Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 100 del 03/08/2023

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi, giovedì 3 agosto.

Il PRESIDENTE comunica di aver riformulato gli emendamenti 3.3 e 3.5 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Precisa che la riformulazione della proposta 3.3 si è resa necessaria dopo l'approvazione, nella seduta di ieri dell'Assemblea, del disegno di legge n. 797, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che a breve sarà approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 3.3 (testo 2), quindi, si limita a esplicare meglio, con un riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, da inserire all'articolo 9 del disegno di legge, la finalità perequativa orizzontale tra Regioni, in un'ottica di rafforzamento della coesione nazionale. Al riguardo, nel sottolineare che l'emendamento 3.3 (testo 2), dovendosi riferire all'articolo 9, acquisirà la numerazione 9.35 (già 3.3 (testo2)), esprime grande soddisfazione per l'accoglimento del principio della perequazione orizzontale tra le Regioni.

Anche l'emendamento 3.5 (testo 2) è frutto di un accordo con il Governo ed è ispirato al principio importante per cui i LEP devono essere determinati con atti aventi forza di legge, come i decreti legislativi, e non attraverso un dPCm, pur facendo salvo il lavoro svolto finora dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il relatore DELLA PORTA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Sull'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)) si rimette al Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5 (testo 2) che, se approvato, farebbe risultare assorbiti o preclusi i restanti emendamenti all'articolo 3. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il ministro CALDEROLI esprime pareri conformi a quelli del relatore. Altresì, nel ribadire parere favorevole sull'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)), osserva che esso richiama il Fondo perequativo orizzontale e fa riferimento sia alla legge delega di riforma fiscale, sia alle scadenze temporali del PNRR che definiscono l'attuazione del federalismo fiscale.

Il PRESIDENTE rileva che, come osservato dal relatore Della Porta, l'eventuale approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 3, farebbe risultare assorbiti o preclusi i successivi emendamenti all'articolo 3. Dal momento che tale articolo è particolarmente importante nell'ambito del disegno di legge in esame, ritiene opportuno consentire ai senatori di subemendarlo.

Pertanto, propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2) alle ore 12 di mercoledì 9 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 16,50.