Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 85 del 12/09/2023
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023) 424 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che definisce una serie di misure volte a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE, prevedendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La direttiva 2012/29/UE costituisce lo strumento orizzontale principale in materia di diritti delle vittime e stabilisce, per le vittime di tutti i reati, una serie di diritti, tra cui il diritto all'informazione, il diritto all'assistenza e alla protezione in base alle esigenze individuali delle vittime, i diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato al termine del procedimento penale. È applicabile dal novembre 2015 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE), ad eccezione della Danimarca, ed è stata recepita sul piano interno dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
La revisione di cui al presente atto si focalizza su una serie di obiettivi, prefiggendosi di rispondere ai problemi individuati, nella direttiva vigente, dalla relazione di valutazione adottata dalla Commissione europea il 28 giugno 2022. Gli obiettivi specifici sono cinque: un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; un allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; un accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri.
La base giuridica è individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda i "diritti delle vittime della criminalità" quale ambito di competenza dell'Unione nella cooperazione giudiziaria in materia penale. In tale ambito, l'Unione legifera mediante "norme minime", ferma restando la competenza degli "Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone".
Con riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che esso sia rispettato poiché, affinché il riconoscimento reciproco e la cooperazione giudiziaria siano pienamente efficaci, è necessario che vi sia fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri, nei parametri di equità e giustizia dei rispettivi sistemi giudiziari. Il valore aggiunto dell'UE deriva quindi principalmente dall'agevolazione della cooperazione giudiziaria in materia penale e dalla garanzia del buon funzionamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ma anche dalla capacità di affrontare la portata e la natura di problemi che non possono essere risolti dagli Stati membri da soli.
Il principio di proporzionalità trova riscontro, secondo la Commissione europea, nel livello di azione previsto dai sistemi giuridici nazionali, che si articola in tre soluzioni alternative per ciascuno dei cinque obiettivi specifici, dalla soluzione meno gravosa per gli Stati membri a quella più gravosa.
La valutazione d'impatto evidenzia come in ciascuno Stato membro i benefici attesi dalle modifiche proposte superino i costi previsti.
Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ed essa è attualmente all'esame di altre due Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.
Passando ad esaminare più nel dettaglio le novità previste dalla proposta, si segnalano alcune delle misure introdotte al fine della realizzazione degli obiettivi specifici preposti.
Al fine di superare i problemi relativi all'accesso alle informazioni da parte delle vittime, è istituito l'obbligo per gli Stati membri di fornire una linea telefonica di assistenza alle vittime e un sito web con tecnologia d'avanguardia (articolo 3-bis).
Anche la denuncia dei reati da parte delle vittime è agevolata dall'obbligo di garantire che le vittime possano denunciare il reato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 5-bis). Inoltre, a favore degli immigrati irregolari, la proposta prevede che le autorità competenti che entrino in contatto con una vittima che denuncia un reato non siano autorizzate a trasferire alle autorità responsabili della migrazione i dati personali relativi allo status delle vittime in materia di soggiorno, se tali dati sono stati raccolti in seguito alla denuncia di reato.
Al fine di assicurare parità di trattamento alle vittime vulnerabili, compresi i minori, gli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche, compreso il sostegno psicologico.
Ai fini di una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali, la presente revisione propone di istituire, nell'ambito del nuovo articolo 10-bis, il diritto all'assistenza presso i locali giudiziari.
Al fine di agevolare l'accesso delle vittime al risarcimento da parte dell'autore del reato, la presente revisione propone di rendere obbligatorio per gli Stati membri il pagamento anticipato alla vittima del risarcimento dovuto dall'autore del reato subito dopo la sentenza (nuovo articolo 16, paragrafo 2).
Al fine di garantire la protezione fisica delle vittime, la revisione rafforzerà l'uso delle misure di protezione, come gli ordini di protezione, aggiungendo tali misure all'elenco delle misure di protezione attualmente previste.
Infine, la Commissione europea propone di introdurre una disposizione che chiarisca il legame tra la proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime e la proposta legislativa sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica (articolo 27-bis). In base a questa disposizione, gli Stati membri devono attuare le misure previste dalla direttiva sui diritti delle vittime indipendentemente dagli obblighi previsti dall'altra proposta. L'obiettivo di detta disposizione è quello di garantire che gli Stati membri si assicurino di recepire pienamente entrambe le direttive e prestino particolare attenzione al recepimento di norme più specifiche in materia di vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.