Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 101 del 05/09/2023
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615
Art. 2
2.106 (testo 2)
Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice
Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e votano».
Art. 3
3.5 (testo 2)/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», anteporre al comma 1 il seguente:
«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»
3.5 (testo 2)/2
Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3.5 (testo 2)/3
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3.5 (testo 2)/4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, dopo le parole: «devono essere garantiti» inserire le seguenti parole: «in modo uniforme».
3.5 (testo 2)/5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «(di seguito LEP)» aggiungere le seguenti: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli»;
b) al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» alle parole: «legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;
c) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;
d) al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».
3.5 (testo 2)/6
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».
3.5 (testo 2)/7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».
Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.
3.5 (testo 2)/8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».
3.5 (testo 2)/9
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».
3.5 (testo 2)/10
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;
2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;
4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;
5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;
6) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.
1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;
b) sopprimere il comma 10.
3.5 (testo 2)/11
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»
3.5 (testo 2)/12
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».
3.5 (testo 2)/13
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».
3.5 (testo 2)/14
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».
3.5 (testo 2)/15
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».
3.5 (testo 2)/16
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «finanziari» inserire le seguenti: «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».
3.5 (testo 2)/17
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti: «entro novanta giorni, con parere vincolante».
3.5 (testo 2)/18
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
3.5 (testo 2)/19
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».
3.5 (testo 2)/20
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».
3.5 (testo 2)/21
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti: «con parere vincolante».
3.5 (testo 2)/22
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al presente articolo».
3.5 (testo 2)/23
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».
3.5 (testo 2)/24
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».
3.5 (testo 2)/25
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».
3.5 (testo 2)/26
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»
3.5 (testo2)/27
Occhiuto, Gelmini, Lisei, Borghese, Pirovano
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:
- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»
3.5 (testo 2)/28
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «con legge» con le seguenti: «con i decreti legislativi di cui al comma 1».
3.5 (testo 2)/29
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in modo uniforme».
3.5 (testo 2)/30
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».
3.5 (testo 2)/31
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».
3.5 (testo 2)/32
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».
3.5 (testo 2)/33
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».
3.5 (testo 2)/34
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».
3.5 (testo 2)/35
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti».
3.5 (testo 2)/36
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».
Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».
3.5 (testo 2)/37
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 6, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».
3.5 (testo 2)/38
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».
3.5 (testo 2)/39
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».
3.5 (testo 2)/40
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».
3.5 (testo 2)/41
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta» e la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
3.5 (testo 2)/42
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» inserire la seguente: «vincolante».
3.5 (testo 2)/43
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».
3.5 (testo 2)/44
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».
3.5 (testo 2)/45
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «entro novanta giorni».
3.5 (testo 2)/46
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
3.5 (testo 2)/47
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».
3.5 (testo 2)/48
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».
3.5 (testo 2)/49
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali».
3.5 (testo 2)/50
Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».
3.5 (testo 2)/51
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 9 e 10.
3.5 (testo 2)/52
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 9.
3.5 (testo 2)/53
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 10.
3.5 (testo 2)/54
Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
«Art. 4
(Trasferimento delle funzioni)
1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».
3.5 (testo 2)/55
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le seguenti: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».
3.5 (testo 2)/56
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.
11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».
3.5 (testo 2)/57
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».
3.5 (testo 2)/58
Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Martella
All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».
3.5 (testo 2)/59
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Legge sui LEP in materia di Istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».
3.5 (testo 2)
Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni, Gelmini, Spinelli
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3
(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».