Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 03/08/2023

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 674

 

G/674/1/6

Zanettin

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

     Premesso che:

     con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

          sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

          nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

     impegna il governo:

     con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

Art. 1

1.1

Garavaglia, Borghesi

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)

          1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b)-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF» "

1.2

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

          b) sostituire il comma 1 con il seguente:

          1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          c) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.3

Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede».

1.4

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Sostituire il comma 1 con il seguente:« 1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

     Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

1.5

Turco, Croatti

Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.0.1

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)

          1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.".

1.0.2

Tubetti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art.1-bis

          (Misure in materia di mediazione creditizia)

          1. All'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a. al comma 1 le parole «anche attraverso l'attività di consulenza» sono soppresse;

          b. al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.»

Art. 2

2.1

Garavaglia, Borghesi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.1

Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

          Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Piccola e Media Impresa» e «PMI», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione» e «IPMC».»

2.0.2

Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

          1.  All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «che emettono azioni quotate in mercati regolamentati», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»."

2.0.3

Garavaglia, Borghesi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF) -

          1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.4

Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative) -

          1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 3

3.0.1

Maffoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'art. 2477, comma 2, lett.c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede  il  tribunale  su  richiesta  di  qualsiasi  soggetto  interessato  o  su  segnalazione  del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.».»

3.0.2

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lett. c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo"».

Art. 4

4.1

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

4.2

Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione" con le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

          b) al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          i) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-bis il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

          ii) al capoverso Art. 2325-ter., apportare le seguenti modificazioni:

                           1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

          2) al comma 1 sostituire le parole: "non quotati in mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

          3) al comma 5 sostituire le parole: "dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dai valori mobiliari";

          4) al comma 6, sostituire le parole: "emittenti strumenti finanziari diffusi" con le seguenti: "emittenti diffusi";

            c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

          "d-bis) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

          d-ter) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

          d-quater) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

          d-quinquies) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

          d-sexies) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

          d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          "3-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

          3-ter. All'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.3

Murelli, Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 la lett. d) è soppressa;

          b) al comma 3 la lett. a) è soppressa;

          c) al comma 3 la lett. c) è così sostituita: «c) all'articolo 2343-ter è inserito il seguente comma 1-bis:

          Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

          d) al comma 3 la lett. d) è soppressa;

          d) il comma 4 è soppresso.

          .

4.4

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.»;".

4.5

Murelli, Borghesi, Garavaglia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

          «3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2325-bis le parole: «o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse»;

          b) all'articolo 2341-ter, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono aggiunte le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di

          negoziazione»;

          c) all'articolo 2343-ter è inserito il seguente comma 1-bis: Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

          d) all'art. 2370, comma 2, le parole «Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi» sono soppresse;

          e) all'articolo 2391-bis, al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.».

4.6

Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

                       a) al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-bis., il comma 1   è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

                      b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

          "d-bis) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

          d-ter) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

          d-quater) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

          d-quinquies) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

          d-sexies) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

          c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          "3-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

          3-ter. All'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.7

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-bis, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

4.8

Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

          a) più  di  cinquecento  azionisti,  diversi  dai  soci  di  controllo,  i  quali  detengano  complessivamente  una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

          b)  superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.»;

          b) al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o in continuità indiretta».

4.9

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", sostituire il primo comma con il seguente:

          «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

          1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

          2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

4.10

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

          2) al primo comma, sostituire le parole "mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

          3) al quinto comma, sostituire le parole "dalle azioni o dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dalle azioni o dai valori mobiliari";

          4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: "strumenti finanziari";

     Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d)

4.11

Paroli

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", primo comma, sostituire le parole "i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento" con le seguenti:

          "i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento"

4.12

Murelli, Garavaglia, Borghesi

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

          a) eliminare la parola: «contestualmente»;

          b) sostituire le parole: «diversi dai soci di controllo» con le seguenti: «, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale,»;

          c) sopprimere la lettera c).

4.13

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", terzo comma, numero 2), dopo la parola "liquidatorio", sopprimere le seguenti "o in continuità indiretta"».

4.14

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

          "c-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter».

          c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

          c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;";

4.15

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

          "d-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

          d-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;";

4.16

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile».".

4.0.1

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;

          b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;

          2) al quarto periodo:

          a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

          b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

          3) al quinto periodo:

          a) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»,

          b) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

          c) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario»."

4.0.2

Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

          1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "su altro mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o sistema multilaterale di negoziazione"."

4.0.3

Claudio Borghi, Borghesi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per gli emittenti quotati)

          1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

          «Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) -

          1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

          a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

          b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

          2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

          3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

          a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

          b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

          (i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

          (ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

          (iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

          La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

          c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

          4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari.

