Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 71 del 06/09/2023

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az) introduce l'atto in titolo precisando che l'articolo 1 dello schema, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella direttiva 2006/112/UE la Sezione 2-bis modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-bis, che reca gli articoli da 40-bis a 40-sexies. L'articolo 40-bis, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-bis della direttiva 2006/112/UE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. L'articolo 40-ter, al comma 1, recependo l'articolo 243-ter della citata direttiva 2006/112/UE, prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-sexies, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. Il comma 1, in continuità con quanto previsto dall'articolo 243-ter, paragrafo 1, della direttiva, esplicita la finalità per la quale è introdotto l'obbligo di conservazione delle informazioni e, per meglio definire la portata dell'adempimento, fornisce la definizione di pagamento transfrontaliero, ovvero quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. L'obbligo di conservazione delle informazioni relative ai beneficiari e ai servizi di pagamento in parola, nonché quello di comunicazione delle stesse, previsto dal successivo articolo 40-quater, sono introdotti, come espressamente affermato dal considerando n. 6) della direttiva (UE) 284/2020, nel rispetto del principio di proporzionalità e limitati a quanto è necessario e funzionale al fine di contrastare le frodi IVA nell'ambito delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, senza risultare eccessivamente gravosi per i soggetti interessati. In tale prospettiva, il comma 2, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 243-ter della direttiva, prevede l'introduzione di un massimale, calcolato in base al numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame. Secondo la relazione illustrativa, il massimale risulta funzionale all'obiettivo perseguito, in quanto offre un'indicazione del fatto che i pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica ed esclude, quindi, i pagamenti ricevuti per fini non commerciali ai quali non sono riconducibili adempimenti IVA. Tale massimale è fissato in 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, effettuati nel corso di un trimestre civile da parte del prestatore del servizio di pagamento. Il numero di 25 pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo e, nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Il comma 3 dell'articolo 40-ter stabilisce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-ter della direttiva, che qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea - secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi - solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dalle norme in commento, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile. La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che invece, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo adempimento qualora nel trimestre civile di riferimento effettui più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario. Il comma 4, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-quater disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al Cesop (comma 2). Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine, nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Il medesimo comma 1 dispone quindi che tali prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici standard. Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni tecniche di trasmissione. Il comma 2 prevede che le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

L'articolo 40-quinquies recepisce l'articolo 243-quater della direttiva detta i criteri in base ai quali avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, valevoli per l'individuazione dei pagamenti transfrontalieri per cui vigono gli obblighi dettati dalla disciplina in esame. In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente: all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo; al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione. Come riportato nella relazione illustrativa, tali informazioni, secondo i sistemi di pagamento attuali, sono già nella disponibilità dei prestatori dei servizi di pagamento, a cui quindi non viene richiesto di ampliare la loro base informativa, ma soltanto di razionalizzare le informazioni che già possiedono in modo da metterle a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali per rafforzare la lotta alle frodi in ambito IVA.

Infine, l'articolo 40-sexies, in linea con le previsioni dell'articolo 243-quinquies, indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali. In particolare, in base al comma 1, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti. Il comma 2 dispone che, in relazione ai pagamenti transfrontalieri e a eventuali rimborsi di tali pagamenti, devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso. Devono inoltre essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione delle norme introdotte (articoli 40-ter e 40-quater). Al riguardo, il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che, dal momento che la legge di delegazione europea 2019-2020 non fornisce una base giuridica specifica per l'introduzione della disciplina sanzionatoria nell'ambito del decreto legislativo, il fondamento della disciplina sanzionatoria viene rinvenuto nell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 in base al quale, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La norma prevede un trattamento sanzionatorio differenziato: nel caso di violazione di un obbligo di conservazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la violazione di obblighi relativi alla contabilità, ovvero la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Ove sia violato l'obbligo di comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo (previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari), ovvero la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenso del rappresentante del GOVERNO, avverte che il parere verrà votato nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.