni di carattere apicale per fini istituzionali come quelle in esame. Dichiara tuttavia che prenderà in considerazione l'indicazione del senatore Potenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'inizio dei lavori d'Assemblea propone di sospendere i lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 12,55.