          5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

          6. All'articolo 127- quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ", fino ad un massimo di due voti," sono abrogate.

          7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

          8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

7.1

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

          « a) all'articolo 2412, primo comma, dopo le parole «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1» e al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere»;

          b) all'articolo 2483, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»

7.2

Tajani, Losacco

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere»;".

7.3

Garavaglia, Borghesi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          "a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

          2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

7.4

Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) Alla lett. a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014»;

          b) Alla lett. b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

7.5

Lotito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole "leggi speciali" inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

          b) alla lettera b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

7.6

Tajani, Losacco

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.».".

Art. 8

8.1

Garavaglia, Borghesi

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

Paroli

Sopprimere l'articolo.

8.3

Turco, Croatti

Sopprimere l'articolo.

8.4

Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Apportare le seguenti modificazioni:

                      a) al comma 1, sostituire la parola: «la metà» con le seguenti: «il sessanta per cento»;

                      b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile»   aggiungere, in fine, le seguenti: «, per il periodo massimo di sei mesi dalla data della      deliberazione.»;

                      c) al comma 3, dopo le parole: «le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in         sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare» inserire le parole: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;

                      d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale       di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione.».

8.5

Patuanelli, Turco, Croatti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) all'alinea, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti «il sessanta per cento»;

          b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione»

8.6

Borghesi, Garavaglia

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.7

Garavaglia, Borghesi

Sopprimere il comma 2.

8.8

Murelli

Al comma 2, sostituire le parole: «anche qualora» con la seguente: «salvo».

8.9

Borghesi, Garavaglia

Sopprimere il comma 3.

8.10

Patuanelli, Turco, Croatti

Sopprimere il comma 3.

8.11

Patuanelli, Turco, Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 3, dopo le parole: «possono deliberare» inserire le seguenti: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;

          b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione.»

8.12

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Al comma 3, sostituire le parole: "nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente." con le seguenti: "nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente.".

8.13

Garavaglia, Borghesi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato.".

8.0.1

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Trattamento economico degli amministratori)

          1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

Art. 9

9.1

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;".

Art. 10

10.1

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa."

Art. 11

11.1

Turco, Croatti

Sopprimere l'articolo.

11.2

Sironi, Turco, Croatti

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          «1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

          a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

          b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

          c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

          d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

          e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

          1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

Art. 12

12.1

Turco, Croatti

Sopprimere l'articolo.

12.2

Losacco, Tajani

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

          4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».".

12.3

Tajani, Losacco

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

          4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».".

12.4

Tajani, Losacco

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

          4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».".

12.5

Losacco, Tajani

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. »

12.6

Lotito

Al comma 1, capoverso "Art. 135-undecies.1", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"

          b) sostituire il comma 2 con il seguente:

          2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

          c) al comma 3:

          1) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2";

          2) al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."

12.7

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole:"Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"

     Conseguentemente,

          - sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine."

          - al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti parole:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2" e al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."

12.8

Turco, Croatti

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «1. Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».

12.9

Turco, Croatti

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».

12.10

Castiello, Croatti, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies

12.11

Garavaglia, Borghesi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."

12.12

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente:« Art. 135-undecies.2. - (Partecipazione a distanza alle Assemblee) 1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti.»

12.0.1

Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

          1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

          «Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

          a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

          b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

          2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

          3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

          a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

          (i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

          (ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

          (iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

          (iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

          (v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

          b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

          (i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

          (ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

          c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

          4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

          5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

12.0.2

Melchiorre

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

          1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

          «Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

          a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

          b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

          2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

          3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

          a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

          (i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

          (ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

          (iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

          (iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

          (v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

          b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

          (i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

          (ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

          c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

          4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

          5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

Art. 13

13.1

Turco, Croatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

          1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

          2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

13.2

Tajani, Losacco

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) prima del comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.»";

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».".

13.3

Sironi, Turco, Croatti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.»."

13.4

Turco, Croatti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.»."

13.5

Turco, Croatti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

13.6

Patuanelli, Turco, Croatti

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

          1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.

          1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»

13.7

Tajani, Losacco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.».".

13.8

Gelmetti, Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1- bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.»;

          b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

          1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.»;

          c) al comma 2, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

          d) al comma 3, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

          e) al comma 4, dopo le parole «maggiorazione del voto» sono aggiunte le seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

          f) al comma 5, le parole «beneficio previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis»;

          g) al comma 6, le parole «la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso» sono sostituite dalle seguenti «la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso»;

          h) al comma 7, le parole "«previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente «Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato».

