Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 67 del 20/09/2023

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera d), recepisce l'articolo 1, numero 4), della direttiva 2021/2118, la quale al paragrafo 3 prevede la facoltà, per gli Stati membri, di derogare all'obbligo assicurativo i veicoli ritirati dalla circolazione in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale;

valutata la necessità di introdurre specifiche deroghe all'obbligo di assicurazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della strada (CDS), e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale;

considerato che tali veicoli rappresentano infatti un bene del patrimonio culturale del Paese che deve essere tutelato;

rilevato che le competizioni sportive sono assoggettate ad una disciplina specifica, in osservanza all'articolo 1, numero 2), lettera b), della direttiva e pertanto ad esse non dovrebbe essere applicato l'articolo 122, comma 1-ter, del Codice delle assicurazioni private (CAP);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si valuti l'opportunità di inserire, per ragioni di coordinamento sistematico tra la normativa di settore - Codice delle assicurazioni private e Codice della strada - la contitolarità della proposta per l'adozione dell'apposito decreto ministeriale, previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "rrr", numero 3), da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Detta disposizione inserisce nella definizione di veicolo anche i veicoli elettrici leggeri, da individuare con apposito decreto su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oltre che del Ministro dell'interno). L'oggetto del decreto, oltre ad investire profili attinenti all'ambito assicurativo, di pertinenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, riguarda altresì e in via prioritaria anche fondamentali aspetti attinenti al profilo meramente tecnico concernenti la individuazione dei veicoli elettrici leggeri, la cui competenza è rimessa istituzionalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui sarebbe più corretto che entrambi i Ministeri fossero coproponenti;

2. si valuti altresì l'opportunità di sostituire dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto le parole "denominato preventivatore" con la locuzione "di cui al regolamento IVASS previsto dal comma 3 dell'articolo 132-bis,", in quanto lo strumento per la preventivazione pubblica già realizzato e attualmente in uso - che è pienamente allineato alle caratteristiche indicate nel nuovo articolo 132.1 CAP - è invece denominato "Preventivass" e a tale denominazione (adottata con il regolamento IVASS n. 51/2022, emanato sulla base della delega contenuta nel comma 3 dell'articolo 132-bis del CAP) sono collegati tutti i domini acquistati e registrati su internet, nonché il marchio registrato per la tutela giuridica all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ne conseguirebbe pertanto che la nuova e diversa formulazione, come prevista nello schema di decreto, potrebbe generare profili di criticità, comportando, inevitabilmente, la necessità di: registrare il nuovo marchio, verificando l'eventuale disponibilità di una denominazione rispondente alla previsione normativa; modificare tutte le definizioni rese dall'applicazione pubblica; modificare tutta la documentazione di preventivazione delle imprese; modificare il citato regolamento IVASS n. 51;

3. si valuti la necessità di prevedere, per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del Codice della strada e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale, se non circolanti, la deroga all'obbligo di assicurazione;

4. si valuti di prevedere che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto attraverso la sottoscrizione di "polizze multiveicolo", ovvero quelle polizze in base alle quali la guida (di un unico mezzo in un dato momento) è limitata all'assicurato e ad alcune persone indicate nella polizza stessa;

5. si voglia specificare che l'articolo 122, comma 1-ter, del CAP, come inserito dallo schema di decreto legislativo in esame, non si applica alle competizioni sportive, in quanto soggette ad una specifica disciplina;

6. al fine di semplificare le procedure a carico degli utenti, si valuti di modificare la disciplina che regola la sospensione dell'assicurazione RCA, di cui all'articolo 2 , comma 1, lettera d), specificando al comma 2, che la sua durata complessiva non possa superare i dodici mesi rispetto all'annualità assicurativa e, al comma 3, che la stessa sospensione sia attivata dalla data indicata dal soggetto legittimato nella formale comunicazione di cui al comma 2, della quale l'impresa fornisce ricevuta.