Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 111 del 03/08/2023
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 2022 per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.
In particolare, fa presente che i principi e criteri direttivi riguardano l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera a), la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (lettera b) e le modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c).
Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare, posto che si tratta di norme in gran parte riproduttive della legislazione vigente.
Anche in relazione alle nuove posizioni dello stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita, che dà comunque diritto alla contribuzione figurativa, e del distacco sindacale, che dà diritto all'intera retribuzione, previsti all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto in esame, ricorda che la legge delega rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione, nel limite massimo fissato con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare (articoli 9 e 16, comma 4, della citata legge n. 46 del 2022).
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 70 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 90 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.
La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore GELMETTI (FdI) formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, è messa in votazione e approvata.