13.9

Murelli, Borghesi, Garavaglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          1-bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:

          "Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.";

          b)    dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

                 "1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla    negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

          1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.";

          c)    al comma 2, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

          d)    al comma 3, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1    e 1-bis";

          e)     al comma 4, dopo le parole "maggiorazione del voto" sono aggiunte le seguenti "di cui ai commi 1 e 1-bis";

          f)      al comma 5, le parole "beneficio previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "beneficio       previsto dai commi 1 e 1-bis".

          g)   al comma 6, le parole "la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso" sono sostituite dalle seguenti "la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso".

          h)     al comma 7, le parole "previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis".

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato"

13.10

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. L'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

          «Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)

          1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

          1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

          1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

          2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

          3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

          a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

          b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

          4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

          5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

          6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

          7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

          8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

     Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.11

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».

13.0.1

Scurria, Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

          1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto ed il socio interessato si impegni a non esercitare diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante. Tale impegno non sarà necessario ai fini della esenzione rispetto all'obbligo di offerta ove la maggiorazione dei diritti di voto superiori alla soglia rilevante intervenga nel contesto di una trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ovvero di un'operazione di fusione o scissione proporzionale realizzata anche ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e che riguardi una società già quotata in Italia, in ciascuno dei suddetti casi senza dar luogo ad una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni ovvero ad un incremento dei diritti di voto già spettanti ai soci della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.»;

          b)         all'articolo 127 quinquies:

          1)         al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.»;

          2)         al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'art. 106, comma 5-bis, la maggiorazione del diritto di voto non si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativamente ai diritti di voto eccedenti la soglia rilevante fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 5-bis, secondo periodo.»;

          3)         dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. ».

13.0.2

Garavaglia, Borghesi

Dopo l'articolo inserire il seguente

 «Art. 13 bis

          (Disposizioni in materia di voto maggiorato)

 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

          b) all'articolo 127 quinquies:

          1) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.>>;

          2) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: <<8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. >>.

13.0.3

Turco, Patuanelli, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

          1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

          1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

          a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

          b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

          c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

          d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

          e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

          1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

          2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

          3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

          4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

          5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

          f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

          g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

          2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

          a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

          b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

          c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

          3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

          4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.".

          5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.»

13.0.4

Turco, Croatti, Patuanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

          1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

          1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

          a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

          b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

          c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

          d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

          e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

          1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

          2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

          3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

          4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

          5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

          f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

          2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

          a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

          b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

          c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

          3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

          4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.".

          5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. »

13.0.5

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)

          1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;»."

Art. 15

15.1

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

          b) dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

          c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "all'articolo 57", aggiungere le seguenti: «comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali" e»;

          d) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,di cui alle precedenti lettere b), numero 1) e d-bis) del comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».

          e) al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.2

Misiani, Tajani, Losacco

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

          b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente:" d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;

          c) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».

          d) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

          e) al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole: "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.3

Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, lett. b):

          i) sostituire il n. 1) con il seguente: "Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

          ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-bis): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

          iii) dopo il n. 1-bis), inserire il seguente n. 1-ter): «Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».

          b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente f-bis) «all'art. 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"».

          c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.4

Tubetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, lett. b):

          i) sostituire il n. 1) con il seguente: «Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

          ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-bis): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

          iii) dopo il n. 1-bis), inserire il seguente n. 1-ter): «Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

          b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente f-bis) «all'art. 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"»;

          c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.0.1

Lotito

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis

(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)

          1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

          a) al comma 3, dopo la lett. e) è inserita la seguente "e-bis)le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati".

          b) al comma 3-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari".

          c) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

          i. "3-ter. L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

          ii. "3-quater. Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212";

          2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

Art. 16

16.0.1

Garavaglia, Borghesi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

          1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «30 miliardi di euro».

16.0.2

Garavaglia, Borghesi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

          1. Gli articoli 21, 23, 24-bis e 25-bis del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».

16.0.3

Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disciplina delle società collaborative)

          1. Si definiscono "società collaborative" le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La "Società Collaborativa" può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società Collaborativa» o l'abbreviazione: «SC», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. 

          2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

          3. La "Società Collaborativa", fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa.».

Art. 17

17.1

Losacco, Tajani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "28 dicembre2005, n.262," aggiungere le seguenti: "alla fine del comma 6-bis,è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e"

          b) sostituire il comma 6-ter, con il seguente: "6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."

17.2

Testor, Garavaglia, Borghesi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie."

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli"

Art. 18

18.1

Turco, Sironi, Croatti

Sopprimere l'articolo.

18.2

Turco, Croatti

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1:

          1) sostituire le parole: "fino a un anno dalla" con le seguenti: "nei dueanni successivi alla";

          2) dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente";

          b) al comma 2, sostituire le parole: "non superiore all'anno" con le seguenti: "non superiore ai due anni".

18.3

Turco, Croatti

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente".

