Legislatura 19ª - 1ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 9 del 02/08/2023
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IN SEDE REFERENTE
(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
(Esame e rinvio)
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) relatrice per la Commissione affari costituzionali, illustra il decreto-legge in titolo - rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche ed integrazioni - recante un complesso di misure in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga l'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023, concernente il termine per l'emanazione di decreti di riorganizzazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame all'articolo 1-bis. Il predetto comma 2 fa anche salvi gli effetti prodotti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 79 nel periodo di vigenza.
L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame autorizza - fino al 31 dicembre 2026 - il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ma in deroga ai limiti quantitativi stabiliti in materia.
Il comma 1-bis autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, anche in deroga ai limiti quantitativi ivi considerati. Il comma 1-ter autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, con la corresponsione della corrispondente indennità chilometrica, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.
Il comma 2 detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023. In particolare, viene ridotto da tre a due il numero massimo di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento; è inoltre previsto che tali esperti o consulenti debbano essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento e che sia ad essi riconosciuto un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000.
Il comma 3 stabilisce che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Analogamente, del Nucleo può avvalersi, alle medesime condizioni, il Commissario nominato per l'eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla Cabina di regia nei termini stabiliti dalle norme della legge di bilancio 2023, che hanno disciplinato il procedimento di individuazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.
Il comma 4 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della declassificazione automatica. La disposizione in esame, in particolare, prevede che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di "riservato", la norma vada interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.
Il comma 4-bis novella l'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), aggiungendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali: ciò con riguardo alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite per la tutela della sicurezza nazionale e l'interesse nazionale nello spazio cybernetico.
Il comma 5 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNNR.
Il comma 5-bis include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.
I commi 5-ter e 5-quater recano disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 1-bis detta una norma di interpretazione autentica - con effetto, quindi, retroattivo - circa il termine temporale per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti per la riorganizzazione di alcune strutture della medesima Presidenza. In particolare, la norma sancisce l'applicabilità del termine di emanazione del 30 giugno 2023, anziché di quello (originariamente previsto) del 21 giugno 2023.
L'articolo 1-ter attribuisce alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni, definendone le modalità (commi 1-4). Le disposizioni sopra citate si applicano anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate riscossione (comma 6). Si prevede inoltre che spetti prioritariamente alla Scuola nazionale la formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 5). Vengono, infine, definite le modalità di finanziamento dei corsi (comma 7).
L'articolo 1-quater incrementa la dotazione organica dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità.
In base all'articolo 2, comma 1, le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, ivi richiamati, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.
Il comma 2-quater dello stesso articolo differisce dal 30 giugno 2023 al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.
I commi 2-bis e 2-ter recano disposizioni dirette ad autorizzare la Regione Calabria a prorogare per un altro anno i percorsi di politiche attive per tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga.
L'articolo 3, commi da 1 a 6 e da 7 a 14, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall'ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane - ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL viene soppressa. La disposizione inoltre prevede che il personale di ricerca trasferito ad INAPP, al quale è applicato il CCNL degli Enti pubblici di ricerca, possa chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli elencati dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all'articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero.
Si prevede, poi, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati. Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione.
Il comma 6-bis reca una novella all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2023, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'avvio di procedure di reclutamento di personale. Tali procedure possono essere finalizzate anche all'assunzione di funzionari, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità. Ferme restando le riserve previste per il diritto al lavoro dei disabili, la disposizione stabilisce che il bando possa prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto, ove conseguito entro i 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, e in ogni caso si contempla un'adeguata valorizzazione per quegli specialisti che abbiano prestato attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 6-ter, per il biennio 2024-2025, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere 6 dirigenti di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previa indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
I commi 15 e 16 prevedono una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e modificano la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell'ente.
Il comma 16-bis reca una novella all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, stabilendo, in particolare, che l'incremento, ivi previsto, del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno 2020 sia finalizzato a rendere omogenei, oltre ai trattamenti accessori del personale dei Ministeri, anche quelli del personale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dall'anno 2023.
L'articolo 3-bis prevede che l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) sostituisca il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia" nei compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga quindi direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno (30 settembre per il solo anno 2023), le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accelerare la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare.
L'articolo 3-ter modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300 del 1999, disponendo che l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia in non più di quattro Dipartimenti.
L'articolo 4 prevede una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, l'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, il coordinamento e la vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.
L'articolo 4-bis reca, al comma 1, disposizioni che modificano la disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) e, al comma 2, norme che mirano ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari.
L'articolo 4-ter disciplina l'erogazione, da parte del Ministero della difesa, di corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
L'articolo 5 modifica la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.
