Legislatura 19ª - 8ª e 9ª riunite - Resoconto sommario n. 9 del 05/09/2023

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE considerato che il decreto-legge in titolo dovrà essere convertito in legge entro lunedì 9 ottobre, propone di fissare a domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 17, il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire, in modo tale che le audizioni possano avere luogo nella giornata di martedì 12 settembre. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 13 settembre, alle ore 13. Invita i Gruppi a circoscrivere il più possibile il numero delle richieste di audizioni, segnalando che, in caso di numero di richieste eccessivamente elevato, la Presidenza si riserva di effettuare una selezione compatibile con i tempi a disposizione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 9ª anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 118 - recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico - il cui incardinamento verrà valutato alla luce dell'andamento del decreto-legge oggi in esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) , relatore per l'8ª Commissione, illustra le parti di competenza.

L'articolo 2 prevede che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento europeo n. 1008 del 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissi in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o a eventi straordinari, nazionali o locali. Tale livello massimo tariffario è indicato nel bando di gara qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà prevista dell'articolo 16 del citato regolamento.

L'articolo 3 autorizza i comuni a rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi a carattere temporaneo o stagionale, di durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per altri dodici. In deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente - che vieta il cumulo di più licenze in capo al medesimo soggetto - le licenze aggiuntive possono essere rilasciate esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenze, che possono valorizzarle mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché questi siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, oppure mediante la gestione in proprio. I comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitana e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati a bandire un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di licenze aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento di quelle esistenti, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La condizione obbligatoria per il rilascio della licenza è l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza viene fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza alla data di pubblicazione del bando. Fino al 31 dicembre 2024, ai soggetti vincitori del concorso è riconosciuto, per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, che regolano la concessione delle agevolazioni per l'acquisto dei veicoli non inquinanti. Fino al 31 dicembre 2024 il riconoscimento del suddetto incentivo è esteso anche ai titolari di licenza taxi e ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscano il proprio autoveicolo con un veicolo non inquinante. Quest'ultima agevolazione può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026. Si prevede poi la stipulazione di un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L'articolo reca infine disposizioni volte a favorire l'attivazione di turni integrativi di servizio, che in particolare consentono ai titolari di licenze taxi di avvalersi sempre di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari medesimi. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti ex lege e devono espletare l'attività in conformità alla normativa vigente. L'esame da parte della commissione regionale, necessario per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, deve avvenire con cadenza almeno mensile.

L'articolo 12 stanzia 51,2 milioni di euro per consentire la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale non è riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. Nel periodo da gennaio a ottobre 2024, il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo eroga una prestazione integrativa tale da garantire un trattamento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento. Si prevede un massimale retributivo mensile, comprensivo del trattamento di CIGS e del trattamento straordinario di integrazione salariale del Fondo, pari a 2.500 euro. Le società Alitalia e Alitalia Cityliner che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e di altri contributi previsti dalla normativa vigente. Ai datori di lavoro che assumano, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale di Alitalia e di Alitalia Cityliner è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e nei limiti massimi di spesa previsti.

L'articolo 14 prevede che alla Società Stretto di Messina S.p.A. non si applichino l'articolo 11, commi 6 e 7, e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di determinazione del trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e dipendenti e di modalità di reclutamento e gestione del personale. Ai dipendenti e dirigenti della Società non si applica l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla definizione del tetto al trattamento annuo onnicomprensivo e, in relazione agli amministratori della Società, non trova applicazione l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, nel definire i criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, ha stabilito che essi non possano superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Ai fini della determinazione del trattamento degli amministratori, la Società è classificata nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dal suddetto articolo 23-bis e dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Infine, il MEF è autorizzato a sottoscrivere un aumento di capitale della Società.

L'articolo 15 prevede che il Governo modifichi le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, al fine di dettare una disciplina uniforme dei servizi di ormeggio.

L'articolo 16 prevede una procedura semplificata ed accelerata per l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis al decreto-legge n. 77 del 2021, già trasmessi al MIT e per i quali siano scaduti i termini di approvazione previsti dal piano economico finanziario.

L'articolo 17 modifica le modalità di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, prevedendo che la quota del 50 per cento delle risorse sia distribuita tenendo conto non solo dei costi standard, ma anche dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti in ciascuna regione risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL. Nelle more dell'adozione del decreto del MIT che, in base alla normativa vigente, avrebbe dovuto definire, entro il 31 luglio scorso, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le relative modalità di applicazione, si provvede alla ripartizione integrale delle risorse del Fondo con le nuove modalità ora introdotte. Viene poi ampliata la platea dei soggetti che possono essere nominati gestore della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como, sopprimendo la previsione in base alla quale essi dovrebbero essere scelti tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio. Al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025. A tal fine, il Commissario è autorizzato ad avvalersi della struttura di Roma Metropolitane s.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma capitale.

