Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 12/09/2023
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane
(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.
Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.
Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.
In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.
L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.
Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.
L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana - che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati - destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata.
L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni egli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.
L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.
L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.
L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet.
Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.
Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.
L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.
L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).
L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.
L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.
Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni definite con le linee guida nazionali.
L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.
Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.
Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.
Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.
All'interno del Capo II, rubricato «Organi, risorse e programmazione strategica», l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.
Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.
L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.
L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento - nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere - nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.
Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.
Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.
All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.
Anche il Capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.
Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.
In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.
Il PRESIDENTE formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.