L'articolo 5-bis, comma 1, incrementa di 3.060.000 euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM. Il comma 2, dal 1° gennaio 2023, destina ulteriori risorse al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1 per il funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM, il comma 3 destina una quota pari a 3.020.790 euro alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle predette istituzioni, per gli anni 2022 e 2023. Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le risorse relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle stesse.
L'articolo 6 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse disposto è pari a 2.500.000 euro per l'anno 2023 e a 2.963.996 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
L'articolo 6-bis reca una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica: fino al 31 dicembre 2025, l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
L'articolo 7 dispone l'estinzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA (SISE) integralmente partecipata dall' Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI.
L'articolo 8 interviene sulla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.
L'articolo 8-bis, comma 1, prevede che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico - attualmente pari a 65 anni - per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) e altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della disposizione in questione, non si applicano i limiti anagrafici - pari a 65 anni di età - previsti per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che prevede - in considerazione della mancata attuazione, nei termini previsti, della delega disciplinata dall'art. 11, comma 1, lett. b) della legge n. 124 del 2015, in materia di nuovo inquadramento della dirigenza pubblica - la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 8-ter prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.
L'articolo 9, comma 1, incrementa la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con una nuova posizione di dirigente generale.
I commi da 1-bis a 1-sexies istituiscono l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione. Il comma 1-septies reca disposizioni in ordine al pagamento delle indennità per i componenti del Comitato speciale, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni bis), e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'articolo 9-bis è volto ad incrementare di 150.000 euro il limite di spesa previsto per l'anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 10 consente al personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
L'articolo 11 prevede la semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche.
L'articolo 12, comma 1, incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero, autorizzando al contempo quest'ultimo ad assumere detto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche. Il comma 2-bis incrementa, inoltre, il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura, nonché quello dei consiglieri chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione.
L'articolo 12-bis modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia: il direttore generale è espunto dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.
L'articolo 12-ter prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego), diverse dai principi ivi previsti, solamente se espressamente previsto dalla legge.
L'articolo 13 reca disposizioni in materia di assunzione di personale e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso il Ministero della giustizia: si tratta di interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
L'articolo 13-bis prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, disponendo altresì che l'adeguamento delle relative tabelle organiche sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 14 detta disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria. In particolare, si stabilisce la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.
L'articolo 15 disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.
L'articolo 15-bis interviene sul regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.
L'articolo 16 reca disposizioni in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura.
L'articolo 16-bis prevede una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense.
L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.
L'articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Modifica inoltre alcune norme del decreto legislativo n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati vincitori di concorso.
L'articolo 18-bis prevede che la società Sose S.p.A. venga fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A., anche in deroga ad alcuni termini ordinari previsti dal codice civile in materia di fusioni societarie. Vengono altresì introdotte norme volte a garantire la continuità dell'attività svolta, nonché i criteri di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione della società incorporante e si prevede l'esenzione dell'imposizione fiscale di tali operazioni. Ulteriori norme specifiche riguardano i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato trasferiti alla società Sogei S.p.A..
L'articolo 19 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS (Emission Trading System), principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso. Ulteriori disposizioni modificano, rispettivamente, la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale.
L'articolo 19-bis consente di prorogare il termine di nomina dei direttori degli Enti parco nazionali e la durata dei loro contratti, fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.
L'articolo 19-ter prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nonché la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.
L'articolo 19-quater, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC del PNRR, autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di tre unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente. Viene altresì autorizzato il Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.
L'articolo 20, al comma 1, modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, infine, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati" e l'inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.
Il comma 2 novella l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, in tema di integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei docenti.
Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.
Il comma 3-bis aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali.
Il comma 3-ter prevede che, al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possano utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
Il comma 3-quater modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.
Il comma 4 dispone in merito alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché al personale addetto.
Il comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale, derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4, non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
Il comma 6 interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria.
Il comma 6-bis prevede che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche attraverso percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale.
Il comma 6-ter dispone circa l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017.
Il comma 6-quater riguarda la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno.
Il comma 6-quinquies reca una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo.
L'articolo 21 reca interventi di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito.
In particolare, incrementa di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Ulteriori disposizioni concernono: la possibilità per le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del PNRR di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico; la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti; l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023; la proroga, per gli anni 2023 e 2024, di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale.
L'articolo 22, al fine di rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'interno, dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità.
L'articolo 22-bis dà facoltà al Ministero dell'interno di conferire sei incarichi di livello dirigenziale non generale e al Ministero dell'economia e delle finanze di istituire due posizioni dirigenziali di livello non generale, nell'ambito delle esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR. In entrambi i casi, gli incarichi sono conferiti al personale esterno all'amministrazione in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.