L'articolo 18 contiene disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del MIT. Con riferimento agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si precisa che la stazione appaltante è abilitata a svolgere la conferenza di servizi al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria, qualora questi non siano stati approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Si consente poi l'applicazione della procedura semplificata definita negli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi. L'articolo in esame reca poi disposizioni di carattere finanziario, riferite agli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, con le risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021. La relazione illustrativa specifica che i contratti interessati sono quelli relativi agli interventi per la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale; per la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale; per la tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi. Si prevede dunque che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di tali interventi si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e di 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del MIT dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, tali somme sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti, ove ricorrano le condizioni per le varianti in corso d'opera previste dalla normativa vigente. Gli importi riconosciuti sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti con specifica evidenza. Sono infine stanziati 45.000 euro per l'anno 2023 e 180.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul PNRR da parte dell'Unità di missione per il PNRR del MIT.

L'articolo 19 istituisce nello stato di previsione del MIT il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Viene poi autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2024 e di 2,5 milioni di euro per il 2025 per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

L'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e sopprime l'obbligo dei soggetti operanti in tale settore di corrispondere il contributo per il funzionamento dell'Autorità.

L'articolo 21 dispone nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, che faciliti il pagamento dei debiti. Viene inoltre assegnato un contributo di 2 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto finanziario.

L'articolo 22 autorizza le Regioni a conferire, con legge, agli enti locali le funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23 interviene sulla disciplina del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, prevedendo, in primo luogo, che le somme iscritte nell'anno 2023 nei capitoli di investimento del Corpo della Guardia di finanza dello stato di previsione del MEF possano essere finalizzate al completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché degli interventi destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Il Commissario straordinario alla ricostruzione è inoltre autorizzato all'apertura di apposito conto corrente limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati. In relazione agli interventi di ricostruzione privata, l'autorizzazione di spesa inerente agli interventi di parte corrente viene incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023 e si stabilisce che tali risorse aggiuntive siano prioritariamente destinate ad alcune tipologie di intervento o danno.

L'articolo 24 sposta dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il termine finale entro il quale le persone fisiche possono beneficiare dell'agevolazione del 110 per cento per le spese sostenute per gli interventi per l'efficienza energetica effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avessero già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento. L'articolo 25 introduce invece un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini previsti dalla legge.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), relatore per la 9ª Commissione, illustra le parti di competenza.

L'articolo 1 vieta alle compagnie aeree la fissazione dinamica delle tariffe, modulata in relazione al tempo della prenotazione, qualora tale fissazione sia applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, avvenga durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e conduca ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo. L'accertamento delle violazioni è affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sempre in relazione alle rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, è inoltre considerato pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando tale utilizzo comporti un pregiudizio economico per l'utente. L'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate sulla profilazione è considerato pratica commerciale scorretta anche in relazione ai collegamenti nazionali diversi da quelli da e per le isole, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero quando gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità. Si interviene poi sul codice del consumo, al fine di specificare che, nel caso di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate sulla profilazione, devono essere osservati gli obblighi informativi previsti per i contratti conclusi on line.

L'articolo 4, al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subìto danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio di Sicilia e Sardegna, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di un contributo da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo.

L'articolo 5 riconosce un incentivo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Presso il MIMIT, è poi istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato inoltre predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicati in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio svolto. Il Comitato, per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori nonché, per le attività di segreteria, delle strutture amministrative del MIMIT.

L'articolo 6, in relazione alle accresciute esigenze per la partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "CHIPS Joint Undertaking", nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore, dispone un incremento dello stanziamento annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, nonché del Fondo per la crescita sostenibile.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per autorizzare l'esercizio dei poteri anche all'interno del medesimo gruppo, quando gli atti, le operazioni e le delibere abbiano ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardino uno o più soggetti esterni all'Unione europea. È fatta salva la verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 8 innalza da 5 a 10 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata il periodo durante il quale le grandi imprese che abbiano ottenuto aiuti non possono delocalizzare pena la decadenza dai benefici.

L'articolo 9 stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere d), f), g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu.

L'articolo 11 consente alle imprese agricole, che hanno subìto danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 13 prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati tra i diversi livelli di governo e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. Per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro. Si prevede poi la nomina di un commissario straordinario di Governo al fine di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico nazionale. Il commissario straordinario può provvedere, ove necessario, mediante ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di antimafia, delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando il potere di ordinanza, tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento di preminente interesse strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario in esito di un'apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto e costituisce titolo per la localizzazione delle opere. Resta ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452, che ha istituito un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, nonché del decreto-legge n. 21 del 2012, sull'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 26 istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, che non può in ogni caso essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Le maggiori entrate sono destinate al finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa e di interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

L'articolo 27 ripristina la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito.

L'articolo 28 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.