18.4

Turco, Croatti

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

          b) al comma 2, dopo le parole: "all'anno," inserire le seguenti: "o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,".

18.5

Turco, Croatti

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.6

Turco, Croatti

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.7

Turco, Croatti

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

Art. 19

19.0.1

Lotito

Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

          «Art. 19-bis

          (Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)

          1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

          "4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato.".

          b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:

          "5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.".»

Art. 20

20.1

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 1, capoverso Art. 196-ter, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

          1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

          b) al comma 3, sostituire le parole: «può d'ufficio riaprire» con le seguenti: «può comunque avviare o proseguire» e sopprimere la lettera a).

          c) al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»

20.2

Lotito

Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.»;

          c) al comma 3:

          1)  le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire»;

          2) la lettera a) è soppressa;

          d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

20.0.1

Potenti, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica)

          1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472.».

Art. 21

21.1

Marti, Borghesi, Garavaglia

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          "1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

          1-bis. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».

          1-ter. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curricolo verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

          1-quater. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 1-ter. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

          1-quinquies. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

          1-sexies. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

          1-septies. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

          1-octies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21.2

Croatti, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

          1) al comma 1:

          a) alla lettera b), dopo la parola "finanziaria," inserire le seguenti: "assicurativa e previdenziale,";

          b) alla lettera c), sostituire le parole da: "ela Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché leorganizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;";

          c) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

          d) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

          2) al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "ela Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".

21.3

Losacco, Tajani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

          b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

          c) alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole: "educazione finanziaria", aggiungere le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."

          d) sostituire lettera e) con la seguente:" e) dopo l'art. 5, inserire il seguente: «Articolo 5-bis - (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

          1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

          2. Per l''insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

          a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

          b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

          c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

          d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

          e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

          3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

          4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.

          e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) All'art. 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

          1) prima della lettera a) premettere la seguente:" 0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

          2) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis"

          3) eliminare la lettera b)

21.4

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

          2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

          3) alla lettera d), capoverso "h-bis)", dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis.";

          4) la lettera e) è sostituita con la seguente:

                    e) dopo l'art. 5, inserire il seguente:

          «Articolo 5-bis (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

          1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

          2. Per l''insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

          a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

          b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

          c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

          d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

          e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

          3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

          4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

          2) alcomma 2:

          a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a). al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".";

          b) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sono soppresse le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

          c) la lettera b) è soppressa.

21.5

Melchiorre

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

          2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Per l''insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

          c) alcomma 2:

          1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

          2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.6

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

          2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Per l''insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

          b) alcomma 2:

          1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

          2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.7

Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) Alla lettera b), dopo le parole: «al risparmio» aggiungere le seguenti parole: «, all'educazione assicurativa e previdenziale»;

          2) Alla lettera c), dopo le parole: «utenti bancari» aggiungere le seguenti parole: «, assicurativi».

     Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: «educazione finanziaria», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: "«, assicurativa e previdenziale».

21.8

Borghesi, Garavaglia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) Alla lettera b), dopo le parole: "al risparmio" aggiungere le seguenti parole: ", all'educazione assicurativa e previdenziale"

          2) Alla lettera c), dopo le parole: "utenti bancari" aggiungere le seguenti parole: ", assicurativi".

     Conseguentemente,

          all'articolo 21 dopo le parole: "educazione finanziaria", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ", assicurativa e previdenziale".

21.9

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,"; 

          2) alla lettera d), capoverso h-bis), dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis.";

          3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

          "e) dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis

          Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica

          1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

          2. Per l''insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

          a. acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

          b. capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

          c. consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

          d. consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

          e. sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

          3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

          4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»"

21.10

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sono soppresse le seguenti: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

          2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          "1-bis. Per l''insegnamento di cui alla lettera h-bis), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. "

21.11

Lotito

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "al risparmio e all'investimento" con le seguenti:

          "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

21.12

Turco, Croatti

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».

21.13

Turco, Croatti

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché leorganizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore".

21.14

Lotito

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

          "0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

21.15

Lotito

Al comma 2:

          1)  alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sopprimere le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

          2) la lettera b) è soppressa.

21.16

Lotito

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti:"con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.17

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: ", nonché con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,".

21.18

Paroli

Al comma 2, lettera b), capoverso "10-bis" dopo la parola "borsa" aggiungere le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.19

Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda, Castelli

Al comma 2, lettera b), capoverso «10-bis», dopo le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa» inserire le seguenti: «e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»

21.20

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.0.1

Turco, Croatti

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

          «Capo III-bis

          (Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

          Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

          b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.0.2

Turco, Croatti

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

          «Capo III-bis

          (Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

          Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

          1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

          2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»