L'articolo 23 istituisce un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
L'articolo 24 reca disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Nello specifico, per un quinquennio a decorrere dall'anno 2023, destina al Ministero dell'interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio. Prevede inoltre interventi di supporto, in termini di risorse umane e strumentali, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Ulteriori disposizioni riguardano: la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato allo straniero di un Paese terzo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori del sistema delle quote massime definite con il decreto flussi annuale; il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea; le imposizioni fiscali a carico di lavoratori frontalieri.
L'articolo 25 prevede la definitiva confluenza in un'apposita sezione a esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno.
L'articolo 26 reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all'attività ispettiva e agli affari legali e alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale. Dall'altro, abbrevia - a cinque settimane - la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, nonché dei corsi di formazione per la promozione a specifiche qualifiche.
L'articolo 27 reca la disciplina relativa all'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori 100 unità di personale non dirigenziale, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
L'articolo 27-bis prevede l'ampliamento da ventiquattro mesi a cinque anni del termine per la presentazione della domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive, di cui alla legge n. 44 del 1999.
L'articolo 28 reca modifiche al decreto-legge n. 44 del 2023 e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, cambia le modalità attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate a inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale; specifica che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, debba avvenire nel rispetto di procedure concorsuali.
Ulteriori novelle al decreto-legge n. 44 del 2023 sono volte a: estendere anche al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali, fino al 31 dicembre 2026, la deroga ai divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza; incrementare specifiche facoltà assunzionali degli enti territoriali relative a soggetti giovani; stabilire che alcune assunzioni di personale non dirigenziale da parte di enti pubblici territoriali debbano avvenire secondo una determinata procedura, assicurando comunque il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti; intervenire sui requisiti dei concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità.
Inoltre, si introduce la possibilità di istituire una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, nei concorsi per dirigente comunale, per il personale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni e in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Si amplia la platea dei comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
Infine, ulteriori previsioni riguardano il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
L'articolo 28-bis prevede che, per l'attuazione delle misure di completamento della dotazione organica, alcune pubbliche amministrazioni possano anche ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni.
L'articolo 28-ter, contiene norme in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale e in materia di procedure comparative per l'accesso alla dirigenza e di conferimento di incarichi dirigenziali.
L'articolo 28-quater estende fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022.
L'articolo 28-quinquies istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Le disposizioni chiariscono le modalità di individuazione della struttura tecnica a supporto della Cabina di regia e, infine, recano la copertura finanziaria dell'intervento.
L'articolo 28-sexies modifica la disciplina relativa al Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 (pari a 2 milioni di euro per il 2023), la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la precisione, la norma in esame interviene sul comma 790 della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), il quale ha incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014, con una durata fino all'anno 2023. La norma è quindi volta a consentire il riparto dei 2 milioni di euro per il 2023 stanziati dal citato comma 790 anche ai comuni della Regione Sicilia e della regione Sardegna, considerando che i decreti ministeriali attuativi che hanno determinato la stima della capacità pro capite riguardano solo i comuni delle regioni a statuto ordinario.
L'articolo 28-septies incrementa di 200 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con riguardo all'area degli assistenti.
L'articolo 29 - novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 - prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA.
L'articolo 30 - novellando l'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986 - interviene sulle attività svolte da Agecontrol Spa, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.
L'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico, per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Sono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
L'articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei suoli.
L'articolo 32-bis autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica del Parco è rideterminata in 19 unità. Viene altresì autorizzato l'ente Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.
L'articolo 33, ai commi 1 e 2, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.
Ai commi 3 e 4, reca un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo. Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.
L'articolo 34 dispone che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.
L'articolo 35 modifica l'articolo 5-quaterdecies del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.
L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI.
L'articolo 36-bis esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.
L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
L'articolo 38 prevede l'esclusione - per le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" - dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.
L'articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applichino i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dalla normativa generale vigente.
L'articolo 39-bis, al comma 1, modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina poi l'attuale previsione in base a cui, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, viene limitato a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametra il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. Si introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta quindi analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.
L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.
L'articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo (costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta). La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che - in deroga al divieto di vincolo sportivo - gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.
L'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.
L'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.
Il comma 4, prevede che la società "Giubileo 2025" sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.
I commi 4-bis e 4-ter autorizzano la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026 - di cui si prevede specifica copertura - con la finalità di dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annesse tecnologie sanitarie, dei presìdi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo del 2025. Viene infine stabilito che, per le predette finalità, entro 90 giorni a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, proponga l'aggiornamento del dPCm e dei relativi allegati (sul programma dettagliato degli interventi) adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).
L'articolo 44 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 giugno 2023.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier di documentazione predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
La relatrice per la 10a Commissione CANTU' (LSP-PSd'Az) rimette la descrizione analitica delle disposizioni di competenza alla relazione scritta a disposizione delle Commissioni riunite. Si riserva peraltro di fornire ulteriori contributi di approfondimento in sede di replica.
Ha inizio la discussione generale.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) lamenta l'impossibilità, ancora una volta, per il Senato di approfondire un provvedimento così complesso, approvato dalla Camera dei deputati in prossimità della scadenza dei termini per la conversione. In tale situazione, anche la relazione illustrativa non risulta sufficientemente esaustiva: per esempio, in relazione alla disposizione sulla previdenza complementare, di cui all'articolo 3-bis, introdotto in prima lettura in modo piuttosto affrettato, non sono stati indicati né i motivi della scelta né le eventuali ricadute positive per la società. Tra l'altro, non risulta che vi sia stata nemmeno una interlocuzione con le parti sociali, nonostante sia ancora aperto un confronto con il Governo sul tema della previdenza integrativa.
Auspica pertanto anche da parte dei colleghi della maggioranza una reazione a fronte del progressivo consolidamento di un monocameralismo di fatto che lede le prerogative costituzionali di tutti i parlamentari.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene che le modalità di esame adottate sviliscano il ruolo dei parlamentari, stante l'assenza di un'effettiva possibilità di approfondimento da parte del Senato. È inoltre criticabile la natura fortemente eterogenea del complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Particolarmente biasimevole è l'intervento in materia di previdenza complementare, che consiste in una forzatura relativamente al lavoro avviato con le parti sociali in un'apposita sede di confronto.
Il senatore CATALDI (M5S) ritiene che non si possa riconoscere il carattere dell'urgenza a un provvedimento così complesso ed eterogeneo. Bisognerebbe selezionare con attenzione i casi in cui è ammesso il ricorso alla decretazione d'urgenza, come peraltro previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che comporta di per sé una riduzione dei tempi per il dibattito e la presentazione di emendamenti. A suo avviso, l'urgenza potrebbe essere riconosciuta per la materia del Giubileo, ma appare inaccettabile impedire il confronto democratico anche sugli altri argomenti. Sottolinea che in questo modo si ledono le prerogative dei parlamentari, i quali non possono adeguatamente esercitare il proprio mandato ricevuto dai cittadini.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) ricorda le proteste delle forze attualmente di maggioranza a proposito dello svilimento della funzione parlamentare, sostenute nel periodo in cui il Governo era chiamato a fronteggiare una situazione di reale emergenza, costituita dalla pandemia. Attualmente il ruolo del Parlamento è costantemente svuotato, in forza dell'assenza della possibilità di confronto, attuata anche attraverso il reiterato ricorso al voto di fiducia. Nel caso dell'esame del disegno di legge in titolo è evidente l'impossibilità di un approfondimento nel merito. L'auspicio è pertanto di una rivendicazione del ruolo del Parlamento, a partire dai Gruppi di maggioranza.
Il senatore ZULLO (FdI) ricorda che il Governo ha la responsabilità della valutazione riguardo la sussistenza della necessità e dell'urgenza dei propri provvedimenti, mentre non vi è alcuna preclusione rispetto alla possibilità del massimo approfondimento riguardo il contenuto delle proposte legislative presentate dalle stesse forze di opposizione.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) esprime sorpresa per le considerazioni del senatore Zullo, a fronte di una pacata rimostranza da parte delle opposizioni sul rischio di svilimento del ruolo del Parlamento e sulla necessità di difendere la legittimità democratica delle istituzioni, su cui si dovrebbe interrogare anche la maggioranza.
Nella legislatura in corso ci si sarebbe dovuti attendere una riduzione del ricorso ai provvedimenti d'urgenza, considerata l'ampia maggioranza di cui gode la coalizione di governo; al contrario, si è registrato un aumento dei decreti-legge perfino in confronto al Governo Conte II e al Governo Draghi, che hanno dovuto affrontare una situazione realmente emergenziale come quella provocata dalla pandemia. Ritiene quindi indispensabile riflettere sulle conseguenze di una introduzione di fatto di un monocameralismo alternato, che lede le prerogative costituzionali del Parlamento.
Il presidente della 1a Commissione BALBONI (FdI) ritiene condivisibili le considerazioni dei colleghi di opposizione. L'impossibilità per il Senato di esaminare in modo approfondito il provvedimento in titolo configura una lesione delle prerogative di tutti i parlamentari, al di là dei rispettivi schieramenti politici.
Pur riconoscendo che alcuni degli argomenti trattati richiedono un intervento urgente, per cui non farà mancare il proprio supporto al Governo anche in occasione della preannunciata votazione sulla questione di fiducia, auspica una riflessione sul rischio che situazioni eccezionali diventino il modo ordinario di procedere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento.
Il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 di oggi.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.